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Sentenza

Lavoratori agricoli - Subordinati a tempo determinato – Prestazioni previdenzial...
Lavoratori agricoli - Subordinati a tempo determinato – Prestazioni previdenziali (Cc, articolo 2094; Dlgslgt 212/1946)
Lavoratori agricoli - Subordinati a tempo determinato – Prestazioni previdenziali (Cc, articolo 2094; Dlgslgt 212/1946)

Il Tribunale di Ragusa, adito in tema di rivendicazione del diritto alle prestazioni previdenziali da parte dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, si sofferma sull’onere di fornire la prova dell’esistenza del rapporto ex articolo 2094 c.c. che fa gravare a carico dell’interessato. Va precisato che presupposto, e giustificazione, del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal Dlgslgt n. 212/1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali, è l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste.

Se di tale esistenza l’interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l’Istituto previdenziale convenuto contesti l’attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato).

In questo caso il Giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell’iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente, e prudentemente, la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. In riferimento, poi, all’attività lavorativa agricola prestata in favore di parenti e affini nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà e, per ciò stesso, normalmente resa affectionis vel benevolentiae causa, si impone un più approfondito compito di verifica, cui non è di ostacolo la pur documentata iscrizione.

    Tribunale di Ragusa, sentenza 27 maggio 2025 n. 796
Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 796/2025 del 27-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
###
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del
Gop dott. ### ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2729 / 2019 R.G.A.C. (cui è riunito il n.
55/2020), avente ad oggetto: altre controversie in materia di
previdenza obbligatoria, promossa da ### nato in ### il ### CF
###, rapp.to e difeso dall'### in persona del legale rapp.te pro
tempore, CF ###, rapp.to e difeso dall'### e ### resistente ###
delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso
come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende
integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con cui l'###
di ### ha provveduto alla cancellazione delle giornate agricole del
lavoratore dai relativi elenchi, con riferimento all'anno 2015.
L'### eccepisce la legittimità della cancellazione effettuata a seguito
di accertamento ispettivo sulla ditta datrice di lavoro La causa è stata
istruita documentalmente e con l'esame dei testimoni ammessi e,
all'odierna udienza, è stata decisa mediante pronuncia di dispositivo
e contestuale motivazione.
Preliminarmente sulla eccezione di decadenza
Il termine di 120 gg di cui all'art 22 Dl //70 andava a scadere il ###,
mentre il ricorso è stato depositato in data ###: ne deriva che
nessuna decadenza è maturata ### conclusione può essere
raggiunta anche in ordine al procedimento n 55/20 RG a questo
riunito, in cui il provvedimento impugnato è conseguenza
logicogiuridica del provvedimento oggetto del presente procedimento
che, come detto, è stato impugnato nel termine di legge.
Vanno esaminate nel merito le domande relative a detta annualità
2015.
Grava sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del
rapporto ex art. 2094 c.c., sia allorquando sia stato adottato nei suoi
confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, sia nel caso
in cui, pur essendo documentabile l'iscrizione, l'### previdenziale
convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando
elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti
ispettivi) la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività
del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, atteso che
l'iscrizione negli elenchi assolve soltanto la funzione di “agevolazione
probatoria” (cfr. Cass. n. 13877/2012, cit.).
Ebbene, tale onere probatorio può ritenersi adeguatamente assolto
sia documentalmente mediante la produzione delle buste paga e delle
comunicazioni ### dei Cud (v produzione fascicolo di parte
ricorrente), sia con le deposizioni rese dai testi sentiti in udienza che
hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro svolto
dall'odierno ricorrente alle dipendenze di ### avuto luogo - per quel
che qui interessa - nel corso del 2015 Tali testimonianze appaiono
attendibili, in quanto sufficientemente congruenti tra loro e,
soprattutto in difetto di elementi a discredito.
Ed invero il teste ### ha dichiarato che vedeva nel 2015 il ricorrente
lavorare nelle serre: “ lo vedevo spesso sia al mattino presto che
durante la giornata”; “ si è vero, posso dire che vedevo ### che
caricava le cassette di melanzane, curava le piantine, e tutto quello
che serviva” Il teste inoltre ha confermato gli orari.
Congruenti e conformi sono le deposizioni del teste ### “ vedevo
### (ovvero ### che lavorava nelle serre vicine di ### ”; “ posso
dire che ### raccoglieva le melanzane”; e del teste ### “vedevo
### (### che lavorava il pomodoro nelle serre di ### ” Anche il
teste di ### ha dichiarato che “ ricordo che ### di origine tunisina
ha lavorato per me a settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015
dicembre 2015; ad agosto non ricordo di solito tornava in tunisia” Di
contro dall'acquisito verbale ispettivo e dalla deposizione degli ###
non emergono elementi significativi tali da far ragionevolmente
dubitare dell'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
Invero, nel medesimo verbale ispettivo, mentre si da conto dei motivi
per i quali sono state disconosciute le giornate degli altri lavoratori (v
ppgg 6 e 7 del verbale), nulla si riscontra in merito alla posizione
dell'odierno ricorrente
In definitiva, se da un lato il verbale ispettivo dà contezza di
irregolarità sull'operato dell'azienda agricola in verifica esse sono
rimaste prive di prova con riferimento al ricorrente; mentre dall'altro
gli elementi raccolti sull'odierno ricorrente costituiscono meri indizi,
che sono stati confutati dalla documentazione prodotta e dalle
testimonianze assunte in giudizio.
In tal quadro, deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere della
prova in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti per ottenere
la reiscrizione delle giornate agricole e l'indennità di disoccupazione
relativamente al 2015, con conseguente accoglimento del ricorso Le
spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del
Gop Dott. ### 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il
diritto di ### alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli del Comune di ### 2) condanna l'### ad adottare i
provvedimenti conseguenti ed a pagare le prestazioni richieste
maggiorate di interessi sino al saldo; 3) condanna ### al rimborso
in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €.
2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come
per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario
Avv. Antonino Sugamele

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