Mediazione obbligatoria e facoltativa.
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385/1993) ed alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal Tuf (Dlgs n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (Nel caso di specie, relativo ad un’ingiunzione di pagamento relativa ad una fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo bancario, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità dell’azione monitoria sollevata dall’opponente per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ad impulso dell’opposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26821; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31209).
Tribunale di Varese, Sezione II civile, sentenza 8 luglio 2025, n. 515 – Giudice Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2177/2024 promossa da:
C.F. ), residente in Varese, via
rappresentato e difeso dall’avv. (C.F. ) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Varese, via giusta procura allegata
all’atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
già
) (C.F. ), con sede in Napoli, in persona del
procuratore speciale Dott. , giusta procura con firme autenticate dal Notaio
in data 2 febbraio 2024, Repertorio n. 61.830 Raccolta n. 29.428, rappresentata e
difesa dall’Avv. (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso in Milano, Via giusta procura allegata alla comparsa di risposta
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Parte_1 C.F._1
C.F._2
Controparte_1 Controparte_2
[...] P.IVA_1
Controparte_3
Persona_1
C.F._3
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Voglia l’ill.mo Giudice adito, omnibus contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi dedotti in atti,
ed essendo l’opposizione fondata su prova scritta;
IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO
dichiarare l’improcedibilità della domanda formulata da parte avversa in sede monitoria, con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante il mancato esperimento del procedimento
di mediazione obbligatorio;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
accertare l’infondatezza della pretesa creditoria azionata da parte avversa in sede monitoria e per
l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 436/2024 emesso dal Tribunale Civile di Varese siccome
infondato in punto di fatto e di diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, dichiarando nulla
essere dovuto dall’opponente ad .
Con vittoria di spese di lite e di compenso professionale.
In via istruttoria
Si rinnovano le istanze istruttorie tutte articolate in atti, nessuna esclusa.
Si chiede che codesto ill.mo Giudice voglia disporre ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’esibizione da parte
degli altri Istituti di credito aderenti all’A.B.I. (quali
), del proprio modello
standard di fideiussione specifica adottato nell’anno 2011.
Documenti come prodotti unitamente agli atti del presente giudizio.
Senza accettazione del contraddittorio su domande nuove e/o modificate.
Con ogni riserva e salvezza”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Controparte_4
“Voglia, l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, previa, se
del caso, rimessione in termini, così giudicare:
- nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l’opposizione
avversaria, confermando nei limiti dell’importo di Euro 350.000,00 il decreto ingiuntivo opposto,
oltre i successivi interessi legali al tasso legale di cui all’art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al
saldo; in ogni caso, ordinare al sig. di pagare alla l’importo di Euro
350.000,00 oltre ai successivi interessi, al tasso legale di cui all’art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda
al saldo;
- in via istruttoria, si insite per la conferma del rigetto delle istanze istruttoria ex adverso formulate.
Con vittoria di spese di lite”.
Parte_1 CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 9.10.2024, spiegava opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 436/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 2.7.2024, a mezzo
del quale il citato Tribunale ingiungeva allo stesso di pagare in solido in favore di
la somma complessiva di Euro 415.229,64, oltre interessi e spese, in
qualità di fideiussore della S.r.l. .
Con il predetto atto di citazione parte opponente chiedeva in via preliminare di non concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in via pregiudiziale di dichiarare l’improcedibilità
della domanda stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e, in via
principale, di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria e per l’effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto.
In data 8.1.2025, si costituiva in giudizio chiedendo in
via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via
principale, di confermare il decreto e di ordinare a parte opponente il pagamento di quanto dovuto.
A scioglimento della riserva assunta all’esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del
27.3.2025, il Giudice, stante la genericità della richiesta istruttoria formulate da parte attrice ai sensi
dell’art. 210 c.p.c., ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, rigettava l’istanza ex art. 648
c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art.
281sexies c.p.c..
Successivamente, all’udienza del 10.6.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava
il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
L’opposizione va rigettata per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in relazione all’eccezione di improcedibilità dell’azione promossa in sede
monitoria, stante l’assenza dell’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si rileva
quanto di seguito.
Analizzando gli atti di causa, risulta come tale eccezione non sia stata reiterata nelle memorie ex art.
171ter n. 2 e n. 3 c.p.c. né che le controeccezioni sul punto siano state oggetto di formale analisi da
parte dell’opponente. Tali circostanze risultano, in ogni caso, non rilevanti in considerazione del fatto
che il negozio per cui è causa non costituisce un contratto bancario stricto sensu, bensì una
fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di
mutuo bancario.
Orbene, è sufficiente evidenziare che in merito alla possibilità di estendere la nozione di “contratti
bancari” anche al contratto di fideiussione volto a garantire l'adempimento di un contratto bancario,
la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in senso negativo affermando che “in tema di
Parte_1
[...]
Controparte_4
Parte_2
Controparte_4
mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del
cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del
2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità
per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari
contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli
strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione,
che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. civ. n. 26821/2024 e Cass. civ. n.
31209/2022).
Ne discende il rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente.
Nel merito, con riferimento all’eccepita nullità della fideiussione in ragione della conformità della
stessa allo schema contrattuale predisposto dall’ABI nell’anno 2003, va considerato come tale
eccezione non rilevi in caso di fideiussione specifica, quale quella in oggetto. Ciò in virtù del fatto
che la nullità di tali clausole censurate non viene a discendere tout court dal fatto che siano del tutto
conformi a quelle previste nell’intesa a monte e ritenuta anticoncorrenziale; bensì viene a discendere
dalla fattispecie contrattuale in cui sono inserite, ovvero in un contratto di fideiussione omnibus.
Dalla lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del
2 maggio 2005 si evidenzia che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione
della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione
omnibus.
Tale principio è stato confermato anche dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994/2021.
Sul punto va osservato che sono da considerarsi specifiche quelle fideiussioni che “si riferiscono alla
garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale
riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto
garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Trib. Milano, 6
settembre 2022, n. 7015).
La fideiussione specifica differisce dalla fideiussione omnibus in quanto, nel caso di quest’ultima, il
fideiussore garantisce la banca per l’adempimento di tutte le obbligazioni.
Nel caso di specie, va osservato come la fideiussione prodotta in atti (cfr. doc. 13 del fascicolo di
parte opposta) rechi specifica indicazione dei due contratti cui essa fa riferimento senza potersi in
alcun modo desumere che la stessa sia prestata a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dal
garantito nei confronti della banca. Né è stata fornita alcuna prova in tal senso da parte opponente.
La fideiussione in oggetto è, quindi, da considerarsi specifica e, dunque, estranea all’ambito di
applicazione della normativa in materia di nullità per conformità allo schema ABI.
In ogni caso, anche qualora si considerasse la stessa, al contrario, una fideiussione omnibus, quanto
sopra risulta ulteriormente superato dalla circostanza che la fideiussione per cui è causa è intervenuta
nel 2011 e, quindi, successivamente al periodo rispetto al quale sono state condotto le indagini da
parte dell’Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 e
il 2005.
La parte che intenda far valere la nullità di una fideiussione sottoscritta in un periodo successivo
all’istruttoria condotta dall’Autorità, infatti, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i
fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un’eventuale intesa restrittiva della
concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l’effetto, non potendo giovarsi, all’uopo,
del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad
una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005 (cfr. Tribunale ordinario di Milano Sentenza n.
2529/2023 pubbl. il 27/03/2023).
In merito a tale aspetto parte opponente non ha, tuttavia, fornito alcun elemento capace di provare,
anche solo a livello indiziario, l’esistenza dell’illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
Quanto sopra conduce al rigetto della domanda di nullità formulata da parte opponente.
Da ultimo, con riferimento all’eccepita decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ.
deve rilevarsi come i termini contenuti nel citato articolo siano stati oggetto di espressa rinuncia da
parte opponente in sede di sottoscrizione della fideiussione.
Va, inoltre, osservato che il sig. rivestiva ai tempi la qualifica di socio,
amministratore e legale rappresentante della società mutuataria garantita.
È da escludersi, pertanto, la qualifica di semplice consumatore in capo allo stesso e,
conseguentemente, non può nemmeno essere invocata la presunta illegittimità della rinuncia
preventiva ed espressa alla operatività dell’art. 1957 c.c., sottoscritta dal garante con il rilascio della
fideiussione in questione.
L’eventuale vessatorietà, infatti, può essere contestata soltanto da un consumatore, ovvero da una
persona fisica che abbia rilasciato la garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di un’attività
professionale.
Quanto sopra risulta sufficiente a ritenere che i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria devono
ritenersi incontroversi.
Per tutte le ragioni predette, va rigettata l’opposizione con conseguente conferma del decreto
ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore della parte opposta,
con applicazione dei parametri minimi in relazione ad ogni fase della controversia, con esclusione
Parte_3
della fase istruttoria di fatto non svoltasi e riduzione sotto ai minimi della fase conclusionale, svoltasi
solo oralmente e senza il deposito di atti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2177/2024, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
436/2024, emesso dal Tribunale di Varese in data 2.7.2024;
- condanna alla rifusione in favore di
delle spese di lite che liquida in € 4482,00 oltre a spese
generali al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Varese, 8.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
01-08-2025 01:31
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