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Sentenza

Prescrizione presuntiva (Cc, articoli 2956 e 2959)...
Prescrizione presuntiva (Cc, articoli 2956 e 2959)

    Tribunale di Roma, 4 dicembre 2025 n. 17012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa ### in funzione di giudice del
lavoro, in esito all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 3621/2025, TRA ### nato a ### il ###,
C.F.: ### - ### nato a ### il ###, C.F.: ### - ### nato a
### il ###, C.F.: ### - ### nato a ### il ###, C.F.: ### -
### nato a ### il ###, C.F.: ###, tutti elettivamente domiciliati
in ### ### presso lo studio dell'avv. ### dell'avv. ### e
dell'avv. ### che li rappresentano e difendono, con facoltà
congiunte e separate, giusta procura in atti ### s.r.l. (p. iva
###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in ### via ### ed elettivamente domiciliat ###/###, presso lo
studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura
in atti Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in
data ### i ricorrenti impugnavano il licenziamento irrogato in data
### dalla ### srl ai sensi dell'art. 4, co.9, L. 223/1991.
Premettevano in punto di fatto di aver lavorato alle dipendenze
della società ### s.r.l - operante nel settore delle attività portuali
- in servizio, da ultimo, ai ### ed ### di ### in concessione alla
### sino alla data del 31.12.2024.
Le mansioni disimpegnate erano, in particolare: A. il sig. ###
autista con abilitazione alla conduzione di mezzi meccanici marini,
6 liv. con anzianità dal 01.01.2015, assunto per prestare servizio
presso il porto di ### e provincia (v. all ###); B. il sig. ###
operaio generico 6 liv. con anzianità dal 1.05.2017 in servizio
presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di
assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze
di servizio (v. all. ###); C. il sig. ### operaio sorvegliante 6 liv.
con anzianità dal 11.07.2016 assunto attraverso il collocamento
obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva
datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali
esigenze di servizio (v. all. ###); D. il sig. ### addetto
rizzaggio/derizzaggio, 6 liv., con anzianità lavorativa dal
26.03.2012 assunto per prestare servizio presso il porto di ### e
provincia (v. all. ###); E. il sig. ### guardiano accesso impianti,
6 liv. con anzianità dal 04.11.2022, assunto attraverso il
collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con
espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede
aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###).
Esponevano come con la procedura di selezione, conclusa in data
###, l'appalto di gestione demaniale marittima per i servizi
portuali a ### - “### Passeggeri” e “### di sosta, veniva
aggiudicato l'appalto alla società ### S.P.A.
A seguito di ciò, in data ### la ### s.r.l. comunica l'avviamento
della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 24 e 4 L.223/91
(all.ti 08-###) di n. 8 dipendenti, adducendo la cessazione
dell'appalto del ### di ### come unica ragione dei licenziamenti.
Deducevano come in data ###, si tenne l'incontro di consultazione
in sede sindacale ex art. 4 co. 5 e 6 ex l. 223/91 (all. 09) alla
presenza del legale rappresentante della società ### dott. ###
che sostenne “l'inevitabilità del licenziamento collettivo per le 8
unità di personale addette ai ### ed ### di ### in
considerazione della cessazione dell'appalto e stante l'asserita
impossibilità di reimpiegare il personale in esubero nelle altre sedi
societarie U.P/U.0”.
Seguivano consultazioni sindacali al termine delle quali, vista la
posizione di chiusura della ### sull'applicazione della clausola di
salvaguardia e l'aggiudicazione, in ogni caso, a quest'ultima
dell'appalto, veniva presentato ricorso giurisdizionale innanzi al
### per l'annullamento, proposto dalla società ### srl,
posizionata al secondo posto nella graduatoria. Il giudizio è
concluso in attesa del deposito sentenza.
In data ###, quindi, i ricorrenti ricevono lettera di licenziamento
ex art. 4, co.9, L. 223/1991 con la seguente motivazione: «[...]
in relazione alla imminente scadenza della ### del ### [...]
relativa alla ### ove la S.S. è addetta, ci siamo visti costretti ad
instaurare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della
legge n. 223/1991. Detta procedura, esperita nei termini e nei
modi di legge, si è conclusa il giorno 19.12.2024 con Verbale
sottoscritto dalle ### che conferma i presupposti e le cause della
procedura nonché la Sua regolarità e l'impossibilità di ricorrere a
misure alternative. In virtù di quanto sopra, con la presente Le
comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi del comma
9 del suddetto art. 4. L..cit. a far data dal 31.12.2024 da intendersi
quale ultimo giorno di lavoro ove previsto dalla turnistica. Per
opportuna conoscenza La informiamo infine che ### per il periodo
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere
all'### le prestazioni a sostegno del reddito dovute.» (all. 11).
Ritenendo l'ingiustizia del licenziamento comminato dalla ### con
decorrenza 31.12.2024, i ricorrenti con pec del 08.01.2025 e del
28.01.2025 impugnavano il licenziamento collettivo chiedendone
la revoca.
Alle richieste non seguiva alcun riscontro e, pertanto, i ricorrenti si
determinavano ad agire in giudizio per l'accertamento del loro
diritto al lavoro stante la pretesa l'illegittimità del licenziamento
collettivo che impugnavano per i seguenti motivi: 1 Nullità radicale
ed insanabile della procedura per discriminazione dei lavoratori
con disabilità; 2 Annullamento per violazione delle norme sul
collocamento obbligatorio (L. 68/1999); 3 Violazione dei criteri di
scelta ex art. 5 L. 223/1991; 4 Violazione dell'obbligo di
repêchage; 5 Violazioni dell'art. 4 L. 223/1991.
I ricorrenti, dunque, chiedevano l'accoglimento delle seguenti
domande: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procedura di
licenziamento collettivo per violazione delle norme interne,
europee ed internazionali a tutela dei disabili ed in conseguenza
ordinare la reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti con
condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata
alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra,
con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al
soddisfo; 2) IN SUBORDINE: dichiarare la nullità del licenziamento
intimato ai dipendenti ### e ### in quanto discriminatorio ed in
conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro con
condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata
alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra
ovvero annullare il licenziamento per violazione delle norme sul
collocamento obbligatorio e delle quote di riserva e ordinare alla
resistente la reintegra nel posto di lavoro e condannare al
pagamento delle retribuzioni e della contribuzioni maturata dal
giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al
soddisfo; 3) IN SUBORDINE: accertare e dichiarare l'illegittimità
per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con
riguardo a tutti i ricorrenti e per l'effetto, ordinare alla ### S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel
posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e
condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni e delle
contribuzioni maturate dal giorno del licenziamento nel massimo
di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
maturato al soddisfo; 4) IN SUBORDINE: accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento collettivo per le molteplici violazioni
delle procedure previste dall'art. 4 L. 223/1991; per l'effetto,
condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento ex art.18 co. 5-7 L. 300/1970 di
un'indennità variabile tra dodici e ventiquattro mensilità della
retribuzione globale di fatto in relazione alla gravità della
violazione formale o procedurale accertata, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 5) Con
vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la società ### srl contestando le avverse
domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dei ricorrenti
dal diritto a impugnare il licenziamento rilevando che gli stessi
erano già stati precedentemente licenziati con lettere del
26.02.2024 (### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024
(### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05).
Contestava nel merito quanto affermato dai ricorrenti rivendicando
la correttezza e legittimità dell'operato della resistente e il buon
diritto ad operare il licenziamento collettivo stante la ricorrenza di
tutti i presupposti previsti dalla legge e l'osservanza delle forme ivi
previste.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di
ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di
discussione previo scambio di note scritte. 1. Eccezione di
decadenza e inammissibilità. ### srl nel costituirsi ha eccepito in
via preliminare la decadenza dei ricorrenti dall'azione di
impugnazione del licenziamento. ### la resistente tutti gli odierni
ricorrenti erano già stati precedentemente licenziati con lettere del
26.02.2024 (### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024
(### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05).
Si trattava di licenziamenti collettivi intimati dalla ### s.r.l. - oggi
### s.r.l. - a conclusione della procedura dalla stessa avviata a
norma degli artt. 24 e 4 della ### n. 223/1991 con la
comunicazione preventiva datata 09.11.2023, che aveva
riguardato ben 91 dipendenti (su un organico complessivo di 128
unità) all'epoca impiegati in varie unità produttive site in ### e
### tale procedura di licenziamento collettivo (originata
dall'imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime di
### di ### del ### e del terminal e dei piazzali di sosta del ###
di ### nonché dalla probabile chiusura dell'unità operativa di
### si era poi conclusa con un accordo, come risulta dalla
comunicazione inviata dalla ### il ###.
Poiché la concessione demaniale del terminal passeggeri e dei
piazzali di sosta ubicati nel ### di ### (la cui scadenza era
fissata per il ###) era in procinto di essere nuovamente prorogata
in via provvisoria fino all'imminente individuazione di un nuovo
assegnatario vincitore dell'espletanda gara (proroga poi
effettivamente concessa con decreto n. 55 emesso il ###
dall'### di ### dello ### doc. n. 08), la ### s.r.l. inviava agli
odierni ricorrenti una lettera datata 01.03.2024 con la quale si
comunicava che “il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato
deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui
l'### dello ### non avrà statuito sulla concessione provvisoria
della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al
tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla
conclusione delle procedure di cui trattasi.
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del
licenziamento già comunicato.
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata
e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato.
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al
momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della
concessione”.
A detta della stessa resistente, la ### s.r.l. addiveniva
successivamente alla determinazione di non proseguire più la
propria attività presso il terminal passeggeri ed i piazzali di sosta
del ### di ### per ragioni economiche e commerciali che l'hanno
indotta anche a non partecipare alle gare del nuovo bando per
l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime del
medesimo ### di ### A questo punto, secondo la prospettazione
della resistente, invece di comunicare immediatamente agli odierni
ricorrenti la data di efficacia del licenziamento già
precedentemente intimato, la ### s.r.l. riteneva erroneamente di
dover espletare un ulteriore esame congiunto con i sindacati e,
quindi, ha inviato una nuova comunicazione preventiva ai sensi
della citata ### n. 223/1991 (v. lettera datata 24.07.2024 - doc.
n. 14 - nella quale era stato espressamente richiamato il
precedente procedimento di licenziamento collettivo, e ciò anche
al fine di ribadire in quella sede le medesime ragioni della riduzione
di personale), avviando così quella nuova procedura cui si fa
riferimento in ricorso, poi conclusasi il ###.
Seguivano le “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024
impugnate dagli odierni ricorrenti. ### la ### i precedenti
licenziamenti risalenti al febbraio-marzo 2024 non sono mai stati
impugnati nei termini di legge dagli odierni ricorrenti, i quali
avrebbero potuto legittimamente fare valere in quella sede le
medesime ragioni ora esposte nel ricorso introduttivo del presente
giudizio.
Gli odierni ricorrenti, successivamente alle comunicazioni dei
licenziamenti collettivi e della successiva proroga del termine della
loro efficacia, non ricevevano alcuna ulteriore comunicazione
scritta da parte del loro datore di lavoro, ad eccezione delle
“comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024.
E ancora, osserva parte resistente che tutta la nuova procedura di
licenziamento collettivo avviata con nota del 24.07.2024 non
aveva ragione di esistere, tant'è che la stessa non è stata poi
completata dal datore di lavoro, il quale non ha mai inviato la
relativa nota conclusiva, cioè quella prevista dall'art. 4, comma 9,
secondo periodo, della ### n. 223/1991. ### di decadenza, così
come formulata, appare del tutto infondata.
Ostano al suo accoglimento alcuni dati fattuali incontrovertibili.
Infatti, occorre rilevare che la prima comunicazione di avvio della
procedura di licenziamento collettivo era stata successivamente
sospesa in attesa dell'esito della procedura di concessione (… il
licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi
sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello
### non avrà statuito sulla concessione provvisoria della gestione
### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario
alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle
procedure di cui trattasi.
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del
licenziamento già comunicato.
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata
e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato.
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al
momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della
concessione.).
La suddetta procedura di si è conclusa in data ### con la
pubblicazione del decreto ### n. 216 di aggiudicazione
dell'appalto alla società ### S.P.A..
A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, si
sarebbe verificata la condizione che sospendeva l'efficacia del
licenziamento (conclusione della procedura di aggiudicazione della
concessione); di conseguenza i lavoratori odierni ricorrenti dal
03.12.2024 avrebbero dovuto cessare la propria attività e l'azienda
resistente, in esecuzione dell'intimato licenziamento, avrebbe
dovuto rifiutare la loro prestazione.
Viceversa, nei fatti, dopo la conclusione della procedura di
aggiudicazione, la ### (a suo dire erroneamente) ha mantenuto
in servizio i ricorrenti e ha avviato una nuova procedura di
licenziamento collettivo.
I fatti sopra esposti, evidentemente, rappresentano una cesura
rispetto alla prima procedura di licenziamento che deve ritenersi
annullata e revocata in quanto i lavoratori licenziati hanno
proseguito la loro attività lavorativa mettendo a disposizione del
datore di lavoro la loro prestazione; il datore di lavoro non ha dato
seguito all'intimato licenziamento ed ha accettato la prestazione
resa.
Ma vi è di più.
Che si tratti di due procedure distinte e separate lo dimostra anche
la diversa motivazione sottesa alle stesse così come risultante dalle
comunicazioni di avvio delle procedure e la platea e i siti operativi
dei lavoratori interessati (91 per la prima, solo 8 per la seconda -
siti di ### del ### e ### nella prima - solo ### nella seconda).
In ogni caso, quand'anche la seconda procedura di licenziamento
collettivo fosse stata avviata per errore (comunque non
dimostrato) la ### non potrebbe certo sottrarsi alle conseguenze
del suo agire che ha comportato il prodursi di effetti giuridici in
capo ai ricorrenti concretizzatisi nella prosecuzione del rapporto di
lavoro oltre i pretesi termini di efficacia del primo licenziamento.
Peraltro, non risulta agli atti del giudizio che la prima procedura di
licenziamento collettivo sia stata portata a termine con riguardo a
tutti gli altri dipendenti della ### che nella stessa erano stati
coinvolti e, in ogni caso, nella precedente procedura non potevano
farsi valere le medesime cause di illegittimità oggi proposte atteso
che il primo licenziamento interessava ben 98 lavoratori su 128
mentre la procedura oggetto di causa ha coinvolto esclusivamente
l'unità produttiva di ### 3.1 Con le note depositate in data ###
la ### eccepisce l'inammissibilità della domanda di reintegra in
virtù del parallelo giudizio instaurato dai ricorrenti nei confronti
della ### subentrata nella concessione. ### è infondata atteso
che l'interesse dei ricorrenti ad agire nel presente giudizio, a tutela
della propria posizione lavorativa e del diritto al risarcimento per
l'illegittimità del licenziamento, sussiste a prescindere dall'esito
### dell'azione svolta nei confronti della ### che dipende anche
dalle vicende concessorie pendenti in via amministrativa. 2. Sulla
legittimità della procedura di licenziamento collettivo.
Per motivi di ordine logico appare opportuno procedere con la
disamina del terzo motivo di impugnazione del licenziamento
collettivo, che riguarda e coinvolge tutti i ricorrenti, i quali
lamentano la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991.
### la prospettazione dei lavoratori la, ### avrebbe
illegittimamente ristretto la platea dei dipendenti interessati alla
procedura di licenziamento collettivo ai soli addetti all'unità
produttiva del ### di ### mentre, in osservanza del disposto di
cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, la procedura comparativa
avrebbe dovuto interessare l'intero complesso aziendale
coinvolgendo tutti i lavoratori.
A sostegno della propria tesi i ricorrenti evidenziano che i loro
profili professionali sono formalmente e sostanzialmente fungibili
con quelli dei colleghi appartenenti alle altre unità produttive.
Da ciò deriverebbe la illegittimità del licenziamento irrogato stante
la genericità delle motivazioni addotte dalla ### nella
comunicazione di avvio della procedura ai sensi dell'art. 4 della L.
223/91.
Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi come segue la Suprema
Corte: “… Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo
cui, di per sé, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di
personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della
comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti
alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio
nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un
lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo
trasferimento in altra sede ###aggravio di costi per l'azienda e
interferenza sull'assetto organizzativo", non contemplandosi, tra i
parametri dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, "la sopravvenienza di
costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la
dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale
all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione
delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non
potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore,
destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del
riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione
comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del
posto di lavoro" (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. ### del
2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del
2023). 21. Invero, questa Corte ha già affermato, in tema di
licenziamento collettivo per riduzione di personale, che - ferma la
regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, legge n. 223 del
1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori da licenziare"
deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale" (cfr. Cass.
n. 5373 del 2019) - la platea dei lavoratori interessati alla riduzione
di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato
reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive
esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste
siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di
cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del
datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito
nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005
e, più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n.
2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Il datore di lavoro
ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei
lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex
art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che
limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in
questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il
trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire
alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei
programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora,
nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione
generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione
delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono
illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle
oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. 4678 cit., Cass. n. 22178
del 2018, Cass. n. 12040 del 2021). 22. La delimitazione della
platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in
mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata - come anche
recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020,
Cass. n. 14800 del 2019) - agli elementi acquisiti in sede
###potendo rappresentare l'effetto dell'unilaterale
determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere
giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del
personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire
alle ### di verificare il nesso fra le ragioni che determinano
l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intenda
concretamente espellere (ex plurimisCass. n. ### del 2019, Cass.
n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).
23. Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è
necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute
nella comunicazione di cui all'art. 4,terzo comma, legge n. 223 del
1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica
il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da
Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 15953 del 2021;
Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655
del 2012; Cass. n. 9711 del 2011), ma anche che gli addetti
prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di
dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass.
13783 del 2006; Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).
24. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento
insindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni
tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale
della platea dei lavoratori da licenziare erano esposte nella
comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223 del
1991 in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di
professionalità proprio dell'inquadramento posseduto da ciascun
lavoratore e le competenze eventualmente acquisibili attraverso
un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job, ed
ha tratto, quindi, le conseguenze conformi alla giurisprudenza di
legittimità citata. 25. La Corte territoriale ha rispettato i principi
sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilità, quanto
al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui
all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 estesa anche alla chiusura di
un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili
in relazione a tale chiusura.” (cfr. Cass. Civ. 1803/2024) Nel caso
di specie la ### ha reso delle giustificazioni assolutamente
generiche e prive dei necessari dettagli al fine di giustificare la
limitazione della procedura di licenziamento collettivo ai soli
dipendenti dell'unità produttiva soppressa.
In particolare, le argomentazioni svolte sono le seguenti: “È
inevitabile procedere ai licenziamenti di che trattasi nella evidente
impossibilità di poter proseguire la propria attività col personale
interessato, né vi sono possibilità di ricollocazione dei soggetti
coinvolti in altre sedi aziendali. In ordine all'adozione di misure
alternative al suddetto provvedimento si ritiene di non poter
adottare alcuno strumento alternativo previsto dalla vigente
normativa ad adiuvandum rispetto alla situazione sopradescritta,
risulta ormai strutturale la settorialità di impiego dei lavoratori
interessati i quali, anche a causa di oggettive difficoltà territoriali
e professionali, risultano di fatto non collocati e non collocabili in
altri ambiti aziendali.” Appare di tutta evidenza che le ragioni
addotte dalla ### per limitare la platea dei lavoratori da
assoggettare alla procedura di licenziamento collettivo siano del
tutto apparenti dato che si concretizzano in mere e generiche
affermazioni prive di riscontri concreti e documentali che
dimostrino l'effettività di quanto asserito.
Sul punto la Cassazione civile con la sentenza n. ###/22 ha
affermato: In tema di licenziamenti collettivi, ai fini
dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall' art. 5 della l. 223
del 1991 , la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità
deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e
produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe
professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello,
rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento
a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza
aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi
surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con
preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non
graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne
consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei
lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto,
senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a
quella di addetti ad altri settori aziendali.
Applicando il superiore principio al caso di specie emerge
l'illegittimità della condotta della ### la quale, contravvenendo al
disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, ha limitato la
procedura di licenziamento ai soli lavoratori dell'unità produttiva
soppressa senza dimostrare la sussistenza di motivate esigenze
aziendali.
Infatti, risulta documentalmente che i lavoratori licenziati
appartengono a profili assolutamente sovrapponibili a quelli di
colleghi impiegati presso altri siti aziendali.
Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno dimostrato di aver svolto e di
essere stati adibiti, sempre nell'ambito della loro qualifica, a
molteplici mansioni dando, così, dimostrazione del fatto della loro
fungibilità e dunque applicabilità presso gli altri siti produttivi.
Tali evidenze dimostrano che l'azienda resistente, potendo
potenzialmente impiegare i ricorrenti nelle altre unità produttive,
avrebbe dovuto avviare la procedura di licenziamento collettivo
coinvolgendo tutto il personale e applicando allo stesso i criteri
discretivi previsti dalla legge.
In conseguenza di ciò deve ordinarsi ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello
Statuto ei ### la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e la
corresponsione di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità
commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre alla relativa
contribuzione previdenziale, in relazione all'anzianità di servizio.
In merito alla questione relativa all'aliunde perceptum, si osserva
che è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l'esercizio di
un'attività lavorativa da parte degli opponenti e che nulla è stato
dedotto sul punto, laddove gli stessi, rappresentando l'urgenza
della tutela giurisdizionale, hanno affermato la totale
inoccupazione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del
licenziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
d.m. 55/2014 come da dispositivo aumentato del 30% ex art.4
comma 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando nel giudizio n.r.g. 3621/2025, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimato
licenziamento per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L.
223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti; 2) Ordina alla ### S.r.l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel
posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e
condanna la resistente al pagamento delle retribuzioni e della
contribuzione maturata dal giorno del licenziamento nella misura
di 6 mensilità, con regolarizzazione previdenziale e rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3)
Condanna la ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese
di lite quantificate in € 12.034,00 oltre spese generali, cpa e iva
come per legge e rimborso del C.U. da distrarre in favore del
procuratore antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

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