Istituti penitenziari – Detenuti - Attività lavorativa (Cost., articoli 1, 27; legge 354/1975, articolo 15; Dlgs 123/2018; Dlgs 1245/2018)
Adito in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, osserva in sentenza il Tribunale di Roma come la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
In ogni caso, è onere dell’amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (quali l’età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Se è vero, in conclusione, che, con la riforma di cui ai Dlgs nn. 123 e 124/2018 il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (entro taluni limiti), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli articolo 1, I, e 27, III, Cost., e deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell’istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l’impegno sancito a carico della Pa di “assicurare” ai detenuti il lavoro (articolo 15, II, L. n. 354/1975) con la scarsità quantitativa dell’offerta di lavoro in carcere.
Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza 15 gennaio 2025 n. 433
Tribunale di Roma, Sentenza n. 433/2025 del 15-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa ###esito
dell'udienza del 14.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12297 /2024 R.G. promossa
da:
### con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE
contro:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con il patrocinio dell'avv. ### DELLO
STATO RESISTENTE
INPS RESISTENTE contumace
### carcerario
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il ###, il ricorrente, premesso di essere
detenuto sin dal luglio 2015 dapprima presso l'### di ### e poi di
### rilevato di aver sempre prestato attività lavorativa,
dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari
di lavoro osservati; ha dedotto di aver percepito, sino al settembre
2017, la mercede in misura pari a 2/3 di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza tuttavia
alcun adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali
via via succedutisi.
Ha pertanto chiesto la condanna del Ministero convenuto al
pagamento della complessiva somma di € 996,33, oltre accessori,
giusti conteggi notificati unitamente al ricorso, e l'accertamento del
diritto alla regolarizzazione contributiva.
Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto ha eccepito, fra l'altro,
la prescrizione quinquennale del credito azionato e nel merito, ha
contestato il ricorso chiedendone il rigetto. ### non si è costituito
malgrado la rituale notifica all'### del ricorso e del decreto di
comparizione.
1. In via preliminare si osserva che parte ricorrente ha provveduto a
notificare il ricorso anche all'### in forza della domanda di
regolarizzazione contributiva.
Ciò non di meno, si osserva che recentemente la S.C. ha evidenziato
( 11730/24) come ancor prima del raggiungimento dell'età
pensionabile, il lavoratore vanta un diritto (autonomo rispetto a quello
dell'ente previdenziale) all'accertamento dell'integrità della propria
posizione assicurativa, e tale domanda va indirizzata nei confronti del
solo datore di lavoro.
Nel caso di specie, visto il tenore del capo d) delle conclusioni del
ricorso, ritiene il giudicante che la domanda di regolarizzazione
contributiva, possa adeguatamente interpretarsi, in assenza di
deduzioni attoree sul momento di raggiungimento dell'età
pensionabile, come domanda di mero accertamento, ammissibile in
quanto tale, nei confronti del solo Ministero.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'###
2. ### di prescrizione è infondata.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente sin
dall'agosto 2015 ha prestato attività lavorativa all'interno degli ###
di pena ove è stato di volta in volta detenuto senza soluzione di
continuità. Tale rapporto, salvo occasionali sospensioni di pochissimi
mesi, risulta essere stato continuativo.
Come recentemente chiarito da Cass. 17484/2024, “In tema di lavoro
svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti
retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione
dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale
va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili
interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui
la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro",
rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di
scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Evidenzia in particolare la S.C. come “le peculiari caratteristiche
dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento
sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi
per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed
avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro,
come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un
sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e
durata”.
Precisa inoltre al punto 15. che “in ogni caso, è onere
dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di
lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò
sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine,
oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre
circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro
etc.).
Nel caso di specie, considerato che la detenzione risulta ancora in
essere e poiché il Ministero nulla ha dedotto nè provato in merito ai
brevissimi periodi di sospensione del rapporto di lavoro, ancora
perdurante, deve escludersi la prescrizione dei diritti azionati con il
presente ricorso, notificato all'amministrazione in data ###.
3. Nel merito: è incontestato ed emerge dalle buste paga depositate
in atti che il ricorrente ha svolto lavoro carcerario nel periodo
rivendicato.
Le attività di volta in volta svolte dal ricorrente, le ore di lavoro
mensilmente prestate, e la retribuzione percepita risultano dai cedolini
paga suddetti.
Ciò posto, premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere
afflittivo ed è remunerato (art. 20 L 354/75), si osserva che ai sensi
dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) “le
mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente
stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in
misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto
dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una
commissione composta dal direttore generale degli istituti di
prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del
lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli
istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti
di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del
tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale.” La Commissione
istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi
da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con
decorrenza dal 1.4.1976, individuando per ciascuna “attività”
intramuraria sia il contratto collettivo di riferimento che
l'inquadramento, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro
effettivamente prestato ed ha stabilito, così, che la mercede spettante
è pari a 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di
riferimento in relazione agli inquadramenti ritenuti applicabili per
ciascuna attività intramuraria.
E' pacifico fra le parti che le tabelle determinate dalla ### nel 1994
sono state aggiornate solo a decorrere da ottobre 2017.
Di qui la domanda attorea avente appunto ad oggetto l'adeguamento
della retribuzione corrisposta nel periodo agosto 2015/settembre
2017 da computarsi nella misura di 2/3 della retribuzione prevista dai
### succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Peraltro, come osservato da Cass. Pen. n.###/2004, “### il compito
affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale
della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti
collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti
delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale
precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge,
in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro,
che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato
dal detenuto e non solo quello vigente al momento della
determinazione della tabella della commissione”.
Va dunque affermato il diritto del ricorrente all'adeguamento del
valore della retribuzione, da computarsi in misura pari ai 2/3 della
retribuzione prevista dai ### via via susseguitisi nel periodo per cui
è causa.
4. Circa le modalità di determinazione del quantum, dai documenti
depositati da parte ricorrente emerge che la ### nominata ai sensi
dell'art. 22 L. 354/1975, al fine di determinare il quantum delle
mercedi spettanti a ciascun detenuto: ### ha dapprima definito le
aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie
(“addetto ai servizi vari di istituto”, “metalmeccanico”, “falegname”,
“calzolaio”, “edile”, “grafico”, “agricolo”, etc…..); ### ha poi
individuato i contratti collettivi di lavoro corrispondenti alle suddette
aree professionali (### “### e mense”, “Metalmeccanici”, etc….)
### ed ha, infine, commisurato per ciascuna area professionale
presente all'interno della struttura carceraria (e per ciascun livello di
inquadramento A, B, C e D) la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di
quanto previsto dai corrispondenti contratti collettivi.
Così esemplificativamente: la mansione di “scopino” e “porta vitto”
(svolte dal ricorrente nel periodo per cui è causa), rientrano
nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”,
livello C; per la determinazione della base di calcolo deve, dunque
farsi riferimento all'inquadramento nel 7° livello del ### “### e
Mense”.
Ebbene, rilevato che dalle buste paga depositate in atti emergono le
mansioni svolte dal ricorrente e le ore di lavoro prestate per ciascun
mese, si osserva che il ricorrente ha correttamente computato la
retribuzione spettante sulla scorta delle tabelle di corrispondenza
redatte dalla stessa ### nel 1993 (ed allegate al ricorso).
Quanto alla 13^ ed al TFR si osserva che i relativi ratei sono stati
mensilmente erogati con la mercede e conglobati in essa; tale
circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976
e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta
che la sopra indicata ### aveva stabilito che la mercede per la
giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai
ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità
di anzianità.
Tuttavia detto conglobamento non esclude che anche la quota
spettante a titolo di 13^ mensilità e TFR dovesse essere determinata
sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
Ne segue, il diritto del ricorrente a percepire a titolo di adeguamento
della mercede la somma rivendicata di € 996,33, maggiorata dei soli
interessi (Cass. 17869/2014), dandosi atto che in relazione a tale
spettanza l'amministrazione ha omesso la relativa contribuzione. 5.
Le spese di lite fra il ricorrente ed il Ministero seguono la soccombenza
e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta del valore della
controversia (scaglione sino ad € 1.100,00) e dei minimi tariffari,
ridotti del 50% in considerazione della serialità del contenzioso,
esclusa la fase istruttoria ed applicato l'aumento del 10% ai sensi del
comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94.
Nulla per le spese dell'### stante la contumacia dell'###
P.Q.M.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma
di € 996,33 oltre interessi; accerta la connessa omissione
contributiva; condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di
lite in favore del ricorrente liquidate in € 283,00 oltre rimborso spese
generali al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore
costituito ex art. 93 c.p.c
29-01-2025 14:31
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