La TUN (tabella unica nazionale).
La nuova Tun
La Tabella unica nazionale è contenuta nel Dpr già previsto dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) e approvato dal Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, dopo un’attesa di quasi 20 anni. Durante l’inerzia del legislatore il vuoto è stato tamponato dalla giurisprudenza, attraverso l’elaborazione delle Tabelle pretorie: in particolare, quelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (a cui la Cassazione ha – in assenza dei criteri di legge – riconosciuto sin dal 2011 valore paranormativo) e quelle del Tribunale di Roma.
Il Dpr prevede una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per quella morale (per i valori minimi, medi e massimi, per ciascun punto e ciascuna classe di età).
Il provvedimento, in conformità ai principi di legge, adotta il sistema del “punto variabile”, secondo il quale il valore economico del punto deve:
decrescere con l’aumento dell’età del soggetto, in base alle tavole di mortalità elaborate da Istat, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base);
crescere con l’aumentare della percentuale di invalidità (moltiplicatore biologico del valore del punto base) e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.
Per dare concretezza a questi principi, sono stati individuati coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori da Mimit, con la collaborazione di Ivass.
06-01-2025 13:20
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