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Sentenza

Le prestazioni rese dai cosiddetti “medici incaricati” nell’ambito degli istitut...
Le prestazioni rese dai cosiddetti “medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena «non ineriscono a un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione».
La legge 740/1970

Si legge nella sentenza come le norme previste dalla legge n. 740 del 1970 siano norme speciali, che rispondono alla natura peculiare del rapporto d’incarico, non assimilabile a quello di pubblico impiego, e che sono volte a escludere l’applicazione al medico penitenziario dell’intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. I Supremi giudici, quindi, hanno ribadito che il rapporto d’incarico in questione è di tipo autonomo, giacché le modalità concrete del suo svolgimento - in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere.
Niente lavoro subordinato

Ne consegue che va esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per essere applicabile unicamente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 740 del 1970.
Conclusioni

Per concludere la necessità di sostituire provvisoriamente l’incaricato per assicurare il servizio, giustifica la chiamata diretta e la previsione di un compenso diverso e ridotto, rispetto a colui che abbia assunto l’incarico a seguito di regolare concorso.
Avv. Antonino Sugamele

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