PRESCRIZIONE
Decorrenza - Fatti impeditivi
(Cc, articoli 2934, 2935, 2941 e 2943)
La Corte d’Appello di Catanzaro si pronuncia in materia di prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2934, I, Cc, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge; le uniche esenzioni previste concernono, per espressa previsione legislativa, i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (articolo 2934, II, c.c.). Orbene afferma in sentenza l’adita Corte calabrese il principio di diritto secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’articolo 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Occorre così distinguere tra l’impossibilità legale di esercitare il diritto (la sola ad essere contemplata dalla predetta disposizione) e l’impossibilità di mero fatto (comprese le difficoltà organizzative del creditore), che è irrilevante.
Non hanno dunque alcun rilievo, tra l’altro, l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
L’unica eccezione, ex articolo 2941, n. 8, Cc, è rappresentata dal dolo del debitore che comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il dolo non venga scoperto.
Il termine prescrizionale può essere interrotto (articolo 2943 c.c.) non solo dalla domanda introduttiva di un giudizio (o dalla domanda giudiziale proposta in corso di causa), ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. In tal caso, occorre prestare attenzione non solo alla modalità di trasmissione dell’atto, di cui si deve provare la conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario, ma anche al suo contenuto.
Pur non richiedendo l’utilizzo di formule solenni un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, 8 settembre 2025 n. 735
Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 735/2025 del 08-09-2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta: dr.ssa ### rel. dr. ### dr. ### -nella causa in grado di appello iscritta al
numero 64 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
### con l'avv. ### appellante
E
INPS, con gli avv.ti ### appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia,
giudice del lavoro, 758/2022, pubblicata in data ###; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Il Giudice del ### di ### adito da ### al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di
restituire all'### l'indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000 e 2001 per i quali
risultava cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, ha dichiarato inammissibile il
ricorso, rilevando che la ricorrente era incorsa nella decadenza, di cui all'art. 22 dl n.7/70 conv. in
legge n. 83/70, dall'azione avverso la cancellazione predetta, pubblicata telematicamente dal
15.06.2018 al 30.06.2018. 2. Con l'odierno gravame, la ### ha denunciato la nullità della sentenza
per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo ella proposto la
diversa domanda di accertamento negativo dell'indebito e non già impugnato il provvedimento di
cancellazione; ### ha reiterato che l'indebito si è prescritto giacchè la prima richiesta di restituzione
le è pervenuta nel 2018, ben oltre il termine di dieci anni dal pagamento. 3.L'### ritualmente
costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, sostenendo, tra l'altro, che il termine di prescrizione
non è iniziato a decorrere prima della verifica ispettiva condotta nel 2018 a carico dell'azienda alle
cui dipendenze la ricorrente asserisce di avere lavorato come bracciante agricola. 4.All'udienza del
12.6.2025, il collegio, sentiti i procuratori delle parti, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi
atti difensivi, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5.### va accolto.
6. E' fondata, con assorbimento di ogni altra questione controversa, l'eccezione di prescrizione, non
esaminata dal primo giudice e riproposta dall'appellante, pacifico essendo tra le parti che sia
trascorso più di un decennio tra la data di erogazione dell' indennità di disoccupazione riferita agli
anni 2000 e 2001 e la richiesta di restituzione, pervenuta il ###, contro cui la ricorrente ha agito in
giudizio. 7.. Non meritano invece seguito le suesposte argomentazioni in base alle quali l'### esclude
che ciò abbia determinato la prescrizione del proprio credito restitutorio, in quanto: 1 a) la
prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata
decorre dalla data del pagamento della prestazione medesima2 e al suo decorso non ostano
l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far
1 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando
l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai
sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo
decorre dal giorno del pagamento …”. 2 Ex multis cfr. Cass. 2417/1963 e, più di recente, Cass.
10828/2015 e Cass. 21026/2014: “###à di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva
da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto …”. valere il diritto, alla quale l'att. 2935 c.c. attribuisce efficacia
impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio; b) detta causa giuridica impediente non è ravvisabile nel caso di specie in cui
l'insussistenza del rapporto di lavoro bracciantile che ha determinato la cancellazione della
ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e ha giustificato la richiesta restitutoria dell'### ben
avrebbe potuto essere accertata mediante gli ordinari controlli, come quelli ispettivi che l'### ha
esperito nel 2018. 8. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il riconoscimento
dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla ripetizione delle provvidenze economiche che
la ricorrente ha contestato con l'azione di accertamento negativo proposta. 9. Le spese seguono la
soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da
dispositivo, in ragione del dichiarato valore della controversia e dei parametri dettati dal DM 55/2014
e succ. mod., per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### , con ricorso depositato il ###,
avverso la sentenza del Tribunale di ### giudice del lavoro, n. 758/2022, pubblicata in data ### , così
provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara
l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante di restituire l'indennità di disoccupazione relativa agli anni
2000 e 2001; -condanna l'### al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in
euro 350 e per il secondo grado in euro 340, oltre accessori di legge, da distrarre. Catanzaro,
12/06/2025 ### est. ### n. 64/2023 ... 23-09-2025 17:49
Richiedi una Consulenza