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Sentenza

Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando su...
Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell’imminenza del proprio exitus. La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione della suo prossimo decesso.
Danno biologico terminale

Quando una condotta illecita causa un decesso, che non sopraggiunge immediatamente, la vittima subisce la lesione del bene cosiddetto “salute”, che le permette di acquisire il diritto a un ristoro per il periodo di tempo che è trascorso tra la lesione in oggetto e la morte, determinandosi in tal modo la sussistenza del danno biologico “terminale”, il cui risarcimento può essere fatto valere iure successionis dagli eredi della vittima.

• Danno morale catastrofale

Il danno morale catastrofale può sommarsi a quello biologico terminale quando sussiste un danno cosiddetto da percezione, che si declina nello stato di sofferenza psicologica, altresì definito stato di lucida agonia che la vittima della condotta illecita patisce a causa della contezza dell’imminenza del proprio exitus.

La condicio sine qua non per il suo ristoro è la presenza di una lucida percezione della suo prossimo decesso.

• Legge “Gelli-Bianco” (L. 08/05/2017 n. 24)

La legge in oggetto, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, ha confermato l’unicità del danno non patrimoniale considerando tutte le sue componenti descrittive.

• Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Nella sua versione aggiornata, l’Osservatorio in oggetto ha stabilito alcuni “Criteri orientativi per la liquidazione del danno cosiddetto terminale”, in cui viene spiegato che nella definizione del danno terminale deve essere incluso “ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente”.

Pertanto, l’Osservatorio sulla Giustizia di Milano include nelle sue tabelle aggiornate tutti i “pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia, o morale catastrofale”.

PREMESSE

L’art. 32 della Costituzione esprime e riconosce un principio fondamentale e allo stesso tempo l’unico considerato pienamente inviolabile, ossia il diritto alla salute, tutelato come bene primario, nella sua accezione individuale.

Il diritto alla salute è considerato dalla Carta costituzionale un vero e proprio diritto soggettivo assoluto, pienamente acclarato e tutelato nei rapporti interprivati.

Pertanto, ogni fatto o atto che produce una danno alla persona rileva sia come lesione dell’attitudine della medesima a generare reddito sia come menomazione di un bene suscettibile di autonoma valutazione e ristoro, ossia il bene inviolabile dell’integrità psicofisica.

L’autonoma rilevanza giuridica e quindi risarcitoria, del danno subito dalla vittima inerente al suo costituzionale diritto alla salute è tale da considerare la sua lesione una conseguenza indefettibile del fatto illecito subito, a prescindere dal riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale subito.

Quando il decesso della vittima, causato della condotta illecita, arrivi dopo un considerevole e apprezzabile lasso di tempo da quando è subentrata la lesione dell’integrità psicofisica, si determina fattivamente un complesso di pregiudizi di natura non patrimoniale, cui tanto la giurisprudenza quanto la dottrina riconoscono unanimi alla vittima di essere risarcita e allo stesso modo riconoscono lo iure hereditario agli eredi del de cuius.

In sostanza, la condotta illecita, patita dalla vittima, quando genera un danno da morte non immediata lede numerosi diritti inviolabili della persona, i quali trovano la garanzia della propria legittimità ad essere riconosciuti e quindi ristorati, nel principio personalista sancito all’art. 2 della Costituzione italiana.

L’INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE SUL DANNO BIOLOGICO TERMINALE E SUL DANNO MORALE CATASTROFALE

Secondo la giurisprudenza il danno biologico terminale rappresenta un danno biologico “speciale”, in quanto consiste di un’entità e di intensità tali da determinare il decesso della vittima in un limitato e significativo frangente temporale.

Questo perché il danno subito dalla salute della vittima incide soprattutto sulla possibilità che la stessa possa recuperare completamente o parzialmente le funzionalità perse, al punto che addirittura, al contrario, degenera verso l’exitus.

Il danno è talmente incisivo e destabilizzante che determina un minus esistenziale così rilevante da compromettere la vita residuale della vittima, la quale subisce un danno molto peggiore della mera lesione all’integrità psicofisica.

L’agonia patita dal de cuius è talmente significativa ai fini del giudizio, anche per ciò che concerne il riconoscimento della quantificazione del danno a favore degli eredi della vittima deceduta (iure hereditario), che il giudice non può prescindere dalla sua effettiva durata, dal momento che l’aspetto più importante ai fini risarcitori è costituito proprio dall’intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui è subentrano il danneggiamento dell’integrità fisica e il momento in cui è arrivata la morte della vittima.

Invero, il cosiddetto danno biologico terminale consiste in un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea, anche se massimo nella sua entità e intensità, il quale deve essere valutato con criteri medico-legali e allo stesso tempo esige una modalità di liquidazione che postuli l’analisi della specificità del caso concreto, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose subite dalla vittima e la sua morte successivamente sopraggiunta.

Mentre il danno cosiddetto morale catastrofale rappresenta un pregiudizio patito dalla vittima a causa della sofferenza subita nel recepire e quindi acquisire la consapevolezza che il verificarsi della propria morte è ineluttabile.

La rilevanza del suddetto stato di sofferenza è tale che nella valutazione equitativa del quantum del ristoro da riconoscere agli eredi della vittima della condotta illecita bisogna considerare solamente l’intensità della sofferenza patita. 

A tale proposito, merita citare un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, nello specifico l’ordinanza del 15/12/2022, n. 36841, in cui è affrontato il caso di un operaio deceduto a causa dell’insorgenza del mesotelioma pleurico, riconosciuto come malattia professionale e i suoi eredi agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del risarcimento iure hereditario per i danni patiti dal de cuius.

Nel precedente giudizio emesso dalla Corte di Appello, il danno era stato considerato come unitario nella sua natura di danno biologico terminale con la sussunzione del danno morale catastrofale. 

Invece, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (iure hereditario) inerente alla contestazione dell’accorpamento nella quantificazione del danno biologico terminale e del danno catastrofale,

La Cassazione ha stabilito che il danno biologico caratterizzato da invalidità totale circoscritta nell’arco temporale che parte dalla data dell’evento lesivo fino al momento del decesso, detto per questo motivo anche danno biologico terminale, deve sommarsi al danno consistente nella sofferenza psichica patita dal de cuius, che coscientemente affronta gli ultimi giorni della propria esistenza nella lucida consapevolezza agonica di stare per morire e per questo motivo definito danno catastrofale.

Pertanto, in un certo senso, si ribadisce quanto già espresso nelle rinomate sentenze di “San Martino”, secondo le quali la categoria giuridica unitaria del danno non patrimoniale per quanto sia da considerare unitaria, non si può non considerare da un punto di vista del risarcimento la quantificazione delle diverse sottocategorie con valore descrittivo che lo definiscono.

Per i succitati motivi il pregiudizio del danno biologico terminale e il danno catastrofale vanno liquidati entrambi, peraltro, con criteri differenti.

Il danno biologico terminale va quantificato secondo le tabelle relative all’invalidità temporanea del Tribunale di Milano, ovviamente sempre tenendo conto degli elementi specifici di personalizzazione del caso concreto.

Altresì, il danno catastrofale è liquidato sulla base di un criterio prettamente equitativo puro, facendo riferimento al personale e gravoso pregiudizio psichico subito dal de cuius durante la sua lucida agonia precedente l’exitus.

Quindi, il danno catastrofale, detto anche “danno morale catastrofale”, è trasmissibile anche per via ereditaria, purché si dimostri che la vittima abbia percepito in modo lucido il proprio stato terminale, consapevole di essere prossimo al decesso in modo ineluttabile.

Per tale motivazione, non si può riconoscere alcun ristoro di danno morale catastrofale qualora la vittima dopo l’evento lesivo sia rimasta in uno stato di non lucidità e di non consapevolezza del suo stato terminale prima del decesso.

Il risarcimento del danno non patrimoniale sia nella sua accezione in stricto sensu di danno biologico sia nel suo valore descrittivo di danno psicologico morale trae la sua fonte normativa prioritaria dall’art. 2 della Costituzione italiana, in cui viene sancito il fondamentale diritto personalista, comprensivo della tutela della dignità della persona umana.

Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II, sentenza del 10/09/2018, n. 1943, “il danno catastrofale – cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia – è risarcibile e può essere fatta valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va escluso quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso”.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO TERMINALE

La risarcibilità del danno biologico terminale sussiste anche quando è causato da condotte di medical malpractise e ciò è stato confermato dalla legge intitolata “Gelli-Bianco” (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

Inoltre, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (nel prosieguo, anche Osservatorio), aggiornando le proprie Tabelle di liquidazione ha stabilito degli specifici “Criteri orientativi per la liquidazione del danno cosiddetto terminale”, che in modo innovativo postulano all’interno dell’espressione “danno terminale” tutte quelle sofferenze di natura biologica e psichica afferente alla percezione del decesso imminente.

Pertanto, nel rispetto del principio della natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, sebbene risarcibile in tutte le sue sottocategorie descrittive, che si è evinto dalle storiche e innovative Sentenze di “San Martino”, i succitati criteri considerano e inquadrano come danno terminale il danno biologico terminale, il danno da lucida agonia e il danno morale catastrofale.

L’Osservatorio considera la liquidazione del danno terminale in modo unitario postulando il ristoro di ogni pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima nella frazione temporale iniziata con il manifestarsi dell’evento illecito e il suo exitus, purché il danno non si protragga per un lasso di tempo esteso.

La valutazione di un periodo di tempo plausibile perché sussista il diritto risarcitorio consiste in un massimo di 100 giorni, superato il quale avviene l’esclusione del riconoscimento del danno terminale e il risarcimento del solo danno biologico temporaneo ordinario.

In termini prettamente economici, l’Osservatorio considera che la quantificazione dell’importo liquidabile come risarcimento del danno terminale per la vittima che rimane in vita fino a tre giorni ammonta a un importo che può arrivare fino a € 30.000,00, valore che non può essere in alcun modo personalizzabile.

La quantificazione pecuniaria aumenta di € 1.000,00 per ogni giorno in più di sopravvivenza, a partire dal quarto giorno, fino ad arrivare all’aumento del quantum con il riconoscimento del ristoro di € 99,00 previsto per il centesimo giorno di vita.

Al contrario di quanto previsto per la quantificazione dei primi tre giorni di vita, la quantificazione del risarcimento previsto per i restanti giorni di sopravvivenza sono personalizzabili per una percentuale massima del 50%, a seconda della fattispecie concreta e del cosiddetto “massimo sconvolgimento” patito dalla vittima e dalla stessa giuridicamente provato.

Al postutto, a riprova di quanto questi criteri siano dirimenti nella quantificazione del risarcimento riconosciuto a causa del danno terminale subito, di seguito si riporta il testo della sentenza emessa dal suesposto Tribunale di Torre Annunziata, in cui si conferma l’indirizzo risarcitorio stabilito dall’Osservatorio e si afferma che: ”un utile punto di riferimento può indubbiamente essere costituito dai criteri orientativi, recentemente elaborati dalla giurisprudenza milanese per la liquidazione del cosiddetto “danno terminale”[…].

Tali criteri orientativi si ispirano, correttamente, al principio di unitarietà ed onnicomprensività (ricomprendendo ogni pregiudizio non patrimoniale subito nel periodo), ad una tendenziale durata limitata (di circa 100 giorni, decorsi i quali torna ad essere risarcibile il danno biologico temporaneo “ordinario”). Nella fattispecie, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto da un lato del breve arco temporale nel corso del quale è intervenuto l’exitus e dall’altro della intensità delle sue sofferenze, essendo la vittima in stato di coscienza e consapevolezza del suo malessere (diversi ricoveri e inadeguatezza della risposta sanitaria), si reputa congruo riconoscere in suo favore, a titolo di danno terminale, un importo risarcitorio di euro 12.000,00“.
*Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno - Studio legale Bonanni Saraceno NT sole 24ore
Avv. Antonino Sugamele

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