Per omissioni contributive sotto i 10mila euro scattano solo sanzioni amministrative.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Omissioni contributive – Sanzioni
(Dl12 settembre 1983, n. 463, articolo 2; Legge 11 novembre 1983, n. 638; Dlgs 15 gennaio 2016 n. 8, articolo 3)
Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1826/2025 del 09-12-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
(### e ### Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa ### , previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di
motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3645/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981; T R A ### S.R.L. (c.f. ###), in persona
del ### p. t., Sig. ### n.q. di obbligato in solido, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
### Ricorrente CONTRO I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti; Resistente FATTO E ### Con ricorso depositato il
###, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - ###
relativa ad atto di accertamento n.: INPS..### del 07/01/2019 riferito all' anno 2017, presuntivamente
notificata dall'### in data 12 Giugno 2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per
omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis,
l. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8, e novellato dall' art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85 per un importo complessivo di € 3.915,84 a titolo di sanzione amministrativa ed euro
10,33 di spese di notifica.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3649/2024, con ricorso
depositato in data ###, in relazione all'ordinanza di ingiunzione n.OI### relativa ad atto di accertamento
n.###6700.04/10/2019.### del 04/10/2019 riferito all'anno 2018, notificata il 12 Giugno 2024, di €
15.646,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,33 di spese di notifica. Per ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 09.12.2025, il procedimento suindicato è stato riunito a quello di
più antica iscrizione recante il n. R.G. 3645/2024.
In particolare, ha rilevato l'illegittimità delle ordinanze di ingiunzione impugnate per tardiva/omessa notifica
degli avvisi di accertamento ad esse sottesi, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81 nonché ha
contestato l'atto impugnato sotto altri profili.
Ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi
suesposti.
Si è costituito in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di
ingiunzione e la sussistenza della condotta omissiva contestata, ha rappresentato l'avvenuta notificazione in
data ### (RG 3645/2024) e in data ### (RG 3649/2024) dell'avviso di accertamento sotteso alle ordinanze di
ingiunzione. Ha inoltre rilevato, con riguardo all'eccezione di decadenza, come l'art. 14, l. 689/81, non
possa applicarsi, trattandosi di una norma generale, ad una fattispecie speciale come quella prevista dal d.lgs.
8/2016, introduttiva di una particolare forma di parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1
bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83. Sul punto ha ancora osservato che, nel caso di accoglimento della
spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data
dall'ultimazione di tutti gli accertamenti.
Ha infine rilevato la mancata integrazione del tempo di prescrizione in ragione della sospensione trimestrale
dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con
decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione
relativa al periodo emergenziale ###19, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6
bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. Rappresentando infine la riduzione della sanzione e la legittimità, nel
merito, di essa in ragione dell'accertata omissione contributiva, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione notificata successivamente ad
avvisi di accertamento emessi in seguito a violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis l. 638/83.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione a
ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato
versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui
all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “### versamento delle
ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il
datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il
legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza
delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui,
il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi altresì la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione
amministrativa, nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Una volta inquadrato l'istituto sotto il profilo normativo, giova osservare che il giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa è circoscritto dalla causa petendi delineata dal ricorrente e dalla preclusione, per la
P.A., di far valere, a sostegno della propria pretesa, fatti distinti da quelli indicati nell'ordinanza di
ingiunzione.
In tale quadro, al pari di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
sull'amministrazione resistente, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di
ricorrente (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di parte resistente - opposta), incombe l'obbligo
di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia
dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio
espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare
le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (###, ex pluribus, Cass.
n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In tal senso, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697
c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente
comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio
oggetto del giudizio. “Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto
di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità
dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo
dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità
del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida
conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (v. Cassazione
civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
Ciò premesso, nella specie, in disparte la legittimità o meno, nel merito, della pretesa dell'### non sussistono
gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6,
comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011, non avendo l'### - al di là della validità o meno del procedimento di
notificazione dell'atto di accertamento - dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito
secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981, risultando nel caso di specie inapplicabile
ratione temporis il più ampio termine introdotto dall'art. 23, D.L. 48/2023, riferibile alle sole violazioni
successive all'1.01.2023.
Posto infatti che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di
entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa
essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato
alla data di scadenza del versamento dei contributi (ossia al 16.09.2017 ( RG 3645/2024) e 16.12.2018 (
###/2024) con riguardo alla più recente omissione contestata; e dunque ad un periodo antecedente rispetto a
quello fatto oggetto di deroga dal richiamato art. 23).
Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di
contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla ### per giungere a una completa
conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Tale termine - come detto - può essere individuato all'epoca della data di scadenza dell'obbligo di pagamento
dei contributi omessi, trattandosi di una violazione facilmente rilevabile dall'### che, peraltro, non ha
compiutamente rappresentato l'esistenza di valide difficoltà istruttorie o la natura particolarmente laboriosa
dell'attività di verifica dell'omissione.
Ed invero del tutto inconferenti risultano essere le asserzioni dall'### avanzate a sostegno della legittimità
del proprio ritardo, essendosi l'### previdenziale limitato a dedurre in maniera del tutto apodittica il
completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione “solo a ridosso della
notificazione”, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del
procedimento.
Pertanto, considerata l'indubbia applicabilità della l. 689/81 alla luce di quanto previsto dall'art. 6, d.lgs.
8/2016 (secondo cui “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.”), nel caso di specie la notificazione dell'atto di accertamento della violazione, effettuata
dall'### in data ### (RG 3645/2024) e in data ### (RG 3649/2024) (a fronte di omissioni riferite alle
annualità 2017 ( RG 3645/2024) e anno 2018( RG 3649/2024) , integra una violazione del termine di cui
all'art. 14 l. 689/1981.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento delle
ordinanze di ingiunzione impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a €
5.201,00 a € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da
ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno
liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo, tenuto altresì conto
del fatto che, essendo due giudizi riuniti trova applicazione il principio secondo cui “in tema di compenso
spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto
onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre
2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095; Cass. 10 novembre 2015, n. 22883).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di
ingiunzione n. OI - ### e OI - ###.
Condanna l'### in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle
spese di lite che si liquidano € 86,00 per spese e € 3.549,00 (euro 852,00 per le fasi studio, introduttiva e
trattazione per un giudizio più 1.686,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione dell'altro giudizio più
euro 1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per
legge, con distrazione.
Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in
forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle
ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
23-12-2025 22:26
Richiedi una Consulenza