La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l’evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale).
Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 11 marzo 2021, n. 6826
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo - Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4566-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- controricorrenti -
nonche' contro
(OMISSIS):
- intimati -
avverso la sentenza n. 16766/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 3/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/9/2018 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto da Roma Capitale e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma 28/4/2014, ha rigettato la domanda in origine nei confronti della medesima proposta dal sig. (OMISSIS) di pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS), allorquando "presso il (OMISSIS) in corrispondenza del civico (OMISSIS)... il (OMISSIS) aveva perso il controllo del proprio motociclo Piaggio Liberty... cadendo a terra, asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale".
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell'articolo 2700 c.c., articolo 115 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (recte, 3).
Con il 2 e il 4 motivo denunzia "omesso esame" di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunzia violazione dell'articolo 132 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il ricorso e' sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilita' richiesto all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'"atto di citazione ritualmente notificato", alla CTU, alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, alla "Relazione di sinistro... redatta dalla Polizia municipale", al "rapporto di infortunio predisposto dai Vigili del Fuoco", al "Verbale della Polizia Municipale", al "Verbale dei Vigili", alla "schizzo planimetrico") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso ovvero, laddove in parte riprodotti (es., il "Verbale della Polizia Municipale", la "precisa informazione fornita dal (OMISSIS) alla Polizia municipale", quanto dal (OMISSIS) "dichiarato ai vigili urbani", la "scheda statistica dei Vigili del Fuoco", la "Relazione di sinistro... redatta dalla Polizia municipale"), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita' (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita' del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita' del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Va per altro verso posto in rilievo come, al di la' della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realta' doglianze (anche) di vizio di motivazione al di la' dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312)
Non puo' d'altro canto sottacersi che la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui "Anche a voler ammettere che, contrariamente alla cennata evidenza planimetrica, il (OMISSIS) sia effettivamente incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura... occorre considerare che la stessa e' apparsa ai vigili urbani praticamente gia' "essiccata" una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo", sicche' "e' pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsivoglia intervento a salvaguardia dell'incolumita' e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso", non risulta dall'odierno ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurata.
Ne consegue che come questa Corte ha avuto piu' volte modo di affermare e' sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perche' il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Non gia' per carenza di interesse, come pure si e' da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431.; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensi' per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 18/2/2020, n. 13880; Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
Ne' puo' del pari sottacersi che la sopra riportata ratio decidendi e' invero conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la P.A. rimane liberata dalla responsabilita' ex articolo 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento e' stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialita' offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioe' allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attivita' di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresi', con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
A tale stregua, il ricorso e' inammissibile (anche) ex articolo 360 bis c.p.c.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta' si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, come si' e' sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'articolo 360 c.p.c., in realta' sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita', un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita' non e' un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia' considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore di Roma Capitale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
22-01-2025 22:09
Richiedi una Consulenza