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Sentenza

Dibattimento - Sentenza di condanna – Risarcimento danni. ...
Dibattimento - Sentenza di condanna – Risarcimento danni.
Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4878/2024 del 11-12-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5004/2021 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni, e vertente TRA ### c.f.: ###, ### c.f: ###, in
proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei
confronti di ### c.f.: ###, ### c.f.: ###, ### c.f.: ###, ###
c.f.: ###, ### c.f: ###, ### c.f.: ###, tutti rappresentati e difesi
dall'Avv.to ###, presso il cui studio in Napoli, alla Via ###, ### sc
c risultano elett.te domiciliati in virtù di procura consolare rilasciata il
### innanzi a pubblico notaio di ### (###, legalizzata nelle forme
di legge ( vistata e registrata con n.19759 dal Ministero degli ### e
della Cooperazione Internazionale e delle ### della Repubblica della
### il ### e con traduzione vistata in data ### dal Consolato
d'### in ### ) ATTORE
E ### s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. nella qualità di impresa
designata per la ### alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico
del ### di ### della ### rappresentata e difesa dall'Avv.to ###
presso il cui studio in Napoli alla via ### ### n. ###, risulta elett.te
domiciliat ###atti ### E ### s.p.a., in persona del legale rapp.te
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to ### presso il cui studio in
Napoli alla ### n. 32, risulta elett.te domiciliat ###atti ### E ###
rappresentato e difeso dall'Avv.to ### presso il cui studio in Napoli
alla ### n. 24, risulta elett.te domiciliat ###atti CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
25.06.2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai
propri atti e, con ordinanza del 21.07.2024 la causa veniva trattenuta
in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E ###
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al
nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l.
69/2009.
Con il presente procedimento ### e ### sia in proprio che nella
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di ###
hanno agito per ottenere il risarcimento di tutti i danni da loro subiti
per effetto del sinistro verificatosi in ### il ### allorquando
decedeva il loro congiunto ### In particolare, deducevano che la
responsabilità del sinistro e della conseguente morte del congiunto
era attribuibile a ### conducente del veicolo BMW ###, tg. ### di
proprietà di ### sprovvisto di assicurazione, così come già accertato
in sede penale dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza depositata
il ###, passata in giudicato a fronte della dichiarazione di
inammissibilità pronunciata da Corte di Cassazione in data ###.
Gli attori evidenziavano altresì che il veicolo investitore era sprovvisto
di assicurazione ma circolava con targa prova ###, assicurata con
### S.p.a, polizza n. 285562357.
Deducendo, quindi, la responsabilità dell'evento in capo a ### con il
presente giudizio chiedevano al Tribunale di: “- dichiarare la
responsabilità esclusiva del sig. ### e quella solidale ex art. 2054,
co. 3, c.c. del sig. ### in ordine alla produzione dell'evento dannoso
che causava il decesso del sig. ### - condannare, per l'effetto, parti
convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore dei signori ###
e ### in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
sui minori ### e ### dei danni (patrimoniali e non patrimoniali)
patiti iure proprio in conseguenza del decesso del sig. ### nella
misura complessiva che sarà accertata e liquidata dal Tribunale
all'esito del giudizio; - accertare che sussiste la legittimità passiva di
### S.p.A. in qualità di assicurazione RCA per la targa prova ###
alla data del decesso di ### - in subordine, accertare che sussiste la
legittimità passiva di ### S.p.A. e ### S.p.A., in qualità di
assicurazione ### della ### - condannare i convenuti alla rifusione
delle spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio ### rassegnando le seguenti conclusioni: “-
dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. ### in ordine alla
produzione dell'evento dannoso che causava il decesso dei sigg. ###
e ### - accertare che sussiste la legittimità passiva di ### S.p.A. in
qualità di assicurazione RCA per la targa prova ### alla data del
decesso dei sigg. ### e ### - accertare che sussiste la legittimità
passiva di ### S.p.A. e ### S.p.A., in qualità di assicurazione ###
della Strada”.
Si costituiva in giudizio altresì ### s.p.a., eccependo l'improcedibilità
della domanda, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il
concorso di colpa della vittima nell'accadimento del sinistro.
Si costituiva ### s.p.a., n.q. di impresa designata alla gestione del
F.G.V.S. eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'impresa
gestionaria del F.G.V.S., l'improcedibilità della domanda e, nel merito,
il concorso di colpa del danneggiato così come rilevato anche dal
Giudice penale.
Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto
di ragione.
In via preliminare, lo ius postulandi dell'avvocato degli attori nel
presente giudizio emerge dalla procura generale conferita al
procuratore costituito, autenticata dal ### in ### La domanda
risulta procedibile essendo stato richiesto, ai sensi degli artt. 145 e
148 del codice delle assicurazioni private, il risarcimento danni, come
da lettere di messa in mora versate in atti.
In base al disposto dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna
pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del
condannato “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.” Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come
nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato
dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di
tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di
causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire
la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale,
provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera
difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare
gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro
ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale,
quali, per esempio, il comportamento dello stesso soggetto leso;
inoltre giova ricordare che secondo la consolidata interpretazione del
giudice di legittimità, la ‘nozione' di “illiceità penale” riguarda
esclusivamente gli elementi obiettivi del fatto, essendo comunque
rimessa al giudice civile l'accertamento della sussistenza, del grado e
dell'intensità dell'elemento soggettivo (vds. tra le altre pronunce di
legittimità Cass. n.19.387 del 2004; trib ### n.1158 del 2007).
Nel caso all'esame il giudice penale ha accertato, in base ad una
complessa attività istruttoria, la responsabilità di ### nella morte di
### seppur con la corresponsabilità della vittima.
Deve tuttavia ritenersi che alla produzione dell'evento abbia
contribuito anche il comportamento del danneggiato, il quale, così
come rilevato nella sentenza penale, violava l'art. 182, comma 9 bis,
c.d.s., circolando su una strada extra urbana, in orario notturno e con
scarsa visibilità, in assenza delle cautele imposte dalla citata norma,
ovvero l'uso di “giubotti e/o retroriflettenti ad alta visibilita' di cui al
comma 4-ter dell'art. 162”.
Peraltro, la vittima circolava con un velocipede sprovvisto dei
dispositivi per le segnalazioni visive, in violazione dell'art. 68 del
codice della strada.
Com'è noto, infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado
di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche
ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. (cfr. ex
multis Cass. n. ###/2021) Nel caso di specie, la condotta tenuta
dall'attore non appare improntata agli obblighi su di esso improntati
di ordinaria diligenza in quanto dalla lettura della relazione di c.t.u.
emessa in sede penale, nonché della sentenza stessa, emerge che il
danneggiato ha tenuto una condotta imprudente e negligente nella
circolazione, tale da cagionare, seppur in parte, l'evento.
Pertanto, trattandosi di una strada extraurbana priva di illuminazione
e con una sola corsia di marcia, priva di marciapiedi e pista ciclabile,
non appare prudente la condotta attorea di circolare senza alcun
dispositivo riflettente, esponendosi quindi ad un pericolo che poteva
essere evitato e comunque mitigato.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “il
risarcimento del danno patito "iure proprio" dai congiunti di persona
deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente
alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito.” (si
vedano, tra le pronunce all'origine di tale indirizzo Cass. Sez. 3, sent.
20 marzo 1959, n. 849; Cass. Sez. 3, sent. 7 agosto 1963, n. 2223,
Rv. 263405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 1971, n. 430, Rv.
###-01; per più recenti applicazioni del principio si vedano Cass. Sez.
3, sent. 26 maggio 2014, n. 11698 , Rv. 631111- 01; Cass. Sez. 3,
sent. 23 ottobre 2014, n. 22514 , Rv. 633071-01; Cass. Sez. 3, sent.
4 novembre 2014, n. 23426 , Rv. 633334-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che
la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e
della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 30% nel
verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere
proporzionalmente ridotto).
La legittimazione attiva degli attori emerge dai certificati di nascita
versati in atti (ed autenticati dal ### dal quale emerge il legame
familiare tra gli attori e la vittima.
Tanto doverosamente chiarito, occorre al fine di comprendere la
legittimazione passiva tre le compagnie assicurative convenute,
analizzare la questione relativa alla possibilità di utilizzare una targa
prova su veicoli già immatricolati (prassi impiegata da concessionarie
d'auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla
vendita); questione giuridicamente controversa, che è stata oggetto
il 30 maggio 2018, di una ### del ### della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno (### n. 300/A/4341/18/105/20/3) in risposta
a quesiti posti da ### e ### di categoria, anche conseguenti ad una
giurisprudenza non sempre costante sulla materia. In tale nota, in
risposta al quesito che chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa
prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o
meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla
vendita, pur ritenendo che la prassi di utilizzare la targa prova su
veicoli immatricolati non corrisponda alle finalità del dettato
normativo che “secondo la previsione dell'art. 98 CDS, come
modificato e integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella
di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati,
sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di
documenti di circolazione”, il Ministero dell'### ha evidenziato la
complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, il quale “conformemente al proprio indirizzo
interpretativo di cui alla nota prot. 4699/### del 4.2.2004, si è
mostrato possibilista nel riconoscere l'utilizzabilità della targa prova
anche su veicoli immatricolati”.
Nella stessa nota il ### fa presente che “La questione è stata, perciò,
oggetto di analisi congiunta tra i due ### interessati ed ha trovato
un costruttivo confronto nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso
il Ministero delle ### e dei ### in cui si è convenuta la necessità di
sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare
la legittimità della prassi sopraindicata ### (###, il 14 febbraio 2019
è stato assegnato l'esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365) di
iniziativa parlamentare, titolato “### in materia di circolazione di
prova dei veicoli”. ### del 2021 stabilisce che l'autorizzazione
all'utilizzo della targa di prova di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere
utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e
di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110
e 114 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97, anche in
deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per
esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di
allestimento.
Con la sentenza 6 marzo - 25 agosto 2020, n. 17665 la III Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo
l'utilizzo della targa-prova sui veicoli immatricolati.
La statuizione di cui sopra porta, come imprescindibile conseguenza,
all'ulteriore questione disciplinata dalla sentenza in commento:
l'operatività della garanzia assicurativa del veicolo.
In presenza della carta di circolazione, evidenzia la Suprema Corte,
sarà valida solo la RC dell'auto. ### obbligatoria della targa prova,
pertanto, non sarà più sufficiente a coprirne eventuali danni provocati
a terzi durante la circolazione.
Il tema della mancata copertura assicurativa della targa prova in
presenza di immatricolazione preesistente, sollevato dalla sentenza in
commento, non è certamente una minuzia. La Cassazione specifica,
infatti, che nell'ipotesi “ in cui un veicolo munito di carta di
circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria
assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione
con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria,
troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità
della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo,
con quella del titolare dell'officina, ma quella —differentedi consentire
la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa
anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non
assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a
circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”.
Appare palese, infatti, secondo gli ### che "se la targa di prova
presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere
concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue
che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati ### �
una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché
dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli
con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti -
solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”
( cfr.sentenza 6 marzo - 25 agosto 2020, n. 17665 III Sezione Civile)
Per quasi vent'anni l'utilizzo della targa prova su veicoli usati è stato
un argomento poco chiaro e molto dibattuto. La richiamata sentenza
della Corte di Cassazione del 2020 aveva riaperto la questione, chiusa
definitivamente con il ### del 2021, il quale aveva stabilito che la
targa di prova può essere usata anche sulle auto usate e già
immatricolate, anche se non assicurate. In caso di danni, a rispondere
sarà l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
È stato pubblicato sulla ### del 14 febbraio 2024, il DPR 229 del 21
dicembre 2023 che modifica e semplifica il procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente
detta “### Prova”.
La ratio del menzionato decreto è la definitiva regolarizzazione dei
veicoli già immatricolati quando circolano con targa prova, dopo le
pesanti incertezze create nel 2018 e nel 2020 dal ministero dell'###
che avevano reso lecita la circolazione di prova anche per i mezzi già
dotati di targhe definitive e documenti propri. Ma dal Dpr pare
emergere un tema delicato sugli incidenti: quando si circola con la
targa prova, risponderanno dei danni non solo il titolare di
quest'ultima e la sua assicurazione, ma anche - in solido -
l'intestatario del veicolo e della compagnia che lo copre per la Rc auto.
Nella normativa in progetto si può ritenere che il principio di
solidarietà varrà pure nei confronti dei terzi danneggiati da sinistro
stradale. ### 2054, comma 3 del ### civile lo prevede in linea
generale e anche su questo aspetto non sembra esserci motivo di
derogare. Infatti, può ben accadere che un veicolo già immatricolato
venga lasciato a un riparatore o a un rivenditore di usato che lo utilizzi
anche per finalità diverse da quelle riconosciute dalla legge alla targa
prova (dimostrazioni, trasferimenti e prove tecniche). E, in caso di
incidente avvenuto con la targa prova, la compagnia assicurativa che
copre quest'ultima potrebbe opporre la non operatività della polizza
(scaricando sulla compagnia assicuratrice del veicolo l'onere di
risarcire i danni, salvo rivalse successive): la natura ambulatoria della
targa prova (trasferibile da un veicolo all'altro senza alcuna formalità)
comporta che la validità della copertura dipenda necessariamente
dall'uso che ne viene fatto, altrimenti sarebbero possibili abusi.
Occorre tuttavia soffermarsi su un'ulteriore questione.
Occorre, cioè, domandarsi cosa accade, sul piano della responsabilità
civile, se come nel caso di specie, la targa prova viene esposta su un
veicolo già immatricolato ma non assicurato, giacché nel caso
sottoposto alla Corte, nella pronuncia richiamata dal giudice di prime
cure, questo profilo non è stato affrontato, in quanto il mezzo
incidentato era coperto da una polizza r.c.a.
Con l'intervento della Cassazione (Cass.Civile, Sez. III, 14 dicembre
2020, n. 28433) la Suprema Corte ha riaffermato che la finalità della
targa prova, non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo con
quella del titolare dell'autorizzazione ministeriale alla circolazione in
prova, ma quella di consentire la circolazione provvisoria e attribuire
una copertura assicurativa ai veicoli non muniti di carta di circolazione
e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile. ### parte, la
mancanza della carta di circolazione rende impossibile l'emissione di
una polizza assicurativa, in quanto essa è collegata alla targa.
Dunque, la targa prova rimane l'unico modo per consentire la
circolazione dei veicoli non ancora immatricolati. Essendo quest'ultima
la sua precipua finalità, ne discende che detta targa non può essere
apposta ai veicoli già dotati di una targa propria.
Ad ogni modo, la sentenza qui annotata rientra nel più ampio disegno
di adeguamento della (interpretazione della) legislazione italiana con
quella dell'### Ed invero i giudici di ### hanno affermato che la
normativa europea sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli deve
essere interpretata nel senso che la stipulazione di un contratto di
assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatoria anche qualora il
veicolo, pur trovandosi, per sola scelta del proprietario, che non ha
più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato,
immatricolato in uno stato membro e sia idoneo a circolare ( Corte di
Giustizia UE 4 settembre 2018, n. 80/17). ### conclusione che si può
trarre da tale principio è che a ciascun veicolo immatricolato deve
corrispondere una polizza r.c.a. e, applicando ora l'insegnamento
della Suprema Corte, la targa prova non può sanare la mancanza della
copertura assicurativa sul veicolo già dotato della carta di circolazione.
Dunque, per tutto quanto esposto, in considerazione della normativa
ratione temporis applicabile al caso di specie, deve ritenersi che dei
danni subiti ne debba rispondere ### s.p.a., n.q. di impresa
designata alla gestione del F.G.V.S., e non ### s.p.a., atteso che pur
presente la targa di prova, il veicolo risultava non assicurato.
Da ciò consegue, quindi, che sussiste il difetto di legittimazione
passiva in capo a ### s.p.a., ciò mentre ### s.p.a., in persona del
legale rapp.te p.t. nella qualità di impresa designata per la ### alla
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ###
è tenuta, in solido con ### al risarcimento dei danni subiti dagli
odierni attori.
SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI.
Quanto all'individuazione del danno risarcibile, giova osservare come
gli attori abbiano invocato il ristoro di tutti i danni iure proprio non
patrimoniali, morale, da perdita del rapporto parentale, da lesione di
diritti della personalità conseguenti alla perdita del congiunto.
Giova preliminarmente valutare la sussistenza dei danni richiesti dagli
attori “iure proprio” per la lesione del rapporto parentale.
Orbene, alla luce degli orientamenti espressi dalla S.C. in materia di
danni patiti dai prossimi congiunti della vittima, il danno parentale
consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un
profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare il quale, a
seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere della sua
presenza e del legame affettivo che esisteva, fino a quel momento. La
ratio del danno parentale consiste, dunque, nella privazione e nel
vuoto determinato dalla definitiva perdita del godimento del congiunto
nonché dall'irreversibile distruzione di un sistema di vita basato
sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti.
Sempre con riferimento al danno parentale in precedenti
pronunciamenti la Corte di Cassazione, ( vedi terza sezione sentenza
n. 16992 pubblicata in data 20 agosto 2015) si è soffermata
sull'autonoma configurabilità del danno da perdita del rapporto
parentale così statuendo: «Il pregiudizio da perdita del rapporto
parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex
art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non
patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i
quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita
delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello
sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali
cambiamenti dello stile di vita» . ### i ### gli aspetti da
considerare al fine della configurabilità di detto danno attengono sia
al profilo della sofferenza interiore che a quello della modifica della
vita di relazione, nel senso che il danno da perdita o lesione del
rapporto parentale riconoscibile iure proprio in capo ai congiunti di
paziente vittima di malpractice sanitaria «è configurabile in caso non
solo di perdita (per morte del congiunto) ma anche di mera lesione
del rapporto parentale derivante da lesioni invalidanti del prossimo
congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti» e
«dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 cod. civ., di tutte le
conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del
danneggiato - che si collocano nella dimensione del rapporto del
soggetto con sé stesso - sia sul piano dinamico-relazionale della sua
vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la
realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da
sé»)».
Quanto poi al grado di parentela “minimo” rilevante ai fini della
configurabilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza ,
costituisce ormai principio consolidato (cfr. da ultimo 21230/2016 e
29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento
del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai
congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la
consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di
convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la
profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la
perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la
"società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto
della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può
essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente
qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non
sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in
concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e
solidarietà con il familiare defunto» (Cass. n. 21230/2016). ### luce
delle esposte considerazioni deve ritenersi meritevole di tutela
risarcitoria, ove leso, non solo il rapporto genitore-figlio ( come nel
caso in esame) ma il rapporto tra germani, pure ove gli stessi non
siano conviventi , e ciò in quanto anche il legame tra fratelli e sorelle
consente di presumere che il superstite subisca un pregiudizio non
patrimoniale in conseguenza della morte del germano (per la perdita
della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di
affetto e di solidarietà familiare) ; quanto detto vale anche in difetto
di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di
considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai
fini della liquidazione del danno.
Si vuol dire cioè che la eventuale convivenza effettiva, ove provata,
incide senz'altro sul quantum debeatur.
Nello specifico, riguardo alla richiesta risarcitoria formulata da ###
padre della vittima (di anni 44 anni al tempo dell'evento), a questi
appare equo liquidare, in applicazione delle ### di ### aggiornate
al 2024, ed in considerazione dell'assenza di convivenza e della
presenza di altri familiari, la somma di euro 238.571,00, calcolando
quale parametro, per le circostanze sopra evidenziate, un'intensità
media della relazione.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 166.999,70.
Nello specifico, riguardo alla richiesta risarcitoria formulata da ###
madre della vittima (di anni 41 anni al tempo dell'evento), a questi
appare equo liquidare, in applicazione delle ### di ### aggiornate
al 2024, ed in considerazione dell'assenza di convivenza e della
presenza di altri familiari, la somma di euro 238.571,00, calcolando
quale parametro, per le circostanze sopra evidenziate, un'intensità
media della relazione.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 166.999,70.
Quanto alle richieste risarcitorie dei fratelli, occorre ribadire che, come
sopra già esposto, il rapporto tra germani, pure ove gli stessi non
siano conviventi , va tutelato mediante ristoro e ciò in quanto anche
il legame tra fratelli e sorelle consente di presumere che il superstite
subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte
del germano (per la perdita della relazione con una figura di
riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare)
; quanto detto vale anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta
salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la
consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del
danno.
Si vuol dire cioè che la eventuale convivenza effettiva, ove provata,
incide senz'altro sul quantum debeatur.
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dall'attore in ordine a
circostanze peculiari, risultando la prova testimoniale richiesta del
tutto inammissibile non essendo stati indicati i nominativi dei
testimoni nel termine di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. (né essendo applicabile, contrariamente a quanto invocato
dall'attore, l'art. 421 c.p.c. che si riferisce alle controversie in materia
di lavoro).
Ebbene, tenuto conto delle nulle allegazioni, dell'età giovane dei
fratelli/congiunti della vita che, presumibilmente, data la lontananza
del fratello, neppure lo avevano conosciuto, così come eccepito dalla
convenuta, il relativo risarcimento, da liquidare in via tabellare come
sopra operato, sarà ridotto adottando quale parametro l'intensità
minima della relazione.
Pertanto: - riguardo alla richiesta risarcitoria formulata da ###
sorella della vittima (di anni 14 anni al tempo dell'evento), a questi
appare equo liquidare, in applicazione delle ### di ### aggiornate
al 2024, ed in considerazione dell'assenza di convivenza con la vittima
e della presenza di altri familiari, la somma di euro 67.920,00.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 47.544,00. - riguardo alla
richiesta risarcitoria formulata da ### fratello della vittima (di anni
12 anni al tempo dell'evento), a questi appare equo liquidare, in
applicazione delle ### di ### aggiornate al 2024, ed in
considerazione dell'assenza di convivenza con la vittima e della
presenza di altri familiari, la somma di euro 67.920,00, calcolando
quale parametro, per le circostanze sopra evidenziate, un'intensità
media della relazione.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 47.544,00. - riguardo alla
richiesta risarcitoria formulata da ### sorella della vittima (di anni
10 anni al tempo dell'evento), a questi appare equo liquidare, in
applicazione delle ### di ### aggiornate al 2024, ed in
considerazione dell'assenza di convivenza con la vittima e della
presenza di altri familiari, la somma di euro 67.920,00; Tenuto conto,
dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30% della vittima,
l'importo va ridotto ad € 47.544,00. - riguardo alla richiesta
risarcitoria formulata da ### fratello della vittima (di anni 7 anni al
tempo dell'evento), a questi appare equo liquidare, in applicazione
delle ### di ### aggiornate al 2024, ed in considerazione
dell'assenza di convivenza con la vittima e della presenza di altri
familiari, la somma di euro 67.920,00.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 47.544,00. - riguardo alla
richiesta risarcitoria formulata da ### fratello della vittima (di anni 4
anni al tempo dell'evento), a questi appare equo liquidare, in
applicazione delle ### di ### aggiornate al 2024, ed in
considerazione dell'assenza di convivenza con la vittima e della
presenza di altri familiari, la somma di euro 67.920,00; Tenuto conto,
dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30% della vittima,
l'importo va ridotto ad € 47.544,00. - riguardo alla richiesta
risarcitoria formulata da ### sorella della vittima (di circa 10 mesi al
tempo dell'evento), a questi appare equo liquidare, in applicazione
delle ### di ### aggiornate al 2024, ed in considerazione
dell'assenza di convivenza con la vittima e della presenza di altri
familiari, la somma di euro 67.920,00.
Tenuto conto, dell'acclarato concorso di colpa nella misura del 30%
della vittima, l'importo va ridotto ad € 47.544,00.
In definitiva, quindi, a ### e ### genitori della vittima, va
riconosciuto l'importo € 166.999,70 per ciascuno.
Ai fratelli della vittima sopraindicati, invece, l'importo di euro
47.544,00 ciascuno.
Al pagamento di tali somme in favore degli attori, vanno condannati
### e ### s.p.a., n.q. di impresa designata alla gestione del
F.G.V.S.
Nella liquidazione di tali somme, peraltro, non occorre tener conto
della condizione di residenti esteri degli odierni attori.
E ciò in quanto, è ben noto che in materia di illecito aquiliano, ai fini
della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del
merito non deve tenere conto della realtà socioeconomica nella quale
la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa,
poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove
considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore
della persona umana. (cfr. ex multis Cass. 13 novembre 2014, n.
24201 e Cass. 18 maggio 2012, n. 7932).
Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle
somme anzidette, devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno
per anno secondo gli indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie
di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della
S.C. ( S.U. 1712/1995 ) gli interessi nella misura legale a partire dalla
data del sinistro fino al saldo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che
provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che
è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. 10.10.1988 n.
5465). Gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. sono quindi dovuti nella
misura di legge dalla decisione definitiva fino all'effettivo soddisfo.
Peraltro, non risulta superato il massimale invocato dal F.G.V.S.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, la domanda attorea è
infondata e va disattesa.
Tale voce di danno, secondo gli attori, era rappresentata nel
contributo offerto da ### il quale contribuiva al mantenimento
economico della famiglia rimasta in patria.
Tuttavia, tale domanda è rimasta del tutto indimostrata atteso che
non è stata fornita alcuna prova, neppure in via presuntiva, circa
l'occupazione lavorativa della vittima e, soprattutto, del contributo
economico da quest'ultimo fornito sicché la relativa pretesa è rimasta
indimostrata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di tutte le domande espletate
e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri
medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum.
PQM
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta, così provvede: a)
Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto condanna ### e ###
s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. nella qualità di impresa
designata per la ### alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico
del ### di ### della ### in solido tra loro, al pagamento in favore
di: - ### della somma di euro 166.999,70; - ### della somma di
euro 166.999,70; - ### della somma di euro 47.544,00; - ### della
somma di euro 47.544,00; - ### della somma di euro 47.544,00; -
### della somma di euro 47.544,00; - ### della somma di euro
47.544,00; - ### della somma di euro 47.544,00; oltre interessi e
rivalutazione, su tutte le suindicate somme così come indicato in parte
motiva; b) condanna ### e ### s.p.a., in persona del legale rapp.te
p.t. nella qualità di impresa designata per la ### alla gestione e
liquidazione dei sinistri a carico del ### di ### della ### in solido
tra loro, al pagamento in favore degli attori, in solido tra loro, delle
spese del presente giudizio, che liquida in € 29.193,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul
compenso, IVA e C.P.A., se dovuta come per legge; c) condanna gli
attori in solido al pagamento in favore di ### S.p.A. (in qualità di
assicurazione RCA per la targa prova ), in persona del l.r.p.t., delle
spese di lite che liquida in euro 29.193,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul
compenso, IVA e C.P.A., se dovuta come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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