Diritti della persona. Obblighi dell’Asl nella richiesta di suicidio assistito (Costituzione, articoli 2 e 3; Cpc articoli 669-terdecies e 700)
L’ASL deve mettere a disposizione tutto il materiale farmacologico non reperibile sul mercato e le strumentazioni ospedaliere necessarie per attivare la procedura di suicidio medicalmente assistito, fermo restando che il processo di formazione della volontà rimane nell’ambito del dominio del soggetto fino alla fine.
Tuttavia, non è configurabile nel nostro ordinamento de iure condito, il diritto soggettivo ad ottenere gratuitamente dal S.S.N. tale prestazione. Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze aveva rigettato il ricorso della donna la quale, aveva proposto reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.
In sede di reclamo l’Azienda sanitaria chiedeva una pronuncia di cessazione della materia del contendere per l’avvenuto decesso della reclamante che è stato preliminarmente, specificato poi dal Collegio. Ciò nonostante, non era venuto meno il contrasto tra le parti in ordine alla fondatezza o meno della pretesa, avendo la difesa della donna insistito per il riconoscimento delle spese di lite. Pertanto, si imponeva una pronuncia sulla soccombenza virtuale.
Il Tribunale fiorentino richiama la nota sentenza della Consulta n. 242 del 2019, che ha depenalizzato la condotta di chi, a certe condizioni, aiuti una persona a morire senza sofferenze, ritenendo che a fronte di un diritto assoluto e personalissimo qual è quello all’autodeterminazione terapeutica, sussiste un dovere delle aziende sanitarie locali di collaborare con la persona consentendole l’esercizio effettivo, dignitoso e libero del proprio diritto.
Tribunale di Firenze, Sezione IV civile, ordinanza 13 febbraio 2025
15-03-2025 20:01
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