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Sentenza

L’amministratore, quando è destinatario di obblighi previsti dalla legge a tutel...
L’amministratore, quando è destinatario di obblighi previsti dalla legge a tutela dei creditori, non agisce come rappresentante dell’ente condominiale, ma in qualità di soggetto individualmente e autonomamente responsabile.
 Tribunale di Catania n. 3040 pubblicata il 10 giugno 2025.
N.R.G.11384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
Avv. ), elettivamente domiciliata in Viale
GIARRE, presso il proprio studio e difeso in proprio;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , quale amministratore pro tempore del
(c.f. c.f. );
RESISTENTE CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 21.5.2025, in questa sede da intendersi integralmente
richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 2.11.2024, ha convenuto in
giudizio quale amministratore pro tempore del
sito in Mascali, III Traversa di Via chiedendo di “ordinare” di comunicare i dati dei
condomini morosi. Ha altresì chiesto la condanna ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. a versare la somma di
euro 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento.
Ha dedotto di vantare un credito riconosciuto con sentenza n.4421/2024 del Tribunale di Catania resa a
definizione del procedimento N.R.G. 7923/2024, e notificata in uno all’atto precetto il 21/09/2024, al
debitore producendo la pec del 07/10/2024, con la quale è stato
richiesto all’amministratore del Condominio, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., di comunicare i
nominativi dei condomini morosi.
La parte resistente è rimasta contumace.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Secondo l’art. 63 disp. att c.c. modif. dalla L. n. 220/2012 l’amministratore del condominio è tenuto a
CodiceFiscale_1
Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_1 Controparte_2
[...]
Controparte_2
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comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Tra l’orientamento che prevede che “la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona
dell’amministratore, essendo quest’ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua
posizione di mandatario dell’ente di gestione” e l’orientamento che prevede che “’obbligo di
comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo
legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona
dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla
persona dell’amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone
della buona fede”, ha prevalso quest’ultimo.
Come di recente statuito dalla Suprema Corte, infatti, “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini
morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore
in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto
dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al
rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una
responsabilità di tipo aquiliano” (Cass. n.1002/2025).
Pertanto, “la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell’amministratore in
proprio”.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di
garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è
limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez.
II, 17/02/2023 n.5043).
In ordine alla consegna dei dati dei condomini morosi, Tale obbligo esula dagli obblighi interni al
rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l’amministratore è tenuto a
fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti; esso è espressione di un obbligo legale
di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore e non
costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all’attuazione del programma obbligatorio
corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L’obbligo di comunicazione
previsto dal primo comma dell’art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei
creditori dell’obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei
condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si
tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull’amministratore in proprio e non quale
amministratore del condominio, la cui violazione integra un’ipotesi di responsabilità aquiliana. Il
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ritardo dell’amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è,
infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento
provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni. Mentre, in qualità di rappresentante del
condominio, gli effetti dell’attività dell’amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo
incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento alla comunicazione dei
nominativi dei condomini morosi, l’amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a
tutela dei creditori del condominio. Ne consegue che legittimato passivo nell’azione di condanna alla
comunicazione dei dati dei morosi è l’amministratore in proprio e non il in persona
dell’amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le
attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio alla luce
degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall’omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna
responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente condanna deve essere
emessa in danno dell’amministratore in proprio. La sentenza impugnata ha correttamente affermato
che, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l’ordine di comunicare al
creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c.,
deve essere rivolta nei confronti dell’amministratore, e non del , trattandosi di obbligo
posto dalla legge all’amministratore del condominio in proprio” (Cass. cit.).
Nella specie, la richiesta di emissione dell’ordine di comunicare i dati dei morosi è rivolta
all’amministratore espressamente quale amministratore pro tempore del
Condominio, la notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti del Condominio e anche la nota di
iscrizione a ruolo indica quale controparte il Condominio. La domanda di condanna ex art.614 bis c.p.c.
pare rivolta nei confronti dell’amministratore, sebbene non venga specificato se in proprio o se quale
rappresentante del Condominio, con conseguente incertezza anche su tale domanda, il cui accoglimento
comunque presuppone che venga accolta la prima domanda.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Nulla sulle spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Avv. Antonino Sugamele

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