L’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato. Il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato.
L’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, la parte ammessa non è legittimata a chiedere la liquidazione del compenso e, in ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale, a proporre opposizione, mentre lo è il difensore quale esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita che non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevata d’ufficio l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione, ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione al patrocinio a carico dello Stato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15699; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 gennaio 2015, n. 1539).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 gennaio 2025 n. 857 – Presidente Mocci – Relatore Papa
21-01-2025 08:02
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