Palermo. Licenziamento. Furto carburante aziendale.
Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 26614 Anno 2025
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: PANARIELLO FRANCESCOPAOLO
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13426/2023 r.g., proposto
da
F.G., elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Sparti.
ricorrente
contro
SAIS Autolinee spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso
dall’avv. Maurizio Maggio.
controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 462/2023 pubblicata
in data 11/04/2023, n.r.g. 564/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/09/2025 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.
FATTI DI CAUSA
1.- Con nota prot. 425 del 23/12/2019 la SAIS Autolinee spa aveva
contestato al proprio dipendente F. G. essersi indebitamente
appropriato di quaranta litri di carburante di proprietà aziendale in data
11/11/2019 mentre era addetto all’erogazione del carburante ai mezzi della
società all’interno dell’autoparco di Palermo, durante il turno dalle ore 15,00
alle ore 23,00. Poi lo aveva licenziato.
2.- Il Tribunale, sia all’esito della fase c.d. sommaria del rito introdotto
dalla legge n. 92/2012, sia all’esito dell’opposizione del F., rigettava
l’impugnazione del licenziamento.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il
gravame interposto dal F..
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la
Corte territoriale riteneva del tutto implausibile la tesi difensiva dell’ex
dipendente fondata su un asserito errore di trascrizione a fine turno dei litri
erogati.
4.- Avverso tale sentenza F.G. ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a sette motivi.
5.- SAIS Autolinee spa ha resistito con controricorso.
6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di
definizione accelerata, evidenziando plurimi profili di inammissibilità sia per
la sollecitazione di rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non
consentita in sede di legittimità, sia per la mancata trascrizione delle istanze
di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata ammissione e per la
mancata dimostrazione della loro decisività, sia per essere la consulenza
tecnica d’ufficio, di cui si lamenta la mancata ammissione, un mezzo
istruttorio affidato al prudente apprezzamento del giudice e quindi sottratto
alla disponibilità delle parti.
7.- Il difensore del F. ha proposto istanza di decisione.
8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 5 L. n.
604/1966 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provato sia il
fatto, sia la sua imputabilità a lui.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni:
a) non si confronta con la specifica motivazione, con cui la Corte territoriale
ha evidenziato che in sede disciplinare l’unica giustificazione addotta dal
F. era stata quella di essere incorso in un errore di percezione del
numero indicato nella colonnina di erogazione al momento
dell’indicazione del numero di litri erogati in funzione dell’inizio del turno
successivo, circostanza tuttavia non verosimile, atteso che il numero di
litri di carburante indicato alla chiusura del turno era esattamente
corrispondente alla somma dei rifornimenti parziali evincibili dalle
schede dei singoli veicoli riforniti (v. sentenza impugnata, pp. 4-5);
b) non si confronta con la specifica motivazione, con cui la Corte territoriale
ha evidenziato che l’ulteriore tesi difensiva – secondo cui sarebbero stati
commessi alcuni errori nelle varie e tante annotazioni delle erogazioni
effettuate durante la giornata dell’11/11/2019 – era smentita dalla
perfetta congruenza dei dati relativi ai litri erogati di volta in volta
annotati nel medesimo importo sia sulle schede carburanti vistate dagli
autisti, sia sul foglio carburanti dal F. o dal suo collega B.,
entrambi in servizio fino alle ore 18,00 (v. sentenza impugnata, p. 5);
c) non si confronta con la specifica motivazione, con cui la Corte territoriale
ha evidenziato che questa ulteriore tesi difensiva era smentita dalla
prova testimoniale assunta in sede di reclamo, dalla quale era emersa
una prassi aziendale finalizzata proprio ad escludere il verificarsi di
siffatti errori di trascrizione del dato del carburante di volta in volta
erogato (v. sentenza impugnata, p. 5);
d) tende a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle
risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità (come quando
lamenta la non rispondenza al vero che le annotazioni dell’ultimo valore
della giornata dell’11/11/2019 e quello iniziale del 12/12/2019 fossero
state effettuate sul medesimo foglio, trattandosi invece di due fogli
distinti e separati, nonché quando si duole della ritenuta contestualità
delle due annotazioni, a suo dire invece insussistente: v. ricorso per
cassazione, p. 13).
Il motivo è altresì infondato, dal momento che la Corte territoriale non ha
invertito la regola dell’onere probatorio a carico del datore di lavoro, bensì,
sulla esatta premessa di tale onere, l’ha ritenuto adempiuto da parte della
datrice di lavoro.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111
Cost., 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte
territoriale motivato in modo apparente.
Il motivo è infondato.
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della
sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di
legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2,
n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della
decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per
pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il
proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla
propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia
effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Quest'obbligo del giudice
«di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale
di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine
lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non
solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista
grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa
ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure
quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto
equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di
una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice
è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della
sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato»
(Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è
quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse
pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale,
«a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n.
22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del
d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione
al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi
sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel
"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n.
8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nessuno di tali vizi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale ha
analiticamente indicato gli elementi sui quali ha ritenuto di poter fondare il
proprio convincimento circa la sussistenza del fatto e la sua imputabilità al
F..
Infine inammissibile è la sollecitazione a una diversa valutazione della
deposizione del teste B. (v. ricorso per cassazione, p. 15) e della
circostanza della scarsa leggibilità dei dati sulla colonnina (v. ricorso per
cassazione, p. 18), interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al
giudice di merito.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il
ricorrente denunzia nullità della sentenza per la mancata ammissione delle
prove testimoniali con motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, co.
2, n. 4), c.p.c.
Il motivo è inammissibile, laddove è nella facoltà discrezionale del
giudice di merito ammettere le prove, qualora ritenute ammissibili e rilevanti.
Quindi non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia
ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti
mezzi, dovendo ritenersi per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità
(Cass. n. 9551/2009). Quindi va ribadito il principio di diritto, secondo cui il
giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile
in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata
soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di
ordine logico (Cass. ord. n. 34189/2022), nella specie insussistenti.
In ogni caso dai capitoli, trascritti dal ricorrente, non si evince la
decisività delle prove richieste. E al riguardo questa Corte ha già affermato
che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso
per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o
decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo
di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in
rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già
acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa
di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui
si lamenta la mancata ammissione (Cass. ord. n. 30810/2023).
4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla
mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo è infondato, dal momento che proprio al riguardo la Corte
territoriale ha articolato una specifica motivazione (v. sentenza impugnata, p.
9: “Del tutto inammissibile, in quanto inconducente, si rivela inoltre la
domanda di CTU concernente la videoregistrazione delle telecamere di
sorveglianza … Sul punto deve ricordarsi che il teste M. T. …
apparendo del tutto intuitiva l’impossibilità a distanza di così tanto tempo, di
recuperare immagini provenienti da un hard disk più e più volte oggetto di
sovrapposizione di registrazioni”).
5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché del divieto
della praesumptio de praesumpto.
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., il
ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine
alla prova della sussistenza del fatto e della sua imputabilità a lui.
I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione
– sono infondati.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto
provata l’appropriazione del carburante in considerazione delle modalità con
cui sono avvenute le annotazioni dei litri erogati indicate come quelli a fine
giornata 11/11/2019 e quelli a inizio giornata 12/11/2019 da parte del F.
e dell’assenza di errore. La conclusione tratta non è a sua volta una
presunzione, bensì l’indicazione della valenza dimostrativa riconosciuta come
propria a quei fatti storici accertati sia pure all’esito di una ricostruzione
indiziaria.
Sussiste poi la motivazione, sulla base della quale è agevole la ricostruzione
dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per pervenire al proprio
convincimento. Dunque risulta ampiamente rispettato il “minimo
costituzionale” della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).
6.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte
territoriale omesso di prendere in esame il secondo motivo di reclamo, con
cui egli si era doluto del fatto che la condotta oggetto di contestazione
disciplinare rientrava fra quelle previste come punibili con sanzione
conservativa.
Il motivo è infondato: nel caso in esame si evince chiaramente il rigetto
c.d. implicito di quel motivo di reclamo, che postulava la fondatezza della tesi
(difensiva) dell’errore nell’esecuzione delle incombenze di trascrizione dei dati
sul foglio carburanti (errore effettivamente punito con sanzione conservativa),
fondatezza invece espressamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha
ritenuto dimostrata la fraudolenta sottrazione di carburante.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non trova applicazione l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis
c.p.c., in quanto la motivazione della presente ordinanza è in parte difforme
da quella della proposta di decisione accelerata, nella quale è mancata la
valutazione dell’ultimo motivo di ricorso, sicché non vi è quella “conformità”
alla P.D.A. invece richiesta dal legislatore per configurare un’ipotesi tipizzata
di “abuso del processo”, per la quale è stata disciplinata la sanzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla
controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle
spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte
del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a
norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data
09/09/2025.
La Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo
08-11-2025 17:41
Richiedi una Consulenza