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Sentenza

OBBLIGAZIONI Obbligazioni solidali – Effetti favorevoli - Comunicazione. (...
OBBLIGAZIONI Obbligazioni solidali – Effetti favorevoli - Comunicazione. (Cc, articoli 1300, 1301, 1304, 1305, 1306, 1310, 2937)
Secondo il Tribunale di Grosseto l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche a favore dell’altro coobbligato convenuto non eccipiente nell’ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che si possa distinguere l’ipotesi del coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non ha proposto l’eccezione ovvero che l’ha abbandonata, non riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all’azione di regresso verso il coobbligato eccipiente. Il principio generale in materia di obbligazioni solidali è nel senso della comunicazione degli effetti favorevoli, sia pure con specifici temperamenti e riserve, caso per caso (artt. 1300, 1301, 1304, 1305 c.c.); al contrario non si comunicano gli effetti sfavorevoli (art. 1308, 1309 c.c.). Particolare rilievo possiede il principio di cui all’art. 1306 c.c. che esclude, al co. 1, effetto alla sentenza ottenuta dal creditore comune contro uno dei condebitori solidali e, soprattutto, al co. 2, ammette i condebitori ad opporre al creditore comune la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, purché non fondata su eccezioni personali; ciò significa che, salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore (con il limite del giudicato) può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull’accoglimento dell’eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita. L’art. 1310, III, c.c., regola espressamente l’ipotesi della rinuncia sostanziale alla prescrizione, ex art. 2937 c.c., sanzionando, in quel solo, caso il condebitore rinunziante con la perdita del diritto al regresso verso i sodali; la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo ed esige che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Nulla prevede l’art. 1310 c.c. a carico del condebitore non rinunziante e semplicemente non eccipiente, ovvero di colui che non ha debitamente coltivato la proposta eccezione.

    Tribunale di Grosseto, 16 giugno 2025 n. 489
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1117/2018, vertente
tra SOCIETÀ ### S.R.L. (P.IVA: ###), in persona del legale
r.p.t., nonché ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###),
elettivamente domiciliat ###0, presso lo studio dell'avv. ### e
rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti ### e ### in virtù
di procure in atti; ATTORI
contro:
### S.R.L.S. (P.IVA: ###), in persona del legale r.p.t.,
elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che
la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti; ###
(C.F.: ###), quale erede di ### (C.F.: ###), elettivamente
domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta
e difende in giudizio in virtù di procura atti; ### (C.F.: ###),
quale erede di ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ###
viale di ### 33, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta
e difende in giudizio in virtù di procura atti; ### (C.F.: ###),
elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che
lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura atti; ###
(C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio
dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di
procura atti; CONVENUTI e ### S.R.L. (C.F.: ###); CONVENUTO
- CONTUMACE nonché ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat
###0, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende
in giudizio in virtù di procura atti; ### (C.F.: ###), elettivamente
domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta
e difende in giudizio in virtù di procura atti; ### (P.IVA: ###), in
persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo
studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio con
l'avv. ### in virtù di procura in atti; ### S.P.A. (P.IVA: ###),
in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliat ###, presso
lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio con
l'avv. ### in virtù di procura in atti; ### S.A. -
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'### (P.IVA: ###), in
persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo
studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio con
l'avv. ### in virtù di procura in atti; ###
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### s.r.l. e i suoi
soci ### e ### evocavano in giudizio i convenuti indicati in
epigrafe esponendo all'intestato Tribunale che: • la ### sarebbe
proprietaria di un terreno sito nel Comune di ### interessato dal
2013 al 2015 da lavori di costruzione di un fabbricato ad opera di
### s.r.l., cui sarebbe subentrata ### s.r.l.s.; • ottenuta la
abitabilità-agibilità dell'immobile, i coniugi ### avrebbero deciso
di trascorrervi il primo weekend del mese di febbraio 2016,
lasciando acceso il riscaldamento la notte del sabato 6; • il giorno
seguente, il ### si sarebbe svegliato verso le ore 7:00 con un
forte mal di testa, accompagnato da nausea e spossatezza,
sensazioni non migliorate nel corso della mattinata, e recatosi nella
camera da letto verso le ore 13:30/14:00 avrebbe trovato la
moglie distesa sul letto con gli occhi spalancati e la bava alla bocca,
sicché avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi e la ###
sarebbe stata ricoverata prima all'### di ### in uno stato di
coma giudicato “non risvegliabile”, poi trasferita nel reparto di
terapia intensiva all'### di ### fino al 14 marzo, allorché
sarebbe stata portata presso la ### di ### in terapia neuro-
riabilitativa, dimessa il 28 luglio, con diagnosi di “tetraparesi e
sindrome psico-organica in postumi di coma ipossico con shock
cardiogeno e leucoencefalopatia tardiva”, al quale avrebbe seguito
un lungo periodo di ricoveri in regime di day hospital e un percorso
di riabilitazione; • come riscontrato da successive indagini, gli
eventi di cui sopra sarebbero ascrivibili all'intossicazione dei
coniugi legato alla contaminazione di monossido di carbonio
dell'aria ambientale della camera da letto in cui dormivano, in
concomitanza all'attivazione della caldaia utilizzata per riscaldare
l'abitazione; • mentre il ### avrebbe subito un'intossicazione
temporanea, la ### avrebbe riportato gravissimi danni
neurologici e cardiaci ipossici, quantificabili in n. 172 giorni
d'inabilità temporanea totale, riguardanti la degenza ospedaliera,
seguita da otto mesi in forma parziale al 75%, nonché un danno
biologico permanente nella misura del 66% con abolizione della
capacità lavorativa specifica (montaggio professionale di film), ai
quali sommarsi il danno morale soggettivo e il danno patrimoniale
da perdita di chance derivante dalla riduzione e/o perdita totale
della capacità lavorativa generica; • la responsabilità di detti
pregiudizi sarebbe imputabile non solo alle due società appaltatrici,
ma anche al direttore dei lavori geom. ### all'installatore degli
impianti sig. ### e al certificatore e responsabile tecnico delle
imprese sig. ### Tanto premesso, gli attori chiedevano al
Tribunale di ### di condannare i convenuti, in base alle rispettive
responsabilità, anche in solido tra loro, a risarcirgli tutti i danni
subiti, rappresentati per la ### nel mancato godimento del
fabbricato e nei costi necessari a emendare i vizi costruttivi, e per
i coniugi ### nei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti,
riguardanti per quest'ultimo i danni non patrimoniali riflessi da
lesione del rapporto parentale e quelli patrimoniali determinati
dalla mancata operatività professionale nell'anno 2016 per essersi
dedicato ad assistere la moglie. Il tutto oltre rivalutazione
monetaria, interessi e col favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio ### s.r.l.s., eccependo da un lato la sua
carenza di legittimazione passiva, per essersi limitata a realizzare
interventi di rifinitura sugli infissi esterni a costruzione ultimata, e
dall'altro contestando l'esistenza di difetti dell'immobile e il
rapporto di causalità con l'effetto lesivo lamentato dagli attori,
nonché la quantificazione dei pregiudizi operata dai medesimi,
chiedendo in subordine accertarsi un concorso di colpa dell'attrice
### e della ### ed eventuali altri corresponsabili riducendo, per
l'effetto, in misura proporzionale l'ammontare del danno
eventualmente provato in corso di causa, o in ulteriore subordine
accertarsi le rispettive quote di concorso di colpa dei convenuti.
Si costituiva, altresì, in giudizio ### per resistere alle domande
avversarie, premettendo anzitutto d'aver ricoperto il mero ruolo di
direttore dei lavori urbanistici sotto le indicazioni e la supervisione
dell'arch. ### reale direttore dei lavori e fratello dell'odierna
attrice; eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per
omessa allegazione e prova dei vizi costruttivi, del danno
lamentato e del rispettivo nesso eziologico, atteso peraltro che dai
referti depositati dalla ### emergeva l'assunzione di sostanze
(alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine) la sera prima
dell'incidente; eccepiva inoltre il conflitto di interessi nella
posizione degli attori, sante la potenziale corresponsabilità
contrattuale e aquiliana ex art. 2051 c.c. della società attrice per i
danni occorsi ai coniugi ### assumeva poi d'essere immune da
responsabilità per gli eventi denunciati, richiamando comunque
l'eventuale corresponsabilità del vero direttore dei lavori arch.
### e del direttore di cantiere geom. ### (che chiedeva di poter
chiamare in causa), delle società appaltatrici ### del ### e del
### tutti soggetti da cui pretendeva di essere tenuto indenne in
caso di soccombenza, unitamente alla propria compagnia
assicuratrice ###S (che chiedeva di poter chiamare in causa).
Autorizzate le chiamate dei terzi, si costituiva in giudizio ### il
quale, pur ammettendo d'aver contribuito alla progettazione
architettonica dell'immobile, finanche scegliendo per conto dei
committenti alcune finiture, negava un proprio coinvolgimento
nella progettazione impiantistica e nella direzione dei lavori,
chiedendo ad ogni modo di poter chiamare in causa la propria
compagnia ### per essere garantito in ipotesi di soccombenza.
Si costituiva in giudizio anche ### eccependo da un lato la sua
carenza di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla
realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e dall'altro
l'infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree,
rassegnando conclusioni pressoché speculari a quelle declinate da
### Si costituiva poi in giudizio ### eccependo in via preliminare
la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver
partecipato alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e nel
merito la carenza di prova sui difetti di costruzione dello stesso
nonché sul rapporto di causalità con i danni lamentati,
rassegnando conclusioni di fatto corrispondenti a quelle del geom.
### Si costituiva in giudizio anche la compagnia ###S, aderendo
nel merito alle difese dall'assicurato geom. ### ma opponendogli
l'inoperatività e comunque i limiti della polizza.
Si costituiva inoltre in giudizio la compagnia ### eccependo in via
preliminare la decadenza e prescrizione dell'azione esercitata ai
sensi dell'art. 1669 c.c., e aderendo nel merito alle difese
dall'assicurato arch. ### al quale tuttavia opponeva la decadenza
dal diritto all'indennizzo assicurativo nonché l'inoperatività e i limiti
della polizza.
Alla prima udienza, celebrata il ###, il processo veniva dichiarato
interrotto per intervenuto fallimento di ### s.r.l..
A seguito di rituale riassunzione del giudizio da parte degli attori,
si costituiva ### chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte
nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e in ogni
caso perché infondate e non provate; in subordine, chiedeva
limitarsi la propria condanna valorizzando il concorso colposo degli
attori ex art. 1227 c.c. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella
causazione del sinistro.
All'udienza di prosecuzione del 14.1.2020, il Tribunale autorizzava
il geom. ### a estendere il contraddittorio nei confronti della
compagnia ### Si costituiva allora in giudizio l'### eccependo in
via preliminare la decadenza dell'azione esercitata ai sensi dell'art.
1669 c.c., e aderendo nel merito alle difese del geom. ### , al
quale tuttavia opponeva l'inoperatività e i limiti della polizza.
All'udienza di prosecuzione del 6.10.2020, venivano concessi i
termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e parte attrice sfruttava la
prima memoria per estendere la domanda risarcitoria verso i terzi
chiamati.
All'udienza del 16.3.2021, il processo veniva nuovamente
dichiarato interrotto a causa del decesso del geom. ### A seguito
di ulteriore riassunzione da parte degli attori, si costituivano in
giudizio ### e ### quali eredi del padre, alle cui difese si
riportavano.
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione delle prove
testimoniali ammesse e l'espletamento di due ### per essere
trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, con
assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
Il contenzioso in esame origina dall'incidente occorso ai coniugi
### nella notte fra il 6 e il 7 febbraio 2016, verificatosi all'interno
di un edificio di nuova costruzione insistente su un terreno ubicato
nel Comune di ### di proprietà della ### la quale nel 2013 aveva
appaltato a ### s.r.l. i lavori di edificazione di detto fabbricato
(all. 6 della citazione). ### la ricostruzione offerta dai coniugi, in
particolare, a distanza di circa due mesi dalla conclusione delle
opere e dal rilascio del certificato di abitabilità-agibilità a firma del
geom. ### (all.ti 10 e 12), essi avrebbero deciso di trascorrere il
weekend nell'abitazione lasciando in funzione il riscaldamento
l'intera notte, vista la stagione e la novità della costruzione, ma in
occasione del pernotto sarebbero stati colpiti da una fortissima
intossicazione provocata da una prolungata esposizione da
monossido di carbonio che avrebbe contaminato l'aria della
camera da letto, in concomitanza all'attivazione della caldaia
utilizzata per riscaldare l'edificio (all. 16). Mentre il sig. ### riuscì
a cavarsela con un'intossicazione con sequele di carattere
temporaneo, la ### - trasportata d'urgenza all'### di ### poi
trasferita il giorno seguente presso l'### di ### fino a metà
marzo, allorché fu ricoverata presso la ### di ### sino al 28
luglio, per essere infine sottoposta a un lungo periodo di ricoveri
in regime di day hospital e a un percorso di riabilitazione ancora
essere a maggio 2018 - avrebbe riportato gravissimi danni
neurologici e cardiaci ipossici (all.ti 13-15).
Parte attrice ha dedotto d'aver incaricato un tecnico nella ricerca
delle cause di detto evento, il quale avrebbe accertato la presenza
di elevate concentrazioni di monossido di carbonio contestuali al
funzionamento della caldaia, soprattutto nelle ore notturne,
connotate da un'apprezzabile diminuzione del livello di ossigeno
presente nell'aria atmosferica (all. 17).
Nel caso concreto, viceversa, non si ravvisa la denunciata
contrapposizione di interessi in capo agli attori, dal momento che,
in disparte della responsabilità della ### per i danni cagionati ai
coniugi ### da cose in custodia ex art. 2051 c.c., essi hanno
convenuto in giudizio l'appaltatore e tutti i soggetti che, prestando
la loro opera, ritengono aver contribuito per colpa professionale
all'insorgenza dei vizi lamentati nell'immobile de quo al fine di
conseguirne la condanna a risarcirgli i danni sofferti: la ###
agendo ai sensi dell'art. 1669 c.c.; i coniugi ### avvalendosi
evidentemente del precetto normativo di cui all'art. 2043 c.c.,
avendo in ipotesi subito un pregiudizio ingiusto a causa dell'errata
attuazione del rapporto contrattuale di appalto e non rivestendo la
qualità di committenti dell'opera o di loro aventi causa.
Né le parti evocate in giudizio hanno rivolto contro gli attori
domande dirette, essendosi a dire il vero limitate a eccepire il
concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 per escludere
o limitare la propria eventuale condanna risarcitoria.
È invece da considerarsi del tutto inconferente il richiamo attoreo
alla disciplina consumeristica.
Benvero, l'art. 3, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 definisce il
consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta».
La normativa del ### del ### non può allora venire in rilievo né
con riguardo alla ### che persona fisica non è, né in relazione ai
coniugi ### che non hanno stipulato alcun contratto con i
convenuti e i terzi chiamati. 3. La domanda attorea rivolta contro
il ### s.r.l.. ### s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
### con sentenza n. 11/2018.
Nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e
la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata
d'ufficio ### inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è
anteriore alla proposizione della domanda, o ### improcedibile,
se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio
nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei
confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di
formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice
delegato ex artt. 52 e 93 della L.F.. ### eccezione può essere
costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata
alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per
l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la
pronuncia di improcedibilità, è necessario che l'attore in
riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale
particolare finalità.
Nel caso in esame, parte attrice non ha esplicitato la volontà di
precostituirsi un titolo, cosicché nei confronti del ### s.r.l. la
domanda attorea (e analogamente quelle spiegate dalle altre parti)
va dichiarata improcedibile.
4. ### esercitata da ### ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Le compagnie ### e ### nell'aderire alle difese dei propri
assicurati, hanno eccepito in via preliminare la decadenza e
prescrizione dell'azione esercitata dalla ### ai sensi dell'art. 1669
c.c.. ### di decadenza è da ritenersi fondata e meritevole di
accoglimento.
Come noto, il codice fissa per l'azione in parola termini che non si
cumulano tra loro: il primo è quello decennale, vale a dire che il
costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un
periodo di dieci anni, che comincia dal giorno in cui il committente
ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa
la diffida, nel caso di mora del committente medesimo; il secondo
è quello annuale accordato al committente per esperire la propria
azione.
Con questo sistema, il committente deve farsi parte diligente a
denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade
dal suo diritto; e dopo deve iniziare l'azione entro un altro anno.
### di questi termini produce sia la decadenza come la
prescrizione.
Per quanto concerne l'individuazione del momento esatto in cui un
vizio possa dirsi scoperto ai sensi dell'art. 1669 c.c., la Suprema
Corte ha costantemente affermato che il termine previsto per la
relativa denunzia “non inizia a decorrere finché il committente non
abbia conoscenza dei difetti e tale consapevolezza non può
ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità
dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli
effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del
fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue
cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di
azioni generiche a carattere esplorativo" (cfr. ex multis Cass.
n.1463/08), per poi ribadire che "in tema di appalto, il termine
annuale previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 1699 c.c.
comma 1° per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata
decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia
conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della
gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica
dall'imperfetta esecuzione dell'opera" (cfr. Cass. 24486/17).
Tuttavia, secondo orientamento della giurisprudenza nomofilattica
"In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del
pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod.
civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei
confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il
convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività
della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di
avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta" (cfr. ex
plurimis Cass. n. 8187/2000).
Nel caso de quo, va osservato che per stessa ammissione di parte
attrice, contenuta nelle pagg. 4 e 5 della memoria n. 1) di cui
all'art. 183, co. 6 c.p.c., la consapevolezza dei lamentati vizi
dell'immobile e della loro riconducibilità alla colpa degli odierni
convenuti maturò il 7 luglio 2016, a seguito della redazione
dell'elaborato peritale ad opera di un tecnico all'uopo incaricato
(all. 17).
Militano, peraltro, in tal direzione la querela asseritamente sporta
dal sig. ### nel mese di settembre 2016 (all. 29) e la diffida
trasmessa il 1° agosto 2017 alla ### s.r.l. e ai sigg. ### e ###
nonché quella inoltrata il 22 settembre 2017 al geom. ### (all.ti
18 e 19).
Nessun convenuto ha tuttavia riconosciuto, neppure
implicitamente, l'esistenza dei difetti lamentati da parte attrice, e
le diffide sopra citate furono inviate a distanza di oltre un anno
dalla relazione tecnica di parte, mentre la denuncia-querela del
12.9.2016 versata in atti è da ritenersi inidonea a costituire
denunzia ai sensi dell'art. 1669 c.c., difettando la prova della sua
portata a conoscenza agli odierni convenuti e ancor prima della
sua presentazione all'autorità giudiziaria.
Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande avanzate dalla
società attrice nei confronti di tutti i soggetti convenuti e terzi
chiamati, dovendosi mutuare in punto di decadenza dall'azione
risarcitoria intentata contro diversi coobbligati solidali il principio
di diritto espresso dalla Corte di Cassazione in materia di
prescrizione - giusta l'affinità tra i due istituti, entrambi
caratterizzati dalla perdita di un diritto legata all'inerzia del titolare
nel suo esercizio entro un determinato periodo di tempo -, secondo
cui “### dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato
solidale nei confronti del creditore comune produce effetto anche
a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente"
nell'ambito dello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata
estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore
possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore
"eccipiente", senza che si possa distinguere l'ipotesi del
coobbligato contumace da quelle del coobbligato costituito che non
ha proposto l'eccezione ovvero che l'ha abbandonata, non
riproponendola ritualmente, ipotesi tutte che rilevano sul piano
meramente processuale ma non comportano rinuncia sostanziale
alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di
regresso verso il coobbligato "eccipiente" (cfr. Cass. n.
7987/2021).
Né risulta applicabile la disposizione generale di cui all'art. 2043
c.c., giacché “la responsabilità ex 1669 c.c. è speciale rispetto a
quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., ne
consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio,
quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i
presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per
l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di
superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ne
consente l'operatività, ovvero senza poter "aggirare" lo speciale
regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza” (cfr. Cass.
n. 20450/2023).
5. La domanda proposta dai coniugi ### I coniugi ### si sono
avvalsi della tutela prescritta dall'art. 2043 c.c., assumendo il
patimento di danni ingiusti scaturiti da un'intossicazione da
monossido di carbonio derivante da un vizio costruttivo dell'edificio
realizzato dalle società ### con l'intervento di vari professionisti
in cui trascorsero la notte del 6 febbraio 2016.
Per quanto riguarda le eccezioni di carenza di legittimazione
sollevate da alcuni convenuti e terzi chiamati, occorre rimarcare in
diritto che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam)
consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla
correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico
dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti
fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice,
pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della
titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi
titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del
quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e
passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono
all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla
concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali,
proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che le eccezione preliminari
sollevate da taluni convenuti e terzi chiamati, essendo stati citati
quali effettivi corresponsabili dei vizi costruttivi da cui sarebbero
scaturiti i danni ai coniugi ### attengono non alla loro
legittimazione passiva, bensì al merito, avendo gli eccipienti
contestato una propria partecipazione alla realizzazione
dell'impianto di riscaldamento dal quale si sarebbe verificata la
fuoriuscita di monossido di carbonio arrecante i danni lamentati.
Va altresì rammentato che ai fini dell'accoglimento dell'azione
risarcitoria ex art. 2043 c.c., in conformità alla regola generale di
cui all'art. 2697 c.c., spetta all'asserito danneggiante allegare e
provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano e, cioè, il fatto che
consta della condotta umana, dolosa o colposa, il danno ingiusto
e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di
interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico (cd. danno
evento), il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (cd.
causalità materiale), nonché allegare e provare le conseguenze
pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica
o per equivalente (cd. danni-conseguenza), e il nesso di causalità
tra il fatto e le predette conseguenze (cd. causalità giuridica),
atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
"conseguenza immediata e diretta" del fatto secondo quanto
prescritto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema
di responsabilità extracontrattuale.
5.1. Le risultanze peritali e la dinamica del sinistro.
Il tecnicismo degli elementi sottoposti al vaglio del ### ha reso
indispensabile la nomina di un consulente tecnico al fine di
compiere un'indagine volta in primis a dissipare incertezze
sull'esistenza della problematica denunciata dagli attori e poi ad
accertare l'effettivo coinvolgimento dei convenuti e dei terzi
chiamati.
Sotto il primo versante, la CTU ha confermato la presenza
nell'immobile di altissime concentrazioni di monossido di carbonio
rilevabili in concomitanza con il funzionamento della caldaia,
scaturita da gravi difetti nell'impianto termico, con conseguente
dispersione dei fumi di scarico all'interno dell'abitazione.
Nel dettaglio, il CTU ha verificato che la caldaia non fosse stata
configurata per funzionare a GPL (bensì a metano), determinando
una combustione incompleta e la produzione di concentrazioni di
monossido di carbonio potenzialmente letali.
Un'ulteriore criticità è stata individuata nella canna fumaria, il cui
collegamento con la caldaia è risultato difettoso; il raccordo,
montato in modo scorretto, avrebbe consentito la fuoriuscita dei
gas di scarico prima della loro espulsione all'esterno.
Inoltre, la struttura della canna fumaria, costituita da due tubi con
un'intercapedine ridotta, avrebbe impedito un'adeguata
evacuazione dei fumi, agevolandone l'accumulo nell'intercapedine
tra il muro e la parete interna.
I gas, infine, avrebbero ristagnato all'interno del canale di scarico
a causa dell'ostacolo frapposto alla loro fuoriuscita da parte della
bocca del camino realizzata sul tetto dell'edificio, che invece di
protendere un metro in elevazione oltre la linea del tetto,
sfocerebbe al di sotto del manto di copertura, nascosta da un
coppo in terracotta dedicato e munito di griglia antintrusione.
Di seguito, pertanto, il quadro ipotizzato dal consulente:
“all'accensione, la caldaia, configurata per funzionare a metano,
ma erroneamente alimentata a ### produce gas di scarico
caratterizzato da un'elevatissima concentrazione di monossido di
carbonio.
I gas di scarico raccolti dal condotto fumi sono indirizzati verso la
canna fumaria, ma, a causa del cattivo collegamento fra il gomito
incassato e la canna fumaria stessa, fuoriescono, non potendo poi
essere raccolti dalla camicia esterna di sicurezza, sia perché posta
più in alto, sia perché l'intercapedine è insufficiente.
I gas di scarico risalgono la cavità intorno alla canna fumaria e si
accumulano sotto la giunzione fra la parete verticale e la falda del
tetto, dove la discontinuità strutturale fa da tappo. Qui
incrementano la loro pressione fino a quando riescono a penetrare
nella porosità dell'intonaco e liberarsi nel locale interno, la camera
da letto”.
Trattasi di scenario in realtà potenziale, prospettato per giustificare
la presenza delle concentrazioni di monossido di carbonio misurate
nell'edificio. Infatti, essendo l'accertamento peritale intervenuto
solo nel 2022, ossia a distanza di sei anni dai fatti di causa, il CTU
ha appurato come l'unica difformità oggettivamente riscontrabile
sull'impianto termico e certificata dagli atti fosse la posizione della
caldaia in un luogo diverso da quello progettato, segnalando altresì
l'errata configurazione della combustione della macchina termica,
alimentata a ### ma configurata per il metano, che avrebbe allora
condotto all'emissione gas di scarico con elevatissime
concentrazioni di monossido di carbonio. Tuttavia, le prove
raccolte in corso di giudizio non hanno consentito di appurare se
le altre difformità dell'impianto riscontrate (id est: gomito del
condotto fumi scollegato dal tratto verticale; incamiciatura di
sicurezza e comignolo non a norma) risalissero effettivamente al
cantiere o fossero la conseguenza di modifiche successive
apportate dalla committenza, come eccepito da alcuni convenuti.
Dal lato proprio, la CTU medico-legale ha senza dubbio ascritto le
lesioni riportate dalla ### all'intossicazione da monossido di
carbonio avvenuta nella notte del 6 febbraio 2016, escludendo al
contempo un'incidenza significativa dell'assunzione di altre
sostanze (alcolici, cannabinoidi e benzodiazepine).
È appena il caso di osservare che - salvo una timida replica mossa
in comparsa conclusionale da AIG verso la CTU medico-legale - v'è
stata un'unanime condivisione delle parti sulle risultanze peritali.
A ben vedere, difatti, il thema disputandum attiene alla genuinità
della ricostruzione offerta da parte attrice e all'individuazione dei
soggetti da reputarsi colpevoli circa l'evento lesivo che interessò la
### Molteplici sono i rilievi mossi dalla difesa del geom. ### su
entrambe le questioni, che peraltro risultano idonei ad assorbire
quelli mossi dalle altre parti direttamente coinvolte, ad eccezione
dell'arch. ### che ha orientato la sua linea difensiva verso
l'esonero di proprie responsabilità e la sostanziale condivisione
delle allegazioni attoree.
Segnatamente, la difesa del ### ha in primo luogo eccepito la
modifica dello stato dei luoghi successiva non soltanto alla chiusura
dei lavori, definita a dicembre 2015, ma anche al sinistro occorso
a febbraio 2016.
Le ragioni esplicitate si collegano anzitutto alla “comunicazione di
fine lavori” redatta congiuntamente il 4 dicembre 2015 dal legale
rappresentante di ### con l'impresa esecutrice e il geom. ###
contenente l'asseverazione della conformità delle opere ai progetti
presentati e ai permessi ottenuti (all. 10 della citazione). Le
difformità riscontrate dal CTU nell'anno 2022, pertanto, non
potrebbero che derivare da alterazioni successive dell'impianto
termico, come peraltro dimostrerebbero alcuni interventi -
installazione di infissi ed edificazione di una piscina esterna -
realizzati dopo la chiusura del cantiere; in secondo luogo,
l'alterazione del funzionamento della caldaia attestato nel luglio del
2022 rispetto a quello del febbraio 2016 sarebbe confermato dal
fatto che, a parità di condizioni, l'utilizzo prolungato del
riscaldamento nella casa avrebbe cagionato in meno di un'ora la
morte dei coniugi ### e anche degli ospiti con i quali gli stessi
cenarono la sera del 6 febbraio, stante l'intensissima
concentrazione di monossido (con valori pressoché decuplicati
rispetto a quelli ordinari) riscontrata dal CTU nell'intero stabile
durante le prove eseguite.
In ordine a tali aspetti, ad avviso del Tribunale, l'ipotizzata
alterazione dell'impianto termico successiva alla chiusura dei
lavori, dichiarata a dicembre 2015, è priva di fondamento logico e
probatorio.
I documenti antecedenti e coevi alla fine dei lavori - ossia la tavola
grafica depositata dallo stesso ### e recuperata presso gli archivi
comunali allegata alla comunicazione di fine lavori (all. 18b) e lo
scambio mail intercorso con l'arch. ### ad agosto 2015 (all. 5
della difesa ### - rivelano la posizione della caldaia nel vano
ingresso, ossia laddove è stata trovata nelle operazioni peritali, e
non nel locale tecnico previsto dal progetto originario, e che la
posizione attuale della caldaia e del raccordo fumi fosse data dai
due tecnici per “scontata, come se fosse ormai da tempo definita”
(pagg. 32 e 33 della perizia), emerge dal carteggio relativo alla
divisione dei locali tecnici e dalla planimetria allegata, poi corretta
a mano dal geom. ### per altri aspetti.
Pertanto, al di là di un'ipotizzata opposizione del geom. ### a una
diversa collocazione della caldaia suggerita dall'arch. ### e del
valore formale rivestito dalla dichiarazione di fine lavori, è del tutto
verosimile che l'errato posizionamento della caldaia nel vano
ingresso non sia avvenuto dopo la conclusione delle opere, ma
rappresentò il frutto di una scelta già asseverata durante
l'operatività del cantiere, riverberatasi logicamente sulle
conseguenti opere strutturali, con particolare attinenza al diverso
percorso e configurazione della canna fumaria e della bocca di
scarico.
Riguardo all'implausibilità dell'accadimento della sera del 6
febbraio rispetto all'elevatissima concentrazione di monossido di
carbonio riscontrata dal CTU - che avrebbe altrimenti sterminato i
coniugi ### e anche gli ospiti presenti a cena -, malgrado
permangano alcune perplessità, le supposizioni della difesa ###
devono comunque ritenersi inidonee a minare la credibilità della
versione attorea.
La sera/notte del 6 febbraio 2016, diversi fattori concomitanti fra
loro (quali: un'inferiore concentrazione di monossido di carbonio
nel gas di scarico prodotto dalla caldaia; una minore fuoriuscita del
gas dal condotto fumi; una sua maggiore espulsione dalla bocca
del camino; una sua limitata penetrazione attraverso le pareti
dell'immobile) potrebbero aver arginato gli effetti invalidanti o
letali riconducibili alle anomalie dell'impianto termico; è assodato,
invece, lo sprigionamento di gas contenente elevate concentrazioni
di CO dal sistema di riscaldamento dell'abitazione e la causale
correlabilità della “### post ipossico-tossica da shock cardiogeno”
da cui è affetta la ### con l'esposizione prolungata al monossido
di carbonio, nonché provata l'inesistenza di alterazioni postume
dell'impianto termico rispetto alla fine lavori dichiarata dal geom.
###
5.2. Le responsabilità. ### peritale riconduce sostanzialmente
l'abnorme produzione di monossido di carbonio dei gas della
caldaia alla mancata configurazione/mancato collaudo della stessa
e all'inadeguata realizzazione della canna fumaria, che permise ai
fumi, già altamente tossici, di invadere l'ambiente interno anziché
essere espulsi.
Difatti, la macchina venne azionata con alimentazione a ###
quando la configurazione impostata avrebbe richiesto
un'alimentazione a metano; tuttavia, le elevate concentrazioni di
CO registrate nel corso delle operazioni peritali, ove correttamente
espulse dal camino, difficilmente avrebbero prodotto gli effetti
nocivi una volta liberate e disciolte in atmosfera (pagg. 22 e 23
della ###.
Alla luce di tali riscontri, il consulente ha ristretto la cerchia dei
colpevoli: a) il geom. ### per aver omesso di vigilare sulla
corretta esecuzione delle opere, assecondando una realizzazione
dell'impianto termico divergente da quella progettata, e per aver
compilato la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità-
agibilità dell'immobile in carenza della dichiarazione di conformità
dell'impianto e senza assicurarsi del suo collaudo; b) il sig. ###
quale responsabile tecnico della ditta appaltatrice, per aver
mancato di segnalare l'irregolarità dell'impianto termico e di
supervisionarne l'attivazione, così da potersi avvedere del suo
malfunzionamento; c) il geom. ### quale direttore del cantiere
nominato dall'appaltatrice e suo legale rappresentante, per aver
omesso una corretta vigilanza sul cantiere, che gli avrebbe
consentito di accorgersi delle difformità esecutive dell'impianto
termico e coordinarsi con il direttore dei lavori per gestirle; d)
l'arch. ### per aver deciso di modificare il posizionamento della
caldaia, e forse anche di nascondere il comignolo sotto un coppo,
in contrasto con le disposizioni del progetto impiantistico
originario, al fine di conferire all'immobile caratteristiche estetiche
di altissimo livello, ma invadendo ruoli altrui.
Il CTU ha invece escluso ogni responsabilità in capo all'### s.r.l.,
limitatasi alla sistemazione degli infissi esterni (all. 2 della
comparsa di risposta), e del sig. ### responsabile tecnico
dell'appaltatrice dimessosi un anno prima della realizzazione
dell'impianto termico (all.ti 2-4 della comparsa di risposta),
entrambi quindi estranei a detta attività.
Il Tribunale concorda con l'ultima opzione del perito, se non altro
per la totale carenza di allegazione e prova circa la sussistenza di
un fatto doloso o colposo ascrivibile al ### e all'### s.r.l.
(soggetto giuridicamente distinto dall'appaltatrice dei lavori, pur
condividendone la rappresentanza legale) ed eziologicamente
legato ai danni invocati da parte attrice.
Al livello generale va peraltro riconosciuta la responsabilità
dell'accaduto in capo all'appaltatrice ### s.r.l., per essersi
discostata in fase esecutiva dell'impianto termico dal progetto
originario e per averlo tra l'altro inadeguatamente realizzato.
Né l'appaltatore, rispetto a eventuali vizi dell'opera di cui avrebbe
dovuto avvedersi in forza del parametro medio di professionalità
esigibile nel caso concreto, avrebbe potuto ripararsi dietro lo
schermo d'aver eseguito un progetto modificato o le istruzioni
impartite dal direttore dei lavori, in quanto l'esenzione di una sua
responsabilità avrebbe richiesto la prova di avere manifestato il
proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire tali opere,
quale "nudus minister", per le insistenze del committente e a
rischio di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. n. 777/2020),
circostanze nella fattispecie carenti.
La responsabilità dell'impresa costruttrice, naturalmente, trova la
propria fonte nel precetto normativo di cui all'art. 2049 c.c.,
scaturendo dall'illiceità delle condotte poste in essere nel corso dei
lavori dai suoi tecnici preposti ### e ### il primo avrebbe dovuto
vigilare sulla corretta installazione dell'impianto termico, rilevarne
la difformità rispetto al progetto iniziale e i gravi difetti esecutivi
della canna fumaria, e infine avrebbe dovuto accertarne il corretto
funzionamento tramite primo avviamento e rilasciare all'esito la
dichiarazione di conformità specifica per l'impianto termico, che è
invece assente; il secondo avrebbe dovuto impedire la
realizzazione di un impianto termico difforme dal progetto iniziale
e dalle regole dell'arte.
Le eccezioni contenute nella comparsa conclusionale del ###
parzialmente sovrapponibili a quelle dei geometri ### e ### non
meritano condivisione.
In primo luogo, il rapporto di dipendenza e immedesimazione del
### con l'impresa appaltatrice, se da un lato giustifica
l'insorgenza della responsabilità oggettiva di quest'ultima per fatto
altrui, dall'altro non elide la responsabilità personale diretta
dell'agente, alla quale semplicemente si aggiunge per offrire al
terzo danneggiato la massima garanzia.
Né è possibile addebitare alcunchè agli attori per l'erronea
alimentazione della caldaia (a ### piuttosto che a metano) e per
averla avviata senza la presenza e l'ausilio di un tecnico
specializzato.
Benvero, il punto 6) del preventivo datato 8.2.2013 avente a
oggetto “### e/ integrazioni al ### per l'esecuzione lavori” (all.
5 della citazione) prevedeva l'installazione di una “caldaia murale
a gas gpl”, del resto compatibile con l'unica alimentazione
distribuita nel territorio di ### La fornitura e posa in opera
dell'impianto di riscaldamento da parte dell'impresa appaltatrice fa
ricadere sulla stessa l'obbligo di curarne la prima accensione,
testarne la corretta funzionalità e rilasciare all'esito la ### di ###
che ne certifichi la congruenza alle prescrizioni di legge.
Infatti, come rilevato dal ### “(…) all'interno del “### del ###
sull'efficienza ### della ### (###, in base al DPR n.551 del
21.12.1999 (art. 11, co. 11), pubblicato nella GU n.81 del
06.04.2000 (…): “all'atto della prima accensione di un nuovo
impianto l'installatore deve predisporre il libretto d'impianto,
codificare l'impianto, redigere il primo rapporto di controllo di
efficienza energetica (###, acquisire il bollino ed inviare l'###
all'### Nel caso l'installatore si avvalga di un altro soggetto per
gli interventi di prima accensione, il rapporto attestante tale
intervento deve essere redatto da chi lo ha effettivamente
eseguito, la trasmissione e la registrazione a ### è comunque
sotto la responsabilità dell'installatore”.
Dev'essere, altresì, evidenziato che ai sensi dell'art. 7 del D.M.
37/2008: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme (…)”.
La normativa di settore, quindi, fa ricadere sull'installatore, e non
sull'utente finale, gli adempimenti connessi all'avviamento
dell'impianto, e nella specie l'assenza di qualsivoglia responsabilità
in capo a parte attrice e vieppiù giustificata dall'affidamento
riposto sia nei confronti dell'appaltatore, che ha direttamente
fornito e installato l'impianto, che dei professionisti interessati
nella sua realizzazione, le cui manchevolezze contribuirono al
rilascio della comunicazione di fine lavori e del certificato di
agibilità- abitabilità dell'immobile in presenza di un impianto
irregolare.
Neppure l'assunta mutata destinazione del fabbricato (da
aziendale a residenziale) appare idonea a recidere o limitare il
nesso causale ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 1227, co. 1 c.c..
Infatti, secondo la giurisprudenza, “il giudice di merito, per
stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto
dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale
- tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il
principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della
regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen.. Pertanto,
alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una
serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione
dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere
quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate
o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve
riconoscere a tutte la medesima efficacia; l'interruzione si verifica,
invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie
causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale
eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a
produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni
diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione”
(cfr. Cass. n. 8096/2006).
In questo senso, è stato recentemente ribadito che si ha
interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa
sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello
stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in
quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale
già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso
antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr.
Cass. n. 21563/2022).
Nella specie, l'utilizzo dell'edificio nella notte del 6 febbraio da
parte dei coniugi ### non poteva certamente considerarsi
evenienza "eccezionale e atipica” rispetto alla serie causale già in
atto, attesa la vocazione abitativa del fabbricato testimoniata dalla
presenza ### di tre camere.
Giungendo all'esame delle figure del direttore dei lavori geom.
### e del direttore architettonico arch. ### va osservato quanto
segue.
Per quanto concerne il primo, si sottolinea come l'orientamento
della Suprema Corte vada nel senso di ritenere il direttore dei
lavori responsabile dei vizi e dei difetti riscontrati sull'opera
oggetto di appalto, in considerazione della sua precipua
competenza tecnica e degli obblighi derivanti dal ruolo che è
chiamato a ricoprire. Non a caso, gli ermellini hanno, più volte,
statuito: “In materia di appalto, il principio dell'esclusione di
responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero
esecutore di ordini (‘nudus minister') non si applica al direttore dei
lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei
confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla
particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione
di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione
dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione
di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è
esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di
impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di
controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto,
di riferirne al committente” (cfr. Cass. n. 8700/2016 e Cass. n.
###/2022).
Analogamente: “Il direttore dei lavori assume, per le sue peculiari
capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla
particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa
negare in radice la figura del direttore dei lavori. Costituisce infatti
obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al
progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato
e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a
responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune
disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da
parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (
ancora Cass. n. 8700/2016 e Cass. n. 24859/2008).
Il direttore dei lavori, dunque, è la figura professionale, individuata
solitamente dal committente, che ha il compito precipuo di
assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare
esecuzione, secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme
tecniche che in quel preciso momento storico costituiscono la
regola dell'arte, a tal fine impartendo le opportune e necessarie
istruzioni.
Nel caso di cui si discute, a fronte della gravità e talora grossolanità
dei vizi riscontrati dal ### è ragionevole ritenere che il direttore
dei lavori non abbia eseguito i necessari controlli e sopralluoghi in
cantiere o, comunque, che non abbia svolto il proprio compito in
modo diligente e adeguato, controllando che l'esecuzione delle
opere avvenisse nel rispetto delle previsioni progettuali, delle
regole tecniche e dell'arte, avallando opzioni esecutive erronee,
che avrebbe, invece, dovuto impedire con i poteri e i mezzi a sua
disposizione. Inoltre, quantunque la sua mancata partecipazione
al collaudo (mai avvenuto) dell'opera, il geom. ### nel raccogliere
la documentazione da allegare alla ### di ### e al ### di ###
da lui stesso redatto e depositato, non si accorse della mancanza
della ### di ### proprio dell'impianto termico.
Non colgono nel segno, pertanto, le deduzioni difensive svolte dal
geom. ### per scaricare le responsabilità sull'arch. ### dipinto
quale “direttore dei lavori de facto” o “super direttore dei lavori”,
sostenendo che questi avrebbe assunto un ruolo centrale,
operativo, di direzione e controllo sull'intero cantiere, impartendo
disposizioni vincolanti a chiunque, anche allo stesso geom. ### È
vero che la dicotomia fra “direzione dei lavori” (affidata al ### e
“direzione architettonica dei lavori” (affidata allo ### nell'ambito
del contratto d'appalto avrebbe potuto generare equivoci
all'esterno, intralciando la comprensione delle specifiche
competenze riservate all'uno o all'altro professionista, ma
tendenzialmente la direzione dei lavori architettonici si concentra
sull'aspetto estetico e funzionale dell'edificio, rimanendo esclusi
dall'oggetto dell'incarico ogni potere decisionale o dovere di
controllo sugli aspetti squisitamente tecnici, strutturali e
impiantistici, nonché sulla sicurezza e conformità normativa degli
stessi.
Pertanto, al di là di meri impulsi provenienti dall'arch. ### circa il
posizionamento della caldaia e la conformazione della bocca d'aria,
volti ad abbellire o rendere più funzionale l'edificio, non sussiste
alcun presupposto per attribuirgli un ruolo decisionale o di
controllo tecnico sull'impianto termico che possa fondare una sua
responsabilità per le criticità emerse, spettando inderogabilmente
ad altri professionisti valutarne la fattibilità e la conformità
normativa e tecnica, assumendosene la responsabilità ed
eventualmente respingendole.
In conclusione, i soggetti responsabili per il fatto dannoso di cui si
discute sono da individuarsi nel geom. ### nel geom. ### e nel
tecnico ### obbligati in solido al risarcimento del danno ex art.
2055, co. 1 c.c., con ripartizione delle quote partecipative - nel
dubbio e in carenza di prova fornita dagli interessati sul grado delle
colpe - in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno, ai sensi del
terzo comma della citata disposizione.
5.3. ### e il quantum della pretesa risarcitoria della sig.ra ###
All'attrice ### residuano danni gravissimi, così quantificati dalla
CTU medicolegale: a) danno biologico temporaneo = sei mesi di
morale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3677/09) e che, in assenza di
elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze
eventualmente subite in conseguenza del sinistro in argomento
dalla ### (rispetto a quelle già considerate nel punto tabellare
individuato), nessuna personalizzazione può essere operata della
indicata liquidazione del danno in ossequio alla richiamata
pronuncia della Suprema Corte (n. 26972/2008). Del resto, la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che pur essendo
possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma
e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che l'utilità delle
prove prodotte dal danneggiato a determinare la presenza di una
sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite
(cfr. ex plurims Cass. n. 339/2016).
Per dare luogo a un ulteriore risarcimento a titolo di danno morale,
oltre a quello già computato nella liquidazione del danno biologico,
si sarebbe dovuto configurare un danno morale indipendente dal
riconosciuto pregiudizio dell'integrità psicofisica, circostanza nel
caso in esame non ricorrente, visto che la sofferenza allegata e
dedotta è strettamente e intimamente collegata alla menomazione
fisica e alla lesione psichica patita.
In ordine alla pretesa della ### di vedersi liquidare le altre voci di
danno, va precisato come la giurisprudenza di legittimità ammette
pacificamente che un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della
persona possa determinare un danno da incapacità o riduzione
della capacità lavorativa al cui interno vanno tenute distinte le due
voci dell'incapacità lavorativa generica e dell'incapacità lavorativa
specifica, caratterizzate da un differente regime probatorio.
Invero, l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di
lavoro dell'infortunato e ognuno deve avere un'adeguata risposta
risarcitoria, e quindi: sia allorquando la vittima conservi il reddito,
ma lavori con maggior pena (danno da lesione della cenestesi
lavorativa) tanto potendo indurre un appesantimento del
risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione (cfr.
Cass. n. 28988/2019); sia quando è ravvisabile la perdita o
riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, e in
tal caso il pregiudizio andrà a configurarsi in termini di danno
patrimoniale (da lucro cessante), laddove il danneggiato non sia
più in grado di produrre in futuro il reddito percepito al momento
del sinistro futuro.
La lesione della capacità lavorativa specifica va dimostrata con
apposite allegazioni di elementi (quali le buste paga e le
certificazioni reddituali) che consentano di evincere anche per
presunzioni gli effetti in termini di pregiudizi subìti a seguito
dell'evento dannoso.
Va quindi provata: I) la gravità della lesione (macro-permanente);
II) l'incidenza della lesione sui guadagni, ### la prova del reddito
pregresso; IV) la differenza tra i guadagni, prima e dopo l'evento
di danno.
In ipotesi di integrazione degli elementi di riscontro poc'anzi
richiamati dev'essere considerato che il danno da capacità
lavorativa specifica è un danno futuro da valutare su base
prognostica, e quindi può esser ricostruito in via presuntiva, ma
con riferimento all'an debeatur.
La prova della contrazione del reddito (pertanto sul “quantum
debeatur”) dev'essere comunque fornita dal danneggiato, non
potendosi, in mancanza di idonei supporti, procedere alla
valutazione/liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., giacché
tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non
possa essere provato nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. n.
15737/2018).
In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere
liquidata solamente ove il danneggiato dimostri che la riduzione
della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio
patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione
dei suoi redditi dopo il fatto lesivo, non potendo ricavarsi per mere
presunzioni la prova sul decremento reddituale.
La liquidazione del danno da incidenza sulla capacità lavorativa
specifica può esser in definitiva riconosciuta sulla scorta di riscontri
che consentano il calcolo del reddito effettivamente perduto dalla
vittima.
Né può costituire idoneo riferimento il parametro del triplo della
pensione sociale, essendo il ricorso a tale criterio consentito solo
quando la vittima godeva di un reddito, molto modesto o
sporadico, e quindi con sostanziale equiparazione alla condizione
di disoccupato (cfr. Cass n. 2463/2020), circostanza nella specie
non ricorrente. ### deve quindi fornire delle prove idonee al
riguardo, e quindi il risarcimento conseguente è dovuto solo nel
caso in cui il danneggiato fornisca effettivi e idonei riscontri sulla
reale pregiudizio economico.
Nel caso di specie, a sostegno delle proprie asserzioni e richieste,
la ### ha prodotto documentazione limitata alle dichiarazioni dei
redditi 2014, 2015 e 2016 (all. 26-28 della citazione).
All'esito della verifica di tali risultanze deve ritenersi che non
possa, alla stregua delle valutazioni improntate ai principi innanzi
richiamati, esser desumibile la presenza di dati idonei a fondare
probatoriamente la richiesta concernente i danni alla capacità
lavorativa specifica.
Va al riguardo e in primis considerato che il CTU medico-legale se
da un canto afferma che la “###ra ### all'epoca dell'evento
lavorava come montatrice cinematografica collaborando con
registi di fama internazionale. A seguito dell'evento i postumi
riportati impediscono in maniera assoluta di svolgere la medesima
attività con le medesime prestazioni”, dall'altro precisa “…così
come riferito, negli ultimi anni ha lavorato con mansioni di
consulenza/supervisione, affiancata da 2 assistenti in 3 film a
basso budget, prodotti da una sua amica”.
Considerato e ribadito che compito del ### è quello di
determinare se e in che misura il reddito della vittima si sia ridotto
per effetto dei postumi, senza alcun riferimento a punti percentuali
di incapacità lavorativa specifica (cfr. ancora Cass n. 2463/2020),
giova osservare come non siano emersi e non risultino allegati
supporti probatori riferibili all'eventuale mutamento delle mansioni
né al decremento della retribuzione in data successiva all'anno
antecedente a quello del sinistro. ### non ha depositato le
dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi all'infortunio,
quando invece avrebbe potuto allegare alla citazione la
dichiarazione dei redditi 2017, e alla II memoria istruttoria le
dichiarazioni dal 2018 al 2020.
Va peraltro rilevato che, vertendosi in ipotesi di lucro cessante, e
quindi riferita al venir meno del guadagno della vittima a seguito
dell'illecito, occorre valutare il danno futuro, essendo quindi
richiesta una ragionevole certezza sul suo verificarsi che necessita
di appositi e specifici riscontri in particolare sul quantum, e al fine
del riconoscimento dei conseguenti riflessi dannosi riscontri che
nella specie non è dato ravvisare.
Possono in merito esser richiamati alcuni arresti giurisprudenziali
(Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014) che
rendono ulteriori chiarimenti sul riparto dell'onere dimostrativo,
affermando che spetta sempre e comunque al danneggiato fornire
la dimostrazione della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro,
ai fini della relativa quantificazione.
Non potendo riconoscersi i riflessi di danno per pregiudizio alla
capacità lavorativa specifica, residua la valutazione dell'istanza
relativa ai profili che coinvolgono la lesione della capacità
lavorativa generica.
La capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine
all'attività lavorativa da parte di un soggetto e la relativa riduzione
è definita come "la sopravvenuta inidoneità del soggetto
danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base
alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale,
sarebbe stato in grado di svolgere" (cfr. Cass. n. 3519/2001). La
riduzione della capacità lavorativa generica può, dunque, essere
ricondotta nella generale figura del danno biologico, nel quale si
ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono
sul bene alla salute.
La perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un
danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare
un'occupazione lavorativa astrattamente intesa.
Tale danno da c.d. cenestesi lavorativa concerne la
“compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che
costringe il soggetto leso ai subire una maggiore usura nello
svolgere la sua attività lavorativa” (Cass. n. 17042/2019).
Correttamente, dunque, la perdita della capacità lavorativa
generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro
confacente alle aspirazioni e inclinazioni del soggetto danneggiato,
rileva nella fattispecie in termini di personalizzazione della lesione
dell'integrità psicofisica risarcibile all'interno del danno biologico
(come detto in termini di lesione di un'attitudine o di un modo di
essere del soggetto espresso anche attraverso il proprio lavoro).
Ad avviso del ### ricorrono nella specie i requisiti per tale
incremento, e per lesione della capacità lavorativa generica.
Gli elementi a sostegno di tale conclusione possono esser tratti
dalle risultanze peritali, ove da un lato si evidenzia che i postumi
riportati dalla ### le impediscono in maniera assoluta di svolgere
la medesima attività con le medesime prestazioni, dall'altro che la
stessa sia stata comunque riconosciuta nel 2019 dalla competente
### per l'accertamento degli stadi di Invalidità Civile, delle ###
e del ### dell'### di ### “### con ### e permanente inabilità
lavorativa 100%” non revisionabile.
In ragione della configurabilità dei danni per pregiudizio alla
capacità lavorativa generica, può esser riconosciuto quindi
l'aumento per personalizzazione a favore della ### nella misura
del 15% - stimato congruo, in mancanza di specifici e ulteriori
elementi che possano portare a una quantificazione difforme -,
giungendo pertanto alla somma complessiva di € 447.251,15.
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli
accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma
alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex
art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla
data della sentenza; dalla data della sentenza andranno liquidati i
soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla
data dell'effettivo soddisfo.
5.4. ### e il quantum della pretesa risarcitoria del sig. ###
Sempre con riguardo al profilo risarcitorio, devono prendersi in
esame le istanze provenienti dal coniuge della vittima del sinistro,
che ha prospettato la ricorrenza di due pregiudizi sofferti a causa
dell'invalidità della moglie: un danno patrimoniale legato
all'inoperatività professionale per tutto l'anno 2016 in cui dové
assistere la ### un danno non patrimoniale costituito dal
peggioramento della qualità di vita e dalla sofferenza morale
conseguenti all'entità delle lesioni riportate dalla moglie.
Con riferimento al primo, l'assoluta carenza di allegazione e prova
sulla natura dell'attività esercitata dal richiedente e sull'effettiva
contrazione dei propri redditi nell'anno 2016, comportano
l'inevitabile reiezione della domanda risarcitoria.
In ordine al secondo profilo, viceversa, è opportuno premettere
che, seguendo la ormai consolidata giurisprudenza della
Cassazione, ogni "vulnus" arrecato a valore costituzionalmente
tutelato ancorché diverso dalla salute, va valutato ed accertato,
all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi
automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza
morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione
delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal
danneggiato (cfr. Cass. n. 23469/2018). Con tale pronuncia la
Suprema Corte ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita
del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio
del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio
caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause
delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale,
occorre allora accertare, con onere della prova a carico dei familiari
della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei
primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei
rapporti relazionali. Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa
riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre
un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto
provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli
artt. 1223 e 2056 c.c.. Dunque, i congiunti del macroleso hanno
l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia
effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto
illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni
familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto
parentale, tuttavia, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle
presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da
parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere
della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato
alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e
spieghino come era la natura e intensità del legame tra vittime
secondarie e vittima primaria, nonché la quantità e qualità
dell'alterazione della vita familiare, in modo tale da dimostrare
l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e
dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici
che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella
qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Nel caso in esame, il suddetto danno deve ritenersi
presuntivamente esistente sulla base del rapporto di coniugio e
convivenza esistente tra il ### e la vittima del sinistro.
Tuttavia, in ragione delle lacune assertive che connotano gli atti
processuali del ### volte a stimare l'intensità del legame, può
applicarsi la riduzione nella misura di 1/3.
Quanto alla liquidazione, si richiamata l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui: "In tema di risarcimento del danno
non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il
giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano
specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come
le tabelle predisposte dal Tribunale di ### le quali, fin dal 2019,
contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d.
riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni"
(cfr. Cass. 13540/2023).
Avuto riguardo alle richiamate tabelle di ### applicabili alla data
della presente pronuncia, i parametri da considerare per il calcolo
del risarcimento sono rappresentati: a) dalla relazione coniugale
con la danneggiata (punti 20); b) dalla convivenza tra il coniuge e
la vittima (punti 4); c) dall'assenza di altri familiari conviventi
(punti 3); dall'età della danneggiata (punti 2,5); d) dall'età del
marito (anni 61 = punti 2); e) dalla percentuale di invalidità
riconosciuta alla danneggiata (60%).
In applicazione di detti criteri, si deve riconoscere in favore del sig.
### l'importo di € 89.537,11 (€ 7.106,12 * 31,5 * 0,60 * 1/3).
Essendo il detto importo già attualizzato alla data del 2025, gli
accessori andranno riconosciuti previa devalutazione della somma
alla data del sinistro (2016) e con aggiunta di interessi legali ex
art. 1284, co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata sino alla
data della sentenza; dalla data della sentenza andranno liquidati i
soli interessi sulle somme risultanti dal predetto calcolo, sino alla
data dell'effettivo soddisfo.
6.1. La domanda di garanzia dell'arch. ### di responsabilità
dell'arch. ### assorbe i profili inerenti alla domanda di garanzia
da questi formulata contro la compagnia ###
6.2.1.La domanda di garanzia del geom. ### contro “### dei
###s”.
Al tempo del sinistro il geom. ### godeva della garanzia
assicurativa regolata dalla polizza emessa da “### dei ###s” (all.
8 del ###.
La polizza copriva il rischio “responsabilità civile” nel periodo “20
dicembre 2015 - 20 dicembre 2016”, a patto che anche il reclamo
intervenisse in detto periodo.
Siamo di fronte a una “claims made pura”, cioè una clausola che
condiziona la copertura assicurativa alla circostanza che sia il
sinistro che la richiesta di risarcimento pervengano nel periodo di
vigenza della polizza.
La compagnia assicuratrice ha respinto la domanda di garanzia,
poiché il reclamo giunse dopo la perdita di validità della polizza,
ovvero il ### (all. 2 di ###).
La giustificazione dell'inoperatività della polizza, pertanto,
risiederebbe nella clausola “claims made” che, in deroga pattizia
all'art. 1917 c.c., limiterebbe l'impegno dell'assicurazione non oltre
il tempo della validità della polizza.
Il geom. ### limitatosi nel corso del giudizio a eccepire la nullità
della clausola in esame per difetto di meritevolezza degli interessi
perseguiti dalle parti ex art. 1322, co. 2 c.c., negli atti finali (e in
particolare nella memoria di replica di un'erede) ha integrato la
propria difesa denunciando l'indebito squilibrio associato a detta
clausola, non controbilanciato dall'esiguità del premio, dalla durata
della polizza e dalla retroattività della copertura assicurativa
sancita dall'art. 3, co. 5 lett. a) della L. 138/2011 (modificato
dall'art. dall'art. 1, co. 26 della L. 124/2017), richiamando peraltro
la sua qualifica di consumatore.
Il Tribunale è a conoscenza dei vari orientamenti di legittimità,
succedutisi nell'ultimo ventennio, in ordine alle clausole
assicurative dei contesti per la responsabilità civile terzi (con
particolare riguardo alle pronunce delle ### n. 9140/2016 e
22437/2018), e ritiene utile richiamare quanto chiarito di recente
dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29437/2024: “La
giurisprudenza di questa Corte, alla luce degli arresti delle ### è
giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della
responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale
deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ.,
consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo
dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al
controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma,
cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma,
stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo,
operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti
imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico
nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango
costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda,
innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della
liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli
specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al
momento della genesi del regolamento negoziale, investendo
anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare
l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di
informazione sul contenuto delle "claims made") e quella
dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento
contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole
abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile
dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi
piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta
implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437;
successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n.
12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462;
Cass. 30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, 21036).
Nell'ottica dell'indagine sulla causa concreta, le ### hanno
chiarito quanto segue: "l'analisi dell'assetto sinallagmatico del
contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare
se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale
assicurazione adeguata allo scopo … là dove l'emersione di un
disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato
come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione
economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la
determinazione del premio di polizza assume valore determinante
ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato,
onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio
sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n.
10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un.,
28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e
sindacare perciò, l'equilibrio economico delle prestazioni, che è
profilo rimesso esclusivamente all'autonomia contrattuale, ma
occorre indagare, con la lente del principio di buona fede
contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on
claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra
rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni
contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione
oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di
calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa
in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva
93/13/### che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela
del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più
generale, che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettiva
rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della
clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno
dell'assicuratore "qualora i limiti in questione siano presi in
considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore"".
In questo quadro, richiamando l'estraneità del disposto dell'art.
2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola "claims made", la
quale costituisce una delimitazione dell'oggetto del contratto,
secondo quanto affermato dalle ### (v. già, oltre Cass., Sez. Un.,
n. 22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), è stato
affermato che "non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod.
civ, la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza
dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del
terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto
coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione
contro i danni (nel cui ambito … è da ricondursi la polizza con
clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve
dipendere da fatto non dell'assicurato" (Cass. 22/04/2022, n.
12908 - diversamente si era orientata, sulla questione dell'art.
2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si
veda, in senso contrario, già Cass. 21/11/2019, n. ###).
Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del
merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico
del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti,
quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti
principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio
sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto”.
Alla luce di quanto illustrato in diritto, nel caso di specie, la clausola
controversa non può, ad avviso del Tribunale, aver generato di per
sé sola a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
e obblighi contrattuali.
Non sembra anzitutto sostenibile che il geom. ### fosse rimasto
all'oscuro, nella fase delle trattative che precederono la
conclusione del contratto, di informazioni adeguate circa
l'estensione del periodo di copertura e di tempistiche entro cui
avrebbe dovuto comunicarsi la denuncia del sinistro.
Inoltre, non sembra ravvisarsi un significativo squilibrio tra rischio
assicurato e ammontare del premio annuo (€ 2.620,25), tenuto
conto del volume d'affari dichiarato dal professionista (€
240.000,00) e del massimale assicurato (€ 2.000.000,00).
Pertanto, in assenza di specifici elementi di valutazione
concretamente e tempestivamente dedotti in giudizio sul punto,
nonché di dati documentali significativi, la clausola dev'essere
ritenuta legittimamente apposta. ### canto, la difesa del geom.
### non si preoccupa affatto di considerare le conseguenze della
declaratoria di nullità della causa in concreto della clausola
contrattuale, che vanno invece gestite dal giudice stesso che
dichiara la nullità della singola clausola, cui spetta l'indicazione
della norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata
nulla, ai fini di lasciare alle parti una regolamentazione depurata
della clausola nulla e tuttavia utilizzabile, perché regolamentata da
regole certe.
È, infatti, principio consolidato che il giudice che dichiara la nullità
di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 2 c.c. deve
indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta
clausola dichiarata nulla, e ove non la rinvenga - rischio
paventabile nella specie, vista la data di stipula della polizza e
l'inapplicabilità dell'art. 1917 c.c. al riguardo (cfr. Cass. n.
22437/2018) - deve dedurne la nullità dell'intero contratto, non
potendo cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia
ermeneutica allo scopo di salvarlo (cfr. ex multis Cass. n. 9616 del
2023).
6.2.2. La domanda di garanzia del geom. ### contro “###”.
Il geom. ### in data ###, ha stipulato una polizza assicurativa a
garanzia del rischio responsabilità civile con ### (all. 58 del ###.
Il deposito del certificato assicurativo, peraltro avvenuto su stessa
iniziativa della terza chiamata con la comparsa di costituzione e
risposta (all. 2), neutralizza l'eccepita carenza di prova
sull'operatività della garanzia prestata da ### e sulla tutela del
sinistro in esame.
Benvero, è l'assicurazione stessa a riconoscere implicitamente
l'operatività della polizza che, pur modellandosi sulla clausola
“claims made”, estende retroattivamente i propri effetti al sinistro
denunciato nel suo periodo di validità, sebbene accaduto in
precedenza.
La terza chiamata, pertanto, dovrà tenere indenne il geom. ###
ai sensi dell'art. 1917, co. 1 c.c., di quanto questi, in conseguenza
del fatto denunciato, dovrà pagare agli attori.
Il tema specifico proposto da ### verte piuttosto sull'entità del
massimale limitato ad € 75.000,00 - con applicazione di uno
scoperto del 10% del valore del sinistro, con un minimo di €
1.500,00 ed un massimo di € 5.000,00 - previsto dall'art. 2.15 in
caso di pretese risarcitorie avanzate a seguito di “dispersione,
liberazione, migrazione, fuga di ### Inquinanti”. ### la
prospettazione della compagnia, trattasi d'altronde di una clausola
di favore per l'assicurato, giacché coprirebbe sinistri altrimenti
esclusi dalla garanzia, dal momento che ai sensi dell'art. 4.10:
«### non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per
le ### pecuniarie connesse a qualsiasi ### di risarcimento (…)
traente origine da, basata su o attribuibile a: ### la reale,
presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione,
liberazione, migrazione o fuga di ### inquinanti, oppure ###
qualsiasi ordine o richiesta volti a ### ottenere l'esame, il
controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare,
contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare ###
inquinanti, oppure ### reagire a o valutare gli effetti di ###
inquinanti».
Ad avviso del ### il sottolimite di massimale previsto dal citato
art. 2.15 è inoperante nel caso concreto, sfuggendo prima ancora
la fattispecie dalle situazioni contemplate nel catalogo delle
esclusioni, elencate nell'art. 4 delle condizioni generali di contratto,
atteso che il geom. ### non è tenuto a rifondere “perdite
pecuniarie”, bensì danni non patrimoniali arrecati alla persona
fisica della vittima, ricadenti nel combinato disposto di cui agli artt.
3.6 ###, 3.8 (Danno alla persona) e 3.11 (Errore professionale).
La garanzia assicurativa prestata da ### pertanto, deve
considerarsi operativa per l'intero massimale di polizza, pari ad €
2.500.000,00, e l'inattività della garanzia ###s fa venir meno
anche l'eccezione relativa all'operatività a secondo rischio della
polizza ### È appena il caso di chiarire, infine, che l'assicuratore
di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato
per l'intero dell'obbligazione risarcitoria sullo stesso ricadente che
costituisce la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti
del danneggiato, salvo il suo diritto di agire in regresso nei
confronti degli altri coobbligati ex art. 1299, co. 1 c.c. per ripetere
la parte di ciascuno di essi.
7. ### delle domande attoree contro i terzi chiamati geom. ###
e ### Gli attori, con la memoria n. 1) ex art. 183, co. 6 c.p.c.,
hanno esteso le domande risarcitorie ai terzi chiamati in giudizio,
e per quanto rileva (stante l'assenza di responsabilità dell'arch.
### al geom. ### e ad ### coinvolti dal geom. ### affinché
il primo fosse ritenuto corresponsabile del danno arrecato agli
attori e lo manlevasse da quanto in ipotesi avrebbe dovuto pagare
a questi per colpa del terzi, mentre la seconda lo tenesse indenne
da quanto il professionista avrebbe dovuto in ipotesi risarcire ai
danneggiati.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte
(cfr. ex ceteris Cass. 26208/2022) “nell'ipotesi in cui la parte
convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile
dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa
al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione
in tal senso dell'attore, stante che la diversità e pluralità delle
configurabili condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo
a distinte obbligazioni risarcitorie (cfr. anche Cass., Sez. U.,
27/04/2022, n. 13143), non mutando l'oggetto del giudizio,
mentre un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria
quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un
rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei
confronti del convenuto (Cass., 28/11/2019, n. ###)”. In
quest'ultimo caso, peraltro, l'estensione della domanda attorea nei
confronti del terzo chiamato in manleva dal convenuto deve essere
effettuata “nell'osservanza delle fasi e delle decadenze
processuali” (cfr. Cass. ###/2018), tenendo conto in particolare
dell'insegnamento secondo cui “La memoria di cui all'art. 183,
comma esto, n. 1, c.p.c., consente all'attore di precisare e
modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le
domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali
vanno invece proposte entro la prima udienza di trattazione” (cfr.
ex multis Cass. ###/2019).
Applicando siffatti principi al caso di specie, è allora evidente che i
presupposti dell'estensione automatica della domanda attorea
debbono trovare applicazione nei soli confronti del geom. ### -
in quanto il convenuto non invoca nei suoi confronti alcun rapporto
contrattuale di garanzia, limitandosi a indicarlo come soggetto
quantomeno corresponsabile per i fatti di causa -, e non anche di
### verso la quale è da ritenersi inammissibile, in quanto tardiva,
l'estensione della domanda attorea avvenuta solo con la prima
memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
8. Le spese di lite.
Quanto alle spese processuali, liquidate nel dispositivo secondo i
criteri di cui al DM 55/2014 in ossequio al principio di
soccombenza, si statuisce come segue: - nulla dovrà disporsi in
punto di spese riguardo al ### s.r.l., attesa la sua contumacia; -
parte attrice rifonderà le spese all'### s.r.l. e al sig. ### potendo
qui applicarsi i minimi tariffari, in ragione dell'attività espletata; -
il geom. ### il geom. ### e il sig. ### in solido tra loro,
rifonderanno a parte attrice le spese di lite, con la compensazione
nella misura di 1/3, ex art. 92, co. 2 c.p.c., visto il rigetto delle
domande della ### - il geom. ### rifonderà le spese di lite
all'arch. ### a ### e a ### dei ###s, avendone provocato il
coinvolgimento in giudizio sulla base di una domanda infondata
(cfr. Cass. n. 6144/2024), potendo applicarsi i minimi tariffari per
le compagnie assicurative, in ragione dell'attività espletata; - ###
terrà indenne il geom. ### dalle spese che dovrà rifondere a parte
attrice, e gli rifonderà al contempo le spese processuali da questi
sostenute, potendo qui applicarsi i minimi tariffari, in ragione
dell'attività espletata.
9. Le spese di ### Le spese delle due consulenze espletate in
giudizio, già liquidate con separati decreti, si pongono
definitivamente a carico solidale del geom. ### del geom. ### e
del sig. ### in parti uguali tra loro, e ### terrà indenne il geom.
### rispetto a tale voce.
P.Q.M.
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande
proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
così provvede: 1) dichiara improcedibile la domanda attorea rivolta
contro il ### s.r.l.; 2) rigetta la domanda proposta dalla ###
s.r.l.; 3) rigetta la domanda proposta dagli attori ### contro ###
s.r.l., ### e ### 4) rigetta la domanda proposta da ### e ###
(in qualità di eredi di ### nei confronti di ### 5) dichiara
inammissibile la domanda estesa dai sigg. ### contro la terza
chiamata ### S.A.; 6) accoglie la domanda proposta da ### nei
confronti di ### e ### (in qualità di eredi di ###, ### e ###
e, per l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la
ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a
pagare all'attrice l'importo di € 447.251,15, oltre interessi legali
sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno
per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con
maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto
calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo
soddisfo; 7) accoglie la domanda proposta da ### nei confronti di
### e ### (in qualità di eredi di ###, ### e ### e, per
l'effetto, condanna questi ultimi, in solido tra loro (salva la
ripartizione interna in parti uguali nella misura di 1/3 ciascuno), a
pagare all'attore l'importo di € 89.537,11, oltre interessi legali
sulla detta somma previamente devalutata all'anno 2016, e anno
per anno rivalutata sino alla data della sentenza, e con
maggiorazione dei soli interessi sulle somme risultanti dal predetto
calcolo dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo
soddisfo; 8) condanna ### S.A. a tenere indenne ### e ### (in
qualità di eredi di ### di quanto le stesse, in conseguenza dei capi
6) e 7), dovranno pagare a ### e a ### 9) rigetta la domanda
proposta da ### e ### (in qualità di eredi di ### nei confronti
di ### dei ###s; 10) nulla sulle spese processuali fra parte
attrice e ### s.r.l.; 11) condanna gli attori, in solido tra loro, a
rifondere a ### s.r.l. e a ### le spese di lite, che liquida per
ciascuno in € 14.598,00 per compensi, oltre ### CPA e spese
generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dei
procuratori dichiaratisi antistatari; 12) compensa le spese di lite
tra ### e ### (in qualità di eredi di ###, ### e ### nella
misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna ### e ### (in qualità di
eredi di ###, ### e ### in solido tra loro, a rifondere a parte
attrice la residua quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in
€ 1.934,85 per esborsi ed € 19.462,00 per compensi, oltre ###
CPA e spese generali al 15% come per legge; 13) condanna ###
S.A. a tenere indenne ### e ### (in qualità di eredi di ### di
quanto dovranno versare a parte attrice a titolo di spese legali;
14) condanna ### S.A. a rifondere a ### e ### (in qualità di
eredi di ### le spese di lite, che liquida in € 14.598,00 per
compensi, oltre ### CPA e spese generali al 15% come per legge;
15) condanna ### e ### (in qualità di eredi di ### a rifondere
ad ### a ### e a ### dei ###s le spese legali, liquidate per il
primo in € 29.193,00 e per le altre due in € 14.598,00 per
compensi, oltre ### CPA e spese generali al 15% come per legge;
16) pone le spese delle due CTU espletate, già liquidate con
appositi decreti, definitivamente a carico solidale di ### (in
persona delle due eredi ### e ###, ### e ### in parti uguali
tra loro; 17) condanna ### S.A. a tenere indenne ### e ### (in
qualità di eredi di ### delle spese di CTU di cui al capo 16).
Avv. Antonino Sugamele

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