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Sentenza

Eccezione di prescrizione – Formulazione – Poteri del Giudice (c.c., articolo 29...
Eccezione di prescrizione – Formulazione – Poteri del Giudice (c.c., articolo 2938)
Corte di Appello di Bari, sez. I, sentenza 21 maggio 2025, n. 732
Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 732/2025 del 21-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori ### dott. ### dott. ### dott. ### -
### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro
generale 96/2023 e promossa da: ### rappresentato e difeso
dall'Avv. ###, presso il cui studio legale, sito in ### è elettivamente
domiciliato ###
contro
### rappresentato e difeso dall'avv. ###, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato ### avverso la sentenza nr. 3211/2022
emessa dal Tribunale di ###
All'esito dell'udienza collegiale del 17.12.2024, svolta con la modalità
cartolare mediante il deposito telematico di note conclusive, la causa
è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'Avv.
### - premesso di aver rappresentato e difeso ### nel
procedimento penale ### n. 5497/2014 presso la ### di ### e di
non aver ricevuto il compenso per l'attività svolta - ricorreva dinanzi
al Tribunale di ### per sentir condannare il ### al pagamento della
somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso
professionale.
Costituitosi, ### deduceva di non aver conferito l'incarico
professionale al ### per difenderlo nel procedimento penale ### n.
5497/2014 ### di ### ma di avere solo chiesto al ricorrente di
depositare, in suo nome, la querela presso la predetta ### della
Repubblica - e chiedeva il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento di rito, la causa si concludeva con il parziale
accoglimento della domanda e con la condanna del ### al pagamento
del compenso e delle spese processuali in favore del ricorrente.
1.2 ### e i motivi Con atto di appello, ### chiedeva la riforma della
sentenza con rigetto delle domande formulate nei suoi confronti
dall'appellato e vittoria delle spese da distrarre in favore del difensore
antistatario.
Affidava il gravame a quattro motivi.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame con vittoria
delle spese da distrarre in favore del suo difensore antistatario.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della
sentenza impugnata, la causa era rimessa in decisione e, all'esito
dell'udienza conclusiva, svolta in modalità cartolaretelematica, era
riservata per la sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
3. Col primo motivo di appello rubricato “1) SULLA RICHIESTA DI
INTERVENUTA PRESCRIZIONE” l'appellante segnala di avere sollevato
l'eccezione tempestivamente, segnatamente con la comparsa di
costituzione e risposta, e censura l'impugnata sentenza nella parte in
cui afferma che la eccezione di prescrizione del credito vantato
dall'appellato venne formulata tardivamente, segnatamente, con le
note di trattazione scritta depositate il ###, e non venne indicato né
il tipo di prescrizione e neppure il dies a quo di decorrenza del relativo
termine (in termini, v. Cass. Civ., Sez. II, 18/06/2018, n. 15991).
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della comparsa di costituzione depositata in prime cure
non si ricava la formulazione di una eccezione di prescrizione
essendovi solo una generica allegazione di tardività della richiesta di
pagamento con dubitativa affermazione della prescrizione del credito
( testualmente “…ed il presunto credito sarebbe anche prescritto…”,
pag. 3 comparsa cit.). ### di prescrizione ### risulta infatti
compiutamente formulata dal ### solo con la memoria di trattazione
del 16.12.2022, ben oltre il termine processuale preclusivo
all'eccezione riservata.
In ogni caso, anche volendo ritenere tempestivamente e
compiutamente formulata l'eccezione, essa è infondata.
Anzitutto, è infondata l'eccezione di prescrizione estintiva perché,
atteso il conferimento del mandato (cfr. procura conferita con la
querela presentata dall'appellante) con la querela presentata il ###,
e considerato che il mandato difensivo si è protratto, almeno, sino
all'11.4.2016 (ultimo atto a firma dell'avv. ###, al momento della
proposizione della domanda il termine decennale per la prescrizione
ordinaria del diritto di credito non risultava spirato.
E' inoltre infondata anche la eventuale eccezione di prescrizione
presuntiva, volendo in tal modo qualificare la sopra indicata
allegazione. La Cassazione sul punto ha chiarito che se la parte
formula genericamente un'eccezione di prescrizione, e il tempo per
quella estintiva non è decorso, il giudice del merito può esaminare la
sussistenza di quella presuntiva - malgrado ontologicamente
incompatibile con l'altra - desumendo che essa sia stata
implicitamente proposta per il fatto che ancora non sia maturata
quella estintiva (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16843 del 11/08/2005 (Rv.
584162 - 01).
Ma neppure la prescrizione presuntiva, come accennato, può dirsi
maturata nel caso di specie.
La Suprema Corte (cfr. parte motiva Sez. 2, Ordinanza n. 23751 del
01/10/2018 (Rv. 650627 - 01) ha in tema spiegato che la prescrizione
presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., si fonda non sull'inerzia del
creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione
ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura
dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine
previsto. Di conseguenza, a norma dell' art. 2959 cod. civ., l'eccezione
di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi
comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale
situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del
credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016), ovvero
eccepisca che l'effettivo creditore sia persona diversa da quella che
agisce in giudizio (Cass.21107/2009;10394/1994), comportando
dette contestazioni l'implicita ammissione che l'obbligazione non è
stata estinta (Cass 1266/1989; 5910/1999; 7883/2006). Nel caso di
specie, il resistente/appellante ha affermato di non aver mai conferito
alcun mandato professionale all'avv. ### negando in tal modo
l'esistenza del credito per cui è causa per insussistenza della relativa
obbligazione. Da ciò deriva, ai sensi dell'art. 2959 c.c. il rigetto
dell'eccezione di prescrizione e del correlativo motivo di appello.
Coi motivi secondo, terzo e quarto (rispettivamente rubricati “2)
mancata ammissione di mezzi di prova richiesti in primo grado”, “3)
erronea determinazione del giudice di prime cure a pagina 3 della
sentenza 3211/2022 ove statuisce che il ### “ha ampiamente
dimostrato la sua attività professionale nel procedimento penale
n.5497/2014 presso la procura tranese”, “4) errato riconoscimento
del credito in capo all'avv. (...) c. e contradditorietà della sentenza a
pag. 4” e disaminati contestualmente in quanto veicolano censure
senza dubbio connesse), l'appellante censura la sentenza impugnata
invocando l'ammissione dei mezzi di prova respinti in prime cure,
contestando che il ### abbia dimostrato di avere svolto attività
professionale in suo favore e, pertanto, negando l'esistenza di
qualsivoglia diritto di credito vantato da quegli nei suoi confronti.
I motivi sono tutti manifestamente infondati.
Anzitutto giova chiarire che l'enorme mole di documenti prodotti dalle
parti in causa cristallizza un quadro istruttorio più che esauriente
sicché le prove orali richieste dal ### in prime cure si confermano
superflue e quindi inammissibili.
Circa il diritto di credito dell'appellato, come accennato sopra e come
già evidenziato nell'impugnata sentenza, risulta ampia
documentazione da cui si ricava che quegli non si limitò a depositare
la querela redatta dall'appellante ma esplicò in suo favore numerose
attività difensive proprio nel procedimento a cui la querela diede
impulso, procedimento culminato in una citazione diretta a giudizio
del 13 marzo 2017, sub N.R. 5497/2014 della ### di ### ( atti).
Ne deriva la conferma della sussistenza del diritto di credito
dell'appellato, riconosciuto dall'impugnata sentenza senza margini di
contraddittorietà attesa la puntuale analisi degli elementi posti a
fondamento del credito azionato, e la correlativa infondatezza dei
motivi in disamina, tutti incentrati sull'insussistenza del credito
professionale in ragione dell'avvenuto mero deposito di querela.
La conferma della sentenza impugnata per le ragioni sin qui esposte
con conseguente rigetto dell'appello assorbe ogni ulteriore questione.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame
e vengono liquidate in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi
antistatario, con applicazione del valore medio (vista la mole di
documenti da analizzare) dello scaglione II del D.M. 55/2014 e
ss.mm.ii., atteso il valore della causa.
E' respinta invece la accessoria domanda di condanna per lite
temeraria formulata dall'appellato con le sue difese perché, sebbene
la Corte ravvisi oggettivamente l'abuso dello strumento processuale
da parte dell'appellante, in ogni caso, la domanda dell'appellato è
stata accolta in misura inferiore alla richiesta (1.215,00 euro anziché
euro 2.000,00 richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio). Sul
punto va seguito l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha
chiarito che la condanna per l'abuso dello strumento processuale, che
non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali,
presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta,
stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c.
ed al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. Sez. 1, 30/05/2024,
n. 15232, Rv. 671471 - 01).
Il rigetto dell'appello comporta il pagamento da parte dell'appellante
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co. 1- quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito
ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza nr.
3211/2022 emessa dal Tribunale di ### così provvede: 1. rigetta
l'appello e conferma l'impugnata sentenza; 2. condanna ### al
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del
difensore di ### dichiaratosi antistatario, spese che liquida in euro
1.701,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge; 3. pone a
carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del
pagamento del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 ###
consigliere estensore ###
Avv. Antonino Sugamele

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