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Sentenza

Docente senza giustificazione non partecipa agli esami di Stato. Licenziata....
Docente senza giustificazione non partecipa agli esami di Stato. Licenziata.
La Corte di Appello di Trieste aveva rigettato il gravame proposto dalla docente avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva respinto il suo ricorso, volto ad accertare l’illegittimità, l’inefficacia e la nullità del licenziamento intimatole dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Con il ricorso nel merito la docente voleva ottenere l’annullamento del licenziamento e al tempo stesso arrivare alla condanna dell’Amministrazione ed essere così reintegrata nel posto di lavoro e ricevere anche il versamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento. Errore macroscopico commesso dalla docente e censurato dai giudici di merito consisteva nel prospettare che la mancata tempestiva segnalazione dell’assenza fosse tollerato dall’Amministrazione e che eventuali violazioni non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento.
La Corte di cassazione

Arrivando al giudizio di legittimità - secondo la Cassazione - ha sbagliato la docente a ritenere che il temporaneo silenzio della dirigente scolastica avesse il significato di implicita manifestazione della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della professoressa alle attività di Istituto cui era assegnata. Per concludere comportamento questo censurato ed ennesima bocciatura della tesi della professoressa.
Avv. Antonino Sugamele

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