Fattura. Natura giuridica. Efficacia probatoria (Cc, articoli 2709, 2710, 2720)
Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 540/2025 del 24-03-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ###
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1239 del ruolo generale
dell'anno 2020 promossa da
### (c.f. ###) in persona del titolare ### rappresentata e difesa
dall'Avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliat ### n. ### a
###, giusta procura in atti ###
contro
### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. ###) in persona del legale
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv.
### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliat ### n. ### a ###,
giusta procura in atti
### A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.
470/2020 del 23.7.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
16.4.2024: ### (###: “In via principale e nel merito, previa
ammissione delle istanze istruttorie come da secondo motivo di
appello, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 470/2020 del
Tribunale Ordinario di Rimini, in persona del ###ssa ### R.G. n.
4723/2017 pubblicata il ###, accogliere le conclusioni avanzate in
primo grado e che qui si riportano: Nel merito, per tutte le motivazioni
in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione
per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1643/2017
del 06.10.2017 oltre ad interessi legali ### interessi di mora e
rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo
avvenuto.
In subordine, accertato il credito di ### di ### come in D.I., ovvero
in quella diversa somma che risulterà in istruttoria, effettuate le
eventuali compensazioni, condannare ### al pagamento delle
somme così come accertate.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso
all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014,
oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende. e conseguentemente,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinnanzi al Tribunale di Rimini. In ogni caso, anche nella denegata
ipotesi di rigetto della proposta impugnazione in relazione ai primi tre
motivi, accogliere il presente appello per quanto dedotto con il quarto
motivo e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in
cui condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. ### catering di ### Con
vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese
generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi
di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nei
motivi del presente appello.” ### (### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE):
“Dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto da ### titolare
della ditta ### corrente in ### alla via ### n 6 per il contrasto con
l'art. 16 bis comma 9 octies del D.L. n 179/2012 come modificato dal
D.L. 83/2015 e dalla legge di conversione n 132/2015; - In subordine,
comunque rigettare nel merito l'interposto appello avverso la
sentenza n 470/2020 del Tribunale civile di ### resa nel giudizio
rubricato al n. R.G. 4723/2017, perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale; - Irrogare comunque la sanzione di cui all'art. 96
comma 2 e 3 c.p.c. per abuso di questo grado del processo nella
misura ritenuta di giustizia; - In ogni caso, condannare parte
appellante alle spese e competenze professionali del grado, oltre
rimborso, all'Iva e al cpa nelle misure di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ditta individuale ### (da qui ### otteneva dal Tribunale di
### il decreto ingiuntivo n. 1643/2017 provvisoriamente esecutivo
nei confronti della società ### S.r.l. (da qui ### o debitrice) per €
40.886,00 quale somma dovuta per le fatture 2/C del 30.6.2016, 3/C
del 31.12.2016 e della ricevuta 1/C emesse per attività svolta da ###
(da qui ### nella fase di start-up della società e successivamente.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la
### esponendo: - il ### socio e amministratore della stessa ###
fino al marzo 2016 aveva ricevuto il compenso per l'attività di “start-
up” per complessivi € 30.000,00 oltre ### ma nessun compenso era
stato concordato per il periodo successivo; - il business plan sulla base
del quale erano state emesse le fatture azionate monitoriamente, era
solo un brogliaccio riepilogativo di ciò che sarebbe stato necessario
per avviare l'attività di produzione e vendita di gelati che i soci
avevano affidato al ### esperto del settore; - il ### aveva proposto
detto piano ma l'### non l'aveva mai accettato e comunque le
condizioni richieste dal ### prevedevano 1) contratto dal 1/10/2015
al 30/03/2016 con compenso per i sei mesi di euro ### più iva di
legge, fatturato ogni mese; 2) il 30% degli utili; 3) la società dovrà
rimborsare tutte le spese di trasferta/alloggio/vitto durante i sei mesi
di contratto”; - nessun compenso era stato pattuito con il ### per
l'attività ulteriore rispetto ai € 30.000,00 iniziali ed in nessuna parte
del documento era prevista la somma di cui alle fatture azionate con
il monitorio per il periodo successivo ai primi sei mesi; - a seguito
della situazione patrimoniale della società, con delibera del 12.3.2017
il ### era stato revocato dall'amministrazione; - successivamente i
soci nel corso dell'assemblea del 28.6.2017 erano venuti a conoscenza
di numerosi atti di mala gestio da parte del ### - di aver quindi
avviato un'azione di responsabilità nei confronti del ### oltre ad aver
presentato denuncia/querela per appropriazione indebita di un
pastorizzatore. ### concludeva chiedendo la revoca del decreto
ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la ### contestando l'opposizione ed
esponendo: - la ### s.r.l. era stata costituita nel maggio 2015 con
lo scopo di aprire una gelateria a ### ed il ### titolare dell'omonima
impresa individuale e del marchio ### con esperienza nel settore, ne
era divenuto socio; - per la fase di start-up dei primi sei mesi
(1.10.2015-30.3.2016) era stato previsto un emolumento del ### di
€ 30.000,00 oltre IVA e un compenso anche per gli anni successivi di
€ 3.000,00 (2016-2017-2018); - fino al giugno 2016 le fatture erano
state pagate senza contestazione ed il credito de quo era stato
registrato nella contabilità della società opponente, con conseguente
riconoscimento del debito; - il bilancio al 31.6.2016, redatto dal dott.
### conteneva le indicazioni di tutti i costi riferiti agli emolumenti
dovuti o pagati al sig. ### e solo con verbale del 29.6.2017 era stato
proposto di espungere le fatture in questione; - nessuna
responsabilità era imputabile al ### Parte opposta concludeva quindi
per il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di ### con sentenza n.
470/2020 accoglieva l'opposizione e condannava la ### di ### al
pagamento in favore dell'opponente di € 5.000,00 ex art. 96 co. 3
c.p.c..
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la ###
6. Si è costituita in giudizio la ### S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
chiedendo il rigetto dell'appello.
7. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127
ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in
decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive
e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il
credito azionato per difetto di prova dell'accordo fra le parti. ###
l'appellante, il Tribunale sarebbe caduto in errore avendo considerato
come business plan il documento n. 3 di controparte nel quale non è
previsto alcun emolumento a favore del ### per il periodo successivo
oltre i primi sei mesi di attività; in particolare, detto documento,
allegato alla e-mail del 2.10.2015 unitamente ad un prospetto delle
spese iniziali, rappresenterebbe solo la comunicazione di accettazione
da parte del ### della proposta fatta dai soci circa il compenso per i
sei mesi iniziali. Il vero business plan per il periodo 2015-2018
sarebbe invece costituito dal documento n. 2 dell'allegato 4 del
fascicolo dell'appellante ovvero dal file excel inviato dal socio ### il
### agli altri soci della ### In detto documento, alle righe 10 e 11
sarebbero indicati per il ### per i primi sei mesi (dicembre 2015-
maggio 2016) emolumenti per € 5.000,00 e per il periodo successivo
per € 3.000,00. Detto documento, quindi, sarebbe la prova
dell'accordo sul compenso da corrispondere al ### per i mesi
successivi ai primi sei. A conferma di tale accordo, vi sarebbero
ulteriori elementi probatori quali la registrazione nelle scritture
contabili delle fatture ed il libro giornale riportante il credito del ###
il bilancio del 2015 e del 2016, oltre alla comparsa di costituzione e
risposta del ### nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari. Con il
secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata
ammissione delle prove orali richieste dalla ### perché ritenute
inconferenti dal Tribunale; i capitoli di prova richiesti con
l'interrogatorio formale e prova per testi, sarebbero invece rilevanti e
pertinenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo in questione.
Strettamente connesso al primo motivo, con il terzo motivo di appello,
### si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato il
materiale documentale prodotto ed in particolare che le fatture
azionate monitoriamente erano state regolarmente registrate da ###
in contabilità, sia nel mastrino, sia nel libro giornale e quindi sarebbe
provato l'an ed il quantum debeatur.
9. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter
conforme al principio della “ragione più liquida” secondo cui la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un
approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul
piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
10. In applicazione di tale principio, vengono quindi esaminati il terzo
ed il primo motivo di appello proposto da ### strettamente connessi
tra di loro.
11. La Corte ritiene che le doglianze siano fondate.
12. Premesso che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del
credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo
importo mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del
debito, la sentenza impugnata si è limitata a negare l'esistenza di un
accordo sui compensi del ### solo sulla irrilevanza probatoria del
business plan (o comunque della proposta formulata dal ### del
2.10.2015, nel quale erano indicate le spese previste per l'apertura
dell'esercizio commerciale e i compensi per la fase iniziale (fino al
31.3.2016). Se effettivamente tale documento n. 3 di ### non
specifica esattamente il compenso del ### per la fase successiva a
quella iniziale, è altrettanto vero che il file excel inviato ai soci da ###
il ### - nel quale si prospettano i costi del personale per il periodo
2015-2018 (e comprendenti “a regime” anche quelli per il ### - non
può costituire prova dell'an e del quantum della pretesa attorea;
difatti, lo stesso ### nel testo della e-mail di accompagnamento
inviata agli altri soci, specifica che si tratta di una elaborazione
prospettica di simulazione in base allo sviluppo dell'attività
commerciale negli anni a venire e quindi non può assurgere a prova
del riconoscimento di debito verso il ###
13. La Corte ritiene invece fondata la censura circa la mancata
valutazione da parte del Tribunale in ordine alla rilevanza, ai fini della
dimostrazione dell'esistenza di un accordo, della annotazione nelle
scritture contabili delle fatture azionate monitoriamente ed in ordine
alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tali documenti.
14. Va ricordato che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro
l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può
costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza
di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal
contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. Cass.
n. 26801/2019; v. anche 15832/2011; n. 13651/2006; n.
23494/2994; n. ###/2022; n. 2211/2022). Una volta che la fattura
è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non
richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi
anche esprimere per comportamenti concludenti.
15. In tale contesto, le fatture regolarmente registrate nelle scritture
contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono
prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui
contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche
riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Il
principio è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (v.
Cass. n. 3581/2024).
16. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture
contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori
dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con
richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine
ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al
dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (v.
Cass. n. 1444/2024; n. 1972/2023; n. 2514/2022; n. 128/2022;
###/2021; n. 29176/2021; n. ###/2018). È stato anche chiarito che
"pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina
dettata dall'art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e
vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti,
possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti
all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle
imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee
prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa
annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto
ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico
sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art.
2720 c.c. (Cass. 3383/2005; ###/2018) (Cass. n. 26801/2019 cit.).
17. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie sono stati
prodotti in giudizio i documenti contabili nei quali le fatture in
questione emesse da ### sono regolarmente annotate, come risulta
dal mastrino di ### (doc. 10 fasc. app.nte) ove le fatture nn. 2/C (€
15.860,00) e 3/C (€ 20.740,00) sono registrate rispettivamente il
### e 31.12.2026 ai nn. 193/00 e 355/00, mentre la ricevuta 1/C di
€ 8.150,00 è registrata il ### al n. 356/00. Anche il libro giornale di
### reca la registrazione delle fatture e della ricevuta (doc. 12). Non
può quindi revocarsi in dubbio, che stante la natura confessoria di tale
documentazione contabile, il credito dell'appellante può ritenersi
provato sulla base di un accordo fra le parti.
18. Tale conclusione è corroborata da altri indici che contribuiscono a
rafforzare il quadro probatorio in merito alla sussistenza di accordo
per i compensi a favore dell'appellante, così come indicati dai predetti
documenti contabili. Difatti, l'appellata non ha contestato
l'inserimento del credito nel bilancio 2015, in quello semestrale al
30.6.2016 e nella bozza di bilancio del 31.12.2016 ed a nulla rileva
che dette fatture siano state contestate successivamente (v. verbale
di assemblea ordinaria di ### del 29.7.2017).
19. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame
relativo alla mancata ammissione delle prove orali richieste
dall'appellante e dirette appunto a dimostrare la sussistenza
dell'accordo e quindi la fondatezza del credito.
20. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole
della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. inflitta dal Tribunale in ragione
dell'assenza di fondamento del credito, concretizzandosi una ipotesi
di “abuso del processo”. ### l'appellante, la condanna sarebbe
ingiusta considerato che sarebbero stati forniti tutti gli elementi
specifici per l'accoglimento della domanda ed avendo comunque
tenuto un comportamento esente da colpa.
21. Il motivo è fondato.
22. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una
particolare forma di responsabilità processuale che presuppone la
soccombenza totale (v. Cass. n. 24158/2017) e va considerato che la
norma configura una sanzione di carattere pubblicistico volta - con
finalità deflattive del contenzioso - alla repressione della condotta
oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”. La
Suprema Corte ha altresì affermato che "la responsabilità aggravata
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai
primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di
parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano
soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della
propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza,
anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che
la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale
nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel
caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed
alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza
giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cass.
n. 13859/2022).
23. Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che nella fattispecie non
sussistano i presupposti applicativi della norma, non solo perché
difetta la soccombenza dell'appellante, ma in quanto non rilevano
condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di
dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha
determinato un allungamento dei termini del processo. Anche sotto
tale profilo la sentenza del Tribunale va quindi riformata.
24. In conclusione, l'appello va accolto con conseguente riforma della
sentenza appellata.
25. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto
conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della
pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche
della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a
rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno
liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di
appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come
modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione
successiva al 23.10.2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza
del Tribunale di ### 470/2020 del 23.7.2020, rigetta l'opposizione
proposta da ### S.R.L. in liquidazione e conferma integralmente il
### n. 1643/2017 del Tribunale di ### del 28.9.2017; - condanna
### S.R.L. in liquidazione a rifondere a ### le spese di lite del
giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 7.254,00 per
compensi, oltre spese non imponibili, spese forfettarie 15%, IVA e
CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di
appello, che vengono liquidate in € 804,00 per spese anticipate ed in
€ 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come
per legge.
08-04-2025 14:14
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