Disconoscimento di paternità – Esercizio dell’azione – Onere della prova (Cc, articolo 231, 232, 240, 243 bis, 244, 248)
Afferma il Tribunale di Marsala che l’azione di disconoscimento della paternità (articolo 243-bis c.c.), trova la propria ratio nell’esigenza di ordine pubblico di garantire la corrispondenza degli stati personali e familiari alla realtà di fatto. In particolare, con tale azione si persegue lo scopo di rimuovere l’attribuzione al marito della paternità del figlio concepito, o nato, durante il matrimonio, in applicazione degli articoli 231 e 232 c.c. e, in tal senso, l’azione de qua va tenuta distinta dall’azione di contestazione (articoli 240 e 248 c.c.), la quale ha lo scopo non di rimuovere un’attribuzione legale di paternità, bensì di accertare la mancanza dei presupposti che permettono tale attribuzione.
L’azione di contestazione, d’altro canto, è di mero accertamento, mentre l’azione di disconoscimento ha natura costitutiva, in quanto elimina l’effetto giuridico derivante dalla formazione del titolo dello stato. Precisato che l’esercizio dell’azione di disconoscimento presuppone non solo che sia nato un figlio vivo, ma anche che egli abbia un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio e che lo stesso sia stato concepito (o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio ai sensi dell’articolo 232 c.c., ricavandosi, peraltro, la sussistenza di un titolo di stato di figlio nato nel matrimonio dall’atto di nascita o dal possesso di stato, va altresì considerato che, ai sensi dell’articolo 244, V, c.c., ove l’azione sia promossa dal figlio, è imprescrittibile.
Sul piano dell’onere probatorio, poi, stante il principio della libertà della prova, la dimostrazione della non paternità può essere offerta, oltre che con la dimostrazione della mancata coabitazione e/o impotenza nel periodo in cui si presume possa essere avvenuto il concepimento, con il ricorso alle cc.dd. “prove biologiche”, ben potendosi attribuire rilevanza, ai fini del disconoscimento della paternità, a qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternità, compresa la dimostrazione dell’adulterio.
Osservato, infatti, che l’attuale terzo comma dell’articolo 243-bis c.c. conferma il principio, già contenuto nel testo originario della norma, secondo cui la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità, sebbene la dichiarazione della madre ben possa essere valutata dal Giudice come elemento di prova nel quadro delle altre risultanze processuali, non può non sottolinearsi come, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità, vada attribuita alla consulenza tecnica funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione.
Tribunale di Marsala, sentenza 16 gennaio 2025 n. 20
Tribunale di Marsala, Sentenza n. 20/2025 del 16-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott.ssa
### Giudice dott. ### Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ### del ruolo generale degli affari contenziosi
civili dell'anno 2022, promossa
da ### nata ad ### il ###, codice fiscale ###, elettivamente
domiciliata ###, presso lo studio dell'Avv. ### (indirizzo pec:
###), che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
nei confronti di ### nata a ### il ###, codice fiscale ### e di ###
nato a ### il ###, codice fiscale ### convenuti contumaci
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario ###
azione di disconoscimento della paternità.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha agito per il
disconoscimento della paternità di ### A tal fine, l'attrice ha esposto:
- che, in data ###, ### e ### hanno contratto matrimonio
concordatario e che, dopo poco tempo, i rapporti tra i coniugi si sono
incrinati a seguito dei continui litigi; - che, nell'anno ###, i coniugi
hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale e,
successivamente, con sentenza n. ###/### dell'###, è stata
dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio; - di
aver dubitato della paternità di ### data la propria somiglianza fisica
con ### (attuale coniuge della madre) e considerato che i rapporti
tra i genitori legittimi sono sempre stati altalenanti; - di avere chiesto
a ### di effettuare il test di paternità attraverso l'esame del DNA da
cui è emersa la paternità biologica di ### con una probabilità
maggiore del 99,99%.
Ciò posto, l'attrice ha chiesto dichiararsi che ### non è suo padre
biologico e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale di Stato civile
del Comune di ### di seguire le prescritte annotazioni sul relativo
atto di nascita. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati, non si sono costituiti nel
presente giudizio.
La causa, istruita a mezzo di CTU affidata alla perizia del dott. ###
all'udienza del ###, è stata rimessa in decisione davanti al Collegio,
senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella
versione applicabile ratione temporis) sulle conclusioni di parte attrice
che ha insistito «in domanda chiedendo, come dichiarato dalla attrice,
mantenga il suo attuale cognome» (cfr. verbale udienza di
precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 che si ha qui per
riportato).
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei
convenuti ### e ### che, sebbene ritualmente evocati, non si sono
costituiti nel presente giudizio.
3. Venendo al merito della causa, l'azione di disconoscimento della
paternità, disciplinata dall'art. 243-bis c.c., trova la propria ratio
nell'esigenza di ordine pubblico di garantire la corrispondenza degli
stati personali e familiari alla realtà di fatto.
In particolare, con l'azione di disconoscimento della paternità si
persegue lo scopo di rimuovere l'attribuzione al marito della paternità
del figlio concepito o nato durante il matrimonio, in applicazione degli
artt. 231 e 232 c.c. e, in tal senso, l'azione de qua va tenuta distinta
dall'azione di contestazione (cfr. gli artt. 240 e 248 c.c.), la quale ha
lo scopo non di rimuovere un'attribuzione legale di paternità, bensì di
accertare la mancanza dei presupposti che permettono tale
attribuzione. ### di contestazione, d'altro canto, è di mero
accertamento, mentre l'azione di disconoscimento ha natura
costitutiva, in quanto elimina l'effetto giuridico derivante dalla
formazione del titolo dello stato (cfr. Cass. civ., n. 9379/2012 che
ribadisce che la presunzione legale di paternità può essere vinta
soltanto con l'azione di disconoscimento).
Precisato che l'esercizio dell'azione di disconoscimento presuppone
non solo che sia nato un figlio vivo, ma anche che egli abbia un titolo
di stato di figlio nato nel matrimonio e che lo stesso sia stato concepito
(o debba presumersi concepito) in costanza di matrimonio ai sensi
dell'art. 232 c.c., ricavandosi, peraltro, la sussistenza di un titolo di
stato di figlio nato nel matrimonio dall'atto di nascita o dal possesso
di stato, va altresì considerato che, ai sensi dell'art. 244, comma 5,
c.c., ove l'azione sia promossa dalla figlia, come nella specie, è
imprescrittibile.
Sul piano dell'onere probatorio, poi, stante il principio della libertà
della prova, la dimostrazione della non paternità può essere offerta,
oltre che con la dimostrazione della mancata coabitazione e/o
impotenza nel periodo in cui si presume possa essere avvenuto il
concepimento, con il ricorso alle cc.dd. “prove biologiche”, ben
potendosi attribuire rilevanza, ai fini del disconoscimento della
paternità, a qualsiasi altro fatto tendente ad escludere la paternità,
compresa la dimostrazione dell'adulterio.
Osservato, infatti, che l'attuale terzo comma dell'art. 243-bis c.c.
conferma il principio, già contenuto nel testo originario della norma,
secondo cui la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità
(in applicazione del principio di indisponibilità degli status cfr. Cass.
civ., n. 2113/1992), sebbene la dichiarazione della madre ben possa
essere valutata dal giudice come elemento di prova nel quadro delle
altre risultanze processuali (cfr. Cass. civ., n. 9307/1997), non può
non richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità che, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla
maternità, attribuisce alla consulenza tecnica funzione di mezzo
obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente
margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di
filiazione (cfr. tra le tante Cass. civ., n. 3563/2006, Cass. civ., n.
23290/2015 e Cass. civ., ###/2017).
Ciò posto, e venendo dunque alla fattispecie in esame, va innanzitutto
affermata la legittimazione attiva di ### risultando dagli atti essere
la figlia nata durante il matrimonio fra ### e ### (v. allegato n. 1
all'atto introduttivo).
È stato poi correttamente instaurato il contradditorio nei confronti
della madre ### e di ### risultando dagli atti che la prima è stata
coniugata con il secondo dall'### fino alla data di pronuncia della
sentenza n. ###/### di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e che quest'ultimo è il padre legittimo dell'attrice nata il ### (cfr.
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed estratto
dell'atto di nascita, allegati all'atto introduttivo).
Quanto al merito dell'azione, questo Tribunale ritiene che, nel caso di
specie, possa dirsi raggiunta la prova oggettiva dell'accertamento
richiesto, vale a dire la dimostrazione della assoluta impossibilità che
### sia il padre di ### nata in costanza di matrimonio.
Rilevano a tal fine le risultanze della CTU che, dopo aver verificato il
patrimonio genetico della parte attrice ed averlo confrontato con
quello della madre (### e del presunto padre (### ha così concluso:
«il sig. ### non è il padre biologico della sig.ra ### (cfr. pag. 16
relazione di CTU depositata in data ###).
Sulla base dei risultati dell'istruttoria deve necessariamente
concludersi per l'accoglimento della domanda dell'attrice. Va, quindi,
pronunciato il chiesto disconoscimento.
4. Venendo alla questione del diritto al mantenimento del cognome
da parte della figlia che, maggiorenne, veda accolta la sua domanda
di disconoscimento della paternità, va premesso che la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con
riferimento all'art. 2 Cost., «dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non
prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta
per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il
cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal
giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome
originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi
autonomo segno distintivo della sua identità personale», in
considerazione del fatto che «tra i diritti che formano il patrimonio
irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce
e garantisce anche il diritto all'identità personale» e che «il primo e
più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è
evidentemente il nome» (così Corte Cost., n. 13/1994).
Il principio - recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ., n. 6098/2001 e Cass. civ., n. 12641/2006) - è stato trasfuso
nell'art. 95, comma 3, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 secondo cui,
nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile, «l'interessato può
comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del
cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai
autonomo segno distintivo della sua identità personale».
Il mantenimento da parte del figlio maggiorenne del cognome paterno
è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che, definito
dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del
1994, deve tradursi in una domanda di accertamento in sede ###via
riconvenzionale e subordinata all'accoglimento della principale sullo
status che, non potendo essere oggetto di rilievo officioso quale
accessoria statuizione della prima, non può ritenersi ricompresa nella
proposizione dell'azione di disconoscimento.
In materia di cognome si impone, infatti, una fondamentale
distinzione tra quella che è la disciplina civilistica e delle leggi speciali
sul riconoscimento di uno status, o i rapporti di filiazione in genere,
per la quale, ai sensi dell'art. 6 c.c., vi è corrispondenza tra
attribuzione dello status ed attribuzione del cognome, ed i casi in cui
non si ha, o non si ha più, siffatta corrispondenza ed in cui a tutela e
protezione della persona può esserle riconosciuto il diritto alla
conservazione di un nome, rispetto al quale non ha o non avrebbe più
titolo, quale elemento di identificazione in quanto «parte essenziale
ed irrinunciabile della personalità» (Cass. civ., n. 8876/2014 e Cass.
civ., n. 28518/2019).
In siffatta ipotesi, il cognome non assolve più alla funzione di segnare
la discendenza di una persona da una determinata famiglia, ma
diviene strumento di identificazione di quella persona nella sua vita di
relazione.
A ciò occorre aggiungere che, con il crescere dell'età del soggetto il
cui cognome muterebbe a seguito della rettifica, non può che crescere
l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale
soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora Cass. civ., n.
8876/2014 e Corte Cost., 13/1994).
Nel caso di specie, considerata l'età dell'attrice (### anni compiuti),
può ragionevolmente ritenersi che, come dichiarato dalla stessa (cfr.
verbale udienza del ###) il suo attuale cognome rappresenti per lei
un elemento essenziale della sua identità sociale, per cui sussistono
valide ragioni affinché ella conservi il cognome “###”. 5. Tenuto
conto dell'esito del giudizio, della natura della causa e dei rapporti fra
le parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., n.
77/2018) per la compensazione integrale (art. 92 c.p.c.) delle spese
processuali fra le parti.
6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste
definitivamente a carico delle parti in misura uguale nei rapporti
interni e in solido nei rapporti esterni. 7. A tutela dei diritti e della
dignità degli interessati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196
del 2003, va disposto che, in caso di riproduzione della presente
sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi degli interessati.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione
e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando, nella
contumacia di ### e di ### in accoglimento della domanda di
disconoscimento della paternità proposta da parte attrice, così
provvede: 1) Dichiara che ### (nato a ### il ###) non è il padre
biologico di ### (nata ad ### il ###). 2) Dispone che ###
mantenga il cognome “###”. 3) Dispone che la presente sentenza,
al momento del passaggio in giudicato, venga trasmessa all'ufficiale
di stato civile del Comune di ### per le conseguenti annotazioni
nell'atto di nascita di ### iscritto al n. ###, parte ###, serie ###,
anno ###. 4) Compensa integralmente le spese processuali fra le
parti. 5) Pone le spese di ### liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico delle parti in misura uguale nei rapporti
interni e in solido nei rapporti esterni. 6) Dispone che, in caso di
riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle
generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita, al
### Pubblico Ministero in sede e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
ordinario di ### in data 16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
### presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore ###
e dal ###
29-01-2025 14:19
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