In tema di mediazione obbligatoria, nello spirito che anima il Dlgs n. 28 del 2010 al rappresentante/delegato non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.
In tema di mediazione obbligatoria, nello spirito che anima il Dlgs n. 28 del 2010 al rappresentante/delegato non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni. Ne discende che, nel momento in cui tale potere sia escluso non può dirsi integrato il presupposto richiesto dall’articolo 8, comma 4, del citato Dlgs n. 28 del 2010, il quale dispone espressamente che il delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di decisioni assunte da altri (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto ascrivibile alla materia dei contratti bancari, il giudice adito, rilevato che ai difensori di parte opposta, i quali, irritualmente, avevano anche conferito una ulteriore delega ad altro legale, era stato attribuito nella procura a loro rilasciata il limitato potere di “…transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti...” ha dichiarato di conseguenza improcedibile il ricorso monitorio per omessa irregolare partecipazione della parte gravata al procedimento conciliativo).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 14 giugno 2025, n. 704 – Giudice Arcudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle
conclusioni prese a seguito all’invito al deposito di note scritte, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3200/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa
dall’Avv.
- attrice in opposizione -
contro
(C.F.: ) e, per essa,
(C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale Avv.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l’opponente:
«Voglia il Tribunale Civile di Pavia, contrariis rejectis, previa revoca in ogni caso
del decreto opposto n. 1045/2023 -N. 1752/2023 R.G., emesso dal Tribunale di
Pavia in data 24/5/23, nonché previa revoca dell’ordinanza in data 19 giugno
2024 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, preliminarmente
ed in rito, 1 - dichiarare improcedibile la domanda azionata da
quale mandataria di per il mancato esperimento
della procedura di mediazione, per non aver la parte attrice validamente partecipato
alla stessa, per tutte le ragioni già esposte nelle note di trattazione scritta depositate il
15.1.2025, il 20.3.2025 ed il 31.3.2025, che qui si devono ritenere integralmente
riportate e ritrascritte; 2 - dato atto che l’opponente ha introdotto avanti al
Tribunale delle Imprese di Milano domanda per la declaratoria di nullità, (doc. 28 e
29) attualmente pendente, come da doc. n. 34 che si produce, disporre la sospensione
ex art. 295 c.p.c., come domandato all’udienza del 29.5.2025, anche per evitare il
conflitto tra giudicati. A. in via principale e nel merito ed in subordine alle precedenti
conclusioni: 3 - accertare l’esistenza dell’intesa anti concorrenziale tra istituti di
credito, come descritta in narrativa, in merito al testo contrattuale di fideiussione
Parte_1 C.F._1
Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...] P.IVA_2
CP_3
[...]
Controparte_2 Controparte_1
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17.1.1989 noto come “schema ABI” e dichiararne la nullità ai sensi dell’art. 2
L.287/90 e dell’art.101 TFUE, e 4 - accertare altresì la conformità della garanzia
oggetto di giudizio al predetto schema ABI che quindi dichiarare che la garanzia
oggetto di giudizio costituisce il frutto dell’intesa accertata e dichiarata anti
concorrenziale; quindi e per l'effetto 5 - accertare la nullità parziale (ovvero in
subordine l’intervenuta inefficacia sopravvenuta) della garanzia per cui è causa per
violazione dell’art. 2 L. 287/90 e dell’art. 101 TFUE con riferimento alle clausole
nn. 2, 6, 8 dello schema ABI per come riportate nella garanzia per cui è causa (art. 2,
6, 8) e quindi anche la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6) e per
l’effetto 6 - dichiarare l’avvenuta estinzione della garanzia stessa in ragione e per
effetto dell’eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e quindi mandare l’opponente libera
ed esente da ogni obbligazione nei confronti della rappresentata
dalla procuratrice dichiarando che nulla devono a tal
titolo, e B). in via ulteriormente subordinata a tutte le precedenti conclusioni: 7 -
accertare e dichiarare la qualità di Consumatore ex D.Lgs n. 205/06 dell’opponente
; 8 - accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli
artt. 2,5,6,7,8,9 (ovvero in subordine l’intervenuta inefficacia sopravvenuta delle
stesse) ed in particolare la nullità (ovvero in subordine l’intervenuta inefficacia
sopravvenuta) della pattuizione in deroga all’art. 1957 c.c. (art.6) della garanzia
sottoscritta dall’opponente Consumatore per violazione della normativa
consumeristica per tutti i motivi espressi in atto e quindi e per l’effetto 9 - dichiarare
l’avvenuta estinzione della garanzia per cui è causa in ragione e per effetto
dell’eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. e l’insussistenza di ogni diritto di garanzia
dell’attrice da far valere nei confronti dell’opponente Consumatore e per l’effetto 10 -
dichiarare libera da ogni obbligazione nei confronti dell’attrice,
e C. in ogni caso di accoglimento dell’una e/o dell'altra eccezione ordinare a
la cancellazione del nominativo dell’opponente dalla
Centrale Rischi della Banca d’Italia nonché da qualsiasi altra banca dati dei S.I.C.
(sistemi di informazione creditizia tra cui CRIF in particolare) comportanti
segnalazioni pregiudizievoli dell’accesso al credito bancario e dell’onorabilità e
rispettabilità “finanziaria” alla quale ha diritto l’opponente. D. spese di lite:
condannare la banca opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali,
maggiorati di tutti gli oneri di legge (IVA, CPA, spese generali), nella misura
vigente alla data della condanna. (…)».
Per l’opposta:
« (…) si chiede che l’Ill.mo Giudice adito Voglia: (…) in via principale: - dichiarare
la inammissibilità ovvero rigettare l’opposizione e tutte le domande, eccezioni ed
istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, con
conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata: - nella denegata ipotesi
di accoglimento dell’opposizione, condannare la parte opponente al pagamento in
favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare
dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria e comunque sempre nei limiti
della garanzia prestata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
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Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi dell’opposizione al decreto ingiuntivo dell’importo di €
31.917,49, oltre interessi e spese, ottenuto nei confronti di
da nella dedotta posizione di acquirente da
S.p.A. del relativo credito in forza di un contratto di cessione “in
blocco” ex art. 58 T.U.B. Il complessivo credito trae origine in parte da un
rapporto di conto corrente affidato - già acceso da con
(poi incorporata in S.p.A.) – ed in parte da un finanziamento
chirografario di € 75.000,00. Con riferimento, nello specifico, al credito
derivante dal contratto di conto corrente, già era stato promosso un giudizio
dinanzi all’intestato Tribunale, nel quale l’odierno opponente chiedeva la
rideterminazione del saldo, giudizio che veniva definito con sentenza della
Corte di Appello di Milano, non impugnata nei termini e dunque passata in
giudicato, che stabiliva il saldo debitore nell’importo di € 16.391,15. Tale
importo, aggiungendosi a quello di € 15.526,34 richiesto quale saldo debitore
del citato finanziamento chirografario, ha quindi concorso a costituire la sorte
capitale richiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo di cui all’odierna
opposizione.
2. – L’opponente, ingiunta nella qualità di fideiussore, sosteneva in
estrema sintesi che la fideiussione prestata è da ritenersi parzialmente nulla
ed inefficace, in quanto conforme a ad uno schema A.B.I. frutto di un'intesa
anticoncorrenziale (nullità che colpisce, in particolare, la clausola di deroga
all’art. 1957 c.c., con la conseguenza dell’estinzione dell’obbligazione di
garanzia stante il decorso del termine semestrale ivi previsto) e che essa
presenta clausole nulle o inefficaci in quanto vessatorie, dovendo essere
qualificata come “consumatrice”.
3. – Il giudice, con ordinanza del 19.6.2024, concedeva la provvisoria
esecuzione dell’opposto decreto, invitando al contempo le parti alla
promozione della mediazione obbligatoria.
4. – Nelle note depositate in vista dell’udienza “cartolare” del
15.1.2025, l’opponente ha eccepito l’improcedibilità della domanda per non
avere l’opposta regolarmente partecipato alla mediazione. All’esito, il giudice
ha invitato le parti ad uno scambio di memorie per trattare specificamente la
relativa questione e, quindi, ha fissato al 21.5.2025 l’udienza di rimessione
della causa in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° c.p.c.
Motivi della decisione
5. – L’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010, dispone che quando l’azione è
stata introdotta in via monitoria “… nel procedimento di opposizione l'onere di
presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per
decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva
Parte_1
[...] Controparte_1
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udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la
mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale
proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede
sulle spese”.
L’art. 8 comma 4° dello stesso suddetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come
segue: “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In
presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei
fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti
diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la
composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di
dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile ratione temporis,
la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di
mediazione “avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e
muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata.
Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al
procedimento di mediazione, per la parte opposta, “l’Avv. su
delega degli Avv.ti
All’Avv. cui è riferita la procura alle liti, non risulta
essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di
partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di
“transigere”.
Dell’inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l’opposta,
che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento
di mediazione.
Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti
e l’avv. a “rappresentare ed assistere
nella qualità di mandataria di nel procedimento di
mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso
quello di formalizzare presso l’Organismo di Mediazione la relativa partecipazione
ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno
assunte da parte dei competenti organi deliberanti”, pone due ordini di problemi: il
primo è la facoltà di sub-delega all’Avv. ed il secondo è l’esplicita
subordinazione del potere di conciliare alle “determinazioni che saranno
assunte dai competenti organi deliberanti”.
Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l’attribuzione del
potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente intuitu
personae del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l’Avv.
regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad
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assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe
dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al
sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta
idonea prova.
Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28/2010
al rappresentante/delegato non può, all’evidenza, essere conferito il limitato
potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere
attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere
autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di
transigere o conciliare a determinate condizioni.
Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il
presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il
delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della
controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili
soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di
decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e
differimenti dell’incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei
poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed
inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima
dell’incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la
letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in
vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente,
anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati
“competenti organi deliberanti”, ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel
quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore.
Ne consegue che, non avendo l’opposta validamente partecipato alla
mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.
La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell’ambito del
procedimento di mediazione non appare idonea a superare l’improcedibilità di
cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo
debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell’altra parte di
chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo
incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente – o
se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si
può verificare alcuna “sanatoria” nel senso preteso dall’opposta, potendo e
dovendo il giudice, anche d’ufficio, verificare il regolare svolgimento del
procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale
proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.
La suddetta statuizione assorbe ogni ulteriore domanda ed eccezione.
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6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n.
55/2014.
La parte opposta deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n.
28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il
giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
I. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso monitorio e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1045/2023;
II. condanna l’opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida per
compenso di difensore in complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese
generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento
sia eseguito in favore dello Stato, essendo l’opponente ammessa al
gratuito patrocinio;
III. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 l’opposta al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
01-08-2025 01:20
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