Incidente stradale: concorso di colpa del passeggero deceduto se sapeva che il guidatore era ubriaco
Il passeggero deceduto è corresponsabile con il guidatore per il solo fatto di essersi messo in macchina con il conducente palesemente ubriaco
La vicenda
Venendo ai fatti un soggetto, trasportato sull’autovettura, ha perso la vita in un sinistro stradale. Il conducente, infatti, anche proprietario del mezzo, perdeva il controllo in prossimità di una curva e andava a schiantarsi contro un muro di recinzione latistante la banchina stradale. Si costituiva, resistendo, la compagnia assicurativa e in particolare eccepiva che il trasportato versava in concorso colposo, per aver accettato di farsi trasportare da un conducente in evidente stato di ebbrezza.
Il tribunale di Ragusa
Con sentenza n. 203 del 24 febbraio 2020 il Tribunale di Ragusa rilevava d’ufficio il concorso, o meglio, la cooperazione colposa della vittima del sinistro nella produzione del danno, dato che egli aveva accettato di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza (tasso 1,89 rispetto a 0,50); escludeva la risarcibilità del danno da lucida agonia e diminuiva del 50% le restanti voci di danno riconosciute, in applicazione dell’articolo 1227 del codice civile.
La Corte d’appello
Con sentenza n. 2007 del 20 ottobre 2021, la Corte d’Appello di Catania confermava la statuizione, resa dal tribunale, di concorso ovvero di cooperazione colposa del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso. In parziale accoglimento dell’appello, i giudici di seconde cure, rideterminavano le quote di corresponsabilità del responsabile civile e del trasportato e quindi stimavano la responsabilità del primo in misura del 70% e il concorso del secondo in misura del 30%.
L’appello di legittimità
Contro tale sentenza un parente del de cuius ha presentato ricorso in Cassazione richiamando un isolato precedente di legittimità, secondo cui in tema di trasporto su autovettura con alla guida il conducente in evidente stato di ebbrezza, ha affermato che il concorso colposo del danneggiato fosse configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.
La spiegazione della Cassazione
Tale arresto, tuttavia, si legge nella sentenza di legittimità, traeva le mosse da una nozione di concorso di colpa del danneggiato eccessivamente ristretta, ed è stato superato da numerose pronunce rese in tema di circolazione stradale, in particolare in relazione alla circolazione. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé a escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
01-08-2025 01:09
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