L’articolo 38, II, Codice della Strada prevede che le prescrizioni dei movieri prevalgono su ogni altro segnale.
Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 172/2025 del 10-02-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
### sezione civile
La Corte di Appello di Genova, ### in persona dei magistrati: Dott.
### rel. Dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### come da mandato
in atti appellante
e
### S.P.A. (C.F. ###), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore ### assistita e difesa dall'Avv. ### come da mandato in
atti appellata
### per parte appellante ### “Respinta ogni contraria istanza
eccezion e deduzione; ### il diritto di ulteriormente produrre,
dedurre controdedurre ed indicare testi, se necessario, anche in
materia contraria; ### le declaratorie del caso; IN VIA PRINCIPALE
NEL ### riforma dell'appellata sentenza, ### l'appello formulato dal
conchiudente, accogliendo le domande originariamente proposte in 1°
grado e segnatamente: ### ammissione, se necessario di
interrogatorio formale e testi anche in materia contraria, se
necessario, sulle circostanze di cui in premessa (ed in 2° memoria 183
c.p.c.) da aversi per capitolate con premessa “esser vero che”, con
espressa riserva di termine per indicare i testi informati; ###
ammissione di idonea ### e dichiarare la responsabilità della ###
S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, nel sinistro
di cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento
di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 25.456,85 o nella
diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
secondo giustizia o, in subordine equità e salvo gravame, oltre gli
interessi legali e/ o compensativi dal giorno del sinistro sino al
soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO Con il favore
delle spese tutte di giudizio e patrocinio di entrambi i gradi di giudizio,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
all'IVA ed al CPA come per legge se dovuti”; per parte appellata ###
S.P.A.: “Piaccia alla ###ma Corte di Appello, previa reiezione di tutte
le istanze istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili o
irrilevanti, respingere l'appello proposto dal sig. ### e confermare
integralmente la sentenza impugnata 62/2023 del Tribunale di
Savona. Vinte le spese e competenze.”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ### conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la ### S.p.A. per sentirla
condannare al risarcimento di tutti i danni da lui patiti in conseguenza
del sinistro stradale verificatosi in ### sulla ### il ###.
I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: “### attore ha
convenuto la ### allegando che “il giorno 26.9.2021 (rectius,
26.9.2019 n.d.r.), alle ore 7.50 circa, …stava percorrendo a bordo del
proprio motociclo ### tg. ### in direzione levante-ponente, la ###
in località ### all'altezza dell'incrocio con la Via del ### (Km
616+200), impegnando un tragitto sede di cantiere stradale della
### con segnalazione semaforica e manuale del transito in favore
(semaforo verde e paletta verde), allorché veniva impattato dal
veicolo ### tg. ### di proprietà del ### nell'occasione condotto dal
### il quale non si fermava per erronea segnalazione del moviere
addetto al cantiere approntato da ### che stava asfaltando quel
tratto di strada per conto del Comune di Albenga”. Ha precisato che,
a causa dell'urto, veniva sbalzato per circa 15 m., urtando contro
un'autovettura ferma sulla corsia di marcia opposta e, quindi,
rovinava a terra sull'asfalto scarificato, distruggendo totalmente il
motociclo e riportando gravi lesioni per le quali veniva trasportato al
### dell'### di ### Ha affermato che, a norma dell'art. 2049 c.c.,
“il sinistro è stato cagionato per esclusivo fatto e colpa della ### i cui
dipendenti, dislocati ad eseguire i lavori di rifacimento del manto
stradale …, non organizzavano diligentemente il lavoro, non
prestavano la dovuta attenzione, non spegnevano l'impianto
semaforico ed infine, non sincronizzandosi sufficientemente, davano
indicazioni non congrue segnalando il colore verde nello stesso
periodo di tempo su due opposti tratti di strada e determinando
colpevolmente il sinistro di cui è causa”. Ha invocato, per l'effetto, il
risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro,
patrimoniali e non patrimoniali, rappresentando fra l'altro di essere
stato assente dal lavoro per circa 5 mesi e di essere stato
nell'impossibilità di svolgere straordinari per ulteriori 4 mesi e,
comunque, “di non aver riacquistato il pieno utilizzo della mano,
circostanza questa che gli impedisce numerose attività che praticava
abitualmente, come ad esempio giocare a tennis, praticare attività di
bricolage, tagliare la legna, potare gli alberi, utilizzare la motosega, lo
sbattitore per le olive ed eseguire lavori di falegnameria”.
Tanto premesso ed allegato, l'attore ha chiesto: “voglia ###mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione; riservata ogni difesa eventualmente
necessaria, di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi anche
in materia contraria, se necessario; previe le declaratorie del caso;
previa ammissione, se necessario di interrogatorio formale e testi
anche in materia contraria, se necessario, sulle circostanze di cui in
premessa da aversi per capitolate con premessa “esser vero che”, con
espressa riserva di termine per indicare i testi informati; previa
ammissione di idonea ### accertare e dichiarare la responsabilità
della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, nel
sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al
risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di €
25.456,85 o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in
corso di causa, secondo giustizia o, in subordine equità e salvo
gravame, oltre gli interessi legali e/ o compensativi dal giorno del
sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso, con
il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio oltre al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15%, all'IVA ed al CPA
come per legge”.
Si è costituita la ### S.p.A., ammettendo che sul tratto di strada in
cui si è verificato l'incidente che ha coinvolto parte attrice,
effettivamente il ### erano in corso lavori di bitumazione del manto
stradale che “prevedevano che il traffico venisse regolato tramite
movieri ed impianto semaforico”. La convenuta ha però eccepito che
“il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è un tratto rettilineo ad
ampia visuale” e che “l'attore o la vettura con cui ha colliso od
entrambe andavano a velocità molto sostenuta, perché altrimenti, se
avessero limitato la velocità, l'urto avrebbe provocato danni molto
meno rilevanti”. Ha contestato che ci siano state segnalazioni
contraddittorie da parte dei propri addetti e, comunque, ha contestato
l'avversa pretesa risarcitoria anche in punto quantum. Ha, quindi,
chiesto il rigetto di ogni avversa domanda. Con la prima memoria ex
art. 183 c.p.c., l'attore ha contro-dedotto che “non è vero che pur
essendo la strada rettilinea, vi sia un'ampia visuale dei luoghi relativi
al sinistro atteso che …non risulta affatto visibile l'intersezione con la
Via del Cristo” e che “non è vero che l'esponente viaggiava a velocità
sostenuta”. Parte convenuta ha insistito nelle proprie difese.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale e
mediante CTU medico legale finché è stata rinviata all'udienza del
27.1.2023 per discussione e contestuale decisione ex art. 281sexies
c.p.c.”.
Con sentenza n 62/2023 del 27/01/2023 il Tribunale di Savona
decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore.
In particolare, il Tribunale non aderiva alla ricostruzione dei fatti, così
come descritti dall'attore, secondo cui l'incidente si sarebbe verificato
a causa delle indicazioni contraddittorie fornite dai due movieri, che si
trovavano sulla ### in ### per regolare il traffico, essendo la strada
interessata da un cantiere.
Invero, l'attore affermava che un moviere si trovava in Via del ###
ed indicava la paletta verde alle autovetture per lasciarle defluire da
quella strada, mentre l'altro moviere indicava la paletta rossa verso
### e verde alle autovetture che sopraggiungevano da ###, tra cui
lo stesso attore. Inoltre, lo stesso impianto semaforico segnalava il
verde per le autovetture che provenivano da levante.
Il primo giudice rilevava che le dichiarazioni dell'attore non trovavano
riscontro nelle deposizioni testimoniali rese dai due movieri. Uno di
questi, ### affermava che, dopo aver fermato le autovetture
provenienti da levante, mostrava la paletta rossa alle autovetture
provenienti da ponente, consentendo in tal modo di far defluire i
veicoli da Via del ### moviere, ### dichiarava di essere stato al
centro dell'incrocio e, dopo aver anch'egli fermato le autovetture che
provenivano da levante, in direzione da ### verso ### faceva
defluire le automobili provenienti da Via del ### Il Tribunale riteneva
attendibili le deposizioni dei due movieri, che rendevano dichiarazioni
puntuali e scevre da contraddizioni, potendo quindi desumere che non
venivano fornite indicazioni contraddittorie sulla regolamentazione del
traffico alternato.
Quindi, l'attore sopraggiungeva con il proprio motociclo da levante e,
dopo aver superato la colonna di autovetture ferme, impegnava
l'incrocio ed impattava contro altro veicolo.
Il primo giudice riteneva invece generiche le deposizioni testimoniali
dei testi ### e ### che non riuscivano a fornire dettagli sulla
dinamica del sinistro.
Il Tribunale citava infine la normativa relativa al codice della strada
(artt. 38 co. 2 e 43 co. 1 e 2; art. 42 regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada), secondo cui i movieri hanno il
potere di regolare il traffico con la paletta, potendo essi impartire
prescrizioni che gli utenti della strada devono rispettare ancorchè in
difformità con le altre regole di circolazione.
Il Tribunale riteneva pertanto responsabile l'attore, che non teneva
una condotta prudente in prossimità di un incrocio interessato da
lavori e non rispettava le segnalazioni degli agenti preposti alla
regolazione del traffico.
Le spese processuali venivano compensate e le spese di CTU poste a
carico dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello ### chiedendone la
riforma.
Preliminarmente, indicava i capi della sentenza oggetto di
impugnazione, che riguardavano l'erronea valutazione delle risultanze
istruttorie e l'attribuzione esclusiva della responsabilità in capo
all'appellante.
In particolare: a).l'appellante censurava il punto della sentenza in cui
il primo giudice non considerava che la relazione dell'incidente
stradale redatta dalla ### confermata dal ### dava atto che i
movieri fornivano indicazioni in difformità con le segnalazioni del
semaforo; b).l'appellante lamentava che il Tribunale poneva alla base
della propria decisione le dichiarazioni dei movieri, che avrebbero
eventualmente potuto avere un interesse in causa, e non riteneva
attendibili la deposizione della ###ra ### totalmente disinteressata
ai fatti, che affermava la poca chiarezza delle prescrizioni rese dai
movieri; c).infine, l'appellante contestava la violazione della
normativa sull'organizzazione dei cantieri e, quindi, riteneva
responsabile del sinistro la ### S.p.A.
Per corroborare la propria tesi, l'appellante citava dapprima il decreto
ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002,
relativamente alla disciplina tecnica sulla segnaletica temporanea, che
deve essere improntata a determinati principi (adattamento,
coerenza, credibilità, visibilità, leggibilità) e deve tenere in
considerazione diversi elementi per la messa in opera (il tipo di strada,
la natura della situazione, l'importanza del cantiere, la visibilità in
relazione sia agli elementi geometrici della strada che alle condizioni
ambientali, la localizzazione e le tipologia del traffico). Affermava
pertanto che la segnaletica temporanea non deve essere
incompatibile con i segnali permanenti che, se in contrasto, devono
essere rimossi.
Dopo di che, l'appellante proseguiva nella disamina del suddetto
decreto ministeriale relativamente alla sicurezza delle persone sul
lavoro, che devono essere sempre visibili nel momento in cui operano
su una strada interessata da lavori e, in caso di transito alternato da
movieri muniti di apposita paletta, questi devono essere sempre
coordinati anche con apparecchi radio o eventualmente con l'aggiunta
di un terzo moviere.
Per ciò che concerne la regolamentazione del traffico con i movieri,
l'appellante menzionava il D.M. 22/01/2019 che, oltre ad indicare il
percorso formativo per i lavoratori, ribadiva l'importanza di adottare
idonei sistemi di comunicazione tra i movieri che regolamentano il
traffico a senso unico alternato, nonché il dovere di adottare le
opportune cautele per evitare i rischi derivanti dal formarsi di code.
Quanto all'analisi delle prove orali, l'appellante contestava le
deposizioni testimoniali del ### unico moviere addetto a regolare due
sensi di marcia opposti. Invero, egli mostrava la paletta verde in
direzione ### mentre si trovava al centro della strada per fermare
contestualmente il traffico in direzione ### con la paletta rossa.
Pertanto, l'appellante, che proveniva da levante, veniva tratto in
inganno dalla paletta verde e dalla segnalazione semaforica verde per
i veicoli che sopraggiungevano da quella direzione.
Nel frattempo, il moviere ### era occupato a far defluire le
autovetture in ### confermando la circostanza secondo cui vi erano
solamente due movieri a controllare due strade perpendicolari a
doppio senso di marcia. ### censurava la deposizione testimoniale
del ### avendo egli genericamente affermato che dava segnalazioni
con la mano alle autovetture provenienti da ### e fermava con la
paletta rossa le auto verso l'### senza specificare la direzione.
Quindi, anche nel caso in cui avesse avuto la paletta rossa in direzione
### l'appellante avrebbe avuto delle segnalazioni contradditorie (la
paletta verde del ### quella rossa del ### che si trovava in una
posizione equivoca, ed il semaforo verde).
Il primo giudice avrebbe altresì erroneamente considerato che il
semaforo era verde nella direzione ponente-levante in contraddizione
con le risultanze istruttorie e documentali, secondo cui il semaforo era
verde in direzione ### Quindi, secondo l'appellante, sussisteva una
responsabilità in capo alla ### S.p.A., che non organizzava
correttamente il cantiere, ed essendo stato accertato che vi erano
solamente due movieri a controllare un doppio senso di marcia; i due
movieri si trovavano al centro della strada, anziché in corrispondenza
delle estremità della strettoia; non erano muniti di auricolari e
facevano defluire il traffico manualmente; l'impianto semaforico era
acceso in difformità con le prescrizioni impartite dai due movieri,
creando pertanto incertezza.
Infine, l'appellante affermava che il giudice errava nell'escludere con
ordinanza datata 01/04/2022 i capi di prova dal n.6 al n.25, non
avendo potuto conseguentemente stimare la personalizzazione del
danno.
Pertanto, l'appellante insisteva sull'ammissione dei capitoli di prova e
sull'integrazione della ### Si costituiva in giudizio ### S.p.A.
opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto. ###
preliminarmente contestava la normativa citata nell'atto di appello,
evidenziando che il ### ometteva di menzionare la norma più
importante del codice della strada e ricostruiva i fatti in maniera non
aderente alle risultanze istruttorie.
Rilevava altresì che era superflua la richiesta di ammettere prove orali
ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno.
Nel merito, l'appellata evidenziava che l'incidente stradale si
verificava su un rettilineo dotato di ampia visibilità e che l'appellante
procedeva con il proprio motociclo ad una velocità inadeguata,
nonostante i lavori sul manto stradale e la conseguente limitazione
del traffico a senso alternato. ### S.p.A. citava l'art. 43 codice della
strada per evidenziare che le prescrizioni impartite dagli agenti che
regolano il traffico sono idonee ad annullare le altre indicazioni date a
mezzo della segnaletica, non potendo quindi assumere alcuna
rilevanza la segnalazione semaforica accesa in occasione del sinistro.
Sulla base delle deposizioni testimoniali e dell'analisi della
conformazione dei luoghi, l'appellata attribuiva la responsabilità
dell'incidente al ### in concorso eventualmente con l'altro veicolo
che impegnava l'incrocio, considerata la poca prudenza adottata nel
percorrere una strada interessata da un cantiere.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle
conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 04/02/2025 veniva
trattenuta in decisione.
Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva
che l'informativa relativa al sinistro stradale per cui è causa, redatta
dalla ### di ### il ###, dà atto che l'incidente è avvenuto in data
###, verso le ore 8.05, in ### sulla S.S. 1 ### all'intersezione con
Via del ### regolata da semaforo. ### in questione precisa che la
visibilità era buona ed il traffico intenso e che, all'atto dell'intervento,
“i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica assunta nella
fase terminale dell'evento” e “non erano visibili tracce di frenata
interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Conclude che “il tratto di strada della SS 1 ### incrocio semaforizzato
km 616+200, all'ora del sinistro stradale in esame era interessato da
cantiere stradale, ### impegnato nel rifacimento di manto
bituminoso. Il cantiere stradale risultava regolato da movieri e
l'impianto semaforico funzionante” (quindi non solo lampeggiante) e
che “le segnalazioni manuali del personale di cantiere, movieri, dalle
dichiarazioni testimoniali raccolte nonché dalle dichiarazioni rese dalle
parti coinvolte, risultava in antitesi con le segnalazioni luminose
semaforiche in atto”.
Il teste ### confermando l'informativa in oggetto, ha aggiunto:
“posso dire che ho accertato che al momento del sinistro il semaforo
era acceso e normalmente funzionante e non era lampeggiante”.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha correttamente considerato
tutti questi elementi, dandone atto, e valutandoli poi ai fini della
decisione.
Non è vero, quindi, quanto affermato al riguardo dall'appellante: il
Tribunale ha valutato la presenza dell'impianto semaforico ed il suo
funzionamento anche in conflitto con le segnalazioni manuali dei
movieri e ne ha escluso la rilevanza relativamente alla responsabilità
della ditta convenuta, ritenendo che le segnalazioni effettuate dai
movieri fossero comunque prevalenti su quelle semaforiche, dando
ampia motivazione di ciò, come meglio si specificherà infra.
La censura non appare dunque fondata.
Quanto al secondo motivo di appello, va detto che la presenza al
momento del sinistro di due movieri, muniti di paletta, non solo è
pacifica fra le parti ma emerge altresì dall'informativa della ###
intervenuta, dalla quale si evince appunto che sono stati identificati
nell'immediatezza dei fatti i sigg.ri ### e ### che svolgevano
funzioni di movieri e che sono stati ascoltati sul momento, riferendo
di avere regolato il traffico proveniente dalle due corsie della S.S.n. 1
### e da Via del ### Al riguardo va precisato che la testimonianza
dei sigg.ri ### e ### era stata chiesta da entrambe le parti (sia
dunque dalla difesa dell'attore che da quella della società convenuta);
oltre a ciò, alcuna parte mai ha sollevato nel grado pregresso
l'eccezione di incapacità a deporre dei due testi in questione.
Orbene, ### appunto uno dei due movieri presenti sulla strada al
momento del sinistro, ha affermato di avere fermato con un altro
collega prima le macchine che arrivavano da ### e poi quelle che
arrivavano da ### per permettere ai veicoli provenienti dalla Via del
### di immettersi sulla statale ### egli ha poi aggiunto che: “io
avevo la paletta rossa per le auto che arrivavano da ### in quanto
ero girato in quella direzione con le spalle verso Ceriale” e il teste
### ha confermato tale circostanza. In coerenza con tali
dichiarazioni, ### ha dichiarato di non aver visto il sinistro per cui è
causa proprio perché in quel momento era girato verso ### e dava
quindi le spalle ai veicoli che provenivano dalla direzione opposta (cioè
da levante, ossia ###: “ero presente sul cantiere al momento
dell'incidente, ma non ho visto l'impatto in quanto io ero girato verso
ponente, mentre il ### arrivava da levante”. Il teste ha anche
precisato che “il semaforo, per quanto ricordo, era verde in direzione
Alassio” (e ciò coerentemente con quanto risulta dall'informativa della
### e dalla deposizione del teste ###. ### moviere presente ai
fatti, ### ha confermato che il ### “aveva il rosso della paletta
verso Alassio” ed ha detto di avere “fermato le auto sull'### in
direzione da ### verso ### e poi ho fatto defluire le auto da Via del
### con il segno della mano, mantenendo la paletta rossa verso
l'Aurelia”.
Le dichiarazioni rese dal ### e dal ### non appaiono incompatibili,
ma si integrano tra loro.
Infatti, da tali deposizioni si ricava che il sig. ### stava fermando il
traffico proveniente da ### (quindi da ponente) e intimava l'alt con
la paletta del colore rosso ai veicoli da lì provenienti, dando le spalle
ai veicoli provenienti da ### (e quindi da levante), mentre il sig. ###
fermava i veicoli provenienti da ### mostrando la paletta dal lato
rosso.
Le due deposizioni, poi, non sono in contrasto con la deposizione della
teste ### costei non ha riferito con certezza che altre auto seguivano
il motociclo dell'appellante, bensì che “mi pare ci fosse una vettura
davanti all'### nella direzione ###Albenga”, esprimendo quindi una
valutazione in termini ipotetici e non certi, laddove gli altri testi
escussi, diversi dai due movieri ### e ### nulla hanno riferito in
merito al fatto che altri veicoli seguissero la moto dell'### mentre
attraversava l'incrocio.
Si deve pertanto ritenere che le auto che procedevano verso ###
fossero ferme e che il solo motociclo dell'### non si sia fermato,
circostanza che avvalora le testimonianze di ### e ### circa l'alt
intimato ai veicoli provenienti da ### verso ### Con la terza
doglianza l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto in
nessun conto che l'organizzazione del cantiere non era stata eseguita
a norma di legge e che quindi vi fosse la responsabilità dell'impresa
nella causazione dell'evento.
Ora, le considerazioni sopra svolte relativamente all'attività di
regolazione del traffico effettuata dai signori ### e ### già permette
di affermare che costoro hanno eseguito corrette manovre per
fermare i veicoli transitanti sulla strada statale ### provenienti da
entrambe le direzioni (ponente/levante) e permettere ai veicoli
provenienti dalla laterale Via del ### di immettersi sulla statale: i
due movieri erano in contatto visivo tra loro e fermavano i veicoli
provenienti sulla statale ### da levante e da ponente ed erano dotati
di palette segnaletiche recanti sui due lati il colore rosso ed il colore
verde.
Sul punto va poi richiamata la normativa di legge applicabile alla
fattispecie, già riportata dal primo giudice.
Si tratta dell'art. 42 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada a norma del quale qualora la presenza dei lavori,
dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della
carreggiata inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico
alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3, che prevede tra
l'altro il “transito alternato da movieri. Questo sistema richiede due
movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della
strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la
faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato
al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o
con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere
intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig.
II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di
lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e
rosso dall'altro...”.
Ne discende che i movieri sono espressamente disciplinati dal codice
stradale e hanno la facoltà di regolare il traffico in presenza dei cennati
presupposti.
Inoltre, l'art. 38, comma 2, del codice della strada stabilisce che “gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle
date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la
precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle
dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli
agenti di cui all'art. 43”. Quest'ultima norma, ai commi 1 e 2, prevede
poi che “gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del
traffico. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione”.
Tali disposizioni non sono smentite dai regolamenti ministeriali citati
dall'appellante che, nella parte dedicata ai movieri, ricalcano
sostanzialmente le stesse regole.
Si può dunque affermare che il codice della strada attribuisce ai
movieri la facoltà di disciplinare il traffico in presenza dei presupposti
sopra indicati, dando prescrizioni che prevalgono su ogni altro
segnale: pertanto, se anche il semaforo presente sulla statale ###
segnava la luce verde per i veicoli provenienti da ###, ciò doveva
essere superato dalle segnalazioni univoche dei due movieri che
dirigevano il traffico all'incrocio con la Via del ### Qui va detto che
effettivamente nella sentenza impugnata si afferma che il semaforo
segnava luce verde per i veicoli provenienti da ponente e diretti a
levante e l'appellante censura tale affermazione siccome errata.
E' vero che l'affermazione è errata, ma trattasi verosimilmente di un
refuso perché in altre parti della sentenza si afferma invece che il
semaforo segnava la luce verde per chi proveniva da levante, per
esempio a proposito dell'ultima argomentazione relativa alla
prevalenza dei segnali impartiti dai movieri rispetto alla segnalazione
semaforica, sicchè anche se si riscontra l'erroneità dell'affermazione,
essa è smentita in altri passi della sentenza e soprattutto in quelli nei
quali appare rilevante.
Si può quindi condividere la conclusione a cui è giunto il primo giudice,
per cui l'### non si avvedeva del segnale di alt e, superando gli altri
veicoli che si erano invece fermati, proseguiva la corsa, andando a
collidere con un altro veicolo che stava impegnando l'incrocio,
circostanza che, unitamente alla presenza di lavori sulla sede stradale
e al traffico intenso, avrebbe dovuto imporre una condotta di guida
più attenta e cauta e non può affermarsi la responsabilità della s.p.a.
### per il fatto dei suoi dipendenti. ### deve pertanto essere
respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt.
4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo
D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro
26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente
grado del giudizio che liquida in euro 3.996,00 per compensi, oltre
oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002,
che il presente appello viene respinto.
25-02-2025 21:59
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