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Sentenza

FILIAZIONE - Disconoscimento di paternità e termine perentorio. (Cc, articoli 24...
FILIAZIONE - Disconoscimento di paternità e termine perentorio. (Cc, articoli 244 e 2969)
Nel caso di specie l’attore non ha dimostrato che l’azione è stata promossa entro il termine previsto dall’art. 244 c.c., ovverosia entro un anno dalla scoperta dell’adulterio, nonostante fosse gravato del relativo onere.

    Tribunale Catania, sezione I, sentenza 7 luglio 2025 n. 3434 - Presidente Est. Di Gesu
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima
sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu - Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli - Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2019 R.G., promossa
DA
OMISSIS , rappresentato e difeso dagli avv.ti …giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
OMISSIS , rappresentata e difesa dall'avv. …giusta procura in atti;
OMISSIS (nata a C. il (...)) rappresentata dall'avv. …nella qualità di curatore speciale della minore
- convenuti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: "Disconoscimento di paternità".
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti; indi, la causa è stata
rimessa al collegio per la decisione in data 24/02/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190,
comma 1, c.p.c..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione del 13/01/2019 OMISSIS ha proposto domanda di disconoscimento della
paternità di OMISSIS (n. il (...)), figlia nata in costanza del matrimonio con OMISSIS.
Si è costituita OMISSIS.
Ha eccepito la decadenza dall'azione per decorso del termine previsto dall'art. 244 c.c. deducendo,
al riguardo, che l'attore era a conoscenza dell'adulterio e della vera paternità biologica della minore
in epoca antecedente alla nascita della bambina (avvenuta il 05 novembre 2012).
Si è costituita anche OMISSIS col curatore speciale, chiedendo di rigettare la domanda.
In data 24/02/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini
ex art. 190, comma 1, c.p.c..
In via preliminare occorre verificare se l'azione è stata proposta entro i termini perentori previsti
dalla legge.
L'art. 244 c.c., nella formulazione introdotta dall'art. 18 D. Lgs. n. 154 del 2013, prevede al comma 2
che "Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita
quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.".
In forza del comma 4 dell'art. 244 c.c., inoltre, "Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma
l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.".
Per come evidenziato, il testo dell'art. 244 c.c. è stato modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, il quale
con l'art. 104 ha dettato le disposizioni transitorie prevedendo - per quanto d'interesse nella
fattispecie in esame - al comma 7 che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal
presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di
contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo" e al comma 9 che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di
paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo" ovverosia dal 07/02/2014.
Per come messo in evidenza dalla giurisprudenza con orientamento consolidato, in tema di
disconoscimento di paternità il quadro normativo (artt. 30 Costituzione, 24 comma 2 della Carta dei
diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del
"favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale
legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni
scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle
indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito
di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente
correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia
(ex plurimis: Cass. civ. n. 27140/2021).
Con specifico riguardo al termine previsto dall'art. 244 c.c. per l'esercizio dell'azione, occorre
considerare che esso è vincolante ed afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Di
conseguenza, spetta al Giudice accertare ex officio il rispetto del termine in base all' art. 2969 del
codice civile e grava sull'attore dimostrare che l'azione è stata promossa entro il limite temporale
previsto (ex plurimis: Cassazione civile sez. I, 20/11/2024, n. 29847; n. 1512/2000; n. 15777/2010; n.
785/2017).
Pertanto, è certamente onere dell'attore dimostrare che l'azione è stata promossa entro il limite
temporale previsto dall'art. 244 c.c. e, dunque, di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto
l'adulterio, ovverosia una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo
(Cassazione civile n. 29847/2024; Cassazione civile sez. I, 11/06/2019, n.15727; n. 1512/2000; n.
15777/2010; n. 785/2017, cit.; Cass. civ. n. 19324/2020); tale prova soggiace alla regola secondo la quale
ciò che rileva è l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto - una vera e propria relazione o un
incontro sessuale - idoneo a determinare il concepimento.
Ciò premesso in diritto, va osservato in punto di fatto che nel caso di specie l'attore - a fronte delle
specifiche deduzioni formulate dalla convenuta, la quale ha affermato che il marito già prima della
nascita era a conoscenza della relazione extraconiugale dalla medesima intrapresa e dell'identità del
padre biologico di OMISSIS , ma con grande generosità aveva deciso di crescere come propria la
bambina, donandole finanche il sangue in un momento di emergenza poco dopo il parto - non ha
dimostrato che l'azione è stata promossa entro il termine previsto dall'art. 244 c.c., ovverosia entro
un anno dalla scoperta dell'adulterio, nonostante fosse gravato del relativo onere.
L'attore, infatti, non ha articolato sul punto una prova testimoniale ammissibile - essendo generica e
valutativa - sicché non ha adempiuto all'onere sul medesimo gravante di dimostrare la tempestività
dell'azione, mentre la testimone di parte convenuta ha confermato le deduzioni in ordine alla
consapevolezza del sig. OMISSIS in ordine alla paternità biologica di OMISSIS riferibile ad altro
uomo.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la domanda va dichiarata inammissibile in quanto
non è stata fornita la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto dall'art. 244 c.c.,
ricadendo sull'attore il rischio della riscontrata deficienza probatoria.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della complessità delle questioni e dei
rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1898/2019 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore;
Compensa le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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