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Sentenza

Inadempimento contrattuale - Risarcimento danni - Risoluzione (Cc, articoli 121...
Inadempimento contrattuale - Risarcimento danni - Risoluzione (Cc, articoli 1218, 1453)

Precisa in sentenza la Corte d’Appello di Roma come la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (articolo 1218 c.c.) non postula, quale presupposto logico-giuridico, la richiesta di risoluzione del contratto, ben potendo la parte chiedere la risoluzione del contratto senza avanzare domanda di danni e, viceversa, avanzare domanda di danni senza chiedere la risoluzione del contratto, benché presupposto di entrambe le domande sia l’accertamento dell’inadempimento.

Rileva a tal fine il disposto dell’articolo 1453 c.c., relativo alla “risolubilità del contratto per inadempimento”, secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

Il Legislatore, con l’inciso “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che ove la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta, il Giudice è tenuto ad esaminarla.

Valga quindi l’affermazione, in punto di diritto, secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l’articolo 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.

Quando l’attore abbia agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla erronea esecuzione di un contratto (e/o dal non corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto e svolte dalla controparte), il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento deve essere correttamente inquadrato nell’articolo 1218 c.c., quale azione indipendente dall’azione risolutoria che tale inadempimento avrebbe, astrattamente giustificato; tale ultima domanda non può infatti ritenersi implicitamente inclusa nella proposizione della domanda risarcitoria.

    Corte di Appello di Roma, sezione IV, sentenza 28 maggio 2025 n. 3299
Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3299/2025 del 28-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. ### presidente dott.ssa ###
consigliere rel. dott.ssa ### consigliere riunita in camera di
consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 221/2020 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA ### c.f. ### c.f. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e
### giusta procura in calce all'atto di appello ###
E
### S.R.L. APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
### e ### convenivano in giudizio ### S.r.l. (di seguito solo ###
deducendo che: - con contratto preliminare di vendita dell'8.3.2010 si
obbligavano ad acquistare da ### quale promittente venditrice, la
proprietà dell'unità immobiliare meglio indicata in atti, in corso di
edificazione e cambio destinazione d'uso, al prezzo di € 410.000,00,
oltre ### con acconto come pattuito e con consegna dell'immobile
alla stipula del contratto definitivo; - successivamente, veniva
corrisposta la somma di € 330.000,00, in più periodi, con immissione
nel possesso nel luglio 2010 e con l'accordo che la restante somma di
€ 80.000,00 sarebbe stata versata alla stipula del contratto definitivo;
- nonostante numerosi solleciti, ### e il suo legale rappresentante
p.t., ### non si rendevano disponibili alla stipula del rogito e,
malgrado l'invito presso lo studio notarile, non si presentavano
all'appuntamento; - ### aveva ricevuto il terreno su cui realizzare
l'edificazione da ### e ### i quali si erano obbligati a vendere un
capannone con annessi un piccolo locale destinato a deposito e corti
pertinenziali.
Chiedevano, pertanto, in via pregiudiziale e preliminare, di essere
autorizzati a chiamare in causa il ### e la ### al fine di tutelare e
garantire gli attori, nonché di consentire loro l'acquisizione della
proprietà; in via principale, dichiarare il trasferimento della proprietà
dell'immobile, con condanna di ### al risarcimento dei danni da
liquidarsi in via equitativa; in via subordinata, accertare e dichiarare,
per la sola parte pro quota relativa all'unità immobiliare in causa,
surrogati gli attori nei diritti della convenuta, previsti dal contratto
preliminare di acquisto sottoscritto da ### con i proprietari dell'area,
al fine di poter acquistare la porzione immobiliare, con condanna della
convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla maggior spesa e con
condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo pari al
doppio delle somme corrisposte; in via ulteriormente subordinata,
accertare e dichiarare l'inadempimento di ### e, per l'effetto,
condannare la società a corrispondere il doppio della caparra ricevuta
e a corrispondere gli ulteriori danni subiti e subendi; in via istruttoria,
ammettere l'interrogatorio formale delle parti e la prova per testi e
disporre c.t.u. volta ad accertare l'inadempimento e i fatti di causa.
***
Come si legge nella sentenza del tribunale di Roma n. 11987/2019,
R.G. n. 18387/2013, pubblicata in data ### (attesa la mancanza in
atti della comparsa di costituzione e risposta della convenuta), ###
si costituiva, chiedendo in via preliminare, di dichiarare la nullità
dell'atto introduttivo e, comunque, l'improcedibilità della domanda per
il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28/2010;
nel merito, rigettare le domande attoree, stante l'esatta esecuzione
da parte del ### anche nella qualità, delle prescrizioni contrattuali
contenute nel preliminare, quale diretta conseguenza del precedente
atto sottoscritto in data ###.
***
All'udienza del 23.9.2014 parte attrice dichiarava di rinunciare alla
domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., limitando la propria
pretesa a quella risarcitoria per inadempimento del preliminare e,
successivamente, precisava le conclusioni riportandosi agli scritti
difensivi.
***
Con la citata sentenza, il tribunale risolveva, per inadempimento di
### il contratto preliminare stipulato dalle parti e, per l'effetto,
condannava la convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della
somma di € 330.000,00; ordinava agli attori il rilascio dell'unità
immobiliare, con relative pertinenze, in favore di ### condannava la
società alla rifusione delle spese di giudizio.
Il giudice, per ciò che ancora rileva, così motivava: ‹‹… Il contratto
preliminare del 08.03.2010 tra la ### e i signori ### /### con il
quale i promissari acquirenti si obbligavano ad acquistare una delle
quattro unità immobiliari in corso di costruzione sull'area sulla quale
insisteva un capannone, si configura quale contratto di vendita di cosa
altrui.
Infatti, come riportato nello stesso preliminare di vendita, il bene è di
proprietà dei signori ### Questi ultimi in data ### con contratto
preliminare registrato in data ###, lo hanno promesso in vendita al
sig. ### per sé o per persona da nominare. Nel contratto preliminare
con i signori ### il sig. ### ha designato la ### la quale pertanto
è diventata promissaria acquirente dell'immobile e lo ha
contestualmente promesso in vendita agli odierni attori.
Pertanto, occorre distinguere due differenti rapporti: quello tra i
signori ### e ### quello tra ### e ### Ebbene, nei confronti dei
signori ### la ### quale promittente venditrice di cosa altrui, si è
obbligata non solo a stipulare il contratto definitivo ma anche, ai sensi
dell'art. 1478 c.c., a procurare il bene al promissario acquirente.
(Cass. n. 4164/2015).
La convenuta ritiene di non essere incorsa in alcun inadempimento e
afferma che il ritardo nella stipula del contratto definitivo è derivata
da fatti e circostanze attinenti a procedure amministrative che
dovevano essere attivate dai signori ### Quanto all'irregolarità da
sanare, i convenuti affermano che la concessione in sanatoria non
riporta gli estremi catastali corretti degli immobili oggetto di
compravendita.
Aggiunge che a fronte dell'inadempimento dei signori ### la pratica
per la rettifica è stata avviata solo grazie all'intervento personale del
### Le richiamate argomentazioni della convenuta devono essere
disattese.
Invero, come detto, con il contratto preliminare la ### ha promesso
in vendita un bene altrui e si è quindi impegnata, ai sensi dell'art.
1478 c.c., a procurarlo ai signori ### Pertanto, nei confronti di questi
ultimi non rileva che i signori ### fossero obbligati nei confronti della
### a rettificare la concessione, poiché si tratta di obbligazione che
riguarda il rapporto interno tra i signori ### e la ### Dunque, la
circostanza che il contratto definitivo di compravendita non sia stato
stipulato per la mancanza di tale rettifica non esclude la responsabilità
della ### per l'inadempimento al contratto preliminare.
Ne deriva la risoluzione del contratto preliminare con la condanna
della ### a restituire ai signori ### quanto dagli stessi corrisposto,
pari ad euro 330.000,00, importo corrispondente a quanto i sigg. ###
e ### sostengono di avere versato alla convenuta ### dalla stipula
del preliminare in successivi periodi, importo che non è stato
contestato dalla convenuta.
Quanto al risarcimento del danno, dal momento che i signori ###
erano stati immessi nel possesso dell'immobile e che, in ogni caso,
non hanno dato prova in giudizio di alcun danno subito a causa
dell'inadempimento del contratto preliminare, non può essere
riconosciuto alcun risarcimento del danno in favore degli attori.
Nell'atto introduttivo non è stata formulata domanda di interessi. I
sigg. ### e ### devono rilasciare l'immobile.
Alla soccombenza del convenuto consegue la condanna alle spese di
lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore
indeterminabile della causa di media complessità e dell'istruttoria
compiuta, secondo i parametri medi››. ***
Hanno proposto appello ### e ### formulando tre motivi e
chiedendo alla Corte, preliminarmente, di ammettere tutti i mezzi
istruttori articolati in primo grado; nel merito, dichiarare nulla e/o
annullare e/o revocare la sentenza nella sola parte in cui era scritto
“risolve per inadempimento” e, in parziale riforma, dichiarare
l'inadempimento di ### e del suo legale rappresentante
relativamente al contratto preliminare stipulato tra le parti, per
l'effetto condannando ### alla restituzione in favore del ### e della
### della somma di € 330.000,00; dichiarare nulla e/o annullare e/o
revocare la sentenza nella parte in cui il giudicante, pronunciandosi
oltre quanto richiesto e/o domandato, ha ordinato al ### e alla ###
il rilascio dell'unità immobiliare, con relative pertinenze, in favore di
### confermando ogni altra parte, comprese le statuizioni sulle spese
legali in primo grado.
***
All'udienza del 18.9.2020, la Corte ha dichiarato la contumacia di ###
S.r.l. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. ***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 21/22.11.2024 è stata
confermata la già fissata udienza del 19.12.2024 ed è stata disposta
la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine
fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate
il ###).
***
All'udienza del 19.12.2024, la Corte, stante la mancanza, nel fascicolo
d'ufficio, delle veline degli atti di parte e del fascicolo di parte attrice
del giudizio di primo grado, ha autorizzato gli appellanti a produrre il
detto fascicolo e, qualora ne fossero stati in possesso, anche la copia
della comparsa di risposta della convenuta, rinviando la causa
all'udienza del 27.2.2025 (poi differita al 13.3.2025), con termine fino
al 13.2.2025 per il deposito.
***
All'udienza del 13.3.2025, su richiesta di parte appellante, la causa è
stata nuovamente rinviata all'udienza del 22.5.2025 con termine fino
al 30.4.2025 per il deposito di quanto sopra (effettuato il ###).
***
Con decreto del 18.4.2025, è stata confermata la già fissata udienza
del 22.5.2025 per la discussione orale, con nuovo termine fino a 15
giorni prima per note conclusionali (depositate in data ###).
***
All'udienza del 22.5.2025, il procuratore di parte appellante ha
discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Preliminarmente, rileva la Corte che non può tenersi conto della
parziale modifica delle conclusioni effettuata nelle note depositate il
### e il ###, nelle quali gli appellanti, in subordine, hanno chiesto
‹‹la risoluzione del contratto con restituzione del doppio della caparra
e/o condanna della controparte ### S.R.L. alla restituzione, in favore
dei ### e ### della somma pari ad ### 330.000,00 a suo tempo
versate da questi ultimi alla ### S.R.L. per l'acquisto dell'immobile
in argomento››.
Ciò in quanto, in primo luogo, le note conclusionali hanno mero valore
illustrativo e, in secondo luogo, la suddetta domanda è in aperto
contrasto e incompatibile con le doglianze poste a fondamento
dell'impugnazione, atteso che la parte, come si vedrà, lamenta proprio
di non aver mai chiesto, in primo grado, la risoluzione.
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹### dell'art 112 c.p.c.
- ### del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato››.
Lamentano gli appellanti che il giudice avrebbe travisato la domanda
nel dichiarare la risoluzione per inadempimento, che non era mai stata
richiesta in primo grado, atteso che gli attori avevano chiesto al
tribunale di dichiarare l'inadempimento di ### con restituzione delle
somme corrisposte; infatti, le parti abitavano nell'immobile in
questione, avevano corrisposto quasi il totale della somma pattuita
per l'acquisto e, quindi, avevano interesse a regolarizzare l'acquisto e
non alla risoluzione, tanto che, in primo grado, avevano chiesto anche
la surroga al fine di sostituirsi alla parte convenuta per poter pagare
pro quota la loro parte di terreno su cui insiste l'immobile; la sentenza
doveva quindi essere dichiarata nulla, o annullata o revocata, solo
nella parte in cui aveva risolto il contratto e non nella parte in cui
aveva disposto, per l'effetto, la restituzione della somma di €
330.000,00.
***
Il motivo è solo in parte fondato.
Come si è visto sopra, gli attori avevano chiesto di dichiarare il
trasferimento della proprietà dell'immobile, con condanna di ### al
risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata, avevano proposto domanda di declaratoria di
surroga nei diritti della convenuta, al fine di poter acquistare la
porzione di immobile, con condanna della convenuta stessa al
risarcimento dei danni, quantificati nel doppio delle somme
corrisposte.
A queste domande hanno però rinunciato e hanno espressamente
limitato la pretesa a quella risarcitoria per inadempimento.
Rimaneva dunque (e rimane) in vita la sola domanda con cui, in via
ulteriormente subordinata, avevano chiesto di accertare e dichiarare
l'inadempimento di ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a
corrispondere il doppio della caparra ricevuta e a risarcire gli ulteriori
danni.
Tale domanda è stata indubbiamente formulata in maniera oltremodo
confusa, poiché la parte ha fatto riferimento al doppio della caparra,
che, ai sensi dell'art. 1385 c.c., è strettamente correlato alla
declaratoria di legittimità del recesso per inadempimento, per poi
invocare anche il risarcimento del danno (notoriamente correlato alla
risoluzione).
In ogni caso, pur nella delineata scarsa chiarezza delle difese, anche
alla luce della modifica della domanda (cfr. verbale di udienza del
23.9.2014), deve escludersi che la parte abbia inteso proporre una
domanda di risoluzione implicita, in quanto la richiesta di risarcimento
danni per inadempimento contrattuale non postula, quale
presupposto logico-giuridico, la richiesta di risoluzione del contratto,
ben potendo la parte chiedere la risoluzione del contratto senza
avanzare domanda di danni e, viceversa, avanzare domanda di danni
senza chiedere la risoluzione del contratto, benché presupposto di
entrambe le domande sia l'accertamento dell'inadempimento (Cass.
n. 10741/2002; Cass. n. 23820/2010; Cass. n. 11348/2020).
Infatti, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di
cui all'art. 112 c.p.c., limita il potere-dovere del giudice di interpretare
e qualificare giuridicamente i fatti e gli atti che formano oggetto della
contestazione imponendogli di circoscrivere la decisione agli effetti
giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto,
sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di
merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa
petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto
(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita
diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre
i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori
(Cass. n. 8048/2019; Cass. n. 644/2025).
Nella specie, ritiene la Corte che, dichiarando risolto il contratto, il
giudice abbia pronunciato ultra petita, poiché avrebbe dovuto limitarsi
a valutare l'inadempimento della parte e la correlata domanda
risarcitoria.
Ciò detto, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza nella
sola parte relativa alla risoluzione e di confermarla nella parte in cui è
stata disposta la condanna di ### alla restituzione della somma di €
330.000,00, senza però tener conto del fatto che la restituzione è
ricollegabile all'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 In sostanza,
gli obblighi restitutori trovano titolo immediato nella sentenza che
pronuncia la risoluzione, come conseguenza del venir meno della
causa della corresponsione, sicché se viene meno la risoluzione (come
invocato dagli appellanti in modo chiaro e inequivoco) viene meno
anche il connesso effetto restitutorio delle somme dai medesimi
versate a titolo di parte del prezzo.
In altri termini, i promissari acquirenti non possono chiedere che il
contratto preliminare rimanga in vita, consentendo loro di rimanere
nel godimento dell'immobile, e ottenere al contempo la restituzione
delle somme versate proprio in forza di quello stesso contratto,
restituzione che si giustifica solo qualora il titolo sia venuto meno con
efficacia ex tunc in forza della pronuncia di risoluzione.
Né, pacificamente, alla restituzione di quanto versato può attribuirsi
natura di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. ###/2022), anche in
considerazione del fatto che il primo giudice ha emesso la statuizione
di condanna alla restituzione quale effetto della (sia pur
erroneamente) dichiarata risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., e ha
rigettato la domanda risarcitoria (sul rigetto, in mancanza di
impugnazione, si è ormai formato il giudicato interno).
In conclusione, il primo motivo deve essere solo parzialmente accolto.
Pertanto, in ragione della fondatezza della doglianza di ultra petizione,
nei limiti della domanda attorea, deve accertarsi l'inadempimento
della convenuta rispetto al contratto preliminare, mentre il venir meno
della risoluzione travolge inevitabilmente la condanna di ### alla
restituzione delle somme versate dai promissari acquirenti.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹### dell'art. 112 c.p.c. e riforma
parziale della sentenza appellata (ultrapetizione e extrapetitizione)››.
Lamentano gli appellanti che il giudice avrebbe ordinato il rilascio
dell'immobile oggetto di causa, senza che le parti avessero richiesto
un pronunciamento sul punto, violando così il principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
***
Il motivo è assorbito in quanto, per le ragioni appena spiegate, per
effetto dell'annullamento della sentenza nella parte in cui ha
dichiarato la risoluzione, viene meno l'effetto restitutorio ex 1458 c.c.
anche con riguardo alla restituzione dell'immobile.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹### ammissione dei mezzi di prova
richiesti. violazione di legge. ### di cui agli artt. 115 e ss. c.p.c.››.
Lamentano gli appellanti che il giudice non avrebbe ammesso i mezzi
di prova richiesti (più precisamente la prova per interpello, la prova
per testi e la c.t.u.), omettendo di motivare la propria decisione, con
ciò violando il principio del diritto di difesa e del contraddittorio nonché
la disposizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c., secondo la quale
spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini
della decisione e il giudice non può attingere al di fuori del processo
la conoscenza dei fatti da accertare.
***
Il motivo è inammissibile.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, infatti,
la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di
primo grado (Cass. n. 16420/2023; Cass. n. 5812/2016; Cass.
23978/2015).
La parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o
implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza
espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le
quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia
al riguardo ( n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del
22/01/2018).
È richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è contestata
la valutazione del primo giudice, nonché di indicare l'oggetto della
prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello
in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova.
Nella specie, invece, nulla è stato dedotto e argomentato al riguardo,
essendosi la parte limitata a richiamare le prove non ammesse.
***
In conclusione, l'impugnata sentenza, in parte viziata da
ultrapetizione, deve essere parzialmente riformata e va accertato e
dichiarato l'inadempimento di ### S.r.l. (su cui si è formato il
giudicato) con riguardo al contratto preliminare di compravendita
dalla stessa stipulato in data ### con ### e ### ferma la
statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da questi ultimi
proposta.
***
La riforma, seppur parziale, della sentenza di primo grado determina
la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo
dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo
regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle
spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito
finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione,
investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle
spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al
momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione
omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del
13/07/2021).
In ragione della reciproca parziale soccombenza, ricorrono i
presupposti per compensare nella misura di un terzo le spese del
doppio grado di giudizio, che, per i residui due terzi, vengono poste a
carico di ### Dette spese si liquidano secondo i valori medi dello
scaglione indeterminabile complessità media e, quanto al giudizio di
appello, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e
decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione,
stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso
la sentenza del tribunale di Roma n. 11987/2019, R.G. n.
18387/2013, pubblicata il ###, ogni diversa istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di
ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta e
dichiara l'inadempimento di ### S.r.l. con riguardo al contratto
preliminare di compravendita dalla predetta stipulato in data ### con
### e ### ferma la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria
da questi ultimi proposta e rigettata ogni altra domanda; 2) compensa
per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna ###
S.r.l. al pagamento, in favore di ### e ### dei residui due terzi, che
liquida in € 305,33 per esborsi ed € 7.240,00 per compensi, per il
primo grado, e in € 536,00 per esborsi ed € 6.875,00 per compensi
per il secondo grado, oltre ### CPA e spese generali come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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