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Sentenza

L’autovelox è a norma solo se omologato e non semplicemente approvato...
L’autovelox è a norma solo se omologato e non semplicemente approvato
Il giudice di pace

Venendo ai fatti con ricorso in appello, un automobilista ha impugnato la sentenza n. 134/2021 del giudice di pace di un comune di Pescara con la quale era stata rigettata l’opposizione di esso ricorrente avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale di un Comune in provincia di Pescara in ordine alla violazione dell’articolo 142, comma 8, del cds, per aver percorso la SS 153, alla velocità di 88,40 km orari, superiore al prescritto il limite di 70 Km orari, come accertato a mezzo apparecchiatura “Velocar red & speed” installata in postazione fissa.
Il tribunale di Pescara

Il Tribunale di Pescara ha rigettato l’appello con sentenza n. 1547/2021, confermando la legittimità della pronuncia di primo grado con la quale era stato affermato che l’accertamento dell’indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica approvata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti. Il tutto senza che fosse stata necessaria l’omologazione del ministero dello Sviluppo Economico, posto che quest’ultima, secondo i giudici di appello, in base all’ articolo 192 del regolamento del codice della strada, era da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisse le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento imponesse particolari prescrizioni, mentre, fuori da questo caso e, quindi, anche in riferimento all’apparecchio in questione doveva ritenersi sufficiente l’approvazione. Contro la sentenza di appello, l’automobilista ha proposto ricorso per cassazione.
La sentenza della Cassazione

Secondo la Cassazione è del tutto pacifico che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento non fosse omologato ed era stato invece approvato. Si legge nella sentenza che la questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio. La questione è stata affrontata da questa Corte con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 (cui i Supremi giudici intendono dare continuità) con cui è stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’articolo 142, comma 6, del Dlgs 285 del 1992. Secondo la norma, infatti, il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Quindi per l’autovelox - proprio per la funzione che svolge - è necessaria l’omologazione non essendo sufficiente la sola approvazione.
Avv. Antonino Sugamele

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