Il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria.
Il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria. Invero, oltre alla espressa previsione di esclusione, quale procedimento in camera di consiglio, sancita dall’articolo 5, comma 6, lett. f), del Dlgs n. 28 del 2010, il procedimento in esame, non avendo carattere contenzioso, non soggiace comunque alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale che l’articolo 5, comma 1, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 pone espressamente a carico di colui che “…intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio…”: infatti, il decreto di revoca emesso dal tribunale è un provvedimento di volontaria giurisdizione – meramente sostitutivo della volontà assembleare – che, pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratori, non ha carattere decisorio, e non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide (Nel caso di specie, nel pronunciare la condanna dell’amministratore resistente a rifondere le spese del procedimento sostenute dai condomini ricorrenti in ragione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere indotta dalle dimissioni irrevocabili rassegnate dall’amministratore medesimo, il collegio del tribunale adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata da quest’ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 gennaio 2024, n. 1569; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1237; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2011, n. 14524).
22-02-2025 13:33
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