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Sentenza

Limiti dimensionali (non qualitativi) dell'atto giudiziario. Con la riforma c.d....
Limiti dimensionali (non qualitativi) dell'atto giudiziario. Con la riforma c.d. Cartabia è stato innovato l’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esigendo, tra le altre cose, il rispetto di “limiti di redazione dell’atto”.
La crescente attenzione al rispetto dei limiti dimensionali e alla sintesi degli atti processuali evidenzia una tendenza verso una “difesa a lunghezza limitata”, che rischia di comprimere il diritto delle parti a esplicitare in modo articolato le proprie ragioni
Male Judge lawyer In A Courtroom Striking The Gavel on sounding block.

di Luigi Viola*

22 Maggio 2025

Con la riforma c.d. Cartabia è stato innovato l’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esigendo, tra le altre cose, il rispetto di “limiti di redazione dell’atto”.

Tale inciso è stato interpretato in senso quantitativo e non qualitativo. La violazione non determina invalidità, ma incide sulle spese del processo.

In particolare, per ciò che qui interessa, il comma 5 recita così:

“Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Orientamento del Tribunale di Marsala (spese compensate)

Nella pronuncia del Tribunale di Marsala (Sentenza n. 220 del 24 aprile 2025), il giudice ha affrontato un caso in cui l’atto introduttivo del giudizio risultava eccessivamente lungo e ridondante.

L’art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. Tale precetto è connesso all’obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento.

La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l’esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all’art. 46 disp. att. c.p.c. il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.

L’atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell’atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.
Orientamento del Tribunale di Crotone (spese compensate per un terzo)

Un approccio simile emerge nella sentenza del Tribunale di Crotone (Sentenza n. 118 del 26 febbraio 2025).

In questo caso, la parte convenuta, pur risultando vittoriosa, aveva depositato note difensive di ben 65 pagine, caratterizzate da ripetizioni di argomentazioni già esposte e dall’assenza di una giustificazione sostanziale per il superamento dei limiti dimensionali.

Stante l’art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l’art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell’atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo, le spese vengono compensate per un terzo.
Conclusioni sul diritto di difesa a lunghezza limitata

Le sentenze analizzate, pur perseguendo l’obiettivo di un processo più snello e ordinato, sollevano interrogativi sul diritto di difesa e sulla sua concreta attuazione.

La crescente attenzione al rispetto dei limiti dimensionali e alla sintesi degli atti processuali evidenzia una tendenza verso una “difesa a lunghezza limitata”, che rischia di comprimere il diritto delle parti a esplicitare in modo articolato le proprie ragioni, mentre la difesa è formalmente inviolabile ex art. 24 Cost.

La compensazione delle spese processuali, pur essendo una sanzione formalmente meno afflittiva rispetto alla dichiarazione di invalidità degli atti, può avere effetti indiretti significativi, scoraggiando gli avvocati dall’approfondire tematiche ritenute più complesse, laddove la spiegazione ne renda la difesa più estesa in termini di lunghezza.

Questo approccio, se da un lato promuove l’efficienza del processo perchè con atti più sintetici, dall’altro rischia di sacrificare la qualità del diritto di difesa, che è un pilastro irrinunciabile del giusto processo.

In un contesto in cui gli avvocati sono chiamati a rispettare criteri di sintesi, la difesa è sempre più subordinata a limiti formali che, in alcuni casi, potrebbero ostacolare la piena rappresentazione degli interessi/diritti delle parti.

In definitiva, il rischio concreto è che si instauri una prassi in cui la forma prevalga sulla sostanza, penalizzando chi, per necessità, deve affrontare questioni complesse che richiedono un’esposizione dettagliata.

La sfida, dunque, è quella di coniugare sintesi ed efficacia senza compromettere la possibilità di difendersi adeguatamente, in modo che il processo rimanga un luogo di Giustizia e non solo di (apparente) efficienza.






Tribunale Marsala Civile Sentenza 24 aprile 2025  n. 220

Data udienza 24 aprile 2025
Fideiussione - Nullità per conformità allo schema ABI - Cessione del credito

Tribunale di Marsala, sentenza del 24.4.2025, n. 220 (giudice onorario Bellomo)

...omissis...

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art. 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo "1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2. preliminarmente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc e, (...) (...) (...) (...) conseguentemente, revocare in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via gradata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di titolarià del credito e di legittimazione ad agire in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;

NEL MERITO: 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ABI) e 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c.d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18. accertare e dichiarare la nullità del parametro EURIBOR per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario n. 6711605 stipulato in data 23/12/2009 tra e la (...) ditta per l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del Sig. (...) ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr 6711605 di originari Euro 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in Euro 39.511,16". Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo "in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta; - revocare la contumacia di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria del merito, in via principale: - rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori (C.F.) nata il (...) in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e (C.F.) nato il (...) in Marsala e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e ai signori C.F.) nato il (...) in Erice e residente in 91025 - TP, Marsala in (...), (C.F.) nato il (...) in Erice (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e C.F. nata il (...) in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, (...) (...) Marsala in Via (...), in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il (...) e deceduto in Messina il (...) in qualità di garanti della società (C.F. e P.IVA con sede legale in Marsala (TP), Contrada (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ella somma complessiva di Euro 79.861,06 (cfr. Doc. F All.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo del credito vantato dall'odierna opposta nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno proposto opposizione al Decreto ingiuntivo n 128/2024 con il quale era stato loro ingiunto "in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il (...) e deceduto in Messina il (...) in qualità di garanti della società " (cfr ricorso monitorio) il pagamento "in solido fra loro", in favore della complessiva somma pari ad Euro 79.861,06 oltre accessori e spese. Eccepivano gli attori a sostegno dell'opposizione "1. Difetto di titolarità del credito e legittimazione ad agire"; sollevavano "2. eccezione di decadenza ed eccezione di prescrizione"; eccepivano la "2. mancata pattuizione del regime di capitalizzazione interessi, mancata indicazione del tae, indeterminatezza del tasso di interesse nullità del tasso euribor" e la "4. nullità delle fideiussioni". Con riferimento poi alla specifica posizione di deducevano "come affermato e documentato dalla opposta il Sig. (...) ha garantito sebbene con la sottoscrizione di una garanzia nulla, il pagamento del mutuo contratto in data 23.12.2009 dalla di originari Euro 50.000,00. Pertanto il Sig. (...) del avrebbe potuto essere destinatario soltanto di una ingiunzione di pagamento relativa al contratto di finanziamento nr 6711605 di originari Euro 50.000,00 il cui credito residuo è quantificato dallo stesso ricorrente in Euro 39.511,16." Chiedevano pertanto "1. disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa; 2. preliminarmente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 I comma cpc; e conseguentemente revocare (...) in toto il decreto opposto; 3. preliminarmente accogliere le eccezioni di decadenza (in via gradata decadenza semestrale e di 36 mesi) e di prescrizione (semestrale e decennale), prontamente dedotte/eccepite con la presente opposizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto; 4. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla opposta e revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto;

NEL MERITO: 5. dichiarare che tutte le fideiussioni prodotte dalla opposta a supporto del richiesto decreto ingiuntivo sono nulle in toto o parzialmente per i motivi dedotti ai punti 4 (schema ABI) e 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; 6. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate ex legge 287/1990 (c.d. antitrust) perché predisposte sullo schema ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero riportanti il contenuto delle clausole dichiarare nulle; 7. accertare e dichiarare che, alla luce della predetta nullità, il fideiussore non risponde più dei debiti con il proprio patrimonio; 8. in subordine, 9. accertare le nullità delle singole clausole dichiarate nulle, ovvero abusive, poiché conformi allo schema ABI dichiarato a monte nullo, per quanto e come esposto in narrativa; 10. accertare e dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione di nullità, la non applicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.; 11. per l'effetto, alla luce dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. dichiarare l'estinzione della obbligazione fideiussoria, ovvero la liberazione dei fideiussori, essendo decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c.; 12. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 c.c.; 13. accertare e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi, nella fattispecie applicato occultamente in regime composto; 14. accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 15. Accertare la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, stante l'applicazione di interessi capitalizzati, ovvero frazionati in modo infrannuale; 16. Accertare e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 17. accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. comporta l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse dei mutui oggetto di causa essendo prospettabili più piani di ammortamento in ragione del diverso regime di capitalizzazione applicato; 18. accertare e dichiarare la nullità del parametro EURIBOR per l'intera durata del contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso di interesse previsto dall'art. 4 del contratto di mutuo chirografario n. 6711605 stipulato in data 23/12/2009 tra e la ditta per (...) l'effetto, 19. accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario di entrambi i mutui al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; 20. a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare il reale saldo; in ogni caso per la posizione del Sig. (...) ritenere e dichiarare che lo stesso sarà tenuto a versare in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, e di difetto di titolarità del credito della opposta, soltanto le somme che saranno eventualmente accertate a seguito della richiesta CTU per il finanziamento nr 6711605 di originari Euro 50.000,00 il cui credito residuo è stato quantificato dallo stesso ricorrente in Euro 39.511,16". Reso il decreto di cui all'art. 171 bis cpc ed assegnati i termini di cui all'art 171 ter cpc. all'udienza di comparizione del 10.12.2024 non presenziava la convenuta la quale risulta esseresi costituita in pari data. Ed invero si costituiva tardivamente la e per essa in qualità di procuratrice e mandataria quale nuova cessionaria del credito, la quale contestava tutto quanto dedotto ed allegato dalla controparte. Eccepiva la "1. Inammissibilità dell'opposizione per palese genericità del petitum" allegava la violazione da parte degli attori dei "principi di sinteticità e chiarezza, indispensabili per il corretto esercizio della difesa e della giurisdizione" chiedendo al Tribunale "di tenere conto di tale violazione in sede di liquidazione delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. ..., ma anche per comminare un'eventuale condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c."; deduceva "3. Sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione" nonché "4. Sulla presunta inefficacia ex art. 644 comma 1 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 128/2024 RG n. 144/2024 del Tribunale di Marsala" evidenziando che "Qualora anche il Giudice adito dovesse ritenere che il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sia stato effettivamente tardivamente notificato, dovrà decidere anche sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente in sede monitoria"; deduceva altresì "5.Sul presunto difetto di titolarità del credito e di legittimazione ad agire" allegando l'esistenza di tale titolarità in forza degli atti dalla stessa richiamati ed in parte depositati, "6.Sulla presunta decadenza e prescrizione", "7.Sulla presunta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi, sulla mancata indicazione del tae e sulla indeterminatezza del tasso di interesse - nullità del tasso euribor", "8. Sulla presunta nullità delle fideiussioni". Eccepiva poi la inammissibilità della chiesta CTU e la inutilizzabilità della consulenza di (...) parte depositata dagli attori tenuto conto delle allegate carenze probatorie in comparsa specificata; insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto Chiedeva "in via preliminare: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto per tutti i motivi sopra esposti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta; nel merito, in via principale: - rigettare integralmente l'avversa opposizione e tutte le domande attoree per i motivi esposti in narrativa in quanto infondate in fatto, trattandosi di opposizione palesemente infondata e, comunque, non supportata da prova scritta, né, comunque, di pronta soluzione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 128/2024 (R.G. 144/2024) emesso dal Tribunale di Marsala in data 21.03.2024; Nel merito, in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i signori (C.F.) nata il (...) in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e (C.F.) nato il (...) in Marsala e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e ai signori C.F.) nato il (...) in Erice e residente in 91025 - TP, Marsala in (...), (C.F.) nato il (...) in Erice (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...) e C.F. nata il (...) in Marsala (TP) e residente in 91025 - TP, Marsala in Via (...), in qualità di eredi del sig. (C.F.) nato a Marsala il (...) e deceduto in Messina il (...) in qualità di garanti della società (C.F. e P.IVA con sede legale in Marsala (TP), Contrada (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento, in solido fra loro, in favore di e per essa in qualità di procuratrice e mandataria ella somma complessiva di Euro 79.861,06 (cfr. Doc. F All.11 fascicolo monitorio) oltre a successivi interessi sino al saldo, spese del presente procedimento, ed oltre a spese di registrazione e successive occorrende, ovvero il differente importo (...) (...) (...) (...) del credito vantato dall'odierna opposta nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; Con vittoria di spese e compensi". Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto non notificato nel termine di cui all'art 644 cpc Essa è seppure negli errati termini in cui è formulata, infondata. Ed invero la su indicata norma espressamente individua il dies a quo della decorrenza del termine de quo nel giorno della "pronuncia" che contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non può farsi coincidere con quello della firma del decreto bensì con quello (anche successivo) in cui sono state adempiute tutte le formalità per il deposito dello stesso. Ciò posto risulta dagli atti del fascicolo che il decreto opposto è stato depositato il 21.3.2025 e la notifica effettuata in data 20.5.2024 sessantesimo giorno da detta "pronuncia", nel senso su specificato. Ne deriva la tempestività della notifica atteso che a seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (id est e tenuto conto della molteplicità di modalità di notificazioni oggi consentite, e con riferimento al caso di specie dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti preliminari necessari per la esecuzione della notifica stessa quali ad esempio la consegna all'ufficio postale del plico per la relativa spedizione), in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità (cfr. Cass. Sentenza n. 25716 del 15/10/2018, Rv. 650945 - 01). Va quindi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta per non esservi prova -secondo le allegazioni degli attori- "della cessione e dell'intervenuto effetto traslativo del credito originariamente vantato da (...). A tal proposito appare opportuno evidenziare -ai fini della individuazione degli oneri probatori gravanti sulla convenuta - che gli attori non hanno contestato l'esistenza del contratto di cessione (la eccezione sul punto risulta inammissibile in quanto sollevata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale) essendosi limitati ad eccepire la mancanza di prova della inclusione del suddetto credito tra quelli oggetto della cessione (cfr. punto 1 dell'atto di citazione). (...) Ne deriva che il thema probandum è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) con la conseguenza che "sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo" (cfr. sul Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). In punto di prova va evidenziata la inammissibilità e quindi la non utilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione prima ed alla comparsa conclusionale poi. Ed invero come più su evidenziato, la convenuta si è costituita soltanto in occasione dell'udienza di comparizione e quindi tardivamente rispetto al disposto dell'art. 166 cpc, nella formulazione oggi vigente, a mente del quale il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nel caso in esame inoltre, nel momento in cui la convenuta si è costituita non solo era interamente decorso il suddetto termine, ma erano altresì decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 171 ter cpc e, quindi definitivamente maturate le preclusioni istruttorie di rito. Né in senso contrario può deporre la richiesta formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione di "un termine al fine di depositare la dichiarazione confermativa del credito da parte di attestante come tra i crediti oggetto della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio" nonché "la dichiarazione confermativa del credito da parte di (...) attestante come appunto tra i crediti oggetto della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio". Tali istanze non risultano formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art 153 cpc la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del quale invero, non è neppure stata allegata dalla convenuta. Va invece dichiarata la utilizzabilità dei documenti depositato dal ricorrente nel fascicolo monitorio in applicazione del principio "di non dispersione della prova" il quale implica con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015 (Rv. 635758 - 01) atteso che il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto). Tale disponibilità assicurata dal divieto posto alla parte dall'art 638 cpc nella formulazione antecedente al Dlgs 164/2024 di ritirare i documenti prodotti "fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell'articolo 641 cpc, cui faceva da corollario l'obbligo della competente Cancelleria di inserire nel fascicolo dell'opposizione quello del monitorio contenente detti documenti. Adempimento oggi sostituito dalla concessione della visibilità del fascicolo telematico del monitorio, al giudice dell'opposizione. Individuato quindi come nei termini su specificati il tema di indagine istruttoria e specificata la documentazione utilizzabile ai fini della decisione, si rileva che la creditrice opposta ha depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo copia della Gazzetta ufficiale del 12.10.2019 in cui è data notizia della cessione del 19.9.2019 da a Detta produzione -unica per le ragioni su evidenziate utilizzabile nel presente giudizio- è insufficiente allo scopo Ed invero nella cessione da ad i crediti oggetto dell'operazione vengono individuati in tutti i crediti "sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni (...) .....all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione". Ebbene se il rispetto del dato temporale di insorgenza del credito è facilmente evincibile dall'esame della produzione di parte convenuta (contratto stipulati nel 2007 e nel 2009), nulla è dato evincere circa la qualificazione dei crediti come deteriorati ai sensi delle su richiamate disposizioni della banca d'Italia Da quanto precede deriva l'accoglimento della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo per non essere stata provata dalla convenuta, la titolarità del credito oggetto della opposta ingiunzione di pagamento. Quanto alle spese del giudizio si osserva quanto segue.

L'art. 121 cpc dispone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. Tale precetto è connesso all'obbligo imposto alle parti ed ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e funzionale a che il Giudice possa esercitare tutti i poteri riconosciutigli intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento. La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, violano quindi espressamente il dovere di lealtà processuale finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata, nel disposto di cui all'art. 46 disp. att. cpc il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate. L'atto introduttivo del giudizio (come pure la comparsa conclusionale che del primo è in gran parte mera riproposizione) risulta infatti redatto piuttosto che tramite sintetica ed analitica puntuazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, mediante esposizione prolissa di una congerie di argomentazioni riferite a fattispecie generali ed astratte, di difficile se non dubbia riferibilità al caso concreto, con concetti anche più volte ripetuti nel corpo dell'atto, con una prolissa riproduzione per esteso del contenuto di numerose pronunce giurisprudenziali anche di merito oltre che di atti processuali redatti in altri procedimenti fino a giungere alla lunghezza complessiva -oggettivamente eccessiva tenuto conto delle ragioni di opposizione- di ben 48 pagine, senza che il difensore nulla abbia allegato circa la sussistenza di peculiari ragioni che nel caso specifico giustificassero la mancata rispondenza dei suddetti atti processuali ai principi in esame.

PQM

Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 962/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - in accoglimento della proposta opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2024 reso dall'intestato Tribunale in data 22.02/21.3.2024 nell'ambito del proc. n. 144/2024 RG non essendovi prova della titolarità del credito in capo alla società convenuta; - dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Marsala, il 24 aprile 2025




Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|26 febbraio 2025| n. 118

Data udienza 26 febbraio 2025
Ripetizione di indebito bancario - Interessi usurari - Ammortamento alla francese - Onere probatorio - CTU - Nullità contratto

Tribunale di Crotone, sentenza n. 118 del 26.2.2025 (Giudice M. G. Cilardi)

...omissis....

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

....omissis....

Ed ancora, si è sottolineato che "in tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi" (nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo; v. Tribunale Roma sez. XVII, 4.11.2020, n. 15400).

Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova grava sull'attore, il quale non l'ha tuttavia adeguatamente assolto.

4.1. Innanzitutto, si appalesa oltremodo generica la contestazione in merito al superamento del tasso soglia usura ed all'applicazione di interessi anatocistici.

Deve, sul punto, rammentarsi che colui che deduce in giudizio l'illegittimità delle clausole contrattuali deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura; infine, deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Piacenza del 23.5.2022, n. 249; v. anche Tribunale di Savona del 6.3.2024: "è onere del contraente che deduca l'addebito da parte dell'istituto di credito di emolumenti non dovuti (nel caso di specie interessi usurari) specificare dettagliatamente non solo l'entità degli importi che esso ritenga di aver corrisposto indebitamente, ma anche precisare le ulteriori modalità con cui gli addebiti illegittimi si sarebbero verificati (quali ad esempio i tempi e, nel caso di conto corrente, le trimestralità nel corso delle quali gli addebiti sarebbero stati effettuati, etc., in modo tale, tra l'altro, da consentire all'istituto di credito di svolgere compiutamente le proprie difese al riguardo), nonché dedurre i relativi mezzi di prova a sostegno dei propri assunti"; Tribunale di Ferrara del 5.12.2013: "quanto alla doglianza inerente il preteso tasso usurario, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia, diversamente essendo la relativa difesa solo una allegazione dilatoria.....Attesa la genericità delle contestazioni la richiesta istruttoria di perizia contabile appare meramente esplorativa").

.....omissis...pubblicazione dei Tassi Soglia Usura, ha chiarito che il TEG, per i mutui/finanziamenti, va calcolato con formula matematica solo similare al TAEG/ISC (normato dal DM 8.7.1992) ma, al contrario di questo parametro, oltre ad avere finalità e caratteristiche diverse, comprende diversi oneri/spese che devono essere inclusi/esclusi nell'equazione di calcolo.

Pertanto, l'eccezione di usurarietà genetica sollevata è il risultato di un metodo di calcolo erroneo, non rispettoso della normativa in materia e delle istruzioni redatte dalla Banca d'Italia: infatti, finisce per considerare il TAEG in luogo del TEG, che in realtà costituisce l'indice correttamente applicabile ai fini della valutazione del superamento delle soglie antiusura.

Parimenti erronea è la deduzione in merito alla somma al tasso di interessi della commissione di estinzione anticipata, calcolata dal consulente di parte ai fini della determinazione del TEGM: tale clausola, infatti, non pare assimilabile ad una penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an (in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto). Dunque, costituisce un costo eventuale non riconducibile agli oneri per l'erogazione del credito, ma alla decisione del cliente di recedere in modo anticipato dal rapporto contrattuale, e dall'inadempimento.

La Suprema Corte ha infatti ribadito la statuizione secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausula penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recess della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (Cassazione civile, sez. III, 14.3.2022, n.8109).

Il calcolo effettuato dal consulente di parte opponente è dunque errato.

Risulta altresì errata anche la valutazione circa il superamento della soglia usuraria da parte del tasso fissato per gli interessi moratori: come è ormai noto, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato ....TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato; mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. S.U. n. 19597/2020).

Tale principio non comporta che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi disomogenei tra loro, ma, soprattutto, è necessario applicare al TEGM l'incremento della maggiorazione media degli interessi moratori.

Gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione

10pecuniaria: ecco perché la diversità di natura e funzione fa sì che il loro cumulo genererebbe un'impropria ed errata operazione di calcolo.

Anche in questo caso, dunque, il calcolo effettuato non risulta corretto.

Alla luce di quanto sopra, non può allora che ribadirsi la valutazione di inconducenza della chiesta ctu contabile.

A ciò si aggiunga che, in base alla documentazione prodotta, resta non individuabile se il cliente abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido concessogli dalla banca (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato da Cass. Civ. n. 27705 del 2018, infatti: "se il temp? decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione".

...omissis.....neppure astrattamente predicarsi la dedotta violazione dell'art. 117 TUB.

Quanto al secondo profilo, non si apprezza la dedotta nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso applicato, poiché, per un verso, risulta che le parti abbiano convenuto descrizione e modalità di calcolo del tasso variabile concordato, strutturando un piano di ammortamento che preveda specificamente l'importo della quota capitale da imputare ad ogni rata, su cui vanno calcolati gli interessi convenzionalmente convenuti e, per altro verso che la doglianza è inoltre infondata ove l'attore intenda sostenere che il piano di ammortamento c.d. alla francese (il debitore rimborsa rate costanti posticipate "in modo tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi") comporti un effetto anatocistico dal momento che l'interesse composto rilevanti agli effetti dell'art. 1283 c.c. si ha solo ove gli interessi maturati sul debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo; ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d. "francese", la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito; il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; il numero delle rate; tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n. 13888).

Infatti, tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma 13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832).

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, va osservato che la mancata indicazione espressa del descritto regime di capitalizzazione composto non comporta l'invalidità del contratto di mutuo né sul piano della determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ex artt. 821 e 1284 c.c. né sul piano della trasparenza bancaria ex art. 117 c. 4 TUB.

Va, infatti, data continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale ogni qual volta - come nella fattispecie che ci occupa - il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di finanziamento, deve ritenersi che il cliente possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, entra a far parte del regolamento contrattuale. Così come la mancata indicazione della modalità di ammortamento non reca pregiudizio al cliente in termini di "prezzo" e "condizioni praticati" ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, sia perché detta indicazione riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate e sia perché il piano di ammortamento costituisce la naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, che sono dunque conosciute e conoscibili "ex ante" dal cliente (v., sul punto, recentemente, Cass. S.U. 15130/2024). Ne deriva che la mancata indicazione nel contratto della specifica tipologia di ammortamento non determina la nullità del contratto stesso, se in quest'ultimo sono adeguatamente indicate le condizioni economiche relative all'ammortamento.

Alla luce di tutte considerazioni che precedono, la domanda attorea va reietta.

Ogni ulteriore domanda e questione restano assorbite.

5. Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento in favore della società convenuta delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.

Stante l'art. 46, c. 6 disp. att. c.p.c., letto in combinato con l'art. 5, c. 1 d.m. 110/2023 e tenuto conto della condotta della difesa di parte convenuta vittoriosa, che ha depositato note difensive conclusive di ben 65 pagine (dep. 9.1.2025) (peraltro reiterando più volte concetti già espressi), senza esplicitare le ragioni per cui si è reso necessario il superamento dei limiti dimensionali dell'atto e violando, in tal modo, anche le regole del giusto processo (arg. Trib. Milano 1.10.2013, Cass. 11199/2012), le spese vengono compensate per un terzo.

In ossequio al principio di causazione, l'attore va condannato alla rifusione delle spese sostenute anche dalla terza chiamata (arg. Cass. n. 34375/2023: "in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente infondata, sebbene non necessariamente palesemente arbitraria. La manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. In particolare, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata ovvero palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in .... garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo", ipotesi quest'ultima non ricorrente nella specie).

P.q.m.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta la domanda attorea.

Nei rapporti tra attore e convenuta, compensa le spese per un terzo e condanna il primo al pagamento in favore della seconda dei residui due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte

compensata) in Euro 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.

Nei rapporti con la terza chiamata, condanna l'attore al pagamento in favore della medesima delle spese, liquidate in Euro 2.906,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Crotone, il 26 febbraio 2025
Avv. Antonino Sugamele

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