PENSIONI - Revoca del Reddito di Cittadinanza e residenza anagrafica del coniuge separato
Tribunale Siracusa, Sezione I civile, sentenza 27 giugno 2025 n. 694 - Giudice Onorario Pedalino
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato
all'udienza di discussione del 19/07/2024 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la
seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. …/2023 R.G. vertente
TRA
P1 , (codice fiscale (...)), rappresentata e difesa dall'avv. …per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
C2 , (cod. fisc. X ), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso da …per procura generale alle liti,
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/01/2023 la ricorrente. P1 ha dedotto che: con missiva del 19/06/2022
l'C le ha comunicato la revoca del beneficio relativo alla domanda di ammissione al beneficio del
reddito di cittadinanza da lei presentata il 02/04/2019 con la motivazione: "accertamento false
dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o
patrimonio inerenti il nucleo"; che le ulteriori domande del RDC da lei presentate sono state rigettate
in considerazione della precedente revoca; che con lettera del 22/09/2022 in conseguenza della revoca
del RdC ha richiesto la restituzione delle somme erogate a tale titolo da novembre 2020 a gennaio
2022. A fondamento del ricorso ha eccepito l'illegittimità della revoca fondata sul dato formale della
permanenza del marito nello stato di famiglia nonostante in seguito alla separazione dei coniugi con
accordo omologato dal tribunale di Siracusa il 12/06/2017 (allegato al ricorso) egli si fosse trasferito
altrove.
Costituitosi ritualmente con memoria difensiva, l' C ha dedotto che dal controllo sulla
documentazione presentata alla Sede C1 di Siracusa è risultato che la Signora P1 ha dichiarato il
falso in ordine al nucleo D.S.U.. In particolare, nelle D.S.U./ISEE 2020 e 2021, ha omesso di indicare
il coniuge meramente separato ma non divorziato, Sig. P2 , nonostante entrambi ancora residenti
nella medesima abitazione, occultando quindi i di lui patrimonio e reddito. Ha dedotto altresì che il
coniuge Sig. P2 ha modificato la propria residenza solo in data 26.4.2022, successivamente alle
verifiche dell'Istituto. Ritenendo pertanto simulata, fittizia, e strumentale la separazione dei coniugi
1 C2 ha provveduto a revocare la prestazione di Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva e
conseguentemente a richiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla P1 Infine, ha
sostenuto che avendo tale atto di revoca carattere vincolato, non necessita la comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo.
All'udienza del 28.04.2023 parte ricorrente ha contestato le difese di controparte e ha depositato
ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e il marito depositato il
2.5.2022 , a conferma del carattere non simulatorio della separazione dei coniugi.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'esame dei testi indicali dalla ricorrente.
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente
sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L' C1 ha revocato alla ricorrente il reddito di cittadinanza perché a seguito di accertamenti è merso
che la stessa non aveva dichiarato nel nucleo familiare il marito che risultava anagraficamente abitare
nella stessa casa.
Dagli atti di causa emerge che i coniugi P1 e P3 si sono separati nel 2017 e il tribunale di Siracusa con
decreto del ha omologato gli accordi di separazione che hanno assegnalo alla signora P1 la casa
coniugale perché vi continuasse ad abitare con il figlio, autorizzando il marito a lasciare la casa
coniugale di via X e che il signor P2 dal 2017, data della separazione dalla moglie, è andato ad abitare
insieme alla propria madre.
Sulla veridicità di tale accordo di separazione depongono il fatto che i coniugi dopo pochi anni
hanno divorziato e le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni sentiti.
Sentita all'udienza del 25/10/2023 la teste T1 vicina di casa della ricorrente, ha confermato che dal
2017 , data della separazione , il marito della ricorrente non abita con la moglie ( P1 ed il figlio nella
ex casa coniugale di via X e che lo stesso ebbe a riferirle di essere andato ad abitare dal 2017 a casa
della propria madre.
La teste ha dichiarato: " la signora P1 abita al primo piano, quando io ho cominciato ad abitare in via
monte rosso almo 1/a nel 2007 già la signora P1 vi abitava . insieme al marito C3 e al loro figlio" "Dal
2017, dall'inizio dell 'anno ma non ricordo il mese, il marito della P1 non ha più abitato in via 1/A.
So che si è trasferito nella abitazione della madre per avermelo riferito lui stesso in una occasione di
incontro. Da quando è andato via dalla casa di via 1/A non è più ritornato ad abitarvi. E venuto ogni
tanto sotto casa per prendere il figlio. So che neppure si salutano con la moglie dal momento della
separazione." " Dal momento della separazione P3 non ha più abitato nella casa di via ".
Sentita All'udienza del 29.11.2023 la signora T2 che abita al piano terra dello stesso palazzo ove la
ricorrente abita al primo piano . ha riferito: "Si, è vero. Io abito nell'appartamento in via piano terra
dal 2015. Quando mi sono ivi traferita la signora P1 già abitava al primo piano dello stesso palazzo.
La signora P1 nel 2015 abitava con il marito C3 ed il figlio X1 . Dal 2017 non ho più visto
nell'appartamento della signora P1 il marito, e nel 2018 al funerale di mio marito ho appreso dallo
stesso C3 che era andato via di casa e si era separato dalla moglie. Dal 2017 ho visto solo P1 con il
figlio X1 " ". Dalla separazione non ho più visto il signor P2 . Ricordo di aver visto un paio di volte
il signor P2 a piedi davanti il cancello che aspettava il figlio che scendesse per portarlo con sé. "
A conferma della circostanza che il marito continuasse a tenere solo anagraficamente la residenza
nella ex casa coniugale ma che questa non fosse la sua residenza effettiva depone anche il documento
depositato dalla ricorrente che prova che nell'inerzia del signor P4 la moglie si vide costretta prima
a diffidarlo a trasferire la residenza nella casa dove di fatto abitava e poi ha dovuto richiedere
personalmente la cancellazione del marito dal suoi stato di famiglia.
È evidente che la residenza effettiva del marito separato della ricorrente non corrispondesse alla
residenza formale e che la stessa in buona fede presentando domanda per il riconoscimento del
reddito di cittadinanza nel 2020 ha riportato quella che era la situazione reale e corrispondente alla
residenza effettiva, non avendo ella motivo di sospettare che il marito pur essendovi tenuto per legge
dal momento della separazione legale non vi avesse provveduto.
In conclusione, la ricorrente non indicando nel proprio nucleo familiare il marito separato ha
rappresentato la reale situazione e. perdipiù, la situazione giuridicamente rilevante ai tini della
rappresentazione della residenza.
Quanto alla prova del requisito della residenza la giurisprudenza riconosce valore preminente alla
residenza effettiva (da provare con ogni mezzo) rispetto alla residenza formale desumibile dal
certificato di residenza anagrafica. Infatti, la Corte di cassazione ha statuito che "il certificato di
residenza costituisce solo una presunzione e non una prova certa. Di contro la residenza effettiva
può essere provata in qualsiasi modo”. Da questo deriva che nel caso della notifica, ma anche in
quello del reddito di cittadinanza, se la residenza effettiva fosse diversa da quella legale, la prima
prevale sulla seconda, a patto che ci sia modo di dimostrarla.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, restando assorbita ogni altra questione, il
ricorso va accolto
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni
ulteriore domanda, eccezione e difesa, cosi statuisce:
In accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del reddito di cittadinanza per il
periodo contestato, l'illegittimità della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza (domanda prot.
(...)) comunicata mediane Provv. in data 19 giugno 2022 e, per l'effetto condanna 1 C1 alla
liquidazione del reddito di cittadinanza denegato in conseguenza della illegittima revoca;
- accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente
a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2020 a gennaio 2022 , e, per l'effetto,
condanna l' C1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di P1
di eventuali somme trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali.
-condanna l Cl . in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15%, IVA e CPA ove dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Conclusione
Così deciso in Siracusa, il 27 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2025.
25-07-2025 15:53
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