La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il pagamento di compensi professionali, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza gravata, per avere, nella circostanza, la corte del merito, nel rigettare la domanda attorea in sede di gravame, omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva di una delle due odierni ricorrenti, che, avendo rinunciato all’eredità del coniuge professionista, nonché attore appellato, era stata erroneamente condannata, come attrice, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 gennaio 2025 n. 1057 – Presidente Di Virgilio – Relatore Pirari
21-01-2025 08:06
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