La cessione del contratto (articolo 1406 del codice civile) configuri un negozio trilaterale, in cui il consenso del ceduto (che può essere anche preventivamente prestato come previsto dall’articolo 1407 del codice civile) è elemento costitutivo della fattispecie e non una mera adesione a un accordo già perfezionatosi tra cedente e cessionario.
Si tratta di un negozio plurilaterale
decorrenza dall'accettazione dei convenuti, avvenuta per
sottoscrizione il ###; che l'obbligo di stipulare il contratto
definitivo era subordinato all'avveramento delle condizioni previste
all'art.1, comma 4, nel termine di diciotto mesi (prorogabile per
una sola volta di ulteriori dodici mesi su richiesta scritta della ###
S.r.l. da inoltrare alla controparte prima della scadenza del termine
pattuito) dalla sottoscrizione del preliminare, il cui inutile decorso
avrebbe determinato la risoluzione del contratto preliminare; che
il prezzo pattuito era pari ad € 21.712,00.
Avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista, secondo
quanto prospettato da parte attrice, la ### S.r.l, anche
nell'interesse di EL 1.0, con raccomandate a/r del 17/11/2020
avrebbe comunicato la volontà di prorogare il termine stabilito in
contratto ai convenuti, i quali, disattendendo tale volontà, con
lettera a/r del 26/11/2020 hanno comunicato alla ###l., e non ad
EL 1.0, legittima titolare dei diritti derivanti dal contratto
preliminare, l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto
preliminare per decorso del termine contrattualmente pattuito.
Dedotto, dunque, l'inadempimento di parte convenuta, la quale,
nella prospettazione attore, avrebbe in più occasioni mostrato
l'inequivoca volontà di non adempiere (offrendo in vendita il
terreno ad altri soggetti) e ritenuti sussistenti i presupposti di cui
all'art. 2932 c.c., parte attrice, resasi disponibile a versare la
somma di € 21.712,00, ha così concluso: “### all'adito Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
giudicare: A) accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### quali
promittenti concedenti, si sono resi inadempienti all'obbligo di
concludere il contratto definitivo, per la costituzione di diritto di
superficie di terreni da utilizzare per la produzione di energia
elettrica riveniente da fonti alternative per atto pubblico previsto
nel contratto di opzione preliminare concluso il 23 maggio 2019, e
dato atto, altresì, che l'attore offre nuovamente con il presente
atto la somma di € 21.712,00, dichiarare l'autenticità delle
sottoscrizione apposte nel contratto preliminare sopra richiamato,
ed emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenge
luogo del contratto di opzione preliminare per la costituzione di
diritto di superficie di terreni da utilizzare per la produzione di
energia elettrica riveniente da fonti alternative insistente sull'area
individuata al catasto terreni di ### al foglio n. 172, particelle n.
27-138 e 234.
Ordinare conseguentemente al ### di ### di ### la sua
trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da
ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1 Ritualmente citata, con atto del 29/06/2021 si è costituita in
giudizio ### la quale, rilevata la mancata accettazione della
cessione del contratto, non avendo la stessa mai ricevuto alcuna
comunicazione in ordine al dedotto subentro, né accettato
mediante sottoscrizione la cessione asseritamente avvenuta, ha
eccepito il difetto di legittimazione attiva della ### ### S.r.l..
Nel merito, parte convenuta ha dedotto il mancato recapito della
comunicazione di proroga del termine di cui all'art. 1.4 del
contratto e l'inammissibilità dell'azione esperita, trattandosi di
contratto preliminare sottoposto a condizioni sospensive, non
avveratesi, nonché, ad ogni modo, l'avvenuta risoluzione di diritto
del contratto, per decorso del termine contrattualmente pattuito in
ordine all'avveramento delle condizioni poste. ### convenuta ha,
da ultimo, dedotto la parziale vessatorietà dell'art. 1.4 del
contratto nella parte in cui è riconosciuto alla promissaria
concessionaria il diritto unilaterale di prorogare di dodici mesi il
termine (di diciotto mesi) pattuito, con alterazione dell'equilibrio
contrattuale.
Sulla scorta di tali premesse, parte convenuta ha rassegnato le
seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito: - ### e
dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria domanda o comunque
rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche previo
accertamento e/o declaratoria - anche in via riconvenzionale - di
inefficacia / risoluzione di diritto del contratto preliminare del
23/05/2019 e/o di nullità parziale dell'art. 1.4 del medesimo
contratto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; - Con vittoria
di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. 1.2
Con comparsa del 22/11/2021 si è altresì costituito ### che,
assunta una linea difensiva speculare a quella della convenuta
### ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito: - ### e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ###
essendo lo stesso estraneo al rapporto contrattuale oggetto di
causa, anche previo accertamento della falsità delle firme
asseritamente riconducibili allo stesso presenti sui documenti ex
adverso prodotti e/o indicati, firme che sin da ora si disconoscono
formalmente; - In subordine, senza rinuncia alle superiori
eccezioni, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria
domanda o comunque rigettarla in quanto infondata in fatto ed in
diritto, anche previo accertamento e/o declaratoria di inefficacia /
risoluzione di diritto del contratto preliminare del 23/05/2019 e/o
di nullità parziale dell'art. 1.4 del medesimo contratto, per tutte le
ragioni esposte in narrativa; - Con vittoria di spese e compensi da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.3 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183,
sesto comma, c.p.c., all'esito dell'udienza del 17/01/2023,
sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-
ter c.p.c., il g.i., provvedendo sulle istanze istruttorie formulate
dalle parti, non ha ammesso la prova orale articolata da parte
attrice e ha ordinato alla società attrice in persona del legale
rappresentante pro tempore, di depositare in originale le scritture
disconosciute (1. Contratto preliminare per la costituzione di diritto
di superficie del 23/5/2019; 2. Comunicazione subentro della
società ### ### S.r.l. con accettazione di ### 3.
Comunicazione subentro della società ### ### S.r.l. con
accettazione di ### 4. Risoluzione del contratto preliminare del
26/11/2020), con assegnazione a tal fine di termine sino al
15/3/2023 e di un ulteriore termine sino al 30/30/2023 per
l'eventuale disconoscimento degli originali (senza del quale gli
stessi atti si hanno per riconosciuti, non essendo idoneo il
disconoscimento delle copie).
Con ordinanza del 06/04/2023, preso atto del deposito di
documentazione di cui al verbale del funzionario giudiziario del
14/3/2023 ed esaminati i documenti depositati, rilevata
l'inammissibilità della prova orale dedotta da parte attrice attesa
la genericità (quanto ai riferimenti spazio-temporali) della
circostanza dedotta e ritenuta la causa matura per la decisione, la
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 10/6/2025.
Con ricorso del 24/02/2025, ### a seguito della produzione nel
fascicolo telematico da parte della cancelleria della certificazione
attestante l'avvenuto decesso del difensore di parte attrice, ha
manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio,
richiamando le medesime deduzioni e conclusioni già svolte.
Con decreto del 26/02/2025, letto il ricorso proposto per la
prosecuzione del giudizio da ### rilevato sul punto che il decesso
del difensore di parte attrice ha determinato l'interruzione del
processo, con conseguente necessità di riassumere il giudizio in
difetto di prosecuzione della parte che ha subito l'evento
interruttivo, è stata fissata l'udienza del 10/06/2025 per la
prosecuzione del giudizio, con assegnazione a parte ricorrente
termine sino al 19/4/2025 per la notifica del ricorso e del decreto.
Con ordinanza del 10/06/2025, verificata la ritualità della notifica,
è stata dichiarata la contumacia della EL 1.0 e fissata per la
decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza
del 14/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note
scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.. 2. Va preliminarmente
delibata la questione relativa al difetto di titolarità del rapporto in
capo a parte attrice, come eccepita da parte convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, ### e ### qualificato l'asserito
subentro di EL 1.0. nel contratto preliminare intercorso con la
società ### S.r.l. in termini di cessione del contratto, hanno
negato di aver ricevuto la lettera con la quale sarebbe stato loro
comunicato il subentro (lettera del 14/09/2019, a mente di quanto
sostenuto da controparte), né hanno riconosciuto di aver prestato
accettazione mediante sottoscrizione (in data ###, a mente di
quanto sostenuto da controparte).
Pertanto, sostengono le convenute, non essendo intervenuta
alcuna cessione del contratto, difetterebbe in capo all'odierna
attrice la titolarità del rapporto e, dunque, la legittimazione attiva
ai fini dell'azione proposta.
Pare opportuno rilevare che la clausola di un contratto preliminare
che preveda in modo espresso l'assunzione da parte stipulante di
obblighi per sé o per persona da nominare rende, in realtà,
configurabile sia una cessione del contratto ai sensi degli artt. 1406
e seguenti c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma
dell'art. 1407 stesso codice, sia, appunto, un contratto per persona
da nominare ex art 1401 c.c., e ciò tanto in ordine allo stesso
preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Una siffatta
clausola può anche comportare la configurazione del contratto
preliminare come contratto a favore del terzo mediante la facoltà
di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla
stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche
in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie
contrattuale - preliminare o definitiva - va correlata
necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti
contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, ed il cui
accertamento costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice del
merito, incensurabile in sede di legittimità se però condotto
correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt.
1362 e segg. c.c. e sorretto da motivazione immune da vizi logico
- giuridici ( civ., sez. II, 22/08/2019, ord. n. 21576).
Appare evidente la difficoltà di distinguere l'ipotesi del preliminare
con clausola di consenso preventivo alla cessione dal preliminare
con clausola “per sé o per persona da nominare”, atteso che in
entrambi i casi tutte o una delle parti hanno la possibilità di
sostituire a sé un terzo.
Il contratto per persona da nominare è il contratto con il quale una
delle parti, lo stipulante, si riserva la facoltà di nominare, entro un
termine legale o convenzionale, altra persona quale parte
sostanziale del contratto, che acquista i diritti e assume gli obblighi
nascenti dalla stipulazione intervenuta con il promittente (art.
1401 c.c.).
Per effetto della nomina, se avvenuta nella forma e nei tempi
previsti (artt. 1402 e 1403 c.c.), il terzo acquisisce ex tunc la veste
di parte del contratto, determinando la contestuale estromissione
dello stipulante (art. 1404 c.c.).
Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è
costituito, dunque, dal subentrare nel contratto di un terzo - per
effetto della nomina e della sua contestuale accettazione - che,
prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante),
acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con
l'altro contraente ### determinando, inoltre, la contemporanea
fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo,
per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente
contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto
costituito dall'originario stipulante (Cass. civ., sez. II, 21/05/2019,
n.13686).
Al contrario, nella cessione del contratto, che si verifica quando un
contraente ### con il consenso dell'altro ### sostituisce a sé un
terzo ### nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni
corrispettive non ancora eseguito (art. 1406 c.c.), la cessione
determina il subentro del cessionario al cedente con efficacia ex
nunc, ovverosia senza effetto retroattivo.
Diversi sono, dunque, gli effetti prodotti dai richiamati contratti.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1407 c.c., se una parte ha
consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi
confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha
accettata.
Nel contratto per persona da nominare, perché possa ritenersi
perfezionato il subingresso del contratto del terzo (con esclusione
della legittimazione ad agire dello stipulante ai fini dell'art. 2932
c.c.) non è dunque sufficiente una valida e tempestiva electio amici
(la quale non richiede formule sacramentali, potendo consistere in
qualsiasi dichiarazione con la quale il contraente indica il soggetto
che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal
contratto da lui stipulato: Cass. 26/09/2006, n. 21254) ma è
altresì necessaria (restando altrimenti la electio amici inefficace:
Cass. 20/06/2011, n. 13537) l'esistenza di una procura ad opera
del terzo nominato oppure la sua accettazione, la quale anch'essa
non richiede forme peculiari, potendo essere desunta da qualsiasi
atto che ne manifesti chiaramente la volontà.
In forza dei principi generali di libertà e strumentalità della forma
rispetto allo scopo dell'atto, per un preliminare di compravendita il
descritto subingresso postula che all'altro contraente, oltre alla
comunicazione scritta dello stipulante di designazione del terzo in
capo al quale deve concludersi il contratto, pervenga altresì (ove
manchi una pregressa procura rilasciata dal designato)
l'accettazione del terzo nominato, quest'ultima potendo, peraltro,
anche essere contenuta nell'atto di citazione che il terzo stesso, da
solo o congiuntamente allo stipulante, abbia notificato all'altro
contraente per la esecuzione in forma specifica del contratto (Cass.
civ., sez. III, 24/04/2023, n.10850 in motivazione).
Nel contratto per persona da nominare, la comunicazione della
dichiarazione di nomina e di avvenuta accettazione può, dunque,
essere contenuta anche nell'atto di citazione che il terzo ha
notificato all'altro contraente per l'esecuzione del contratto.
Laddove, pertanto, si qualificasse il contratto intercorso tra le parti
in termini di contratto per persona da nominare, a nulla rileverebbe
il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle lettere
del 25/09/2019.
Nel caso in cui si qualificasse il subentro in termini di cessione del
contratto, va rilevato che, come già osservato, in caso di
preventivo consenso alla cessione, ai fini dell'efficacia della
sostituzione nei confronti della parte ceduta è necessaria la notifica
o la sua accettazione.
È opportuno precisare che in riferimento alla questione relativa alla
legittimazione ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2932
c.c., occorre verificare se il consenso preventivo faccia riferimento
al solo contratto definitivo o anche al preliminare (come nel caso
di specie), in quanto è solo in tale ultima ipotesi che si
configurerebbero in astratto (al di là della fondatezza in concreto)
i presupposti dell'azione esperita.
Se la suddetta clausola è riferibile al solo definitivo, non saranno
possibili sostituzioni soggettive nell'ambito del preliminare;
pertanto, in tal caso, il cessionario non assumerà mai la qualità di
parte del contratto preliminare e, dunque, spetterà al contraente
originario agire ai fini dell'esecuzione del contratto in forma
specifica.
2.1 Posto quanto sopra, ai fini dell'esatto inquadramento della
fattispecie in esame, è necessario ora valutare l'intenzione dei
contraenti in ordine agli effetti dell'eventuale designazione del
terzo. ###. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive
all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta
l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che,
qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli
con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia
divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa
interpretazione non è ammissibile (Cass. civ., sez. II, 22/08/2019,
ord. n. 21576 in motivazione).
Nel caso di specie, ancorché nell'intestazione risulti “### S.r.l.,
per sé o per persona giuridica da nominare”, l'art. 7 del contratto
prevede espressamente il preventivo consenso dei convenuti alla
cessione (“il promittente concedente acconsente sin d'ora e
preventivamente a che la promissaria concessionaria abbia la
facoltà di cedere liberamente a terzi il contratto preliminare nonché
il contratto definitivo di superficie, prestando sin da ora il
promittente concedente il proprio consenso; la promissaria
concessionaria in tal caso darà comunicazione al concedente
mediante raccomandata a/r in cui saranno indicati gli elementi atti
ad identificare la persona fisica o giuridica del nuovo cessionario,
che a sua volta dovrà preventivamente subentrare nella garanzia
prestata dalla promissaria concessionaria o concessionario” cfr.
doc. doc. 1 memoria di replica di parte convenuta ###.
Non pare, dunque, sussistente un interesse dello stipulante alla
stipulazione a favore del terzo, né risulta che i contraenti abbiano
voluto escludere la sostituzione del terzo alla ### S.r.l. come
parte contrattuale, stante il preventivo consenso prestato alla
cessione.
La fattispecie, anche in ragione dell'assenso di parte attrice sul
punto, la quale non ha nemmeno contestato la qualificazione
operata dai convenuti, va quindi inquadrata come preliminare con
consenso preventivo alla cessione.
La cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c. configura un
negozio trilaterale, in cui il consenso del ceduto (che può essere
anche preventivamente prestato come previsto dall'art. 1407 c.c.)
è elemento costitutivo della fattispecie e non una mera adesione
ad accordo già perfezionatosi tra cedente e cessionario (“la
cessione del contratto ex artt. 1406 c.c. e segg., configura un
negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la
partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente,
del cessionario e del contraente ceduto” Cass. civ., III,
22/11/2019, n. ###).
Ancorché ai fini del valido perfezionamento del contratto di
cessione rilevi solo il consenso preventivamente espresso dal
ceduto, assolvendo la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1407
c.c. la diversa funzione di rendere opponibile la cessione stessa al
ceduto, ai creditori dello stesso e ai terzi aventi causa, va
osservato come incomba sul cessionario, che nel caso di specie ha
agito ai fini dell'esecuzione specifica del contratto preliminare
asseritamente ceduto, l'onere di provare l'intervenuta cessione del
contratto.
Trattandosi di contratto trilatero, è, invero, necessario dimostrare
che un'effettiva cessione in favore della ### ### S.r.l. dei
rapporti derivanti dal contratto preliminare, sottoscritto dai
convenuti e dalla società ### S.r.l., vi sia stata.
Tale prova non risulta fornita nel caso in esame, atteso che l'unica
documentazione astrattamente idonea a tal fine (le lettere di
comunicazione del subentro che si assume inviate dalla ### S.r.l.
ai convenuti in data ###) è stata formalmente e tempestivamente
disconosciuta dai convenuti nella prima difesa utile.
2.2 Il disconoscimento della propria sottoscrizione o di una
scrittura privata in genere deve avvenire in modo formale ed
inequivoco: in assenza, la parte che intende avvalersi di quella
scrittura non ha l'onere di chiederne la verificazione, con
conseguente utilizzabilità del documento ai fini probatori (Cass.
civ., III, 08/08/2024, n.22452) Nel caso in esame, come già
osservato, le sottoscrizioni apposte in calce alle lettere del
25/09/2019, versate in atti da parte attrice, sono state
formalmente disconosciute dai convenuti nella prima difesa utile.
Pare opportuno osservare che diverso è l'ambito di operatività
delle norme di cui all'articolo 214 c.p.c. e all'articolo 2719 del c.c.,
atteso che nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la
riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al
soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore; nel
secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma
soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica
al documento originale. Di guisa che la parte contro la quale sia
stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice
disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia,
della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il
ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il
disconoscimento, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della
conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta
in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata,
previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto,
mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo
2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità
della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni (Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n.
18491).
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di
scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità
all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova
documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione,
mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso; in
caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova
con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in
particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della
scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che
intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova
che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente
apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere
disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica
del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle
sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta
copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale
limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena
prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di
verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di
valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma
unitamente agli altri elementi istruttori disponibili (Cass. civ., sez.
III, 04/02/2025, 2777).
Nel caso di specie, a seguito del disconoscimento della
sottoscrizione, parte attrice ha formulato istanza di verificazione e,
onerata di produrre in giudizio gli originali delle scritture
disconosciute (cfr. ordinanza del 18/01/2023), non ha assolto tale
onere, atteso che la documentazione prodotta non corrisponde agli
originali richiesti.
Pertanto, tale documentazione, in assenza peraltro di allegazione
da parte dell'onerata circa l'impossibilità di produrre gli originali
per causa ad essa non imputabile, non è utilizzabile nel presente
giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'impossibilità
di accertare l'avvenuta cessione in favore di parte attrice del
contratto preliminare per cui è causa, deve dichiararsi il difetto di
titolarità in capo alla EL 1.0 del rapporto controverso.
Resta, pertanto, assorbita la domanda riconvenzionale spiegata da
parte convenuta, ### di accertamento e declaratoria
dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare del
23/05/2019 e di nullità parziale dell'art. 1.4 del richiamato
contratto. 3. Anche laddove fosse stata ritenuta efficace la dedotta
cessione del contratto, la domanda di parte attrice sarebbe stata
ad ogni modo rigettata nel merito.
Quanto alla domanda ex art. 2932 c.c. spiegata da ### ###
S.r.l., va osservato che, ai fini dell'emissione della relativa
sentenza costitutiva, parte attrice è tenuta a dimostrare l'avvenuta
conclusione del contratto preliminare. ### dell'art. 2932 c.c.
postula altresì che il contenuto del contratto preliminare sia
sufficientemente determinato.
Difatti, nella sequenza contratto preliminare - domanda di
esecuzione in forma specifica - sentenza di trasferimento deve
sussistere identità di contenuto negli elementi essenziali che
pertanto devono essere già individuati o individuabili nel contratto
preliminare.
Nel caso di specie, la società EL 1.0 ha versato in atti il contratto
preliminare intervenuto tra i convenuti e la società ### S.r.l. ###
in data ### , avente ad oggetto il riconoscimento di un diritto di
superficie (per la costruzione e gestione di un impianto volto alla
produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile
solare) sull'appezzamento di terreno di proprietà dei convenuti, a
destinazione agricola, sito in ###, censito al catasto terreni al
foglio ###, p.lle ###, senza, però, provare, come già osservato,
l'avvenuta modifica sul piano soggettivo. 3.1 La tutela dell'art.
2932 c.c. è invocabile dalla parte non inadempiente a fronte di un
inadempimento della controparte. ### tipico (pur se non
esclusivo) che dà luogo all'azione ex art. 2932 è il rifiuto di una
delle parti di stipulare il contratto definitivo e l'avvio dell'azione
non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora
dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla
sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva
di inadempimento.
Invero, in tema di inadempimento del contratto preliminare di
compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato
alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio
dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932
c.c., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone
necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa
intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo
sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del
negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronuncia
costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla
controparte stessa (Cass. civ., sez. II, 13/05/2011, n. 10687;
conf. Cass. civ., sez. II, 11/04/2017, 9314).
Nel caso di specie, risulta allegata la circostanza che i convenuti
non abbiano consentito la conclusione del contratto definitivo per
cui è causa, avendo gli stessi offerto in vendita l'appezzamento di
terreno ad altri soggetti.
Ulteriore presupposto per l'applicazione dell'art. 2932 c.c. è
costituito dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente cui è
subordinato il trasferimento della proprietà. ### di tale
obbligazione, se pure (in ipotesi) assolve alla funzione di
condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde,
peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad
attuare il sinallagma contrattuale.
Sul punto, va osservato che, ove per accordo delle parti la
controprestazione debba essere eseguita al momento della stipula
del contratto definitivo o successivamente, come previsto nel caso
di specie, la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. è
pronunziata anche indipendentemente da qualsiasi offerta, posto
che il pagamento del prezzo o della parte residua di esso è imposto
dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla
sentenza stessa (Cass. 12556/2000). Invero, se le parti di un
preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il
pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del
definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, secondo
comma, c.c. è da ritenersi soddisfatto anche solo con la
proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di
contrarre, atteso che l'offerta del pagamento del prezzo è in essa
necessariamente implicita (cfr. Cass. civ. n. 14372/2018).
Posto quanto sopra, va altresì osservato come la sentenza prevista
dall'articolo 2932 del Cc presuppone la corrispondenza tra il bene
oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente. ### per
via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al
contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il
medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto
del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi
modifiche.
La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si
sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire
non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello
considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela
reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di
difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in
via quantitativa sull'entità del bene. (La decisione impugnata, ha
osservato la Suprema Corte ha obliterato tale principio, non
affrontando minimamente la questione della corrispondenza tra il
bene oggetto del preliminare e quello oggetto della domanda ex
articolo 2932 del Cc, anzi implicitamente riconoscendone
l'irrilevanza, laddove, pur dando atto che il primo riguardava il solo
terreno, ha disposto il trasferimento dello stesso comprensivo delle
costruzioni - abusivamente realizzate senza concessione dal
promittente acquirente e nelle more sanata - cioè di un bene
materialmente diverso (Cass. civ. sez. II, 06/11/2024, n.28613).
### per via giudiziaria del contratto preliminare deve, dunque,
riprodurre l'assetto di interessi assunto dalle parti nel contratto
preliminare.
È, pertanto, da escludersi, per la contraddizione che non lo
consente, che possa costituirsi, e, quindi, trasferirsi per sentenza
costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione
sospensiva o ancora sottoposto a termine; né può ipotizzarsi,
perché si tratterebbe di spendita giudiziaria inutile, l'emissione di
una sentenza che si limitasse ad affermare quel che già prescrive
il contratto preliminare, e cioè che il trasferimento, al quale il
promittente alienante si è obbligato, resti condizionato o
sottoposto a termine; può, invece, farsi luogo per sentenza
costitutiva del consenso mancante per il trasferimento di un bene
(trasferimento, ovviamente del quale il promittente alienante si è
reso inadempiente), anche nell'ipotesi in cui il tempo per la
controprestazione non sia ancora scaduto (come nel caso in cui
tutto o parte del prezzo debba corrispondersi in epoca successiva),
condizionando l'effetto traslativo al pagamento dell'intero prezzo,
stante che in questo caso si è in presenza di un contratto che, per
volontà delle parti, nel momento in cui la vicenda viene davanti al
giudice, è pienamente efficace (Cass. civ., sez. II, 06/09/2019, n.
22343).
Nel caso di specie, come si evince dal contratto preliminare in atti,
l'obbligo di stipula del contratto definitivo è strettamente correlato
all'avveramento delle seguenti condizioni: “a) accettazione
definitiva di allacciamento elettrico alla rete di trasmissione
nazionale e/o rete di distribuzione locale, previo definitivo
ottenimento dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del d. lgs.
n. 387/2003, ovvero ultimo atto, permesso, concessione o atto
equivalente idoneo rilasciato dall'autorità competente per l'avvio
della costruzione ed esercizio commerciale dell'impianto
fotovoltaico a favore della promissaria concessionaria, restando
inteso che, laddove tali pubblicazioni non siano state ottenute
entro (diciotto mesi) dalla data di sottoscrizione del presente
contratto, il presente contratto preliminare di intenderà
automaticamente risolto. La promissaria concessionaria avrà
tuttavia facoltà per una sola volta di prorogare tale termine di
ulteriori 12 mesi, mediante comunicazione da inoltrarsi all'altra
prima della scadenza del termine; b) ad avvenuta regolare visura
presso la competente ### dei ### immobiliari senza che siano
emersi vincoli, anche fiscali, servitù, ipoteche e oneri di ogni sorta,
trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi, azioni
giudiziali in riferimento al terreno” (cfr. doc. 1 memoria di replica
parte convenuta). ### di prestare il consenso alla stipula del
contratto definitivo risulta, dunque, subordinata all'avverarsi delle
condizioni contrattualmente previste, del cui avveramento non vi
è né allegazione né a fortiori prova nel caso in esame.
A ciò si aggiunga che, ancorché parte attrice abbia dedotto di aver
comunicato a parte convenuta la volontà di avvalersi della proroga
del termine pattuito, non vi è prova alcuna sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte
attrice sarebbe stata, ad ogni modo, rigettata nel merito.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla
base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M.
n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della
controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso
tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i parametri tabellari
minimi relativamente a tutte le fasi, attesa la scarsa complessità
della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata)
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta la
domanda proposta da ### ### S.r.l.; - condanna ### ###
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in €
1.698,50 per compenso ai difensori, oltre spese generali nella
percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge da distrarsi
in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - condanna ###
### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in €
1698,50 per compenso ai difensori, oltre spese generali nella
percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge da distrarsi
in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Intervenuto in materia di preliminare con consenso preventivo alla cessione il Tribunale di Latina (sezione I, sentenza 14 ottobre 2025,n. 1715) precisa in sentenza come la cessione del contratto (articolo 1406 del codice civile) configuri un negozio trilaterale, in cui il consenso del ceduto (che può essere anche preventivamente prestato come previsto dall’articolo 1407 del codice civile) è elemento costitutivo della fattispecie e non una mera adesione a un accordo già perfezionatosi tra cedente e cessionario.
Si tratta di un negozio plurilaterale
In altre parole, la cessione del contratto configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto.
Ancorché ai fini del valido perfezionamento del contratto di cessione rilevi solo il consenso preventivamente espresso dal ceduto, assolvendo la notifica e l’accettazione di cui all’articolo 1407 del codice civile la diversa funzione di rendere opponibile la cessione stessa al ceduto, ai creditori dello stesso e ai terzi aventi causa, incombe comunque sul cessionario l’onere di provare l’intervenuta cessione del contratto. La questione avente a oggetto il verificare se, ex articolo 36 della legge 392/1978, è configurabile una speculare responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda per i canoni locativi non pagati dal cedente per i periodi antecedenti alla cessione, merita risposta positiva.
Il caso atipico della cessione di locazione
Ciò perché la cessione del contratto di locazione prevista dalla richiamata norma speciale è atipica rispetto all’ipotesi generale (articolo 1406 e seguenti del codice civile) in quanto, diversamente da quest’ultima, la prima attribuisce al conduttore la facoltà, oltre che di sublocare, anche di cedere il contratto di locazione, ponendo quale unica condizione la contestualità di tale cessione con la cessione o locazione dell’azienda, ed escludendo invece dai requisiti di validità ed efficacia del contratto il consenso del locatore, contraente ceduto.
Le conclusioni
Di conseguenza, non potrebbe applicarsi alla cessione ex articolo 36 citato il limite ex articolo 1406 del codice civile, secondo cui non è configurabile la cessione del contratto con riferimento alle prestazioni già eseguite.
01-11-2025 18:21
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