IMPRESA FAMILIARE - Inammissibilità dell’ATP in materia di impresa familiare
(Cc, articolo 230-bis; Cpc, articolo 696-bis)
La liquidazione della quota di partecipazione all’impresa familiare non costituisce un “trattamento di fine rapporto” assimilabile al Tfr del lavoro subordinato, ma mira a garantire una partecipazione equa ai risultati economici proporzionata al contributo effettivo del collaboratore. La consulenza tecnica preventiva non può avere funzione esplorativa o sostituirsi all’istruttoria ordinaria; deve riguardare fatti o situazioni direttamente percepibili e non contestati tra le parti. Nella fattispecie, il ricorrente aveva chiesto la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per tentare la conciliazione e quantificare un credito nell’ambito di una controversia su quote e crediti relativi a un’impresa familiare. Le stesse questioni erano già state oggetto di altri procedimenti, alcuni dei quali si erano conclusi con sentenze passate in giudicato o con rigetto delle pretese del ricorrente. Il diritto alla liquidazione della quota era già stato riconosciuto e soddisfatto in precedenza, ma non sussiste un diritto automatico a un “trattamento di fine rapporto” come nel lavoro subordinato.
Tribunale Verona, sezione lavoro, ordinanza 12 settembre 2025 n. 1467 - Giudice: Cucchetto
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , nel procedimento iscritto al n…. /2025 promosso da
da
OMISSIS
(Avv. (...)
Contro
OMISSIS
(Avv.(...)
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/09/2025
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato ex art. 696 bis c.p.c. in data 25.7.25 OMISSIS ha convenuto in giudizio in ATP
avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona OMISSIS per sentire nominare un dottore
commercialista quale consulente tecnico d'ufficio con specifiche competenze quale estimatore di
azienda affinché: a) tenti la conciliazione della lite insorta tra le Parti, ciò ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 696 bis c.p.c.; b) proceda all'accertamento delle cause ed alla quantificazione del credito.
Giova evidenziare come nello scorso mese di agosto l'odierno resistente abbia ricevuto la notifica di
un ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. incentrato su analoghe argomentazioni
rispetto a quelle svolte nel presente giudizio, e che ha avuto esito nel provvedimento di rigetto
emesso nel proc. n.1478/25 R.G. in data 26.8.25, le cui argomentazioni paiono a questo giudice del
tutto condivisibili rispetto al merito della sottostante pretesa creditoria.
Già in data 28.2.25 l'odierno ricorrente aveva chiesto la liquidazione della quota (doc. 3) asserendo
in sostanza di vantare "(a) un diritto alla liquidazione della quota pari al 35%, (b) un diritto al
risarcimento del danno derivante dalla ritorsività del recesso (tale diritto - negato da Tribunale di
Verona - sarà oggetto di appello dinanzi alla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia), (c)
diritto a ottenere - alla vendita dell'immobile ove è esercitata l'attività - il 25% del ricavato (Scrittura
Guarienti); infine (d) vanta i diritti di credito per i quali ha attivato pignoramento immobiliare."
Quanto al vantato diritto alla liquidazione delle quote di spettanza dell'impresa familiare, emerge la
genericità che caratterizza l'indicazione della causa di merito, sia sotto il profilo dell'an che sotto il
profilo del quantum; la parte ricorrente ha allegato come documento n. 12 la sentenza pronunciata
dal Tribunale di Verona n. 304/2020, che ha accolto la domanda del sig. OMISSIS avente per oggetto
il riconoscimento di somme a titolo di utili maturati e non percepiti e dei valori di incremento dei
beni aziendali. E’ pacifico che tale sentenza, passata in giudicato, è stata da ultimo interamente
eseguita dal sig. OMISSIS , il quale ha versato la somma riconosciuta al ricorrente.
La prospettazione di parte ricorrente si fonda su un presupposto giuridico non condivisibile. Il
ricorrente infatti sembra sostenere che il partecipante ad una impresa familiare, una volta cessata la
sua collaborazione, abbia diritto non solo alla liquidazione degli utili non ripartiti e degli incrementi,
ma anche ad una sorta di "trattamento di fine rapporto" commisurato automaticamente alla durata
e intensità della sua collaborazione nell'impresa familiare ("Il diritto alla liquidazione della quota
assolve una funzione alimentare per il collaboratore, paragonabile a quella del T.F.R. nel campo della
subordinazione").
L'art. 230 bis c.c. tuttavia non equipara il collaboratore familiare al lavoratore subordinato. Come è
noto, la liquidazione in denaro della quota di partecipazione all'impresa familiare si configura come
un meccanismo diretto a garantire al familiare collaboratore una partecipazione equa ai risultati
economici dell'attività imprenditoriale, proporzionata al contributo effettivamente apportato e
comprensiva di tutti gli incrementi patrimoniali maturati durante il periodo di collaborazione,
inclusi quelli derivanti da fattori esterni purché abbiano contribuito all'incremento complessivo del
valore aziendale.
Le domande attinenti alla liquidazione della quota di partecipazione all’impresa, quindi, sono già
state proposte nella causa definita con la sentenza n. 304/2020 passata in giudicato.
Quanto alla domanda di pagamento di quota parte del prezzo di vendita dell'immobile si
richiamano le considerazioni svolte nella sentenza in data 31.3.22 con la quale il Tribunale di Verona,
sezione civile, ha accolto la domanda di revocatoria proposta da OMISSIS (doc. 10). Nella sentenza
si valorizza anche, ai fini della pronuncia ex art. 2901 c.c., il credito risultante dalla scrittura privata
(scrittura OMISSIS con la quale OMISSIS riconobbe a favore del figlio una quota del 25 % del valore
di vendita dell'immobile oggetto della domanda dell'attore, al netto delle imposte, quantificato in
Euro 511.905: il Tribunale nella pronuncia citata ha accolto la domanda di revocatoria anche con
riferimento a tale ragione creditoria, pur evidenziando che si tratta di credito allo stato inesigibile,
in quanto sottoposto alla condizione sospensiva costituita dalla vendita dell'immobile. Pertanto, non
si comprende come il ricorrente possa instaurare oggi una causa di merito per il pagamento di tale
quota, sebbene non si sia ancora pacificamente avverata la condizione prevista nella promessa di
pagamento sottoscritta dal padre.
In terzo luogo, con allegazione ancor più generica, il ricorrente ha menzionato la domanda di
risarcimento del danno da illegittima estromissione dall'impresa familiare. La domanda risulta esser
stata già proposta dinanzi al Tribunale di Verona settore lavoro e il ricorso è stato integralmente
rigettato con la sentenza n. 107/2025 prodotta come doc. 6 di parte resistente.
Si deve aggiungere che una parte dei crediti valorizzati nella predetta sentenza civile è già stata
estinta per pagamento delle somme dovute e un'altra parte si riferisce a crediti attualmente
inesigibili.
Si rileva, in generale, che la consulenza preventiva debba avere come oggetto una valutazione tecnica
di fatti o situazioni direttamente percepibili da parte del CTU oppure già accertati "aliunde" e non
contestati tra le parti, senza poter assumere valenza esplorativa e di ricerca della prova.
Nel caso in esame i presupposti fattuali dell'azione genericamente prospettata appaiono tutt'altro
che pacifici, ammessi o non contestati, ed anzi la parte resistente sostiene che "sono del tutto
inesistenti".
Ci si riporta sul punto alla giurisprudenza di merito formatasi in materia per la quale il peculiare
strumento "conciliativo" è inammissibile se le questioni dedotte "non appaiano di mero
accertamento, si presentino complesse e non suscettibili di conciliazione" (Tribunale Spoleto
7.5.2015), o, meglio, non integralmente suscettibili di conciliazione ("La procedura ex art. 696 bis
c.p.c. integra uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che ha il fine, attraverso il
mezzo della consulenza tecnica, di chiudere la controversia insorta tra le parti senza ricorrere al
giudizio a cognizione piena. È pertanto inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. qualora la
consulenza tecnica preventiva richiesta non abbia la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della
controversia ai fini della conciliazione della causa" v. Tribunale Pisa 2.6.17 e nello stesso senso anche
Tribunale Salerno 3.4.17, Tribunale Napoli 2.3.17), specie ove le questioni siano state fin da subito
contestate dal resistente, come è avvenuto nel caso in esame: "Presupposto del procedimento per
consulenza tecnica preventiva, disciplinato all'art. 696 bis c.p.c., è che la controver sia fra le parti abbia
come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da
inadempimento contrattuale, per cui è inammissibile il ricorso, per mancanza dei presupposti di
legge, laddove il resistente abbia specificamente contestato l'esistenza di un diritto alla restituzione
da parte del ricorrente e, quindi, l'an della pretesa a componimento della quale si chiede la
consulenza tecnica preventiva.": Tribunale Firenze 7.6.17).
Mentre non è precluso il diritto a chiedere di far svolgere accertamenti tecnici in giudizio, rivendicato
dalla parte ricorrente, non si può in alcun modo giustificare l'erroneo ricorso processuale allo
strumento dell'accertamento tecnico preventivo prescelto ex art. 696 bis c.p.c. in carenza dei
presupposti di legge.
Si ritiene, conclusivamente, che i presupposti delle doglianze di parte ricorrente non possono essere
nel caso in esame apprezzati e valutati in maniera completa nell'ambito di un mero accertamento
preventivo di natura tecnica, a prescindere dalla necessità di attività istruttorie sicuramente
incompatibili con il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Le spese di lite sostenute dalla parte resistente devono essere dunque rifuse dalla parte ricorrente
che ha proposto, con evidente "azzardo giuridico", un ATP onde "provocare" una consulenza tecnica
preventiva in mancanza di reali ragioni di urgenza e, soprattutto, in mancanza dei presupposti di
ammissibilità del peculiare strumento processuale.
La parte resistente ha quindi dovuto sopportare delle spese di giudizio per costituirsi nel
procedimento di istruzione preventiva, dovendosi quindi addebitare alla parte ricorrente le relative
spese legali sostenute.
All'applicazione del principio di soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente alle
spese, liquidate sui valori medi come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e
dell'opera professionale prestata nel procedimento di istruzione preventiva (esclusa la fase
istruttoria), di valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna OMISSIS alla rifusione delle spese di lite sostenute da OMISSIS e che liquida in
complessivi Euro 1,953,00 oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore
dell'Avv. (...) Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Verona, il 12 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2025. 14-11-2025 20:06
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