EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze nelle costruzioni - Impianto di climatizzazione – Disciplina.
(Cc, articolo 889)
Il Tribunale di Genova si pronuncia (tra l’altro) sull’operatività, quanto all’installazione di un impianto di climatizzazione, della disciplina sulle distanze richieste dall’art. 889 c.c.. Si osserva sul punto come la presenza permanente nell’impianto de quo di un fluido gassoso (indispensabile ad assicurare il funzionamento stesso della pompa di calore), unitamente ai rischi ad esso connessi - di esplosione (anche se di modesta entità e/o accidentali) e di immissione del gas stesso - giustificano l’applicazione dell’art. 889, II, c.c.. Tale disposizione codicistica, si rammenta, prevede un obbligo di rispetto delle distanze che sebbene espressamente previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato anche per opere e impianti non espressamente contemplati nella medesima disposizione dell’art. 889 c.c., ma soltanto quando venga accertata, in concreto, caso per caso, l’esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere, per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta. Invero, la distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dal secondo comma di detta norma per l’installazione dei tubi dell’acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il Legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione ex ante, una presunzione iuris et de iure di pericolosità. È poi irrilevante la posizione parallela, perpendicolare, convergente etc. che il tubo possa assumere rispetto alla linea di confine con il fondo vicino, ovvero che il confine si trovi al di sotto del tubo del canale di gronda, anziché lateralmente. Si osserva, inoltre, in sentenza che la condanna all’arretramento, invece che alla totale demolizione, costituisce applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, e deve essere disposta nel caso in cui essa non risulti frustrare l’integrale protezione dell’interesse meritevole sotteso alla domanda dell’attore. Infine, le norme sulle distanze sono applicabili (anche) tra i condomini di un edificio condominiale, purché compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime.
Tribunale di Genova, sezione III, 16 giugno 2025 n. 1624
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ###
ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281
sexies c.p.c. dell'11.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di ### iscritta al n. R. G. 10571/2023, avente
ad oggetto azione in materia di violazione delle distanze legali,
promossa da:
### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ###, ### n. ###,
presso lo studio degli ### e ### che lo rappresentano e
difendono come da procura agli atti; ricorrente contro
### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dagli
### e ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio
legale dell'Avv.to ### li rappresenta e difende come da procura
agli atti; resistenti ###
Per il ricorrente: Piaccia all'###mo Tribunale adito, in
accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria e/o
diversa istanza, domanda ed eccezione, per i fatti ed i titoli di cui
in parte espositiva, dato atto dell'esito negativo della mediazione
esperita prima del deposito del ricorso introduttivo, accertare e
dichiarare che: 1) le due tubazioni che partono e arrivano
all'apparecchio esterno della pompa di calore marca ### collocate
nella proprietà dei ###ri ### e ### sita in ### numeri 9 e 10,
distinta al ### di detto Comune fg. ### mapp. ### sub 3, sono
state realizzate e poste a distanza inferiore a quella minima legale
dal confine con la proprietà del ### 2) il gazebo sito nel cortile
del fg. ### mapp. ### sub 3 di proprietà dei convenuti integra
una costruzione ed è stato realizzato a distanza inferiore a quella
minima legale dal confine con la proprietà del ### 3) i ###ri ###
non hanno un diritto personale e non sussiste alcuna servitù di
mantenere le due tubazioni di cui al precedente punto 1) e/o il
gazebo, installati nell'immobile di ### numeri 9 e 10, distinto al
### di detto Comune al fg. ### mapp. ### sub 3, a distanza
dal confine con la proprietà ### inferiore a quella legale. 4)
Conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i ###ri ###
e ### in via solidale o anche disgiuntiva come meglio ritenuto, ad
arretrare le due tubazioni di cui al superiore punto 1), realizzate
nel loro immobile, distinto al fg. ### mapp. ### sub 3 del ###
del Comune di ### alla distanza di metri 1 ### dal confine con
l'unità immobiliare distinta al fg. ### mapp. ### di proprietà
del ### o, in caso di impossibilità, alla rimozione delle medesime,
nonché ad arretrare il gazebo di cui al superiore punto 2 delle
conclusioni, realizzato nell'immobile distinto al fg. ### mapp.
### sub 3 del ### del Comune di ### alla distanza di metri
lineari 1,5 dal confine con l'unità immobiliare distinta al fg. ###
mapp. ### di proprietà del ### o in caso di impossibilità, alla
rimozione del medesimo. 5) Condannare altresì i convenuti al
risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente, da liquidarsi
anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. 6) Rigettare la
domanda riconvenzionale proposta dai resistenti essendo
infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del
giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali ed oneri
accessori nella misura di legge.
Per i resistenti: “Voglia il Tribunale di ### respinta ogni avversa
domanda, istanza, eccezione e conclusione, così giudicare: A. IN
VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: 1. Accertare e dichiarare che la
causa non rientra tra quelle trattabili con il rito di cui all'articolo
281 decies, c. 1 c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento del
rito da semplificato a ordinario e provvedere ai sensi dell'articolo
281 duodecies, c. 1, c.p.c., fissando l'udienza di cui all'articolo 183
c.p.c.; B. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: 1. Accertare e dichiarare
la carenza di interesse ad agire del ### rispetto alle domande
aventi ad oggetto la presunta violazione delle distanze legali da
parte del ### e della ###ra ### per le ragioni esposte in atti e,
conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle predette
domande, assolvendo il ### e la ###ra ### da ogni avversa
domanda e pretesa; 2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità
delle domande del ### oggetto di questo giudizio per carenza di
allegazione, con particolare riferimento alle domande di
risarcimento del danno svolte in questa sede, per le ragioni
esposte in atti, e conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità
delle predette domande, assolvendo il ### e la ###ra ### da
ogni avversa domanda e pretesa; C. IN SUBORDINE, ### 1.
Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni svolte
dal ### nei confronti del ### e della ###ra ### in quanto
inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni
esposte in atti, assolvendo il ### e la ###ra ### da ogni avversa
domanda e pretesa; D. IN VIA RICONVENZIONALE, ### 1.
Accertare e dichiarare la responsabilità del ### per i danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati al ### e alla ###ra ###
e quantificati - per le specifiche causali descritte in atti -
nell'importo complessivo di € 103.578,60, ovvero in subordine nel
diverso importo minore o maggiore che verrà accertato in corso di
causa, e per l'effetto, condannare il ### al pagamento in favore
del ### e alla ###ra ### del predetto importo, ovvero di quello
maggiore o minore che verrà accertato come dovuto in corso di
causa, se del caso ricorrendo ad una valutazione equitativa, il tutto
oltre accessori di legge dal dovuto al saldo; E. IN VIA
ISTRUTTORIA: 1. Ammettere l'assunzione dei capitoli di prova
testimoniale di cui al paragrafo D.1 che precede, con i testimoni
ivi indicati; 2. Disporre la consulenza tecnica d'ufficio di cui al
paragrafo D.2 che precede; F. IN OGNI CASO: 1. Accertare e
dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 96, primo e terzo
comma, c.p.c. e, per l'effetto, condannare il ### al risarcimento
dei danni o al pagamento di una somma equitativamente
determinata per tutti i motivi esposti al paragrafo C.7.; 2.
Condannare il ### al pagamento in favore del ### e della ###ra
### delle spese e competenze del presente giudizio, inclusi ###
CPA ed accessori di legge, di sentenza e successive occorrende; 3.
Emettere ogni ulteriore statuizione e/o provvedimento e/o
declaratoria del caso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive del
ricorrente.
1.1 Il sig. ### con ricorso ex art. 281 - decies e ss. c.p.c.,
conveniva dinnanzi a questo Tribunale i signori ### e ###
affinché venisse accertato e dichiarato che i due convenuti, in
assenza di qualsiasi diritto di servitù o, comunque, di
autorizzazione dell'attore, avevano realizzato a ridosso del confine
tra le rispettive proprietà un impianto di climatizzazione ed un
gazebo in ferro stabilmente incardinato al terreno in palese
violazione delle distanze minime dal confine previste dalla legge
per tali tipologie di manufatti e, pertanto, condannasse le parti
convenute ad arretrare i predetti elementi a distanza legale dal
confine e, ove tale arretramento non fosse materialmente
possibile, alla loro rimozione nonché a risarcire i danni subiti dalla
proprietà dell'attore.
1.2 A sostegno della propria domanda, il ### allegava: -di essere
titolare esclusivo e di risiedere nell'immobile sito in ### 8, distinto
al ### di detto Comune al fg. ### mapp. ###, ereditato per
successione a seguito della dipartita della madre, ### avvenuta il
###; -che la suddetta proprietà confina, sul fronte ovest, con la
costruzione dei resistenti ### e ### sita in ### 9 e 10, distinta
al ### del suddetto Comune fg. ### mapp. ### sub 3; -che le
due proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di
lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una
rete metallica plastificata; -che i convenuti, nel giugno 2022, senza
un previo accordo con il ### installavano un condizionatore fisso,
con unità esterna per il trattamento dell'aria all'interno del loro
immobile, con relativa impiantistica a vista (tubi, valvole e relative
canalette di protezione); -che, preso atto della situazione, il ###
incaricava un tecnico di fiducia, affinché effettuasse gli opportuni
rilievi del caso; - che, stando ai rilievi del tecnico di fiducia del
ricorrente, come riportati nelle perizie recanti data 21.03.2023 e
24.02.2024: “il lato verso sud della macchina fissa esterna (il
motore dell'impianto di condizionamento) dista circa 40 cm dalla
griglia di recinzione che delimita la proprietà ### da quella dei
convenuti; il lato nord della stessa dista circa 30 cm dal confine,
con la conseguenza che il fronte esterno del condizionatore non è
parallelo al confine; il fronte esterno a vista della canaletta
plastificata bianca che protegge i tubi, in prossimità della macchina
di condizionamento, dista circa 77 cm dal confine; il fronte esterno
a vista della canaletta plastificata bianca che protegge i tubi, in
prossimità della zona a nord, dista circa 65 cm dal confine”; -che,
la vicinanza della macchina del condizionatore con la proprietà e la
corte del ### fa sì che, nella stagione estiva, quando l'impianto
di raffreddamento è in costante funzione, il flusso di aria calda
espulso dal motore invada la proprietà del ricorrente, creando
disturbo e pregiudicandone il pacifico godimento; -che, nell'anno
2018, i resistenti hanno installato nel proprio cortile un gazebo,
costituito da piedritti in acciaio, da collegamenti delle loro sommità
terminali con profilati in acciaio e con altri profilati di acciaio più
leggeri, in modo da disegnare un andamento curvilineo della
struttura finale e per improntare tale disposizione alla copertura,
che è stata realizzata con del materiale leggero bianco tipo tela,
impermeabile e comunque ombreggiante; -che il gazebo poggia su
un piano di calpestio quasi totalmente costituito da
pavimentazione in cocciame di pietra naturale, di diversa natura e
colorazione, giacente su sottofondo in calcestruzzo o impasto
similare; le fughe fra uno spezzone di pietra e l'altro sono state
stuccate con malta cementizia o similare; -che il gazebo di cui
trattasi è definitivo e permanente, essendo stabilmente ancorato
al suolo, sia con riferimento ai quattro piedritti montanti lato sud,
che sono interrati, che a quelli sul lato nord, apparentemente
ancorati al basamento in pietrame con tasselli, dotati di due
pomelli soprastanti, e malta; -che i resistenti hanno, nel corso
degli anni, legato delle piante rampicanti a ciascuno dei quattro
piedritti in acciaio sul lato sud; -che la distanza del piedritto del
gazebo lato sud, cioè quello più lontano dalla proprietà ### è di
circa 104 cm dal muretto con griglia latistante, mentre quella dalla
proprietà ### del piedritto lato nord è di circa 33 cm, misurati
dalla linea bianca divisoria presente in facciata; -che ogni invito
bonario rivolto dal ricorrente ai ###ri ### finalizzato al rispetto
delle distanze tra le suddette opere e la sua proprietà, si è rivelato
fallace, costringendo il primo a far valere le proprie ragioni in sede
giudiziale. 2. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni
difensive dei resistenti. 2.1 Che con comparsa di costituzione e
risposta del 29.01.2024, si costituivano in giudizio i sig.ri ###
chiedendo: a) in via pregiudiziale, che fosse disposto il mutamento
del rito, da semplificato ad ordinario poiché la molteplicità delle
questioni in fatto e in diritto sottese alla causa non sarebbe stata
compatibile con il rito sommario di cui all'articolo 281 decies,
c.p.c.; b) in via preliminare di rito, che fosse accertata e dichiarata
l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore per carenza
della condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. giacché il sig. ### non avrebbe minimamente esposto quale
pregiudizio o, anche solo disagio, gli avrebbero procurato gli
elementi di cui chiedeva la rimozione essendo i manufatti privi di
qualsiasi idoneità, anche solo potenziale, a recare nocumento o
limitazione al godimento della confinante proprietà; c) nel merito,
la reiezione delle istanze del ### poiché infondate in fatto ed in
diritto; d) in via riconvenzionale, che fosse accertata e dichiarata
la responsabilità del ricorrente per i danni patrimoniali e non
patrimoniali cagionati ai sig.ri ### e alla ###ra ### quantificati
in non meno di € 103.578,60 ovvero, in subordine, nel diverso
importo, minore o maggiore, accertato in corso di causa, e per
l'effetto, che fosse disposta la condanna dei due convenuti al loro
ristoro.
2.2 A sostegno delle proprie domande e difese i resistenti
allegavano: -di essere residenti in ### e di avere acquistato in
data ### l'immobile sito a ###, ### nn. 9 e 10, di cui sono
proprietari esclusivi da oltre vent'anni, al solo scopo di trascorrervi
le vacanze estive; -che siffatto bene consiste in un edificio
residenziale disposto su due livelli, circondato da un cortile: esso
confina su un lato con la pubblica via (ossia, ###, su altri due lati,
con una proprietà di terzi e, sull'ultimo lato, con la proprietà del
### -che il Sig. ### sull'area immediatamente adiacente
all'immobile dei resistenti, è proprietario di un'abitazione su più
livelli e dotata di un giardino, ubicato in ### n. 8; -che le due
proprietà sono delimitate da un muro, sul quale, nel corso di lavori
di ristrutturazione eseguiti nel 2005, è stata apposta una rete
metallica plastificata; -che, al solo fine di produrre acqua calda
sanitaria a basso consumo energetico per l'ambiente domestico,
nell'agosto 2022, i ###ri ### avevano installato una pompa di
calore sulla facciata dell'immobile, a debita distanza dal muro che
separa le proprietà delle parti in causa. Tale dispositivo è una
tecnologia innovativa a basso consumo energetico, che utilizza
l'energia termica proveniente da fonti rinnovabili esterne per la
produzione di acqua calda sanitaria e, in particolari condizioni
climatiche, anche per il riscaldamento dell'ambiente; -che siffatto
impianto, lungi dal contenere fluidi liquidi o gassosi,
potenzialmente pericolosi o dannosi per il fondo del vicino, al
contrario, genera calore con un consumo energetico minimo. ###
esterna, non compressa, viene impiegata in un ciclo frigorifero che
trasferisce il calore da un fluido più freddo ad uno più caldo, senza
che lo stesso venga in alcun modo manipolato; -che il suddetto
macchinario è adoperato dai ###ri ### esclusivamente nel breve
periodo estivo, in cui l'abitazione è frequentata, con la
conseguenza che deve escludersi un utilizzo “costante” e
“continuo” del manufatto in questione; -che, nel luglio 2018, i
resistenti hanno installato presso l'### un gazebo, caratterizzato
da una struttura in ferro battuto, con sovrastante pergolato in
tessuto, priva di pareti e delle caratteristiche di un corpo di
fabbrica; -che anche tale manufatto, il quale non genera uno
spazio chiuso stabile, per la sua stessa conformazione, non reca
alcun danno o disturbo al ### considerato che non ostacola il
passaggio di aria e luce, non proietta ombre sull'### e non crea
anguste intercapedini tra l'### e l'### -che, pertanto, non esiste
alcuna violazione delle prescrizioni sulle distanze tra edifici
imputabile ai ###ri ### con la conseguenza che la pompa di
calore e il gazebo installati dai resistenti sono legittimi né possono
materialmente e giuridicamente arrecare alcun danno al ### -
che, avendo stabilito di effettuare un intervento di manutenzione
straordinaria dell'### nel marzo 2022, i ###ri ### hanno
commissionato a ### S.r.l. un intervento di restauro e
risanamento delle sue facciate, nonché il ripristino della
pavimentazione perimetrale; -che l'intervento in questione, oltre
che volto a migliorare l'estetica dell'edificio, aveva lo scopo di
proteggere le sue facciate dalle intemperie che, a causa delle
condizioni climatiche, del trascorrere del tempo e dei movimenti
strutturali dello stesso, avrebbero potuto compromettere la
salubrità dell'ambiente e la solidità non solo del loro bene, ma
anche dell'abitazione ### vista la vicinanza dei medesimi; -che,
in particolare, al fine di realizzare l'intervento sulla facciata Est
dell'### sarebbe stato necessario accedere alla proprietà del ###
nella limitata misura e per il tempo strettamente necessario al
compimento delle operazioni di ristrutturazione; -che tale
intervento, pianificato e comunicato - seppure verbalmente - con
largo anticipo, era stato accettato dal ### il quale ne aveva preso
atto e dichiarato - anche in questo caso verbalmente - che non
sussistevano profili ostativi all'esecuzione delle opere; -che, per
compensare il ricorrente di eventuali disagi legati alla realizzazione
dei lavori, pur non essendovi tenuti, i ###ri ### si erano
impegnati ad eseguire a proprie spese degli interventi di ripristino
del tetto di proprietà del vicino. In particolare, i resistenti si erano
offerti, non solo di sostituire il manto di copertura del tetto
obsoleto con elementi nuovi, ma anche di rinnovare le relative
impermeabilizzazioni, il tutto a proprie spese; -che il ricorrente,
sebbene avesse dato il proprio consenso alla realizzazione
dell'intervento in questione, alla data concordata per l'intervento
si era rifiutato, in modo del tutto immotivato, di consentire
l'accesso sul proprio fondo alle maestranze dell'impresa incaricata,
rendendo in tal modo impossibile la realizzazione dei lavori
progettati; -che, in considerazione di tali condotte, i ###ri ###
avevano subito i considerevoli danni patrimoniali e non
patrimoniali esposti nella loro comparsa di costituzione e risposta.
3.Sullo svolgimento del processo.
3.1 Il Giudice, rigettata l'istanza di conversione dal rito
semplificato al rito ordinario, istruiva la causa per mezzo di CTU
all'esito della quale i difensori delle parti, all'udienza ex art. 127
ter c.p.c. dell'11 giugno 2025, discutevano la causa ed il Giudice
riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma
c.p.c. nei successivi trenta giorni.
4. Sulle eccezioni di inammissibilità delle azioni di condanna
all'arretramento o alla rimozione dell'impianto e del gazebo.
4.1 Le due parti convenute deducono, in via preliminare, che le
domande formulate dall'attore sarebbero inammissibili poiché
parte attrice non esporrebbe minimamente l'interesse ad agire ex
art. 100 c.p.c. sotteso alle stesse (giacché il gazebo e l'impianto
non recherebbero alcun nocumento o disturbo alla proprietà
confinante) e, comunque, non allegherebbe specificamente i
relativi elementi costitutivi delle domande.
4.2 In relazione alla dedotta carenza di interesse ad agire ex art.
100 c.p.c. va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ritiene
che in materia di distanze legali il proprietario dell'immobile ha un
diritto soggettivo al rispetto delle stesse, che “sussiste senza
riguardo all'effettiva esistenza di un danno attuale e concreto” (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 3417 del 13/10/1976; ### 2, Sentenza n.
5362 del 13/10/1979; ### 2, Sentenza n. 1035 del 19/02/1981;
Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 29/06/1981; ### 2, Sentenza n.
8476 del 02/08/1995).
4.1 Da ciò discende che, nell'ipotesi di realizzazione di un
manufatto in violazione delle norme in materia di distanze minime
dal confine, l'ordinamento prevede una tutela di natura reale
rispetto alla quale l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si identifica
nella stessa lesione del diritto soggettivo al rispetto di tali distanze.
4.2 Sicché l'attore è gravato dal solo onere di provare che il
manufatto viola le norme sulle distanze senza dover essere
gravato anche dall'onere di allegare e provare uno specifico ed
ulteriore pregiudizio che tale violazione gli causerebbe.
4.3 Ne discende che l'eccezione preliminare di inammissibilità delle
azioni esperite per carenza della condizione dell'azione
dell'interesse ad agire va rigettata. 4.4 Parimenti destituita di
fondamento appare la dedotta inammissibilità delle domande, per
insufficiente determinazione dell'edictio actionis, poiché l'attore
indica specificamente, nel ricorso introduttivo del giudizio, i
manufatti asseritamente installati in violazione delle distanze
minime di legge dal confine.
5. Sulla pretesa installazione di impianto di climatizzazione in
violazione delle distanze richieste dall'art. 889 c.c..
5.1 Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, che i due
resistenti arretrassero nei limiti delle distanze prescritte dall'art.
889, secondo comma, c.c. o, ove fosse impossibile l'arretramento,
la rimozione dell'impianto di riscaldamento installato non
usufruendo costoro di alcun diritto di servitù di tenere tale
impianto ad una distanza dal confine inferiore a quella legale.
5.2 La CTU ha riscontrato all'interno dei manufatti più vicini al
confine della proprietà ricorrente la presenza, per il funzionamento
stesso della pompa di calore, di gas di tipo R 410 A, nella quantità
di 1,6 kg, stoccato all'interno di apposito circuito e serbatoio interni
all'apparecchiatura.
5.3 Tale gas sebbene non infiammabile, secondo la CTU licenziata,
espone l'impianto a rischi che “non possono essere annullati dal
fatto che il macchinario abbia marcatura CE stampigliata in
etichetta e che secondo quanto dichiarato in atti, il sistema
impiantistico risulti realizzato con dichiarazione di conformità
secondo D.M. 37/08 (rif. Allegato doc. 12 fascicolo parte
convenuta)”.
5.4 In particolare rileva la CTU che tali rischi spaziano dal rischio
di esplosione (anche se di modesta entità e/o accidentali) - rischio
che potrebbe “coinvolgere la proprietà del sig. ### per la
proiezione di oggetti” - al rischio di “immissione del gas che vista
l'esigua distanza dal confine potrebbe non aver il tempo sufficiente
per la dispersione nell'ambiente” (cfr. pagina 8 della relazione
integrativa depositata in data ###).
5.5 Sicché la presenza permanente nell'impianto del fluido gassoso
predetto, unitamente ai rischi rilevati dal ### giustificano
l'applicazione dell'art. 889 secondo comma c.c. il quale, si
rammenta, prevede un obbligo di rispetto delle distanze che
sebbene espressamente previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben
essere affermato, secondo la Cassazione, anche per opere e
impianti non espressamente contemplati nella disposizione
dell'art. 889 c.c., ma soltanto quando venga accertata, in concreto,
caso per caso, l'esistenza di una potenzialità dannosa, che
imponga una parità di trattamento con le opere, per le quali tale
potenzialità è presunta in via assoluta (Cass. civ., 06/06/1974 n.
1662).
5.6 Si osserva, inoltre, che la condanna all'arretramento invece
che alla totale demolizione costituisce applicazione del principio di
proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela
giurisdizionale, e deve essere disposta nel caso in cui essa non
risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole
sotteso alla domanda dell'attore (v., Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n.
25680 del 04/09/2023; cass. n. 23184/2020; in tema di vedute,
ma il principio ha portata generale e dunque può estendersi anche
alla materia delle distanze legali tra costruzioni o delle distanze
delle costruzioni dai confini).
5.7 Pertanto la domanda di arretramento dell'impianto alla
distanza di legge merita accoglimento, con conseguente condanna
delle due parti resistenti a posizionare l'impianto, in conformità a
quanto suggerito dal ### sulla verticale del volume tecnico locale
caldaia oppure sul terrazzino posto a ridosso dell'entrata alla
proprietà ### attraverso idoneo foro nell'orizzontamento di
separazione, il tutto a debita distanza dal confine con la proprietà
### (cfr. pagine 23 e 24 relazione peritale a firma CTU geom.
### del 7.6.2024).
6. Sulla domanda di arretramento o di rimozione del gazebo.
6.1 ###, con ulteriore domanda, ha chiesto che i due resistenti
fosse condannati ad arretrare o rimuovere il gazebo in ferro
installato in asserita violazione delle distanze minime prescritte
dall'art. 873
6.2 Sul punto secondo condivisibile arresto della Cassazione - al
quale si ritiene di dover aderire - “il gazebo, nella sua
configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad
altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati,
realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio
o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente
rimuovibili (D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. Edilizia). Tale tipo di
costruzione non può assumere rilevanza ai fini dell'applicazione
della disciplina delle distanze ex art. 873 c.c..” (cfr. civ., Sez. II,
Ord., 23/05/2019, n. 14092
6.3 ### quanto risulta anche dalla CTU il gazebo realizzato non è
riconducibile nel novero delle costruzioni, quanto, piuttosto, in
quello delle strutture leggere: ne deriva, in definitiva, che, non
rientrando nell'alveo delle prime, non è soggetta all'applicazione
dell'art. 873 c.c..
6.4 Pertanto la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
7. Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'attore.
7.1 Le SS.UU. (cfr. Sez. U - , Sentenza n. ### del 15/11/2022) -
seppur con riferimento alla fattispecie di occupazione abusiva di
fondo - hanno ritenuto che il proprietario è tenuto ad allegare,
quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento
perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a
fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle
nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
7.2 Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in relazione
alle opere realizzate in violazione delle distanze minime di legge
dal confine.
7.3 In particolare la Corte di Cassazione, in suo recente arresto
(cfr. Sez. 2 - , Ordinanza 12879 del 14/05/2025), riformando la
sentenza di appello, ha ritenuto che in tema di risarcimento del
danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il
proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della
violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo,
anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza o mediante presunzioni semplici.
7.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il risarcimento in via
equitativa, ritenendo il danno in re ipsa, ma non ha specificamente
allegato alcun elemento dal quale possa dedursi che le opere
predette abbiano causato un'apprezzabile lesione al godimento
della sua proprietà. 7.5 Sicché, stanti l'evidente genericità della
domanda e la mancanza di qualsiasi seppur minimo riscontro
probatorio, la pretesa risarcitoria va rigettata.
8.Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni,
patrimoniali e non patiti dai signori ### e ###
8.1 I Sig.ri ### e ### hanno chiesto, in via riconvenzionale, che
l'attore sia condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali per aver costui rifiutato, dopo aver assicurato ai due
convenuti il suo assenso, di far accedere alla sua proprietà le
maestranze dell'impresa incaricata dai due resistenti
dell'esecuzione di lavori inerenti alla loro proprietà.
8.2 Segnatamente i signori ### e ### deducono che, a causa
della condotta tenuta dal ### nell'anno 2022, contrastante con
l'art. 843 c.c., gli stessi non avessero potuto procedere ai lavori di
rifacimento della facciata est della loro abitazione, subendo così
dei danni patrimoniali (specificamente indicati negli allegati 9-10
della comparsa di costituzione e risposta e in quelli da 14 a 17 della
prima memoria integrativa) e non patrimoniali.
8.3 Mette conto osservare che agli atti non figura alcuna scrittura
o documento dal quale possa dedursi che l'attore avesse assunto
l'obbligo dedotto dalle due parti resistenti.
8.4 Inoltre le prove orali articolate sul punto dalle parti convenute
sono affette da assoluta genericità sicché ne va ribadita la loro
inammissibilità.
8.5 Da ultimo si osserva che l'art. 843 c.c. (richiamato dalle parti
convenute) riconosce un vero e proprio diritto di accesso alla
proprietà altrui in relazione al quale non consta che i due convenuti
abbiano esperito alcuna iniziativa giudiziaria per ottenerne
l'esecuzione coattiva nonostante l'entità e dedotta necessità degli
interventi programmati.
8.6 Talché neppure è apprezzabile la sussistenza della dedotta
impossibilità di accesso al fondo di proprietà dell'attore potendo il
suo rifiuto essere superato mediante lo specifico rimedio
approntato dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso ex art.
843
9. Sulle spese di lite
9.1 Il parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori
giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite con
conseguente condanna dei due resistenti a rifondere al ricorrente
la residua frazione della metà delle spese di lite da liquidarsi avuto
riguardo ai valori medi previsti per le cause di valore
indeterminabile a bassa difficoltà.
9.2 Le spese di CTU vanno poste nei rapporti interni tra le parti per
un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a carico dei
due convenuti.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda,
istanza, eccezione e deduzione: -accerta e dichiara che l'impianto
di climatizzazione identificato in motivazione è stato installato in
violazione delle distanze di cui all'art. 889 c.c. e, per l'effetto,
dichiara tenuti e condanna i signori ### e ### ad arretrare, a
proprie spese, il suddetto impianto in conformità alle istruzioni
indicate nella relazione peritale a firma CTU geom. ### del
7.6.2024 - rigetta le ulteriori domande formulate dal sig. ### -
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai signori ### e
### - compensa le spese di lite per la metà e, per l'effetto,
dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i sigg.ri ### e ### a
rifondere al sig. ### la residua frazione della metà delle spese di
lite che si liquidano in € 143,00 per rimborso del contributo
unificato € 3.808,00 per compenso del difensore oltre 15% per
spese generali e accessori (IVA e CPA nella misura di legge) €
614,10 per spese di CTP - pone le spese di ### nella misura
liquidata con decreto in corso di causa, nei rapporti interni tra le
parti per un quarto a carico dell'attore e per i restanti tre quarti a
carico dei due convenuti.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge. 01-07-2025 23:27
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