DONAZIONE - Donazione con onere modale (Cc articoli. 793, 794, 1379)
Da un canto era previsto il vincolo dell’utilizzo del bene come abitazione del parroco e comunque al fine di insegnamento ai bambini della dottrina cristiana e dall’altro era previsto un onere di celebrazione di messe in ricordo del parroco. Il primo vincolo modale è stato considerato nullo per violazione dell’articolo 1379 c.c.. Le ulteriori previsioni sono state considerate quali disposizioni a favore dell’anima altrettanto soggette alla disciplina del modo. Il rigetto della domanda è stato fondato sia sulla mancanza di prova dell’inadempimento sia sulla mancata esplicita previsione della risoluzione per inadempimento nella donazione contenente il modo.
Corte d’Appello Salerno, Sez. II civile, sentenza 17 aprile 2025 n. 321 – Pres. Colucci, Cons. rel. est. Pizzillo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:
dr. Vito Colucci - Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n…./2022 RGN
TRA
R.N. e R.S. quali eredi di R.F. rappresentati e difesi dall'avv…. ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio sito in Salerno alla via …
appellanti
E
Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Salerno, Campagna ed Acerno
ed " Abbazia Territoriale SS Trinità di Cava de’ Tirreni" in persona del lrpt rappresentato e difeso
dall'avv… ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ..(SA) alla Piazza …
- appellato
EParrocchia Santi Martino, Leone e Nicola in Santa Maria a Vico di Giffoni Valle Piana (SA) in persona
del lrpt - appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n…. /2021 del Tribunale di Vallo della Lucania
pubblicata il 23/11/2021 e notificata il 26/11/2021.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
F.R. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, l'Istituto Interdiocesano per il
Sostentamento del Clero, in persona del lr pt esponendo che: era erede di T.M.G. che, insieme al
germano T.G., era comproprietaria dell'immobile sito in T. di G. V. P. (S.), identificato al catasto al
fg. (...), p.lle n. (...) e (...), che la madre e lo zio avevano donato il predetto immobile in favore del
beneficio parrocchiale dei Santi Leone ed Egidio in Terravecchia di Giffoni Valle Piana (SA),
disponendo che il bene fosse adibito, oltre che ad abitazione del parroco per l'inabitabilità della casa
canonica, anche per l'insegnamento della dottrina cristiana-cattolica a favore dei bambini della
parrocchia di Terravecchia e che il parroco pt celebrasse in perpetuo in tale chiesa una messa al mese
in suffragio dell'anima del defunto P.F.T. fu A.; la donazione in questione veniva accettata il 5/9/1958
dal Rev. A.E., quale titolare del beneficio parrocchiale dei Santi Leone ed Egidio di Terravecchia; a
seguito dell'entrata in vigore della L. n. 222 del 1985 in virtù della quale i patrimoni parrocchiali
venivano trasferiti ai neo-costituiti istituti diocesani per il sostentamento del clero, l'Istituto
diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno acquistava la
titolarità del bene donato in questione; il predetto Istituto non aveva adempito all'onere che
accompagnava la donazione in quanto nel marzo del 2008 veniva a sapere che la casa canonica
oggetto di liberalità era stata concessa in comodato d'uso al C.R.M..
Concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Istituto convenuto e,
quindi, che fosse ordinato allo stesso di adempiere all'onere previsto nell'atto di liberalità, o
comunque, in via subordinata, che fosse dichiarato risolto il modo per inadempimento,
disponendosi la restituzione del bene in favore degli eredi dei donanti, con contestuale condanna al
risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione dell'onere.
L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero per le Diocesi di Salerno - Campagna -
Acerno ed Abbazia Territoriale Ss. Trinità di Cava de’ Tirreni si costituiva eccependo in primis la
propria carenza di legittimazione passiva per aver ritrasferito, con decreto del 31/12/1998, l'immobile
all'estinta Parrocchia di S.Egidio e S.Leone in Terravecchia, nell'attualità Parrocchia dei Santi
Martino, Leone e Nicola in Santa Maria a Vico di Giffoni Valle Piana (SA).
Chiedeva, pertanto, che fosse autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia, che fosse
dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, che fosse condannata
soltanto la parrocchia all'adempimento dell'onere o, comunque, che fosse manlevata da ogni
conseguenza pregiudizievole.Veniva autorizzata la chiamata in causa della predetta parrocchia che si costituiva in giudizio
eccependo la mancata previsione della facoltà di risoluzione contenuta nell'atto di donazione ex art.
793 IV c c.c., escludendo qualsivoglia inadempimento a lei imputabile e chiedendo l'estromissione
dell'Istituto con il rigetto delle domande di parte attrice.
Dopo l'escussione dei testi, la causa veniva prima rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi,
su richiesta delle parti, veniva rinviata diverse volte per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 19/6/2019 la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., ma veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti l'interlocuzione su questioni rilevate
d'ufficio quali l'eventuale applicabilità dell'art. 1379 c.c., l'eventuale nullità del modo o dell'intera
donazione e l'opponibilità della clausola modale nei confronti della parrocchia intervenuta in
giudizio.
Dopo due ulteriori rinvii per bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione
delle conclusioni all'udienza del 14/10/2021 e veniva trattenuta in decisione senza concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c..
Il Giudice adito rigettava le domande attoree e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
sollevata dalla parte convenuta e, infine, compensava le spese del giudizio.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la disposizione modale in oggetto violava l'art. 1379 c.c., ma ciò non inficiava la validità dell'atto di
liberalità ex art. 794 c.c., non essendo stato provato e non potendo essere desunto dalla lettura
dell'atto che la destinazione dell'immobile agli scopi individuati nel contratto di donazione fosse il
motivo determinante della stessa liberalità;
l'utilizzo da parte dei donanti della locuzione "dovrà essere adibita" era un'espressione naturalmente
connaturata alla sola costituzione del vincolo obbligatorio gravante sul beneficiario;
l'ulteriore disposizione presente nell'atto di liberalità in virtù della quale era espresso volere dei
donanti germani che il parroco pt celebrasse in perpetuo in detta chiesa una messa al mese in
suffragio dell'anima del defunto P.F.T. fu A. era un'ulteriore riprova del pio spirito dei donanti,
assolutamente non correlato alla necessaria destinazione del bene al vincolo originariamente
previsto;
i testi escussi non avevano fornito un utile riscontro a riguardo, essendosi limitati a rilevare l'asserito
inadempimento all'onere in esame, con particolare riguardo alla destinazione dell'immobile ad
alloggio del cardinale M.;
la disposizione relativa alla celebrazione delle messe in suffragio del defunto P.F.T. fu A. veniva
qualificata come onere, applicando la disciplina prevista per la successione testamentaria dall'art.
629 c.c. in materia di disposizioni a favore dell'anima; le domande di inadempimento e di risoluzione
afferente tale disposizione andavano rigettate per l'assoluta genericità dell'allegazione del dedotto
inadempimento;infine, la domanda di risoluzione non poteva essere accolta in quanto tale rimedio, in relazione alla
donazione, era consentito solo nel caso di espressa previsione ex art. 793 IV c c.c., previsione che non
poteva essere desunta in modo implicito.
R.N. e R.S. quali eredi di R.F. hanno presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i
seguenti motivi:
1)erroneità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla declaratoria di nullità parziale
dell'atto di liberalità limitatamente alla imposizione del vincolo di destinazione perpetuo - nullità
dell'atto di liberalità determinata dalla caducazione del motivo determinante dell'atto di liberalità;
secondo gli appellanti non era corretta la decisione nella parte in cui veniva affermato che l'atto di
liberalità in questione non era connesso in via esclusiva al vincolo imposto sull'immobile per
l'esistenza dell'ulteriore disposizione modale relativa alla celebrazione delle messe in suffragio; dalla
lettura dell'atto emergeva chiaramente che l'onere di destinazione del bene a residenza del parroco
ed a luogo di insegnamento della dottrina cattolica era l’ unico e determinante motivo che aveva
indotto il donante all'atto di liberalità, data la volontà di destinare il bene a beneficio della comunità
parrocchiale e del parroco stesso per l'indisponibilità di un alloggio; il Tribunale aveva erroneamente
riportato l'aggettivo "inabitata" in luogo di "inabitabile" e così aveva attenuato la portata della
giustificazione causale in quanto la condizione di inabitabilità al tempo del lascito determinava uno
status di impraticabilità dell'abitazione assoluto e non voluto; sulla base del criterio della volontà
ipotetica e del giudizio oggettivo di buona fede era possibile ritenere che la donazione in questione
si fondasse in modo determinante sulle disposizioni modali;
2)erroneità della motivazione in relazione all'onere di celebrazione delle messe in suffragio-
indivisibilità della prestazione oggetto del lascito; secondo gli appellanti la prestazione di cui
sarebbe stato onerato l'ente ecclesiastico era da ritenersi indivisibile, in quanto unitariamente
collegata al bene donato e in relazione alla "pia volontà", come richiamata dal primo giudice, sarebbe
stata necessaria l'istituzione di una pia fondazione, demandando l'adempimento direttamente ad
apposite strutture di gestione capaci di assicurare le attività da farsi per tempi prolungati;
3)attribuzione patrimoniale alla Chiesa, prova inadempimento e obbligo risarcitorio; gli appellanti,
infine, riproponevano, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità ai sensi degli
artt.1379 e 794 c.c., la domanda di inadempimento dell'onere imposto alla donazione con
conseguente risarcimento del danno evidenziando di aver fornito sufficienti riscontri probatori.
L'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del clero delle Diocesi di Salerno - Campagna - Acerno
ed "Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava de’ Tirreni" si costituiva e in primis ribadiva la propria
carenza di legittimazione passiva mai contestata dfondata in quanto provata per tabulas; invero in virtù del Decreto emesso dall'Arcivescovo
Metropolita Mons. G.G. in data 31/12/1988 si evinceva inequivocabilmente che aveva ritrasferito alla
estinta Parrocchia di S. Egidio e San Leone in Terravecchia, oggi Parrocchia dei Santi Martino, Leone
e Nicola in Santa Maria a Vico di Giffoni Valle Piana (SA), la proprietà della casa canonica oggetto
di donazione, pertanto, sin da tale data l'unità immobiliare donata dai germani T. era tornata nella
titolarità della Parrocchia donataria, il cui legale rappresentante, però, non aveva adempiuto
all'obbligo di procedere alle trascrizioni di rito nei Registri Immobiliari, così come imposto dall'art.
3 del summenzionato decreto di trasferimento.
Sempre in via preliminare, l'appellato eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo agli
appellanti i quali, pur dichiarandosi eredi di R.F., non avevano esibito e depositato alcuna
documentazione che dimostrasse tale dichiarata qualità.
Nel merito, l'appellato eccepiva che non vi era prova alcuna in merito al fatto che le disposizioni
modali fossero stati determinanti della donazione, come rilevato dal primo giudice, pur avendone
dichiarato la nullità, che il riferimento al pio spirito serviva solo ad individuare l'intento
assolutamente liberale della donazione e che non poteva avere rilievo la questione
dell'inadempimento in relazioni a disposizioni modali che erano state ritenute nulle ex art.1379 c.c.:
Per gli stessi motivi doveva essere ritenuta infondata la consequenziale domanda di risarcimento
del danno.
Va valutato in primis se vi sia la carenza di legittimazione attiva da parte degli appellanti e la carenza
di legittimazione passiva dell'appellato costituito.
Sotto il primo profilo R.N. e R.S. hanno riscontrato la loro qualità di eredi in quanto hanno esibito lo
stato di famiglia da cui risulta che il de cuius è deceduto l'8/12/2020 e che sono i figli della persona
deceduta e che l'altra erede C.A. ha rinunciato all'eredità come da allegazione del relativo atto.
Sotto il secondo profilo va detto che il Tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base di una precisa
argomentazione che la parte appellata non ha in alcun modo considerato.
Invero in proposito il Giudice di primo grado ha argomentato affermando che :l'azione proposta è contrattuale e, quindi, legittimato passivo in virtù è l'istituto Diocesano ex art.28
IV c L. n. 222 del 1985 che ha previsto la costituzione degli Istituti Diocesani per il sostentamento per
il Clero e l'estinzione dei benefici ecclesiastici con conseguente di tali Istituti nei benefici estinti;
la chiamata in causa della parrocchia non era in garanzia ma del terzo effettivamente legittimato e
la relativa domanda di accertamento del difetto di titolarità passiva nei confronti della parrocchia
era infondata, in quanto a livello contrattuale l'unico legittimato, in quanto subentrato nei rapporti
giuridici attivi e passivi dei benefici parrocchiali, era l'Istituto Diocesano;
non inficiava tale ragionamento il fatto che la stessa parrocchia chiamata su istanza dell'Istituto
Diocesano non avesse trascritto il successivo ritrasferimento.
Tale articolato ragionamento non è stato minimamente contestato e, pertanto, la questione così come
riproposta dalla parte appellata va senz'altro rigettata.
L'appello è infondato e come tale non è accoglibile.
Va premesso che ai sensi dell'art.793 c.c.:
la donazione può essere gravata da un onere;
il donatario è tenuto all'adempimento nei limiti del valore della cosa donata;
per l'adempimento dell'onere può agire oltre il donante qualsiasi interessato anche durante la vita
del donante stesso;
la risoluzione per inadempimento dell'onere se preveduta nell'atto di donazione può essere
domandata dal donante o dai suoi eredi.
Altrettanto rileva l'art. 1379 c.c. secondo cui il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo
tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad
un apprezzabile interesse di una delle partAi sensi dell'art.794 c.c. l'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla
la donazione se ha costituito il solo motivo determinante.
Nel caso di specie la donazione aveva ad oggetto più disposizioni modali.
Da un canto era previsto il vincolo dell'utilizzo del bene come abitazione del parroco e comunque al
fine di insegnamento ai bambini della dottrina cristiana e dall'altro era previsto un onere di
celebrazione di messe in ricordo del parroco.
Il primo vincolo modale è stato considerato nullo per violazione dell'art.1379 c.c..
Le ulteriori previsioni sono state considerate quali disposizioni a favore dell'anima altrettanto
soggette alla disciplina del modo.
Il rigetto della domanda è stato fondato sia sulla mancanza di prova dell'inadempimento sia sulla
mancata esplicita previsione della risoluzione per inadempimento nella donazione contenente il
modo.
Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che la previsione modale fosse nulla in relazione
all'art.1379 c.c., ma che la nullità si estendeva all'intera donazione potendo configurarsi un modo
costituente il motivo determinante della liberalità.
Coloro che appellano cercano di sostenere che dal tenore dell'atto potesse desumersi la prova del
modo quale motivo determinante.
A tal fine hanno anche dato maggior rilievo all'utilizzo del verbo dovere nella parte in cui è stato
utilizzato nella donazione.
In realtà il discorso interpretativo è impedito a monte dal fatto che la stessa parte attrice in primo
grado proprio sulla base dell'assunto della assenza di prova sul punto aveva articolato una prova
testimoniale con capitoli di prova che attenevano a questo specifico aspetto e che tale richiesta di
prova era stata rigettata.
Avverso tale rigetto la parte attrice non ha contestato alcunché chiedendo la revoca dell'ordinanza e
non ha reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente decadenza da
tale attività probatoria (cfr.A fronte di tali considerazioni neanche il secondo motivo è accoglibile perché come giustamente
affermato dal Tribunale la previsione di un altro onere in relazione alla celebrazione delle messe non
era strettamente connessa alle altre disposizioni modali che oltretutto implicavano un limite di
disponibilità del bene non consentito ex art. 1379 c.c..
Inoltre, proprio in relazione al modo afferente alla celebrazione delle messe non vi è alcun riscontro
probatorio in assenza in questo caso anche di una qualsiasi richiesta di prova testimoniale.
Il Tribunale nella parte in cui ha parlato di pio spirito voleva solo affermare che vi era una
motivazione religiosa alla base della liberalità e non vi era alcun riferimento alla previsione della
costituzione di una fondazione quale struttura deputata alla gestione nel tempo delle celebrazioni,
così come sostenuto dagli appellanti.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno reiterato le domande di inadempimento e di risoluzione.
E’ chiaro che la nullità parziale delle disposizioni modali afferenti l'utilizzo del bene dal parte del
parroco e la finalità dell'insegnamento della religione cattolica a favore dei bambini e la mancata
prova dell'onere quale motivo determinante non consente di valutare le domande della parte attrice
in primo grado.
Le predette domande potrebbero riguardare solo le disposizioni connesse alla celebrazione delle
messe, ma sul punto la Corte rileva che il Tribunale ha rigettato la domanda per la mancata prova
dell'inadempimento solo genericamente dedotto e per la mancata previsione specifica della
risoluzione per inadempimento nella donazione oggetto del presente procedimento (cfr.ord.
Cass.n.28580/2022).
Gli appellanti non hanno censurato tale tipo di motivazione riproponendo soltanto le domande
articolate in primo grado con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello.
Va precisato che proprio il contenuto dell'art.793 c.c. non consente in alcun modo un'implicita
previsione della risoluzione per inadempimento, ossia una previsione desumibile solo in via
interpretativa.
Nulla per le spese in relazione alla parte appellata rimasta contumace.
Non vi sono i presupposti per una condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 c.p.c., così come
richiesto dall'appellata costituita.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: valore indeterminabile e bassa complessità - valori
minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale; per la fase
della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarLa Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del giudizio a favore della parte appellata, spese
che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
3)nulla per le spese nei confronti della parte appellata rimasta contumace;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13-
comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Conclusione
Così deciso in Salerno, il 13 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025.
19-07-2025 17:05
Richiedi una Consulenza