L’articolo 429, III, c.p.c., nell’utilizzare l’ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi.
Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1137/2025 del 09-09-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
###
in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5496 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa DA
### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei
procuratori Avv. ### e Avv. ### dai quali è rappresentata e
difesa RICORRENTE
CONTRO
###, con sede ###persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede in ### elettivamente domiciliat ###, presso
la sede dell'Avvocatura dell'### rappresentato e difeso dal
procuratore Avv. ###
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2023 ### ha convenuto in
giudizio l'### chiedendo l'accertamento del proprio diritto, a
decorrere dal 21 giugno 2015 (compimento del 70° anno di età),
all'incremento, ex art. 38 legge 448/2001, della prestazione ###
INVCIV ### in godimento e la condanna dell'### al pagamento
dei relativi importi, oltre al maggior importo tra interessi legali e
rivalutazione monetaria, ex art. 16 comma 6 legge 412/1991.
1.1. L'### si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato
e pagato la prestazione con i relativi arretrati, in favore del
ricorrente, a dicembre 2023. Ha concluso quindi chiedendo la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di lite.
2. All'udienza odierna il ricorrente ha confermato l'intervenuto
pagamento, associandosi alla domanda di dichiarazione della
cessazione parziale della materia del contendere, con condanna
dell'### al pagamento del maggior importo tra interessi legali e
rivalutazione monetaria, ex art. 16 comma 6 legge 412/1991,
oltre che delle spese di lite.
2.1. All'esito la causa è stata discussa e decisa come da
motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ### pagamento in via amministrativa della prestazione
richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del
contendere consente di affermare la parziale cessazione della
materia del contendere in relazione alla domanda di
riconoscimento della prestazione.
3.1. Quanto alla domanda di pagamento del maggior importo tra
interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati arretrati liquidati
in € 14.636,92 (doc. 1 di ###, l'art. 6 comma 6 legge 412/1991
prevede: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono
tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute,
a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima
risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi
necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni
acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed
altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento”.
3.1.1. La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che, in materia di
prestazioni previdenziali, la rivalutabilità dei crediti, avendo quale
unico presupposto l'inadempimento colposo del debitore,
costituisce una proprietà intrinseca del credito stesso, in relazione
alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non
avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una
specifica domanda (Cass. 15 luglio 2009, n. 16484).
3.1.2. Tanto premesso, deve affermarsi il diritto di ### al
pagamento della maggior somma tra interessi legali e
rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati liquidati in €
14.636,92, a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo
all'insorgenza del diritto.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di
Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle
spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può
essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa,
sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà
contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la
materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il
fondamento della domanda per regolare le spese secondo il
principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015
n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29
novembre 2018, n. ###).
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza
virtuale, l'### che attraverso il tardivo pagamento del dovuto
(eseguito a dicembre 2023, dopo il deposito e la notifica del
ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento
anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato
il formarsi del contenzioso, e considerata la soccombenza in
relazione alla domanda di pagamento della maggior somma tra
interessi e rivalutazione, deve essere condannato al pagamento
delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10
marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma liquidata, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna
l'### al pagamento in favore di ### della maggior somma tra
interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati
liquidati con nota del 31 ottobre 2023 in € 14.636,92, a decorrere
dalla scadenza del 120° giorno successivo all'insorgenza del
diritto; dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
condanna l'### al pagamento in favore di parte ricorrente delle
spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi.
25-09-2025 06:36
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