Nuova Tabella nazionale, salgono i risarcimenti per i danni meno gravi
Le liquidazioni sono vicine a quelle riconosciute finora dal Tribunale di Milano. Valori in su per le invalidità tra il 10 e il 36%, in discesa per la fascia fino all’82%
La nuova Tabella unica nazionale (Tun) fa salire i risarcimenti da Rca e Rc sanitaria per chi riporta un danno biologico tra il 10% e il 36% di invalidità, mentre prevede valori più bassi rispetto a quelli riconosciuti dalle Tabelle dei Tribunali di Milano e di Roma per chi ricade nella fascia intermedia, dal 36% all’82% di invalidità. Invece, per chi riporta un danno biologico tra l’82% e il 100%, i risarcimenti scendono rispetto alle somme previste dalle Tabelle del Tribunale di Roma e salgono rispetto a quelle del Tribunale di Milano. Più in generale, la nuova Tun – relativa ai risarcimenti dei danni non patrimoniali da gravi lesioni, tra il 10% e il 100% di danno biologico – contiene valori che non si discostano molto da quelli finora previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, mentre il divario è più ampio rispetto a quelle del Tribunale di Roma.
La nuova Tun
La Tabella unica nazionale è contenuta nel Dpr già previsto dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) e approvato dal Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, dopo un’attesa di quasi 20 anni. Durante l’inerzia del legislatore il vuoto è stato tamponato dalla giurisprudenza, attraverso l’elaborazione delle Tabelle pretorie: in particolare, quelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (a cui la Cassazione ha – in assenza dei criteri di legge – riconosciuto sin dal 2011 valore paranormativo) e quelle del Tribunale di Roma.
Il Dpr prevede una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per quella morale (per i valori minimi, medi e massimi, per ciascun punto e ciascuna classe di età).
Il provvedimento, in conformità ai principi di legge, adotta il sistema del “punto variabile”, secondo il quale il valore economico del punto deve:
decrescere con l’aumento dell’età del soggetto, in base alle tavole di mortalità elaborate da Istat, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base);
crescere con l’aumentare della percentuale di invalidità (moltiplicatore biologico del valore del punto base) e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.
Per dare concretezza a questi principi, sono stati individuati coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori da Mimit, con la collaborazione di Ivass.
Il danno biologico
Il sistema di calcolo utilizzato ha fatto sì che i risarcimenti della nuova Tun e delle Tabelle di Milano siano nel complesso piuttosto simili quanto al danno biologico.
Quanto poi alle valutazioni di impatto (in concreto) della nuova curva sul sistema risarcitorio della Rca e della Rc sanitaria, la Tun produce «in concreto, risarcimenti superiori a quelli della Tabella di Milano dal 10 al 36% grado di invalidità e, poi, dall’82 al 100%, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36 all’82%)», come ha rilevato il Consiglio di Stato (parere non ostativo 1282/2024). In base ai dati dei sinistri liquidati nel 2023, gli intervalli più favorevoli ai danneggiati (10-36% e 82-100%) rappresentano circa il 93% dei macrolesi del ramo Rc auto e circa il 75% dei danneggiati per quello della Rc sanitaria.
Resta però un sensibile “salto” tra il valore del risarcimento riconosciuto per il nono punto di invalidità, calcolato in forza delle tabelle previste dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni per le lesioni di lieve entità (appunto fino al 9% di invalidità), e il maggiore risarcimento riconosciuto dalla nuova Tun per il decimo punto (2.178,80 euro per il nono punto contro 2.612,40 euro per il decimo). Una differenza che potrebbe dar luogo a condotte opportunistiche.
Quanto al danno biologico da invalidità temporanea, poi, si prevede un importo pro die di 55,24 euro, su cui potrà incidere un incremento a titolo di danno morale compreso tra il 30 e il 60 per cento. Ciò comporta un cospicuo abbattimento rispetto ai valori attuali della tabella milanese.
Il danno morale
Il separato risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), crescente all’aumentare di ogni punto di invalidità (dal 26% al 55% rispettivamente per 10 e 100 punti di invalidità permanente). Inoltre, per consentire una modulazione della componente morale in funzione della maggiore o minore gravità delle sofferenze patite, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti, e in particolare una ripartizione tra valori minimi, medi e massimi.
Nessun automatismo, però: il danno morale potrà essere risarcito solo in presenza di adeguate allegazioni e prove, anche presuntive, prodotte dalla parte che ne invochi il ristoro (Cassazione, 25164/2020).
La personalizzazione
Fuori dalla Tun rimane, infine, la “personalizzazione”, prevista dall’articolo 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui «la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» della vita del danneggiato.
In tali casi la quantificazione del danno biologico (e non del danno morale) può essere aumentata sino a un massimo del 30%, tetto da considerare imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge (Cassazione, 2433/2024). In ogni caso il risarcimento complessivamente riconosciuto a sensi di legge deve intendersi esaustivo, e non ulteriormente aumentabile.
19-02-2025 06:42
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