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Sentenza

Danno da perdita del rapporto parentale ...
Danno da perdita del rapporto parentale
Tribunale Avezzano, civile, sentenza 7 gennaio 2025 n. 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. …del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
OMISSIS
(...), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti…, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dei difensori, in Avezzano alla Via ...
ATTORI
CONTRO
C1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA (...) , con sede legale in M., alla Via
M. U. T. n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. …ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore, in L'Aquila, al …
CONVENUTO
C2 (c.f. (...))
CONVENUTO - CONTUMACE
Materia: Sinistro stradale - Morte - Danno da perdita del rapporto parentale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A. Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020 alla C1 ed il 8.6.2020 a C2, tempestivamente
iscritto a ruolo il 5.6.2020 gli attori hanno convenuto in giudizio i predetti convenuti premettendocome, in data 12.6.2019 X1 fosse deceduto a seguito di investimento, in località P. di A., da parte del
veicolo targato X condotto da C2 ed assicurato per la responsabilità civile dalla C1 iusta polizza X.
C2 , sottoposto ad accertamenti alcolemici risultava positivo (1,82 mg/l) venendo tratto in arresto per
il delitto di omicidio stradale. Seguiva un procedimento penale, nel corso del quale il mezzo veniva
sottoposto a sequestro e venivano disposti dal Pubblico Ministero esame autoptico e consulenza
tecnica.
La compagnia assicurativa, a seguito di richiesta di risarcimento, provvedeva a corrispondere la
somma di Euro 165.000 in favore di ciascuna delle figlie di X1 ed Euro 30.000,00 in favore del fratello
e della sorella dello stesso; somme che venivano accettate a titolo di acconto sul maggior danno.
Quanto ai nipoti del de cuius l'assicuratore rifiutava di proporre offerta ritenendo non dovuto alcun
risarcimento.
Le figlie di X1 hanno, quindi allegato di avere diritto, a titolo di danno non patrimoniale per perdita
del rapporto parentale, secondo i criteri indicati nelle Tabelle di Milano, alla somma di Euro
245.167,50 ciascuna mentre al fratello ed alla sorella sarebbe dovuto un risarcimento di Euro
127.487,10 ciascuno.
I nipoti P4 , P6 , P5 , P7 P8 avrebbero diritto al risarcimento, sempre per il titolo predetto, per la
perdita del rapporto con il nonno, evidenziando come lo sconvolgimento della vita sia stato di
massima intensità avendo X1 pure perduto il coniuge (X2 ) il 9.12.2015 ed occupandosi delle esigenze
delle figlie P1 e P2 e delle nipoti, P6 e P5
Quanto al danno di natura patrimoniale le figlie di X1 hanno esposto di avere sopportato le spese
funebri, da risarcirsi iure proprio, pari ad Euro 1.250,00.
Inoltre P1 e P2 , P1 e P3 hanno esposto di avere diritto al risarcimento della somma corrisposta ai
difensori per l'attività stragiudiziale, pari a complessivi Euro 30.000,00 quale danno emergente,
secondo la misura pro capite indicata nelle conclusioni.
Gli attori hanno, dunque, concluso in conformità.
B. Si è costituita in giudizio solamente la convenuta C1 deducendo, in primo luogo, come in data
25.9.2020 fosse intervenuto un accordo transattivo tra essa deducente, le figlie del defunto ( P1 e P2
), il fratello ( P3 ) e la sorella ( P1 ), a mezzo del quale le somme già liquidate a favore dei discendenti
(Euro 165.000,00 ciascuno) venivano integrate di ulteriori Euro 36.250,00 per P1 ed Euro 36.600,72
per P2 mentre quanto già corrisposto a favore di P3 e P1 (Euro 30.000,00 ciascuno) veniva integrato
della ulteriore somma di Euro 15.000,00 ciascuno.
Con tale transazione, poi, sono stati corrisposti i compensi dei difensori per l'attività prestata con
pagamento diretto in favore di questi ultimi.
L'impresa di assicurazione avrebbe, dunque, complessivamente corrisposto la somma di n Euro
492.850,72 a fronte di una richiesta di figli, fratello e sorella, pari ad Euro 701.250,00.Quanto alle posizioni degli attori nipoti di X1 , la società convenuta ha premesso l'impossibilità di
trovare un accordo transattivo per la rigida posizione delle controparti, evidenziando pure il difetto
di prove circa la reale sussistenza di un rapporto affettivo costante nel tempo tra nonno e nipoti, non
potendo darsi luogo ad automatismi risarcitori. Ha, inoltre, evidenziato come il risarcimento del
danno non patrimoniale, diverso ed ulteriore rispetto alla sola sofferenza morale, esiga la
dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di abitudini e stile di vita.
Ha, quindi, domandato il rigetto della domanda proposta dai nipoti di X1
C. Con nota sostitutiva dell'udienza del 3.2.2021 gli Avv.ti ...e..., per i soli attori P1 , P2 , P1 e P3 , in
considerazione dell'avvenuta transazione, muniti (disgiuntamente) dei relativi poteri come da
procure speciali, dichiaravano di rinunciare all'azione.
D. La causa veniva, dunque, istruita con produzioni documentali e assunzione di prove testimoniali.
1. Occorre, anzitutto, rilevare come rientri, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della
facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia
alla domanda o a suoi singoli capi. In tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli
compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della
causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio
rappresentato; detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta
solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste
dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione
negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante
come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto
a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. Sez. 2, 19.2.2019, n. 4837). La rinuncia
cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere qualche capo di
domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum ma non anche la rinuncia all'intera pretesa
azionata dall'attore posto che in tal caso si tratterebbe di rinuncia all'azione che, costituendo un atto
di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non
essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem (Cass. Sez. 3, 16.5.2024, Ord. n. 13636).
Nel caso di specie i difensori degli attori Avv.ti ...e..., per i soli attori P1 , P2 , P1 e P3 , sebbene
riferendo la rinuncia alla azione, che è diritto soggettivo pubblico, hanno invero inteso rinunciare
agli atti del giudizio secondo quanto oggetto di impegno dei propri assistiti in forza della transazione
del 21.9.2020, dunque accettata dalla controparte, con la quale vennero pure regolate le spese di lite
ed essendo muniti dei poteri necessari a tal fine. Non occorre accettazione del convenuto rimasto
contumace. Ne deriva come deve dichiararsi l'estinzione del processo nei confronti dei predetti attori
posto che il magistrato in precedenza titolare del ruolo non vi ha provveduto previa separazione
delle posizioni processuali.2. Oggetto residuo della cognizione del Tribunale sono, all'evidenza, le sole domande avanzate iure
proprio da P4 , P5 , P6 , P7 e P8 affermati nipoti ex filio di X1 ed aventi ad oggetto il solo risarcimento
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In diritto si osserva come il danno non patrimoniale che possa derivare dalla morte di una persona
cara possa consistere: in una malattia fisica nel qual caso si determina un danno alla salute ed è a
parlarsi propriamente di danno biologico; nel dolore e nella sofferenza nonché nella perdita dei
benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto (amoenitas, mutuum
adiutorium).
Secondo quanto condivisibilmente affermato da Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26723 tutti i danni si
dividono in patrimoniale e non patrimoniale, del che le innumerevoli suddivisioni del secondo
assumono valenza meramente descrittiva avendo tale danno natura omnicomprensiva ex art. 2059
c.c. Anche quando l'illecito non integri gli estremi di un reato il danno non patrimoniale è risarcibile
ove sia leso un interesse della persona di rilievo costituzionale.
Così, per quanto qui di interesse, deriva definitivo superamento della figura del c.d. "danno morale
soggettivo transeunte" - invero sorta in origine per negare la risarcibilità di tal pregiudizi (v. Cass.
SS.UU. 20.10.1924 - dovendo conclusivamente affermarsi che il danno morale non indica alcuna
sottocategoria ma descrive, tra i diversi possibili pregiudizi non patrimoniale un pregiudizio
particolare, consistente nella sofferenza soggettiva la cui intensità e durata assumono rilievo a fini
liquidatori.
Corre l'obbligo, poi, di rimarcare che l'integralità del risarcimento impone di tenere conto di tutti i
guasti che l'evento lesivo abbia prodotto e nulla di più, così dovendo prestarsi particolari cautele
rispetto a quelle ambigue proliferazione di voci che, sebbene si professino meramente descrittive,
possano invero condurre ad un inquinamento per duplicazione del risarcimento.
Il diritto al risarcimento per la morte di una persona cara necessita di due presupposti: l'uno di diritto
e l'altro di fatto.
Quello di diritto consiste nella giuridicità del vincolo tra vittima e superstite. Tale giuridicità è
ravvisabile ove l'ordinamento faccia derivare effetti giuridici da rapporti parentali, coniugali o di
convivenza. Per quanto qui di interesse la risarcibilità del danno in capo al nonno per morte del
nipote e viceversa ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza di legittimità. Un precedente isolato
riteneva necessaria la convivenza in quanto elemento obiettivo denotante il vincolo affettivo tra i
due, esteriorizzante pratica della solidarietà e del sostegno economico (Cass. Sez. 3, 16.3.2012, n.
4253). Successivamente è stato, invece e condivisibilmente, ritenuto che la "società naturale", cui fa
riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata all'ambito ristretto della sola c.d. "famiglia
nucleare", del che il rapporto nonni-nipoti per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante
non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza
della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di
reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Sez. 3, 20.10.2016, n. 21230). Si è, peraltro,
osservato come le disposizioni codicistiche non possano essere intese nel senso che il rapporto
"nonno-nipote" sarebbe mediato dal genitore posto che i discendenti in linea retta sono di certo
parenti (art. 75 c.c.) e ricevendo detto rapporto specifica tutela anche dall'art. 317 bis c.c., così essendodi certo giuridificato. Tale impostazione è stata, peraltro, ribadita da ultimo da Cass. Sez. 3, 8.4.2020,
n. 7743.
Il presupposto di fatto è che tra vittima e superstite esistesse un vincolo affettivo intenso e tangibile
e in tale contesto, per quanto detto, la convivenza assume valore di "sintomo", dunque di indizio in
vista della determinazione del quantum debeatur. In difetto di limitazioni alla forma della prova,
del danno-conseguenza (e in via presupposta di tal vincolo) deve ritenersi ammessa la prova logica,
fondata su nozioni di comune esperienza, giacché secondo l'id quod plerumque accidit dalla morte
d'uno stretto congiunto deriva pregiudizio morale. Laddove si tratti di membri della famiglia
nucleare originaria (genitori e fratelli) non assume rilievo ex se il fatto della non convivenza o della
distanza geografica essendo, piuttosto, onerato il terzo danneggiante di dimostrare che vittima e
superstite fossero tra loro in odio o, quantomeno, in rapporto di reciproca indifferenza con
conseguente insussistenza in concreto del danno risarcibile derivante dalla perdita (Cass. Sez. 3,
4.3.2024, n. 5769). La predetta presunzione non risulta operare, invece, in chiave dinamico-
relazionale, occorrendo (sempre in termini di quantum) dimostrare, per quanto anche in via
presuntiva, la effettività ed intensità della relazione affettiva.
Dalla produzioni documentali in atti (v. all. 13 e 14 attori) risulta come P4 , P5 e P6 siano figli di P1 ,
a sua volta figlia di X1 mentre P8 e P7 risultano figli di P2 , altra figlia di X1 . Sussisteva, dunque, un
rapporto parentale di rilevanza giuridica tra tali attori ed il defunto nonno.
Risulta, poi, l'illecita lesione di detto rapporto (danno-evento) per effetto della condotta di C2 che,
secondo quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla P.G. e dalla relazione del consulente del
Pubblico Ministero, certamente apprezzabile anche in assenza di contestazioni in ordine alla
dinamica del sinistro, venne investito il 12.6.2019 dal predetto convenuto, alla guida della vettura
targata X , assicurata per la responsabilità civile dalla C1 mentre aveva già impegnato la sede stradale
in prossimità dell'attraversamento pedonale (inefficace poiché sprovvisto di segnaletica verticale)
venendo proiettato rovinosamente al suolo a distanza di 44 metri dall'urto e decedendo sul colpo. A
seguito di accertamenti urgenti di P.G. sulla persona, C2 venne trovato positivo all'alcool, con tasso
dell'1,82 mg/l e tratto in arresto obbligatorio in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis c.p. Risulta,
dunque, l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo in capo a C2 anche in
considerazione della presunzione di colpa cui all'art. 2054 c.c. (Cass. Sez. 3,21.4.1995, n. 4490), senza
che possa ravvisarsi un concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento
dannoso (Cass. Sez. 3,12.4.2017, n. 9349; Cass. Sez. 3, 9.2.2023, n. 4054).
3. Quanto alle prove testimoniali assunte, gli elementi istruttori forniti possono essere compendiati
come appresso. Secondo quanto complessivamente risultante dalle deposizioni di T1 (nipote del
defunto X1 e la cui eventuale incapacità a testimoniare non è stata eccepita, né è stata eccepita la
nullità della prova - v. Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9456), T2 , T3 e C3
- P4 frequentava l'abitazione del nonno quotidianamente condividendo con lo stesso il lavoro di
falegnameria nei locali siti al piano terra e, peraltro, nel 2017 aveva provveduto, assieme al nonno,
alla ristrutturazione di tali locali continuando ad occuparsi dell'Immobile anche dopo il decesso di
X1 ;- P5 e P6 , soprattutto dopo il decesso della moglie di X1 (nel 2015) erano solite recarsi abitualmente
dal nonno per accudirlo e provvedere alle sue esigenze;
- P8 e P7 studenti universitari a Roma, nel fine settimana si recavano dal nonno, pranzando o
cenando assieme allo stesso e accompagnandolo di frequente a fare passeggiate.
Stante la intrinseca coerenza delle dichiarazioni ed il reciproco riscontro, deve formularsi un
giudizio di attendibilità del narrato dei predetti testimoni, pervenendo a conclusioni probatorie
favorevoli agli attori. Secondo quanto emerso risulta una frequentazione assidua tra tutti i nipoti e
il defunto nonno, dunque irrimediabilmente elisa dalla condotta illecita di C2
4. In assenza di criteri legali di liquidazione, nella difficile opera di traduzione in numerario di
quanto è per sua natura non apprezzabile in termini economici, si ritiene di fare applicazione delle
tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto costituenti criterio più idoneo a garantire la
parità di trattamento e, quindi, il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex arti. 1226 e 2056
c.c. (Cass. Sez. 3, 7.6.2011, n. 12408; Cass. Sez. 3, 6.5.2020, n. 8532; Cass. Sez. 3, 20.4.2016, n. 7768)
secondo le tabelle dell'ultima versione (5.6.2024), disponibile al momento della decisione in quanto
esercizio della aestimatio (Cass. Sez. 3, 11.10.2016, n. 20381), che tiene conto del criterio " a punto" e
non più "a forchetta" e, dunque, conforme a quanto stabilito da Cass. Sez. 3, 21.4.2021, n. 10579.
Non sono emersi elementi tali da giustificare un incremento per la c.d. "personalizzazione"
assumendo a tal fine rilievo solo le circostanze inusuali, anomale o eccezionali, in una parola non
indefettibili rispetto al tipo di danno precisandosi pure come "conseguenze normali" non sia concetto
sovrapponibile a "conseguenze non gravi" posto che tra le due non vi è alcuna correlazione
biunivoca. Perciò le conseguenze che giustificano la personalizzazione sono quelle che si discostano,
per intensità e frequenza, da quelle ordinariamente derivanti da un evento luttuoso. In tale contesto
la perdita delle abitudini quotidiane che supponevano l'esistenza in vita del defunto X1 e delle
connaturate "utilità" affettive e dinamico-relazionali non è che una inevitabile conseguenza del
decesso, cui si correla in maniera ordinaria ed indefettibile. Non risulta, in definitiva, prova di uno
sconvolgimento dell'esistenza degli attori, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello
stile di vita (Cass. Sez. 3, 7.9.2023, n. 26140).
Tenuto conto dell'età di X1 e dei singoli nipoti al tempo del sinistro, dell'assenza di convivenza e
residenza nello stesso stabile e dell'esistenza di oltre tre familiari superstiti per ogni danneggiato, il
danno devalutato al 12.6.2019 è cosi liquidabile:
- per P4 , in considerazione della qualità della relazione (parametro E) cui si ritiene di dover attribuire
il valore di 25 punti per la condivisione quotidiana di attività lavorativa, Euro 65.644,33
- per P5, in considerazione della qualità della relazione (paramentro E), cui si ritiene di dover
attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, Euro 58.350,52;
- per P6, in considerazione della qualità della relazione (paramentro E), cui si ritiene di dover
attribuire il valore di 20 punti per la abituale frequentazione con il nonno, Euro 58.350,52;
- per P7 in considerazione della qualità della relazione (paramentro E), cui si ritiene di dover
attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, Euro 53.974,23;- per P8 in considerazione della qualità della relazione (paramentro E), cui si ritiene di dover
attribuire il valore di 15 punti per la più limitata frequentazione con il nonno, Euro 53.974,23.
Su tali somme, trattandosi di debito di valore e quindi non regolato dal principio nominalistico, è
dovuta la rivalutazione dal sinistro (12.6.2019) fino alla pubblicazione della presente sentenza che
ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. "compensativi" (Cass. Sez. 3,
17.4.2024, Ord. 10376) quale tecnica di liquidazione del danno da lucro cessante.
Dal deposito della sentenza, stante la già detta trasformazione in obbligazione di valuta sarebbero
dovuti gli interessi legali sino al pagamento (Cass. 21.4.1998, n. 4030) ma, del pari difetta ogni
domanda sul punto.
5. Posto che la compagnia assicurativa risulta soccombente e che le domande sono accolte in misura
superiore alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 15.2.2022 dalla predetta convenuta, le
spese di lite sono regolate secondo il regolare criterio della soccombenza, senza alcuna deroga o
temperamento. Si evidenzia, sul punto, come la soccombenza parziale non dia luogo a soccombenza
reciproca e, dunque, non operi l'art. 92 c.p.c. sotto tale profilo (Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Deve osservarsi come, in punto di spese di lite relative alla difesa dei soggetti con i quali è
intervenuta transazione, le parti abbiano provveduto alla loro compiuta regolamentazione, del che
come già evidenziato non deve disporsi alcunché.
Quanto alla liquidazione dei compensi per la difesa delle parti la cui posizione non risulta transatta,
deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii., secondo lo scaglione di
valore determinato in base al c.d. "decisum" della causa di più elevato valore (non cumulandosi le
domande trattandosi di distinte obbligazioni), ai valori medi per tutte le fasi. Stante la comune difesa
degli attori e venendo in considerazioni questioni di fatto differenziate tra gli stessi, come fatte palesi
pure dal compendio probatorio sopra riportato, si ritiene di dover operare una riduzione del 20%
del compenso unitario e un successivo aumento per la pluralità delle parti nella misura complessiva
del 50%, cosi pervenendosi ad Euro 16.923,60 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA
(22%). E', altresì, dovuto il rimborso del contributo unificato (Euro 759,00) e della marca da bollo
(Euro 27,00) nonché delle spese di notificazione per parti e testimoni (Euro 55,55).
Il comune interesse dei convenuti giustifica la loro condanna solidale ex art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:- DICHIARA estinto il processo limitatamente alle posizioni degli attori P1 P2 . P1 e P3 disponendo
la separazione della relativa posizione processuale; NULLA sulle spese stante l'accordo delle parti
sul punto;
ACCOGLIE parzialmente le domande degli altri attori e, per l'effetto, condanna C2 e la società C1 in
solido tra loro, al pagamento - a titolo di risarcimento - della somma di Euro 65.644,33 oltre
rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di P4 ; della somma di
Euro 58.350,52 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di P5
; della somma di Euro 58.350,52 oltre rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente
sentenza in favore di P6 ; della somma di Euro 53.974,23 oltre rivalutazione dal fatto alla
pubblicazione della presente sentenza in favore di P7 nonché della somma di Euro 53.974,23 oltre
rivalutazione dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza in favore di P8
- CONDANNA C2 e la società C1 in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di P4 ,
P5, P6 , P7 P8 che si liquidano in complessivi Euro 16.923,60 per compensi oltre spese generali (15%),
rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) nonché Euro 841,55 per esborsi.
Conclusione
Così deciso in Avezzano, il 2 gennaio 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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