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Sentenza

Fatto illecito – Risarcimento danni - Compensatio lucri cum damno (Cc, articolo ...
Fatto illecito – Risarcimento danni - Compensatio lucri cum damno (Cc, articolo 1223)

Osserva (tra l’altro) il Tribunale di Roma come nella liquidazione del danno da fatto illecito, l’indennità percepita dal danneggiato in virtù di polizze assicurative personali contro i danni, debba essere detratta dall’importo risarcibile quando la funzione di detta polizza è quella di risarcire il danneggiato per il pregiudizio dubito in conseguenza del sinistro.

Trattandosi di indennità erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

Invero, l’istituto della compensatio lucri cum damno rinviene il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso, espressa dall’articolo 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Tale norma implica, dunque, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica, pena una inammissibile locupletazione del danneggiato; da ciò consegue, da un lato, che la compensatio lucri cum damno opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest’ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale, e, dall’altro, che la stessa è un’eccezione in senso lato, risolvendosi in una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato,

In sintesi, la compensatio lucri cum damno opera, nell’ambito della struttura dell’illecito (anche contrattuale), sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell’illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla cd. teoria differenziale.

    Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 28 maggio 2025 n. 7972
Tribunale di Roma, Sentenza n. 7972/2025 del 28-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. ### del ruolo generale
per gli affari contenziosi dell'anno 2022: ### (C.F. ###),
elettivamente domiciliat ###; rappresentato e difeso dall'avv. ###
giusta procura in atti. ATTORE
CONTRO
### S.P.A., in persona del l.r.p.t. (C.F. ###), elettivamente
domiciliat ###; rappresentata e difesa dall'avv. ###, giusta procura
in atti. CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
### S.R.L., in personale del l.r.p.t. CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
### COOP., in personale del l.r.p.t. CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
### CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente
procedimento Con citazione iscritta a ruolo il ### l'attore ha
convenuto in giudizio ### S.p.a., ### Coop., ### S.r.l. e ###
questi ultimi nelle qualità rispettivamente di proprietaria e di
conducente del veicolo danneggiante, per sentirli condannare al
risarcimento delle lesioni fisiche subite in occasione del sinistro
occorso in data ### in ### sulla ### altezza civico 1292 alle ore
14:45, quantificate nella somma complessiva di ### 60.456,00, oltre
rivalutazione monetaria come per legge ed interessi legali ex D. Lgs.
231/2002.
A fondamento della domanda parte attrice ha rappresentato: a) Che
nella data suindicata mentre si trovava alla guida della autovettura
### targata ### di proprietà della ### S.r.l., ferma incolonnata in
ragione del semaforo rosso alla ### altezza civico 1292, sarebbe
stato urtato violentemente dall'autocarro ### targato ### di
proprietà della ### S.r.l. e condotta da ### che proveniva da tergo;
b) Che - a causa dell'urto - l'autovettura dallo stesso condotta aveva
subito ingenti danni materiali e al contempo l'attore aveva riportato
lesioni fisiche per le quali si rendeva necessario il proprio trasporto e
successivo ricovero presso l'### in ### c) Che sul luogo del sinistro
è intervenuta la ### di ### - ### i cui agenti a seguito dei rilievi
espletati hanno redatto specifica relazione di incidente stradale,
accertando la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ###
tg. ### nella determinazione del sinistro di cui trattasi; d) Di avere
formulato specifica richiesta di risarcimento danni nei confronti di
### S.p.a., compagnia assicuratrice per responsabilità civile del
veicolo danneggiante, mediante Pec del 18.9.2020 e che all'esito della
visita medico-legale espletata sull'attore da parte del medico
fiduciario della medesima compagnia, allo stesso danneggiato era
stato riconosciuto a titolo di risarcimento danni l'importo di euro
7.400,00, somma ritenuta non congrua dall'attore e pertanto
trattenuta solo quale acconto sul maggior avere; e) Di avere diritto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'illecito nella misura
complessiva di ### 60.456,00, comprensivi delle spese mediche
sostenute e tenuto conto di quanto già percepito dalla ### S.p.a.
quale acconto.
La convenuta ### S.p.a. si è costituita in giudizio senza contestare
la dinamica del sinistro narrata da parte attrice ma al contempo
deducendo, in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, quanto
segue: 1) insussistenza della prova in ordine al quantum debeatur alla
luce delle risultanze dell'esame medico-legale effettuato dal fiduciario
della compagnia e tenuto conto del fatto per cui: “la patologia della
“diplopia” asseritamente derivata in conseguenza del trauma subito
nell'incidente de quo non è in alcun modo ricollegabile al sinistro in
quanto, di fatto, sempre solo riferita dal paziente e mai accertata
strumentalmente”.
Al contempo, i presunti danni a carico dell'arcata dentaria non
compaiono in alcuno dei referti del pronto soccorso, bensì
esclusivamente nelle certificazioni rilasciate dai consulenti cui lo
stesso attore si è rivolto successivamente al sinistro, documenti dotati
di valore probatorio limitato; 2) Insussistenza della prova in ordine al
quantum altresì delle spese mediche asseritamente sostenute nella
misura di euro 7.800,00, avendo la difesa attorea fornito prova degli
esborsi limitatamente all'importo di euro 686,00, già corrisposto da
parte della compagnia assicuratrice; 3) ###à della richiesta di
addebito delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, e
quantificate nella misura di euro 500,00, non trattandosi di
conseguenza immediata e diretta del sinistro; 4) Infondatezza della
richiesta di interessi e rivalutazione monetaria; La convenuta ha così
concluso: “### all'###mo Sig. Giudice adìto, ogni contraria istanza
respinta: A) rigettare le richieste risarcitorie formulate del sig. ###
siccome infondate e carenti di prova, per tutte le motivazione meglio
esposte in narrativa; B) in via subordinata, liquidare in favore del sig.
### i soli danni che lo stesso dovesse riuscire a dimostrare quale
conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame tenendo,
comunque, in espressa considerazione, l'importo di € 7.400,00 già
corrisposto dalla ### che dovrà essere rivalutato, aumentato degli
interessi ed imputato secondo legge; C) rigettare, in ogni caso, la
richiesta di rimborso delle spese mediche, in quanto non provata, e di
riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, non essendo
presenti i relativi presupposti, anche alla luce della condotta
tempestiva tenuta dalla Tua nella fase stragiudiziale e della
adeguatezza delle offerte risarcitorie formulate; D) con vittoria di
spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed ### come per
legge”.
Alla udienza del 26.10.2022 il Giudice ha dichiarato la contumacia di
### S.r.l., ### Coop. e ### e rinviato la causa per la precisazione
delle conclusioni, provvedimento revocato con successiva ordinanza
del giorno 8.2.2023.
All'esito dell'udienza del 14.6.2023 il Giudice ha invitato parte attrice
a produrre la polizza infortuni dallo stesso stipulata e a dichiarare se
e in quale misura fosse già stato indennizzato per il sinistro in
questione, polizza prodotta dalla difesa attorea unitamente alle note
depositate il ###.
Nel corso del giudizio è stata successivamente espletata consulenza
medico legale sulla persona dell'attore. I consulenti nominati hanno
rassegnato le proprie conclusioni in elaborato scritto che di seguito si
riportano: “In conseguenza del sinistro del stradale del 7/09/2020 il
paziente subì ### cranico minore. ### rachide cervicale. ### spalla
sinistra. riportando lieve frattura del margine incisale degli elementi
frontali superiori 12-11-21-22 oltre a disfunzione
temporomandibolare (###. 2. le lesioni accertate hanno causato un
periodo di invalidità temporanea stimabile in 5 giorni ITP 75%, 20
giorni ITP 50% e 30 giorni ITP 25%. 3. In conseguenza del sinistro
del stradale de quo sono stati rilevati esiti di pregresso trauma cranico
minore consistenti in sindrome astenopeica in soggetto con lieve
astigmatismo miopico in OO. Le lesioni di pertinenza odontoiatrico
sono completamente emedabili dalle terapie. 4. La valutazione dei
postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto
della legge n. 57/2001 (dm 5.7.2003), attiene menomazione
quantificabile nella misura dell'1 ###%. 5. non sussiste danno
fisiognomico. 6. non sussiste incidenza sulla capacità lavorativa del
soggetto. 7. Il paziente non ha documentato spese mediche a fini
odontoiatrici; sono tuttavia ravvisabili spese per emendare
completamente le lesioni di natura odontoiatrica. In particolare per le
terapie conservative per il trattamento delle fratture dentarie dei 4
elementi incisivi superiori (12-11-21-22) per mezzo di ricostruzioni in
composito al costo unitario di circa 200,00€ e dalle durata media di
circa 5 anni, tenuto conto del settore e della valenza estetica delle
stesse (4x1prima fornitura+4x5 rinnovi futuri tenuto conto della vita
media); per terapia gnatologica a mezzo bite per circa 2.500,00€ una
tantum. Devono quindi stimamarsi, nel complesso, spese per terapie
odontoiatriche per totali 7.300,00€. Dal punto di vista oftalmologico
la situazione attuale è di ritenere ampiamente e definitivamente
stabilizzata, senza previsione di future evoluzioni, nè risulta
emendabile con protesi o terapie ad hoc. Non sono previste, né
prevedibili, ulteriori spese mediche future” (cfr. ctu a firma dott.ssa
### e dott. ### depositata il ###). 2. Sul difetto di legittimazione
passiva di ### Coop.
In ordine alla legittimazione processuale un consolidato e pacifico
orientamento giurisprudenziale ha chiarito che: “oggetto di analisi, ai
fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la
domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del
diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso
analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che
attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende
dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare
dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in
giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi,
quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si
chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa
posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” ( Cassazione civile, SS.
UU., 16.2.2016, n. 2951).
Nella specie parte attrice si è limitata a convenire in giudizio ###
Coop., senza tuttavia fornire alcuna prospettazione - nell'atto
introduttivo ovvero nei successivi scritti difensivi - in ordine alla
qualità dalla stessa rivestita con riferimento al sinistro in questione.
Difettando qualsiasi allegazione, anche in via implicita, in merito alla
titolarità della posizione passiva in capo della predetta società
convenuta, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva
della stessa con conseguente inammissibilità della relativa domanda.
3. In ordine all'accertamento della responsabilità del sinistro ###.
2054 co.2 del codice civile prescrive che: “Nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “la
presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054,
comma 2 c.c. ha una funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le
risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto
in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Conseguentemente l'accertamento concreto della colpa esclusiva di
uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione prevista da tale
norma, nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno, ai sensi del primo comma di tale disposizione.
Inoltre, la prova liberatoria del superamento della presunzione di
colpa non deve essere fornita necessariamente in modo diretto
dimostrando cioè di non aver arrecato un apporto causale alla
produzione del sinistro, ma può essere dimostrata indirettamente
attraverso l'accertamento del collegamento e zoologico esclusivo
dell'evento dannoso con il comportamento del conducente
antagonista” (cfr. Cassazione civile, ### III, 31.3.2025, n. 8458).
E nella specie la dinamica del sinistro narrata dalla parte attrice è stata
integralmente confermata dalla difesa della compagnia assicuratrice
convenuta, ### S.p.a., la quale difatti si è limitata a contestare il
quantum della pretesa risarcitoria, e al contempo risulta confermata
dai seguenti elementi di prova: I. Dalla relazione di incidente stradale
redatta dalla ### di ### nella parte in cui viene riferito dal
conducente dell'autocarro ### targato ### “conducendo l'autocarro
dell'azienda per cui lavoro, non trasportando passeggeri, percorrevo
la ### procedendo sulla corsia centrale. Giunto all'altezza del civico
1292, la corsia preferenziale di destra era vuota, su quella di sinistra
il traffico era intenso ma scorrevole, mentre sulla corsia da me
percorsa, i veicoli davanti a me erano incolonnati nel traffico.
Per distrazione non mi avvedevo in tempo di tale condizione e
tamponavo il veicolo ### fermo nel traffico. Preciso che quando mi
sono accorto della circostanza ho provato a frenare e deviare un po'
a sinistra per evitare l'urto ma non ci riuscivo. A seguito della
collisione, per il tipo di urto e il punto in cui ho urtato la ### la stessa
è stata sospinta in avanti verso destra fino al punto in cui è stata
rinvenuta dalla polizia locale” (cfr. relazione di incidente stradale doc.
2 allegato all'atto di citazione).
II. Dai danni materiali subiti dai due veicoli e documentati nella
medesima relazione di incidente stradale, compatibili con la dinamica
del sinistro narrata da parte attrice ( sempre relazione di incidente
stradale doc. 2 allegato all'atto di citazione, pagina 4, relativamente
al veicolo “A” danneggiato: “### visibili: distruzione parte posteriore
comprendente: forte ammaccatura introflessa con rotture e
accartocciamenti sportellone posteriore e paraurti posteriore; rottura
gruppo ottico posteriore …” e relativamente al veicolo “B”
danneggiante: “### visibili: rottura con parziale distacco e abrasioni
paraurti anteriore; distacco targa anteriore; rottura modanatura
scaletta passeggero in adiacenza al paraurti; rottura e parziale
distacco fendinebbia anteriore destro …”); III. Dalla offerta formulata
dalla ### S.p.a. per ### 7.400,00 in data ### in favore della parte
attrice; IV. In ordine specificamente alla compatibilità tra evento e
lesioni riportate, dalla relazione medico-legale espletata dal medico
fiduciario della compagnia ### S.p.a. si evince la sussistenza del
nesso di causalità tra le lesioni riportate dal danneggiato ed il sinistro
di cui è causa, nonché la compatibilità con il corretto uso dei presidi
di protezione (cfr. doc. 4, pagina 6, allegato alla comparsa di
costituzione e risposta ### S.p.a.); V. Dalla relazione odontoiatrica
effettuata da distinto professionista fiduciario della medesima
compagnia emerge parimenti l'accertamento della compatibilità tra il
trauma subito e il sinistro di cui trattasi (cfr. doc. 7, pagina 3, allegato
alla comparsa di costituzione e risposta ### S.p.a.); In conclusione,
sulla base dei suesposti elementi di prova deve ritenersi
definitivamente accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in
capo al conducente del veicolo ### targato ### 4. Quantificazione
del danno biologico Per quanto concerne la quantificazione del danno,
si osserva quanto segue.
In primo luogo, debbono farsi proprie nella presente sede le
conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d'ufficio, conclusioni che
si presentano coerenti rispetto al mandato ricevuto e condivisibili in
quanto frutto di elaborato scevro di contraddizioni o aporie.
A sostegno della completezza e della correttezza degli accertamenti
espletati dai consulenti si osserva che parte attrice in nessuno dei
propri scritti difensivi ha dedotto postumi permanenti distinti da quelli
individuati dai professionisti né ha richiesto un supplemento di perizia.
Ciò posto, per quanto concerne la quantificazione del danno non
patrimoniale in esame, trattandosi di danno biologico per lesioni di
lieve entità derivanti da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli
a motore, il danno non patrimoniale deve liquidarsi in via equitativa,
secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento
ai criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass. Priv., come da ultimo aggiornati
con D.M. 16.10.2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del
21.10.2023.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psico-fisica subito dal
danneggiato va liquidato in complessivi € 1.964,85, di cui: a) quello
temporaneo in complessivi € 1.173,85, tenuto conto di: € 207,15 per
i 5 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 552,40 per i 20
giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, ed € 414,30 per i 30
giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, in applicazione dei
parametri fissati dall'art. 139 Cod. Ass. Priv.; b) quello permanente,
tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (43 anni)
e dell'entità dei postumi permanenti (1%) nella misura di € 791,00 in
base ai parametri fissati dalle tabelle per le lesioni micropermanenti.
Deve infine tenersi conto delle spese mediche future a fini
odontoiatrici quantificate dai consulenti d'ufficio nella propria
relazione in complessivi ### 7.300,00, nonché delle spese di
consulenza tecnica di parte documentate in euro 498,00 (cfr. fattura
n. ###/2022 del 4.1.2022 doc. 1, pagina 42, allegato all'atto di
citazione). Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione di interessi
legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e alla rivalutazione
monetaria, ossia il risarcimento da lucro cessante, dalla maturazione
del credito sino all'effettivo soddisfo.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c.,
secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col
metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio
espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra
l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il
credito (in base all'indice FOI elaborato dall'###, e l'ammontare del
risarcimento espresso in moneta attuale; - su tale importo si dovrà
applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in
base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente
entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di
risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727
c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo
risparmiatore (### obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio
1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla
determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma
domanda dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario; contrazione dei guadagni
conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione
civile sez. I, 10/05/2022, n. 14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va
parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti
per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza
di illecito extracontrattuale - come nella specie l'epoca in cui è sorto il
credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e,
quindi, nella data del sinistro.
Dall'importo così calcolato, devono essere detratte le somme che
l'attore ha già percepito sia dalla compagnia - odierna convenuta - a
titolo di acconto, sia le somme percepite in virtù della polizza
convenzione infortuni dipendenti csap con l'assicurazione ### (cfr.
allegati alla nota di deposito del 22.6.2023 depositate dalla difesa
attorea) che, devono essere considerate, anch'esse, alla stregua di
acconti sull'importo totale, anche se corrisposte da soggetti terzi.
In tema, occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di
cassazione, ormai consolidata a seguito della pronuncia S.S.U.U n
125564 del 2018, ha chiarito che nella liquidazione del danno da fatto
illecito, l'indennità percepita dal danneggiato in virtù di polizze
assicurative personali contro i danni, deve essere detratta dall'importo
risarcibile quando la funzione di detta polizza è quella di risarcire il
danneggiato per il pregiudizio dubito in conseguenza del sinistro (cfr.
da ultimo in argomento: Cassazione civile sez. III, 04/12/2023,
n.### secondo cui: “###assicurazione contro i danni, il danno da
fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del
danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato assicurato
abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità
è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito
dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed
essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima
perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità
risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. (Sez. U -, Sentenza n.
12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01)”. Ciò in quanto: “l'istituto
della compensatio lucri cum damno rinviene il proprio fondamento
nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione
globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, espressa dall'art. 1223
cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così
la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in
quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr.
Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564); tale norma implica,
dunque, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli
tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in
applicazione della regola della causalità giuridica, pena una
inammissibile locupletazione del danneggiato; da ciò consegue, da un
lato, che la compensatio lucri cum damno opera nel solo caso in cui il
vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che
ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso
causale (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n.9003; Cass. 5 agosto 2020, n.
16702) >> -come nel caso di specie - << e, dall'altro, che la stessa
è un'eccezione in senso lato, risolvendosi in una mera difesa in ordine
all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal
danneggiato (così, Cass. 28 luglio 2022, n. 23588; Cass. 24 novembre
2020, n. 26757); - in sintesi, la compensatio lucri cum damno opera,
nell'ambito della struttura dell'illecito (anche contrattuale), sul piano
della causalità giuridica, come strumento di selezione delle
conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione
dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante
la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile,
basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno
risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra
l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che
esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito (Cass. 28 luglio 2023, n.
23123)” (### tra le altre Cass. I sez. civ. n. ###/2020). ###
specie, l'attore ha ricevuto un'indennità dalla compagnia ### proprio
in ragione del medesimo sinistro per cui è causa, dunque, la somma
è stata erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito
dall'assicurato in conseguenza del verificarsi del medesimo evento
dannoso. ###à percepita da ### - corrisposta dalla società ### -
soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina
della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Tutti gli importi già percepiti vanno quindi detratti dall'importo da
liquidare secondo il criterio tracciato dalla Corte di legittimità secondo
cui: «la liquidazione del danno da ritardato adempimento di
un'obbligazione di valore, ove il debitore - o nel caso sottoposto
all'attenzione di questo giudice, anche i terzi - abbia ### pagato un
acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a)
rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli
entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della
liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli
interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa,
da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al
pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione
definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto,
rivalutata annualmente» (Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
In applicazione di quanto precede l'importo complessivo del danno
subito da parte attrice (danno biologico e danno per spese mediche e
di consulenza) pari a complessivi euro 9.762,85 devalutato al
momento del sinistro è pari a euro 8.197,19.
Gli acconti invece gli acconti già percepiti e devalutati al momento in
cui sono stati anticipati dalle compagnie assicuratrici sono pari a
complessivi euro 19.369,66 (a. €. 7.400,00 in data ###, importo
devalutato euro 6.474,19; b. €. 13.940,00 in data ###, importo
devalutato euro 12.895,47).
Tenuto conto degli acconti già corrisposti e conteggiati previa
devalutazione al fine di rendere omogenee le somme in comparazione,
nulla residua come dovuto all'attore, con conseguente rigetto della
domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo, tenuto conto del valore della domanda.
PQM
Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: DICHIARA
il difetto di legittimazione passiva di ### Coop.
RIGETTA la domanda; CONDANNA parte attrice alla refusione delle
spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro
7.500,00 oltre oneri di legge per contributo spese generali al 15%,
oneri previdenziali e fiscali di legge; PONE le spese di Ctu
definitamente a carico di parte attrice.
Avv. Antonino Sugamele

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