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Sentenza

Disconoscimento di paternità e mantenimento del cognome....
Disconoscimento di paternità e mantenimento del cognome.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott.ssa ### Giudice dott. ### Giudice
relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ### del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
da ### nata ad ### il ###, codice fiscale ###, elettivamente domiciliata ###, presso lo studio dell'Avv.
### (indirizzo pec: ###), che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
nei confronti di
### nata a ### il ###, codice fiscale ### e di ### nato a ### il ###, codice fiscale ### convenuti contumaci
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario ### azione di disconoscimento
della paternità.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha agito per il disconoscimento della paternità di
### A tal fine, l'attrice ha esposto: - che, in data ###, ### e ### hanno contratto matrimonio
concordatario e che, dopo poco tempo, i rapporti tra i coniugi si sono incrinati a seguito dei continui
litigi; - che, nell'anno ###, i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale e,
successivamente, con sentenza n. ###/### dell'###, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili
del loro matrimonio; - di aver dubitato della paternità di ### data la propria somiglianza fisica con
### (attuale coniuge della madre) e considerato che i rapporti tra i genitori legittimi sono sempre
stati altalenanti; - di avere chiesto a ### di effettuare il test di paternità attraverso l'esame del DNA
da cui è emersa la paternità biologica di ### con una probabilità maggiore del 99,99%. Ciò posto,
l'attrice ha chiesto dichiararsi che ### non è suo padre biologico e, conseguentemente, di ordinare
all'ufficiale di Stato civile del Comune di ### di seguire le prescritte annotazioni sul relativo atto di
nascita. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio. La causa,
istruita a mezzo di CTU affidata alla perizia del dott. ### all'udienza del ###, è stata rimessa in
decisione davanti al Collegio, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella versione
applicabile ratione temporis) sulle conclusioni di parte attrice che ha insistito «in domanda
chiedendo, come dichiarato dalla attrice, mantenga il suo attuale cognome» (cfr. verbale udienza di
precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 che si ha qui per riportato).
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ### che, sebbene
ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio.
3. Venendo al merito della causa, l'azione di disconoscimento della paternità, disciplinata dall'art.
243-bis c.c., trova la propria ratio nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la corrispondenza
degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. In particolare, con l'azione di disconoscimento
della paternità si persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità del figlio
concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli artt. 231 e 232 c.c. e, in tal senso,
l'azione de qua va tenuta distinta dall'azione di contestazione (cfr. gli artt. 240 e 248 c.c.), la quale ha
lo scopo non di rimuovere un'attribuzione legale di paternità, bensì di accertare la mancanza dei
presupposti che permettono tale attribuzione. ### di contestazione, d'altro canto, è di mero
accertamento, mentre l'azione di disconoscimento ha natura costitutiva, in quanto elimina l'effetto
giuridico derivante dalla formazione del titolo dello stato (cfr. Cass. civ., n. 9379/2012 che ribadisce
che la presunzione legale di paternità può essere vinta soltanto con l'azione di disconoscimento).
Precisato che l'esercizio dell'azione di disconoscimento presuppone non solo che sia nato un figlio
vivo, ma anche che egli abbia un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che lo stesso sia stato
concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 232 c.c.,
ricavandosi, peraltro, la sussistenza di un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio dall'atto di
nascita o dal possesso di stato, va altresì considerato che, ai sensi dell'art. 244, comma 5, c.c., ove
l'azione sia promossa dalla figlia, come nella specie, è imprescrittibile.
Sul piano dell'onere probatorio, poi, stante il principio della libertà della prova, la dimostrazione
della non paternità può essere offerta, oltre che con la dimostrazione della mancata coabitazione e/o
impotenza nel periodo in cui si presume possa essere avvenuto il concepimento, con il ricorso alle
cc.dd. “prove biologiche”, ben potendosi attribuire rilevanza, ai fini del disconoscimento della
paternità, a qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternità, compresa la dimostrazione
dell'adulterio.
Osservato, infatti, che l'attuale terzo comma dell'art. 243-bis c.c. conferma il principio, già contenuto
nel testo originario della norma, secondo cui la sola dichiarazione della madre non esclude la
paternità (in applicazione del principio di indisponibilità degli status cfr. Cass. civ., n. 2113/1992),
sebbene la dichiarazione della madre ben possa essere valutata dal giudice come elemento di prova
nel quadro delle altre risultanze processuali (cfr. Cass. civ., n. 9307/1997), non può non richiamarsi
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in materia di accertamenti
relativi alla paternità ed alla maternità, attribuisce alla consulenza tecnica funzione di mezzo
obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi,
per l'accertamento del rapporto di filiazione (cfr. tra le tante Cass. civ., n. 3563/2006, Cass. civ., n.
23290/2015 e Cass. civ., ###/2017).
Ciò posto, e venendo dunque alla fattispecie in esame, va innanzitutto affermata la legittimazione
attiva di ### risultando dagli atti essere la figlia nata durante il matrimonio fra ### e ### (v. allegato
n. 1 all'atto introduttivo). È stato poi correttamente instaurato il contradditorio nei confronti della
madre ### e di ### risultando dagli atti che la prima è stata coniugata con il secondo dall'### fino alla
data di pronuncia della sentenza n. ###/### di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che
quest'ultimo è il padre legittimo dell'attrice nata il ### (cfr. sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ed estratto dell'atto di nascita, allegati all'atto introduttivo).
Quanto al merito dell'azione, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta
la prova oggettiva dell'accertamento richiesto, vale a dire la dimostrazione della assoluta
impossibilità che ### sia il padre di ### nata in costanza di matrimonio.
Rilevano a tal fine le risultanze della CTU che, dopo aver verificato il patrimonio genetico della parte
attrice ed averlo confrontato con quello della madre (### e del presunto padre (### ha così concluso:
«il sig. ### non è il padre biologico della sig.ra ### (cfr. pag. 16 relazione di CTU depositata in data
###).
Sulla base dei risultati dell'istruttoria deve necessariamente concludersi per l'accoglimento della
domanda dell'attrice. Va, quindi, pronunciato il chiesto disconoscimento.
4. Venendo alla questione del diritto al mantenimento del cognome da parte della figlia che,
maggiorenne, veda accolta la sua domanda di disconoscimento della paternità, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 2 Cost.,
«dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in
cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni
indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso
possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente
attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità
personale», in considerazione del fatto che «tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della
persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità
personale» e che «il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è
evidentemente il nome» (così Corte Cost., n. 13/1994).
Il principio - recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 6098/2001 e Cass. civ.,
n. 12641/2006) - è stato trasfuso nell'art. 95, comma 3, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 secondo cui,
nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile, «l'interessato può comunque richiedere il
riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo
costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale». Il mantenimento da parte
del figlio maggiorenne del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo
che, definito dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994, deve tradursi
in una domanda di accertamento in sede ###via riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della
principale sullo status che, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale accessoria
statuizione della prima, non può ritenersi ricompresa nella proposizione dell'azione di
disconoscimento. In materia di cognome si impone, infatti, una fondamentale distinzione tra quella
che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di
filiazione in genere, per la quale, ai sensi dell'art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra attribuzione dello
status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza
ed in cui a tutela e protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di
un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più titolo, quale elemento di identificazione in
quanto «parte essenziale ed irrinunciabile della personalità» (Cass. civ., n. 8876/2014 e Cass. civ., n.
28518/2019). In siffatta ipotesi, il cognome non assolve più alla funzione di segnare la discendenza
di una persona da una determinata famiglia, ma diviene strumento di identificazione di quella
persona nella sua vita di relazione.
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome muterebbe a seguito
della rettifica, non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che
tale soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora Cass. civ., n. 8876/2014 e Corte Cost., 13/1994).
Nel caso di specie, considerata l'età dell'attrice (### anni compiuti), può ragionevolmente ritenersi
che, come dichiarato dalla stessa (cfr. verbale udienza del ###) il suo attuale cognome rappresenti
per lei un elemento essenziale della sua identità sociale, per cui sussistono valide ragioni affinché
ella conservi il cognome “###”.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio, della natura della causa e dei rapporti fra le parti, sussistono
gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., n. 77/2018) per la compensazione integrale (art. 92 c.p.c.)
delle spese processuali fra le parti.
6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in
misura uguale nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
7. A tutela dei diritti e della dignità degli interessati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del
2003, va disposto che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, nella contumacia di ### e di ### in accoglimento della domanda di
disconoscimento della paternità proposta da parte attrice, così provvede:
1) Dichiara che ### (nato a ### il ###) non è il padre biologico di ### (nata ad ### il ###).
2) Dispone che ### mantenga il cognome “###”.
3) Dispone che la presente sentenza, al momento del passaggio in giudicato, venga trasmessa
all'ufficiale di stato civile del Comune di ### per le conseguenti annotazioni nell'atto di nascita di ###
iscritto al n. ###, parte ###, serie ###, anno ###.
4) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
5) Pone le spese di ### liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura
uguale nei rapporti interni e in solido nei rapporti esterni.
6) Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita, al ### Pubblico Ministero in sede
e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di ### in data 16
gennaio 2025.
Il Giudice relatore ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore ### e dal ###
Avv. Antonino Sugamele

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