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Sentenza

CONVIVENZA - Restituzione di somme di denaro versate a mutuo. (Cc, articoli 2034...
CONVIVENZA - Restituzione di somme di denaro versate a mutuo. (Cc, articoli 2034 e 2697; Costituzione, articolo 2)
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto (nella specie, il pagamento del furgone) configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. , a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente ancorché suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …2024 promossa da:
P1 (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv. …( (...) ) VIA …16121 GENOVA; elettivamente
domiciliato in VIA …GENOVA presso il difensore avv. …
ATTORE/I
contro
C1 (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. …c dell'avv. , elettivamente domiciliato in … 16100
GENOVA presso il difensore avv. …
CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La domanda svolta da P1 nei confronti di C1 deve essere rigettata.
Sono fatti incontestati e comunque documentati: la precedente relazione sentimentale tra le due parti
oramai cessata, la convivenza tra i due (v. certificato di famiglia doc. 5 parte convenuta) c l'avvenuto
bonifico di Euro 10.800,00 in data 9.9.2020 da parte di P1 per l'acquisto di un furgone intestato a C1
(doc. 1 di parte attrice).
Secondo la tesi difensiva della ricorrente il versamento della somma necessaria per l'acquisto del
furgone sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, con l'impegno per il C1 di restituire la somma.
C1 costituendosi, ha negato la circostanza del suo impegno a restituire la somma, riportando tale
dazione al reciproco aiuto che i due (allora) conviventi si prestavano nell'evolversi della loro
relazione sentimentale. Ed infatti, i due vivevano nella stessa residenza, come dai documenti
prodotti in causa (v. doc. 5 e 6 parte convenuta), la cui locazione (come affermato dalla stessa difesa
della ricorrente) era intestata al solo C1 il quale solo corrispondeva i canoni di locazione (la stessa
difesa della ricorrente ha infatti dichiarato, a pag. 1 nella I memoria: "quanto al pagamento del
canone di locazione è sufficiente rilevare che il contratto di locazione, come risulta dalle stesse
produzioni avversarie, è sempre stato intestato, sin dal 2018. al sig. C1 è del tutto normale, quindi,
che fòsse lo stesso sig. C1 a pagare il canone di locazione").
Le domande avanzate da parte attrice nel presente giudizio non hanno trovato alcun riscontro
probatorio.
Si precisa infatti che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non
avendo fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi per cui la dazione della somma di Euro
10.800,00 sarebbe avvenuta a titolo di mutuo.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità chi "chiede la restituzione di somme date a
mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della
domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione; resistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera
consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non
vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione
- non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne
contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della
sua pretesa, senza che la contestazione dei convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la
somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come
tale determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. III sent del 18/06/2009 n. 20740)
Sez. 2 - Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
E quindi la giurisprudenza di legittimità si è sempre mossa in tale direzione, ritenendo non
sufficiente la mera dazione di una somma di denaro per chiederne la restituzione, 'potendo una
somma di danaro essere consegnata per varie causali, la contestazione ad opera dell'accipiens"
impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della pretesa, onere che
si estende alla prova di un titolo giuridico implicante appunto l'obbligo della restituzione, e, nel caso
prospettato, la consegna per causa di mutuo; per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera
del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere
della prova (Cass. 8394 e 1321/1995, 8434/1990, 1777/1989, 5691/1983; Cass. 6 luglio 2001 n. 9209, 2
aprile 1999 n. 3205, 23 aprile 1998 n. 4197, 3 febbraio 1995 n. 1321), "quindi l'attore, che chiede la
restituzione di somme date a mutuo, è, ai sensi dell'art. 2697 c. c. comma 1, tenuto a provare gli
elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da
cui derivi l'obbligo della vantata restituzione". (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 2010).
È pacifico infatti che, in caso di sussistenza di un mutuo, gravi sul mutuante l'obbligo di fornire
prova sia della consegna di denaro che del titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione (Cass.
28.07.2014 n. 17050), clementi questi non provati da parte attrice. Il bonifico della somma di Euro
10.800,00 per l'acquisto del furgone non indicava alcuna causale, né dalle conversazioni whatsapp
prodotte (e non contestate specificamente nella loro provenienza e contenuto) si può desumere una
qualche forma di impegno o accordo in tal senso sulla restituzione. 1 capitoli dedotti dalla ricorrente
si presentavano valutativi e generici, non permettendo in modo circostanziato di potere richiedere
agli eventuali testimoni di dire dove e come sarebbe stato assunto l'impegno a versare la somma e
quindi di restituirla con quali modalità e tempistiche.
Erra la difesa attorea nel momento in cui lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza istruttoria che
ha ritenuto "valutativi e generici i capi 1, 2 e 3 in quanto valutativi e generici, il capitolo 7 generico
'non indicando come, dove e con quali modalità l'attrice avrebbe concordato il dedotto - e contestato
- prestito e la sua restituzione". non contestato il capo 2, documentali ed irrilevanti i capi 4, 5 e 6. la
immediatamente evidenziato che il citato provvedimento contiene un 'evidente contraddizione
laddove ritiene il capitolo 2 da un lato valutativo e generico e dall'altro non contestato". Non vi è
contraddizione poiché il cap. 2 non ammesso in parte contiene una circostanza pacifica (ossia
l'avvenuto pagamento da parte di P1 di Euro 10.800,00 per l'acquisto del furgone, fatto di per sé mai
contestato) che quindi era inutile chiedere e in parte richiede un vero e proprio giudizio generico sul
titolo della traditio, senza alcuna specificazione della circostanza e delle sue modalità: ciò che è
necessario ex art. 244 c.p.c. ("La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione
specifica delle persone da interrogare e dei fatti") anche al fine di valutare l'attendibilità del
testimone.
Deve inoltre considerarsi che la prova della pattuizione di un obbligo di restituzione deve essere
particolarmente rigorosa quando la dazione di denaro si inserisca nell'ambito di rapporti familiari o
di convivenza more uxorio, nei quali è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a
specifici doveri di restituzione, tanto più quando la domanda di rimborso venga formulata solo dopo
la separazione tra coniugi (o dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio) e quindi in
situazione presumibilmente conflittuale (v. in tal senso Cass. 17050/2014). La Corte di Cassazione ha
chiarito che "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la
famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost,
sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro,
che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni
patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, il
pagamento del furgone) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ,
a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità' e di adeguatezza, senza che assumano
rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo
dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato
una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza
indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e
duraturo". (Cass. 1277/2014; v. anche Cass. 1266/2016. Cass. 16864/2023).
Tra C1 e P1 come può vedersi dai reciproci bonifici (v. docc. 6, 7 e 9 parte convenuta, nonché il
versamento dei canoni di locazione da parte del solo C1 pur risiedendo entrambi nel medesimo
luogo), vi è stato un vicendevole scambio di somme di denaro, nell'ambito della comune
contribuzione ai doveri familiari.
La mancanza di prova della sussistenza del mutuo, insieme all'insieme dei rapporti patrimoniali tra
le parti, escludono la fondatezza della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidale come da dispositivo.
Nel caso di specie in diletto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo
difensore; tenuto conto del valore determinabile del decisimi e degli effetti della decisione; della
complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del
pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono
liquidate in applicazione dei parametri come sotto indicati, con distrazione a favore del difensore
dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13 agosto 2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da Euro 5.201 a Euro 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 919.00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: Euro 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: Euro 1.701.00
Compenso tabellare (valori medi) Euro 5.077,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare Euro 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa, cosi provvede:
- Rigetta la domanda avanzata da P1 nei con Fronti di C1
- Condanna P1 a rifondere a C1 le spese di lite che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA. somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione
al verbale.
Conclusione
Così deciso in Genova, il 23 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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