La nuova Tun.
Il danno morale
Il separato risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), crescente all’aumentare di ogni punto di invalidità (dal 26% al 55% rispettivamente per 10 e 100 punti di invalidità permanente). Inoltre, per consentire una modulazione della componente morale in funzione della maggiore o minore gravità delle sofferenze patite, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti, e in particolare una ripartizione tra valori minimi, medi e massimi.
Nessun automatismo, però: il danno morale potrà essere risarcito solo in presenza di adeguate allegazioni e prove, anche presuntive, prodotte dalla parte che ne invochi il ristoro (Cassazione, 25164/2020).
La personalizzazione
Fuori dalla Tun rimane, infine, la “personalizzazione”, prevista dall’articolo 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui «la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» della vita del danneggiato.
In tali casi la quantificazione del danno biologico (e non del danno morale) può essere aumentata sino a un massimo del 30%, tetto da considerare imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge (Cassazione, 2433/2024). In ogni caso il risarcimento complessivamente riconosciuto a sensi di legge deve intendersi esaustivo, e non ulteriormente aumentabile.
06-01-2025 13:28
Richiedi una Consulenza