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Sentenza

Fideiussione - Recesso del fideiussore - Effetti (Cc, articoli 1941, 2697)...
Fideiussione - Recesso del fideiussore - Effetti (Cc, articoli 1941, 2697)
Il Tribunale di Teramo osserva come il venir meno del rapporto di fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore, posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti, o maturati, in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto. Il recesso del fideiussore produce dunque l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace.

L’obbligo del garante, in particolare, è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito dell’accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell’ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell’accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola ex articolo 1941, I, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita

Il recesso del fideiussore è dunque un fatto principale idoneo a paralizzare richieste di pagamento da parte di altri soggetti (il garantito, il condebitore solidale, etc.) alle condizioni innanzi indicate. Ciò implica, sul piano allegatorio, che chi vuole paralizzare l’altrui pretesa non può limitarsi a dedurre di aver esercitato il recesso, dovendo altresì allegare che, per effetto di tale esercizio, nulla è più dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti all’atto del recesso. A fronte di tali allegazioni e deduzioni, poi, sulla scorta dei piani principi evincibili dall’articolo 2697 c.c., la parte che invochi il recesso dal contratto di garanzia personale in proprio favore deve fornire idonei supporti dimostrativi.

    Tribunale di Teramo, sentenza 27 maggio 2025 n. 624
Tribunale di Teramo, Sentenza n. 624/2025 del 27-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice ### visti gli
artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7
agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 427 del Ruolo
Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, cui è riunita la causa
di primo grado precedentemente iscritta al n. 356 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra ### (C.F. ###) e ###
(C.F. ###) in giudizio con l'avv. ### -attori opponenti e ### (C.F.
###), in giudizio con l'avv. ### -convenuto opposto
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: - ### “### l'On.le Tribunale adito,
respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata,
accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) ### l'On.le
Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
disattesa, dichiarare, per quanto esposto ed eccepito in narrativa dei
due atti di opposizione oggi riuniti, la carenza di legittimazione passiva
dei sig.ri: ### e ### e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi
opposti e condannare la parte opposta al pagamento delle spese e
degli onorari di giudizio; Nel merito: 2) ### l'On.le Giudice adito,
ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere
le opposizioni così come oggi riunite dichiarare che nulla è dovuto
all'ingiungente convenuta/opposta per le ragioni esposte nella
narrativa di entrambi gli atti di opposizione, tanto in fatto quanto in
diritto, dichiarare quindi inefficaci e per l'effetto revocare i decreti
ingiuntivi opposti perché infondati, ingiusti ed illegittimi e condannare
la parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
3) ### la responsabilità del sig.r ### ex art. 96, 3° c. c.p.c., e per
l'effetto condannarlo al pagamento in favore dei sig.ri: ### e ###
della somma che riterrà di Giustizia”; - CONVENUTO OPPOSTO: “###
alla Giustizia dell'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza
disattesa, così provvedere: Nel merito, respingere l'opposizione
spiegata dai sig.ri ### e ### siccome inammissibile e infondata in
punto di fatto e di diritto per le motivazioni esposte nell'atto, previa
conferma del decreto ingiuntivo n. (...)/2016 - RG 4066/16, emesso
il ### e n. (...)/2016 - rg. 4068/16 emesso in data ###; in via
subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore del
sig. ### della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
all'esito dell'espletata istruttoria. In via istruttoria, si riporta alle
richieste avanzate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Vinte
le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che
all'uopo si dichiara antistatario”. ***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI
PER LA DECISIONE.
I-1. Al fine di procedere a una completa analisi della controversia è
necessario offrire una puntuale ricostruzione della vicenda
processuale che trae origine dalla notifica di due differenti decreti
ingiuntivi, emessi dall'intestato Tribunale, l'uno nei confronti di ###
l'altro nei confronti di ### e ciò in ragione della fideiussione omnibus
prestata, unitamente a ### e ### (odierno opposto), in favore di
### S.r.l. e sino alla concorrenza dell'importo di euro 110.000,00 per
l'adempimento delle obbligazioni da questa contratte con ###
dell'### S.p.a. ### ha dunque avviato una duplice procedura
ingiunzionale, ottenendo l'emissione di due decreti ingiuntivi nei
confronti di ### (d.i. n. (...)/2016 per euro 7.166,66 oltre interessi
e spese) e di ### (d.i. n. (...)/2016 per euro 7.166,66 oltre interessi
e spese).
I-1.1. Avverso i due citati provvedimenti monitori hanno spiegato
separate - ma contenutisticamente identiche - opposizioni ### (R.G.
n. 427/2017) e ### (R.G. n. 356/2017). Gli opponenti hanno
concluso per l'accertamento del difetto di legittimazione passiva e, nel
merito per l'accertamento che nulla fosse dovuto nei confronti
dell'### oltre a chiederne la condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c.
I-1.1.1. A sostegno dell'iniziativa oppositiva, gli attori hanno allegato
e dedotto: - che nel febbraio 2012 (il 27 ### il 28 ### avevano
comunicato al creditore garantito la loro volontà di recedere dal
contratto di fideiussione omnibus; - che il pagamento effettuato nel
2015 dall'### in favore di ### dell'### S.p.a. era dunque
intervenuto quando il recesso degli altri due garanti aveva ormai
esplicato effetti sostanziali; - che il ridetto pagamento era stato
effettuato sulla base di condizioni concordate tra la garante e la
garantita, senza la partecipazione dei soci, e sulla scorta di una
situazione finanziaria ben diversa rispetto a quella esistente al
momento dell'esercizio del diritto di recesso.
I-2. Si è costituito in giudizio l'opposto, concludendo in via
pregiudiziale per la riunione delle due opposizioni e, nel merito, per il
loro rigetto, o comunque per la condanna degli attori in opposizione a
quanto accertato come dovuto.
I-3. La causa, previa riunione delle opposizioni, è stata istruita
mediante produzioni documentali, ed è pervenuta in decisione dopo
lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione
dell'udienza del 26/02/2025 al cui esito, con ordinanza del
01/03/2025, comunicata il ###, è stata disposta la trattazione scritta
ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle
memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La lite risulta decidibile sulla scorta della corretta distribuzione
degli oneri probatori, tale da assorbire l'esame delle ulteriori questioni
di merito poste dalle parti, sulla scorta del noto principio della ragione
più liquida.
Occorre a tal fine premettere, in termini generali, che “l'opposizione
prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di
impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario
giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase
ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso
per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 13
gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama
gli ulteriori precedenti delle ### 30 luglio 2008, n. 20604; 9
settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre
2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto
a quelli sostanziali.
È infatti il creditore opposto che deve provare i fatti costitutivi della
pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è il ### debitore
opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su
fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande
riconvenzionali.
Sempre in via generale, deve osservarsi che la presente controversia
impinge profili attinenti al sistema della responsabilità da
inadempimento dell'obbligazione (di fonte contrattuale).
Sicché trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di
distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in
giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del
proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto
estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa del creditore,
essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che
l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent.
n. 13533 del 30.10.2001).
II-5. Venendo al caso di specie, gli attori in opposizione hanno allegato
e dedotto un fatto principale a loro avviso idoneo a paralizzare la
richiesta di rimborso dell'attore sostanziale. Gli stessi, infatti,
sostengono che in virtù del recesso esercitato dal contratto di
fideiussione omnibus nel 2012, nulla potrebbe più essere loro richiesto
da parte degli altri fideiussori.
II-5.1. Deve anzitutto osservarsi che il venir meno del rapporto di
fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore,
posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se
sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al
momento in cui il recesso ha effetto (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII,
30/09/2021, n. 15167).
Come notato nella giurisprudenza di legittimità, poi, il recesso del
fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria
al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è
divenuto efficace. ### del garante è limitato al pagamento di tale
saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la
successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile,
risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori. Solo se il
saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia
inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si
verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in
applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma 1, c.c.,
secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare
dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9848 del
15/06/2012, Rv. 623215-01).
II-5.2. Il recesso del fideiussore è dunque un fatto principale idoneo
a paralizzare richieste di pagamento da parte di altri soggetti (il
garantito, il condebitore solidale, etc.) alle condizioni sopra indicate.
Ciò implica, sul piano allegatorio, che chi vuole paralizzare l'altrui
pretesa non può limitarsi a dedurre di aver esercitato il recesso,
dovendo altresì allegare che, per effetto di tale esercizio, nulla è più
dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti all'atto del
recesso. A fronte di tali allegazioni e deduzioni, poi, sulla scorta dei
piani principi evincibili dall'art. 2697 c.c., la parte che invochi il
recesso dal contratto di garanzia personale in proprio favore deve
fornire idonei supporti dimostrativi.
II-6. Nel caso di specie, il fatto principale addotto dagli attori in
opposizione risulta incompiutamente allegato, non avendo gli stessi in
alcun modo fatto riferimento alla posizione debitoria della garantita al
momento in cui hanno esercitato il recesso, circostanza questa della
cui allegazione, deduzione e prova, non potevano che essere onerati
ai sensi dell'art. 2697 Peraltro, anche a fronte di tale incompiutezza,
l'attore sostanziale, convenuto in opposizione, ha in ogni caso dedotto
che l'esposizione debitoria al giorno del recesso fosse superiore
all'importo dallo stesso versato nel 2015 (cfr. p. 10 ss. - comparsa di
risposta).
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le opposizioni vanno rigettate e i decreti ingiuntivi opposti
integralmente confermati.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate
come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi
alla tabella n. 2 - giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per la fase di studio della
controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase
decisionale; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit.
per la fase istruttoria e/o di trattazione tenuto conto dell'attività
concretamente svolta e dell'istruttoria esclusivamente documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da ### e ### nei confronti di ### ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - RIGETTA
le opposizioni proposte e, per l'effetto, - ### il decreto ingiuntivo n.
e (...)/2016 (R.G. n. 4066/2016 di questo Tribunale) e il decreto
ingiuntivo (...)/2016 (R.G. n. 4068/2016 di questo Tribunale),
dichiarandoli definitivamente esecutivi; - ### e ### in solido tra
loro, alla refusione, in favore di ### delle spese di lite del presente
giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese
generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
### dichiarasti antistataria.

Avv. Antonino Sugamele

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