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Sentenza

Giudizio civile – Onere di contestazione – Contenuto (c.p.c., articolo 183)...
Giudizio civile – Onere di contestazione – Contenuto (c.p.c., articolo 183)
Sottolinea l’adita Corte che la valutazione della condotta processuale del convenuto ai fini della non contestazione dei fatti allegati da controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, e quindi all’esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.

Posto che nel procedimento sommario di cognizione non è ravvisabile alcuna preclusione in tema di allegazione dei fatti o di precisazione e modificazione dei fatti già allegati, non può operare il principio di non contestazione fino a quando esso non sia convertito in rito ordinario, con la fissazione dell’udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c..

Resta fermo che l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

    Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14
Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza n. 14/2025 del 13-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE ### DI CAMPOBASSO composta dai magistrati: ###
d'### rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. ###/2020 R.G., di appello avverso l'ordinanza ex
art. 702 quater c.p.c. n. rep. ###/2020, pronunciata dal Tribunale di
Campobasso il ### nella controversia n. ###/2017 R.G., avente ad
oggetto prestazione d'opera intellettuale;
TRA
### (###), rappresentato e difeso, in forza di procura a margine
dell'atto di appello, dall'Avv. ### con domicilio digitale come da
p.e.c. da registri di giustizia; APPELLANTE
CONTRO ### (###), rappresentato e difeso, in forza di procura in
calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti ### e ### con domicilio
digitale come da p.e.c. da registri di giustizia; APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: nel merito revocare integralmente l''ordinanza n.
###/2020 emessa in data ### dal Tribunale ordinario di
Campobasso, previa declaratoria di nullità per le ragioni meglio
esposte ai punti 1) e 2); condannare il rag. ### al pagamento delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché al
risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per l'appellato: rigettare in toto l'appello proposto dal ### perché
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni
esposte e confermare integralmente tutte le statuizioni di cui
all'ordinanza n. ###/2020 emessa dal Giudice di primo grado in data
### con integrale rigetto di tutte le conclusioni indicate
dall'appellante nel proprio scritto, nonché con integrale rigetto delle
richieste istruttorie ivi formulate perché inammissibili; voglia altresì
valutare la ###ma Corte di Appello, se nel caso di specie sussiste
responsabilità in caso al ### per la dichiarazione di responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria e compensi di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c.
del 30.11.2020, ha accolto la domanda, proposta da ### nei
confronti di ### titolare dell'omonima impresa individuale, di
pagamento del corrispettivo per l'opera professionale prestata dal
primo in favore del secondo, consistente nella redazione e tenuta della
contabilità e nei conseguenti adempimenti di carattere fiscale,
condannando il ### al pagamento, a tale titolo, della somma di €
19.106,70, oltre Iva e contributo integrativo come per legge, come
risultante dall'estratto conto allegato. ### quanto prospettato con
l'atto introduttivo, l'opera professionale del ### in favore del ### si
era svolta a partire dal 1986, con pattuizione di un compenso in
abbonamento annuale, da corrispondersi mensilmente e, dopo circa
un ventennio in cui il rapporto professionale si era svolto senza grandi
difficoltà, il ### aveva cominciato a non pagare con puntualità; a
partire dal 2008 il ### aveva più volte sollecitato, con lettere
raccomandate, il pagamento delle competenze maturate, ricevendo
solo piccoli acconti, che aveva provveduto a decurtare dalla somma
complessivamente dovuta.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello ### con atto di citazione
notificato il ###, chiedendone, previa sospensione della provvisoria
esecutività, la dichiarazione di nullità; ha altresì insistito
nell'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado.
Si è costituito ### insistendo nella declaratoria di inammissibilità e.
comunque, nel rigetto del gravame.
Con ordinanza del 25.2.2022 è stata disattesa la richiesta di
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed
è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale, per inammissibilità
ex artt. 2721 e 2726 c.c. della prova del pagamento, e per genericità
delle circostanze capitolate.
Con ordinanza del 29.2.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del
28.2.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-
ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata
riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per
il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti
dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ### è articolata in due motivi.
Con il primo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.
210 c.p.c., per avere il tribunale utilizzato lo strumento dell'esibizione
in modo improprio, irrituale e illegittimo, così da ledere il diritto
costituzionale al giusto processo dell'appellante, con conseguente
nullità dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
Con il secondo si censura il provvedimento impugnato per violazione
e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.
115 c.p.c.
2. Considerato il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo
motivo deve essere esaminato in via prioritaria. ### il tribunale
l'esistenza di un contratto di prestazione professionale tra le parti e la
sua esecuzione non possono essere posti in dubbio alla luce della
mancata contestazione delle circostanze poste a base della domanda
e della analitica indicazione, nell'estratto conto prodotto, dei prezzi e
delle prestazioni svolte dal professionista; inoltre, è lo stesso ### ad
ammettere l'esistenza di un contratto d'opera professionale tra le
parti, nel momento in cui deduce l'avvenuto integrale pagamento, con
la conseguenza che il professionista deve ritenersi sollevato dall'onere
della relativa prova.
A tali argomentazioni l'appellante replica di aver dedotto, con la
memoria di costituzione in primo grado, che il ### non aveva fornito
alcuna prova sull'an del credito e sull'entità delle prestazioni eseguite,
non potendo avere alcun valore probatorio l'estratto conto
unilateralmente predisposto.
2.1. Le censura è infondata, essendo la conclusione a cui è giunto il
tribunale corretta, sia pure con le precisazioni di seguito indicate.
Va considerato, al riguardo, che la valutazione della condotta
processuale del convenuto ai fini della non contestazione dei fatti
allegati da controparte deve essere correlata al regime delle
preclusioni, e quindi all'"esaurimento della fase entro la quale è
consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando
nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia
revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati,
sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e
incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente
svolte" (Cass., n. ###/2019).
Posto che nel procedimento sommario di cognizione non è ravvisabile
alcuna preclusione in tema di allegazione dei fatti o di precisazione e
modificazione dei fatti già allegati, non può operare il principio di non
contestazione fino a quando esso non sia convertito in rito ordinario,
con la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Cass.,
n. 24415/2021).
A tanto consegue che se la conversione in rito ordinario non avviene,
come nel caso in esame, è sempre possibile contestare in appello i
fatti rilevanti posti a fondamento della domanda.
Fatta questa premessa, deve, tuttavia, darsi atto che la non
contestazione in primo grado da parte del ### dei fatti costitutivi
della domanda è persistita nel presente grado di appello. ### non
ha contestato le seguenti circostanze di fatto dedotte dall'appellato
sin dal ricorso introduttivo in primo grado e ulteriormente specificate
nel comparsa di risposto in appello: - la dedotta esistenza dal 1986
dell'incarico all'appellato di redazione e tenuta della contabilità della
ditta dell'appellante e dei conseguenti adempimenti fiscali; - la
pattuizione di un compenso in abbonamento annuale, nella misura,
secondo quanto specificato con la comparsa di risposta in appello (ma
già ricavabile dall'estratto conto prodotto in primo grado, richiamato
dal ricorso introduttivo), fino al 2008, di € 1.400,00 annui per la
redazione e tenuta della contabilità, di € 60,00 annui per la redazione
e l'invio dei modelli ### e di € 200,00 annui per l'invio telematico
della dichiarazione dei redditi; a partire dal 2009, di € 120,00 mensili
per la redazione e tenuta della contabilità e di € 5,00 mensili per la
redazione e l'invio dei modelli ###; - l'effettivo svolgimento nel corso
degli anni delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico, non
interrotte neanche quando i pagamenti erano divenuti saltuari (con la
comparsa di risposta in appello sono state indicate nel dettaglio, e non
contestate, le prestazioni di redazione e tenuta della contabilità e di
adempimenti fiscali svolte: registrazione delle fatture di acquisto, di
quelle di vendita e dei corrispettivi con annotazione delle stesse nel
registro IVA della ditta appellante; calcolo ad alla liquidazione
dell'imposta dovuta; calcolo dei contributi IVS dovuti; calcolo del
premio ### dovuto; calcolo dei tributi locali dovuti; formazione e
invio telematico dei modelli ### necessari per il versamento dei
contributivi IVS e per il pagamento del premio ### e delle imposte,
anche locali, dovute; redazione e aggiornamento del registro dei
cespiti ammortizzabili; formazione e invio telematico delle
dichiarazioni IVA periodiche alla competente ### delle ###
formazione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi;
formazione e invio telematico della dichiarazione 770; formazione ed
invio telematico del c.d. “spesometro”); - i solleciti di pagamento
rivolti all'appellato, a più riprese, a partire dal 2008, sia con
raccomandata a/r sia in forma verbale, e i pagamenti parziali avvenuti
nel corso del tempo.
A fronte di queste deduzioni specifiche riguardanti tutti i termini e le
vicende del contratto di opera professionale inter partes (oggetto della
prestazione, corrispettivo pattuito e termine, adempimento della
prestazione professionale e correlato adempimento solo parziale della
controprestazione di pagamento del corrispettivo), costituiva onere di
parte appellante, dedurre, quantomeno nel presente grado di appello,
circostanze di fatto contrarie tali da integrare una contestazione
altrettanto specifica, quindi: negare di aver conferito incarico al ###
o dedurre circostanze di fatto diverse relativamente all'estensione
temporale dell'incarico e al compenso pattuito. ### di un contratto
d'opera professionale tra le parti deve considerarsi fatto pacifico non
soltanto per la mancata la contestazione dell'allegazione avversa, ma
perché l'appellante ha svolto difese logicamente incompatibili con la
volontà di contestare, deducendo l'integrale pagamento delle
competenze del professionista, la qual cosa, evidentemente,
presuppone in conferimento dell'incarico.
Quanto alle altre circostanze del negozio (oggetto, estensione
temporale e corrispettivo pattuito) e alle vicende relative alla sua
esecuzione (svolgimento dell'attività professionale e inadempimento
parziale all'obbligo di pagamento del corrispettivo), certamente non
costituisce contestazione specifica la deduzione, fatta dall'appellante
sia nel primo sia nel presente grado, che controparte non ha assolto
all'onere della prova a causa dell'inidoneità probatoria della
documentazione di formazione unilaterale prodotta.
È evidente, infatti, che se il non prendere posizione sui fatti allegati,
nel senso di negarli o di darne una ricostruzione diversa, configurando
una mancata contestazione, solleva controparte, ex art. 115 comma
1 c.p.c., dall'onere di dimostrare i fatti, il problema della prova dei
fatti costitutivi della pretesa è superato e, quindi, non ha più senso
discutere di valore probatorio dei documenti prodotti.
In altri termini, poiché, in base all'operatività del meccanismo della
non contestazione, i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita devono essere posti a fondamento della decisione, le
allegazioni specifiche di parte appellata, sopra riassunte e non
contestate, avrebbero comportato l'accoglimento della domanda
anche in mancanza di qualsiasi produzione documentale; pertanto
invocare l'inidoneità probatoria di questa è priva di rilevanza ai fini
dell'applicazione del principio di non contestazione. ### restando il
carattere assorbente delle considerazioni che precedono, solo per
completezza va detto che l'estratto conto in atti, che costituisce una
parcella analitica delle prestazioni svolte in ciascun anno, con
indicazione unitaria dei compensi pattuiti, è stato richiamato nel
ricorso introduttivo, costituendo già dal primo grado parte delle
allegazioni; in ogni caso, i termini specifici dell'accordo sono stati
ulteriormente chiariti con la comparsa di risposta in appello, a cui
l'appellante non ha replicato in alcun modo.
2.2. Provato il fatto costitutivo della pretesa di pagamento,
l'allegazione di aver integralmente corrisposto le competenza
spettanti al ### avendo ad oggetto un fatto estintivo della pretesa
avversa, doveva essere provata dall'appellante. Deve prendersi atto
della mancanza di qualsiasi dimostrazione al riguardo, ribadendosi la
valutazione di inammissibilità della prova testimoniale articolata
dall'appellante, non solo perché diretta a provare il pagamento (artt.
2721 e 2726 c.c.), ma soprattutto perché priva di un'articolazione dei
fatti circostanziati (i capitoli di prova articolati sono: "vero è che il rag.
### è stato integralmente pagato"; "vero è che il rag. ### non ha
più nulla a pretendere nei confronti del sig. ###).
È evidente l'inammissibilità di una prova articolata senza alcun
riferimento a fatti storici dotati di concretezza (versamento di somme
specifiche, con determinate modalità e in circostanze di tempo e di
luogo sufficientemente determinate), che, anzi, fa riferimento a
valutazioni (non aver nulla a pretendere), e che, per tale sua
genericità, non consente un'adeguata difesa alla controparte, sia in
termini di deduzioni contrarie sia in termini di articolazione di una
prova contraria.
3. Le considerazioni che precedono, per il loro carattere assorbente,
rendono superfluo l'esame del primo motivo, con cui si sostiene
l'illegittimità dell'ordine di esibizione della documentazione contabile
relativa al periodo 2008 - 2017 della ditta ### Tale documentazione,
in realtà, per quanto detto in precedenza, non è determinante sul
piano probatorio, avendo la condotta di non contestazione di parte
appellante prodotto l'effetto di sollevare controparte dall'onere della
prova dei fatti allegati e non specificamente contestati.
A tal riguardo va valutata, a conferma ulteriore dell'esistenza tra le
parti del contratto d'opera professionale, la circostanza che il ###
fosse in possesso della documentazione contabile della ditta appellata,
peraltro già risultante dall'attestazione del Cassetto fiscale dell'###
delle entrate in ordine al depositario delle scritture contabili
dell'impresa del ###
4. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della
soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore
dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che vanno
liquidate in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto
conto del valore della causa, in misura intermedia tra minimi e medi,
per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non sono ravvisabili i presupposti per la condanna dell'appellante ai
sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che le allegazioni
di controparte sul fatto costitutivo della pretesa sono state
ulteriormente precisate nel presente grado di appello.
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo
dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio
del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando
definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater
c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data ###, proposto
da ### con citazione notificata il ###, nei confronti di ### così
provvede: 1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rimborsare
all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge; 3) dà atto della ricorrenza dei
presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai
fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Avv. Antonino Sugamele

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