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Sentenza

Frazionamento giudiziale del credito - Ammissibilità - Limiti (Cc, articolo 2...
Frazionamento giudiziale del credito - Ammissibilità - Limiti (Cc, articolo 2943; Cpc, articoli 101 e 183)
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 997/2025 del 30-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, ### ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. ###/2018 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2018, a cui è stata riunita la causa civile iscritta
al n. ###/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, aventi ad ### “opposizione a decreto ingiuntivo”, e vertente
TRA ### nato a ###, il ###, ### FISC. ###; ### nata a ### il
###, ### FISC. ###, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ###
ed elettivamente domiciliat ###pec ###, come da procura in atti; E
### nata a ### il ###, ### FISC. ###, rappresentata e difesa
dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###pec ###, come da
procura in atti; NONCHE' ### nata a ### il ### COD. FISC. ###,
### nata a ### il ### COD. FISC. ###, ### nato a ### il ###,
### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed
elettivamente domiciliat ###pec ### come da procura in atti;
NONCHE' ### nato ad ###, il ### COD. FISC. ### e ### nato a
### il ### COD. FISC. ###, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###P.E.C. ###, come da
procura in atti; NONCHE' ### nato a ### il ###, ### FISC. ###
ed ### nato a ### il ###, ### FISC. ###, rappresentati e difesi
dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###pec ###, come da
procura in atti; NONCHE' ### residente in ### di Napoli ###, alla
### n. 5, parte contumace; NONCHE' ### nato a Napoli il ###,
### FISC. ### e ### nata a Napoli il ###, ### FISC. ###,
rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat
###pec ###, come da procura in atti; NONCHE' ###
impersonalmente e collettivamente, rappresentati e difesi dall'Avv.
### ed elettivamente domiciliat ###pec ###, come da procura in
atti.
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/10/2018 a questo Tribunale, ### chiedeva di
ingiungere ad ### e ### di pagare la somma di € 40.252,90 quale
quota loro spettante per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della
strada interpoderale ### S. ### di ### in qualità di proprietari di
una parte della stessa.
Specificamente, la ricorrente deduceva: <>.
Il ### veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto, che veniva
notificato all'ingiunto il ###.
Con atto di citazione, ### e ### hanno spiegato opposizione contro
l'emesso decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio ### nonché ###
quali ulteriori proprietari della predetta strada interpoderale.
Gli opponenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del
decreto ingiuntivo promosso sulla scorta delle somme maturate nel
corso dell'attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669
duodecies c.p.c. e non sulla base di un idoneo e valido titolo esecutivo.
Questi, hanno altresì contestato: - l'illegittimità delle somme richieste
dal decreto ingiuntivo, in quanto, le opere compiute per il rifacimento
della strada interpoderale non si sono limitate a quelle strettamente
necessarie all'attuazione dell'ordinanza cautelare ma hanno esorbitato
tale disposto; - il quantum della quota loro richiesta per il rifacimento
della detta strada, in quanto: <>; -
l'illegittima parcellizzazione del credito essendo stati richiesti due
diversi decreti ingiuntivi per le spese dei due stati d'avanzamento dei
medesimi lavori.
Si è costituita ### che ha contestato ed impugnato l'opposizione
chiedendone il rigetto e la consequenziale conferma del decreto
ingiuntivo opposto.
Si sono, altresì, costituiti ### e ### che hanno impugnato e
contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
Eccependo, altresì, l'inammissibilità della loro citazione in giudizio.
È rimasta contumace ### Celebrata la prima udienza e,
successivamente, accertata la regolarità del contraddittorio, il giudice
con provvedimento del 23/06/2020, invitava le parti ad instaurare il
procedimento obbligatorio di mediazione, che veniva correttamente
espletato.
Soddisfatta la condizione di procedibilità, all'udienza del 23/04/2021,
il giudice dichiarava l'interruzione del procedimento stante il
sopravvenuto decesso della parte ### La causa è stata
tempestivamente riassunta da parte opponente.
Si sono costituiti ### e ### assumendo di essere gli eredi di
###udienza del 18/02/2022 le parti chiedevano di riunire al
procedimento più risalente recante R.G. nr. ###/2018, quello più
giovane avente R.G. nr. nr. ###/2020.
Pertanto, all'udienza del 30/05/2023, il Giudice disponeva la riunione
dei detti procedimenti per motivi di connessione parzialmente
oggettiva e soggettiva.
Il giudizio più giovane verteva tra i medesimi soggetti ma, tuttavia,
### e ### sebbene citati restavano contumaci in questo
procedimento.
Specificatamente, il procedimento riunito (R.G. nr. ###/2020), aveva
ad oggetto la medesima causa petendi, con la differenza che, il
decreto ingiuntivo opposto veniva concesso per l'importo relativo al
secondo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione della strada
interpoderale e pari ad € 45.863,27.
Le cause, così riunite, con provvedimento del 29/11/2024, venivano
riservate in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in punto di diritto, premesso che il credito azionato con la
procedura monitoria è stato fondato sull'anticipazione di spese
sostenute nell'esecuzione di provvedimento emesso ex art 700cpc,
azionato con procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c.: “Al
termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta
al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata
dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese
denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642”.
Ebbene, nella fattispecie, l'attuale opposta ha azionato la procedura
esecutiva con la richiesta dell'emissione del decreto ingiuntivo sulla
scorta del contratto d'appalto commissionato dal CTU e sottoscritto
dalla stessa oltre che dalla ditta esecutrice dei lavori, nonché dalla
nota spese redatta dal consulente d'ufficio e vistata dall'### Venendo
al merito, l'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
Appare appena il caso di premettere che alcuna contestazione può
essere mossa circa l'esatta esecuzione delle opere, in quanto, tale
doglianza, andava avanzata in sede di attuazione e dinanzi a quel
Giudice.
Invero, il consulente tecnico nominato nella fase di attuazione, l'ing.
### a cui era stato conferito l'incarico di esperire le operazioni peritali
nel procedimento cautelare, ha ritenuto necessario commissionare tali
opere di rifacimento al fine di mettere in sicurezza la strada
interpoderale ed attuare così il progetto, dallo stesso predisposto con
la CTU della fase monitoria.
Pertanto, le contestazioni al progetto tecnico redatto dal ### per il
rifacimento della strada interpoderale, andavano poste all'attenzione
del Giudice dell'attuazione e non in questa sede.
Parimenti irrilevanti, sono le questioni urbanistiche ed amministrative
(concessioni, permessi e/o titoli abilitativi), che non attengono
all'oggetto del presente giudizio.
Neppure può ritenersi che l'opposto abbia inteso frazionare il proprio
credito con la richiesta dell'emissione di due decreti ingiuntivi
differenti per il medesimo appalto, così come eccepito dall'opponente.
Sul punto, va rimarcato che le ### della Cassazione hanno affermato
che: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito,
benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,
possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette
pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le
stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo
ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo
stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate
separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria
e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica
vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate
in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e,
laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda
farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, ln decisione con termine alle parti per
il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., ord.
n. 17893 del 06.07.2018; in senso conforme Cass. civ., sent. 6591
del 07.03.2019).
Ne consegue che, essendovi interesse del ricorrente a vedersi ripetere
le somme anticipate, pure alla luce dell'esborso necessario al secondo
stato d'avanzamento dei lavori, ed essendo sorto l'interesse a vedersi
rimborsato delle somme inerenti alla seconda fase delle opere,
solamente dopo l'emissione del primo decreto ingiuntivo,
indipendentemente dalla proposizione di due autonomi giudizi, non si
è incorsi in alcuna inammissibilità della domanda.
Specificamente, il primo ricorso per decreto ingiuntivo è stato
depositato quando non erano terminati i lavori, e dunque, il credito
inerente al secondo stato di avanzamento degli stessi non era ancora
neppure sorto. Consequenzialmente, la somma richiesta con il
secondo ricorso per decreto ingiuntivo non poteva essere pretesa in
uno con la prima ingiunzione, attenendo ad un credito sopravvenuto
rispetto alla prima pretesa creditoria.
Ne discende che non possa ritenersi l'inammissibilità del secondo
decreto ingiuntivo, non sussistendo i profili di una illegittima
parcellizzazione del credito preteso.
Tanto posto, va esaminata la contestazione mossa dall'opponente in
ordine alla ripartizione delle spese sostenute per la messa in sicurezza
ed il rifacimento della strada interpoderale in oggetto che risulta
assorbente ai fini della decisione della causa, anche in virtù della
ragione più liquida.
Tale motivo d'opposizione va ritenuto fondato.
Invero, non può trovare applicazione la ripartizione delle spese
effettuata dal CTU in base alle quote dallo stesso determinate in sede
di attuazione e, sulla scorta delle quali, sono stati richiesti i decreti
ingiuntivi opposti.
In via preliminare è necessario evidenziare gli elementi di fatto e di
diritto che hanno condotto al consolidarsi dei rapporti dedotti in
giudizio.
Proposto il ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dall'attuale opposta, il
Giudice della cautela con l'ordinanza resa in data ###, ha
testualmente disposto: <<### il ricorso promosso nei confronti di
###, ### e ### e, per l'effetto, ordina a questi, solidalmente tra
loro, dì porre in essere tutte le opere necessarie al ripristino della
sicura e corretta transitabilità della strada interpoderale ### S. ###
adottando in particolare gli indirizzi contenuti nella c.t.u. alla pagina
9 della ### peritale ed alla pagina 3 dei ###>.
Il suddetto provvedimento veniva confermato anche in sede di
reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c, ed anzi, con l'ordinanza con cui
si concludeva questa fase, si estendeva nei confronti di ### ed ###
l'obbligo solidale di provvedere alla manutenzione e messa in
sicurezza della strada interpoderale di cui ne erano anch'essi
comproprietari.
Esauriti i precedenti giudizi e su istanza di ### con il provvedimento
reso in data ### dal giudice dott.ssa ### de ### veniva disposta
l'attuazione dell'ordinanza cautelare così come ai sensi dell'art. 669
duodecies c.p.c.
Tutto quanto innanzi precisato risulta necessario per individuare il
carattere solidale dell'obbligazione di provvedere all'esecuzione delle
opere di messa in sicurezza della strada interpoderale gravante su
tutti i proprietari della stessa.
Vincolo di solidarietà che, si osservi, non può essere posto in
discussione in questa sede ###essendovi alcuna domanda,
eccezione, e chiesta delle parti in tal senso.
Dunque, posto che l'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione della
strada interpoderale grava solidalmente in capo a tutti i proprietari
della stessa, non può trovare esecuzione il riparto delle spese come
effettuato dal CTU in sede di attuazione dell'ordinanza cautelare.
Invero, è principio generale quello sancito dall'art. 1298 c.c. alla luce
del quale, <>.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal
legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di
quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera
obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna
influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali
l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo od, in
mancanza, in parti uguali (cfr. Cass. Civ. n. 2227/2012; Cass. Civ.
21774/2015; Cass. Civ. n. 542/2020; Cass. Civ. n. 11199/2021).
Ora, nel caso di specie, la già menzionata ordinanza cautelare, di cui
è stata data attuazione, rappresenta il titolo costitutivo
dell'obbligazione solidale, per modo che il riparto delle spese
sostenute per la manutenzione della strada interpoderale dovrà
necessariamente avvenire in parti uguali tra i proprietari della stessa.
Concludendo, in difetto di domanda sull'accertamento delle quote di
ognuno dei proprietari della strada interpoderale, il riparto delle spese
dei lavori, come determinato dal CTU dell'attuazione, non può
ritenersi vincolante per i coobbligati, e dunque, anche per
l'opponente.
Al fine di determinare la parte di ognuno dei proprietari, deve ritenersi
necessaria esplicita domanda in tal senso, in un eventuale giudizio di
merito che - pure alla luce dei titoli - abbia lo scopo di accertare, in
misura proporzionale, il valore della quota che appartiene ad ogni
proprietario della strada interpoderale.
Tanto posto, vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti che difettano
nel quantum.
Infine, va ritenuta l'inammissibilità della domanda estesa nei confronti
di: ### e ### direttamente citati in giudizio dall'opponente nella
loro qualità di comproprietari della strada interpoderale in oggetto.
Sul punto, deve osservarsi che, l'opponente a decreto ingiuntivo, che
intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per
la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione,
di essere a ciò autorizzato (cfr. Cass. Civ. n. 21706/2019).
Ciò in quanto, nel procedimento per ingiunzione, per effetto
dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione
sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, per modo che il
creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto
anche in ordine alle preclusioni processuali rispettivamente prevista
per ciascuna delle parti.
Ne consegue che, sebbene il disposto dell'art. 269 c.p.c., non si
concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve
citare unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e
contemporaneamente chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare
in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base
dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute
nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ n. 22113/2015; Cass.
Civ. 10610/2014).
Ciò posto, dunque, ove sia stata chiesta la chiamata in causa del terzo
(nel caso di specie infatti, l'opponente nelle conclusioni dell'atto
introduttivo chiede di poter chiamare in causa tutti gli ulteriori
comproprietari della strada interpoderale ma, prima ancora che il
giudice provveda sull'istanza, procede a citarli in causa) ma, poi,
l'opponente evochi direttamente in giudizio questo soggetto, senza
attendere l'autorizzazione del giudice, la citazione, così come
spiegata, dovrà ritenersi inammissibile.
Né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della
chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola
della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un
atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in
difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la
chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da
non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo,
costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto
sanante. (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 )
Pertanto, conseguentemente, la citazione in giudizio degli ulteriori
comproprietari della strada interpoderale in oggetto deve considerarsi
irrituale ed inammissibile, per modo che l'opponente vada condannato
alla refusione delle spese processuali. Ciò valga per entrambi i giudizi
riuniti, avendo l'opponente ritenuto d'agire secondo le medesime
modalità.
Le spese di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie le opposizioni e revoca
i decreti ingiuntivi opposti; 2. condanna ### al pagamento delle
spese di lite, di entrambi i giudizi, in favore di ### e ### che si
liquidano complessivamente in euro 9.000,00, di cui euro 1.000,00
per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi procuratore
antistatario; 3. dichiara l'inammissibilità della citazione diretta in
giudizio di ### e ### 4. condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che, si liquidano
complessivamente in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge con distrazione in favore dell'Avv. ### di ### dichiaratosi
procuratore antistatario; 5. condanna i ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che, si liquidano
complessivamente in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge; 6. condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di
lite in favore di ### e ### che, si liquidano complessivamente in
euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con
distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi procuratore
antistatario; 7. condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle
spese di lite in favore di ### e gli eredi di ### impersonalmente e
collettivamente, che, si liquidano complessivamente in euro 1.500,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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