PREVIDENZA E ASSISTENZA
Indennità di accompagnamento - Attribuzione - Requisiti
(Legge febbraio 1980, n. 18, articolo 1)
Sottolinea in sentenza il Tribunale di Milano come, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo 1 L. n. 18/1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento - ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza - il Giudice deve procedere ad una effettiva, e concreta, valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva. Quanto innanzi tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Ai fini della valutazione dei requisiti in esame non rilevano dunque episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. L’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri.
Tribunale di Milano, sezione lavoro, 22 luglio 2025, n. 3266
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO ### in composizione monocratica e in
funzione di Giudice del ### in persona della dr. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da ### (C.F. ###)
CON GLI AVV.TI ### E ### RICORRENTE
CONTRO
INPS (P.I.###) CON ###. ### C.A.
RESISTENTE
### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il ###, ### ha convenuto in giudizio
avanti al Tribunale di Milano - ### - ### chiedendo di accogliere
le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che la ricorrente, fin
dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero
da altra secondo parere medico legale, è in possesso del requisito
sanitario necessario al conseguimento della indennità di
accompagnamento di cui alla legge n.18/80 e legge n.508/88 e
successive modifiche”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. ### si è costituito
in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in
fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta,
all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la ha decisa
pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma
c.p.c.
2. Col presente giudizio, la ricorrente ### ha richiesto
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari
all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
18/1980 e succ. mod. ed ha impugnato le conclusioni elaborate
nel procedimento R.G.L. 1750/24 innanzi al Tribunale di Milano dal
Consulente Tecnico d'### in persona del dott. ### il quale,
all'esito dell'accertamento peritale, ha qualificato la ricorrente
come “persona in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e
pertanto non è persona bisognevole di assistenza continua ai sensi
della L. 18/1980 e succ. mod.”.
3. Nel presente procedimento di opposizione, fermo restando le
contestazioni alla consulenza, la parte ha prodotto ulteriore
documentazione successiva alla stessa per dimostrare la necessità
di assistenza.
Il CTU nominato nel presente procedimento di opposizione ha
dunque concluso per l'accertamento della sussistenza del requisito
sanitario previsto per il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento. A tali conclusioni ha manifestato adesione
anche l'ente previdenziale.
Tuttavia, la decorrenza è stata individuata alla data del 12 marzo
2025, data della visita svolta dal consulente medesimo, il quale,
sulla base della documentazione in atti, non ha ritenuto
comprovata la sussistenza dei requisiti alla data della domanda
amministrativa.
Le contestazioni della parte ricorrente attengono unicamente
all'individuazione del termine di decorrenza della sussistenza del
requisito sanitario in questione.
4. Ebbene, occorre innanzitutto riportare la descrizione della
perizianda riportata dallo stesso ctu e che ha condotto, per
l'appunto, a riconoscere la sussistenza dei requisiti per l'indennità
di accompagnamento “Da quanto a disposizione risulta che la
###ra ### soggetto di 83 anni, per quanto di rilievo sia affetta
da: sindrome parkinsoniana, grave ipoacusia neurosensoriale
bilaterale con acufene a destra, fibrillazione atriale persistente
(###, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa, distiroidismo,
malattia da reflusso gastroesofageo, osteoporosi, ateromasia
carotidea. Inoltre, è portatrice di protesi biologica mitralica dal
2009 (per una pregressa stenosi valvolare) e di un pacemaker
### bicamerale per blocco atrioventricolare completo.
Per tali patologie la ricorrente assume quotidianamente
polifarmacoterapia1.
Limitatamente al quadro cardiologico, dalle visite del 29.12.2022
e 06.09.2023 risulta che la condizione sia in compenso e il controllo
con programmazione del PM (settembre 2023) ha inoltre
confermato buoni parametri di funzionamento.
Ai fini della risposta al quesito, dunque, l'aspetto principale da
approfondire riguarda la patologia neurologica.
La sindrome parkinsoniana rientra nelle cosiddette sindromi
extrapiramidali, un disturbo neurologico che interessa il sistema
extrapiramidale, vale a dire quell'insieme di strutture cerebrali
deputate al controllo automatico dei movimenti, al mantenimento
del tono muscolare, della postura e della coordinazione motoria.
Questo sistema comprende principalmente i nuclei della base2, e
la sua compromissione può derivare da diverse cause, tra cui
patologie neurodegenerative, ischemie cerebrali (nel caso di
parkinsonismo vascolare), traumi, infezioni o anche da effetti
collaterali di farmaci. I sintomi più comuni sono il rallentamento
motorio ###, la rigidità muscolare, il tremore a riposo, l'instabilità
posturale, l'andatura a piccoli passi, la riduzione del movimento
automatico delle braccia durante la marcia e la cosiddetta “facies
ipomimica”, ovvero una ridotta espressività del volto. Nelle fasi più
avanzate, si possono verificare blocchi motori improvvisi
(“freezing”), con elevato rischio di cadute e difficoltà nella
deambulazione e nelle attività quotidiane”.
Tanto chiarito il ctu ha poi sottolineato “che l'esame obiettivo della
visita medico-legale effettuata dal sottoscritto in data ### è
pressoché sovrapponibile a quello dell'ultima visita fisiatrica
(01.04.2025). Inoltre, si ricorda che l'ultimo esame obiettivo è
stato effettuato al termine di un prolungato ciclo di sedute di
fisioterapia, senza evidenza di miglioramenti clinicamente
significativi.
Tale evento ben si accorda con la natura cronico-progressiva della
patologia neurologica da cui è affetta la ###ra ### in cui è attesa
una graduale evoluzione peggiorativa nonostante gli interventi
riabilitativi.
Coerentemente con l'andamento delle obiettività e delle
valutazioni testali, in sede di visita medicolegale effettuata in data
###, sul piano anamnestico è emerso che la ###ra ###
presenta una minima teorica autonomia funzionale ma, una volta
contestualizzata nella pratica giornaliera, si rivela insufficiente a
garantire un'autonomia reale nello svolgimento delle attività della
vita quotidiana. A titolo di esempio, l'igiene personale, l'esecuzione
delle scale per passare dal soggiorno al reparto notte, mobilità e
trasporti al di fuori dell'abitazione, la gestione delle attività
domestiche, la preparazione e l'approvvigionamento del cibo e dei
farmaci sono da demandare a terzi (marito, figlio, collaboratore
domestico) e risultano - nel contesto delle prestazioni obiettivabili
- elementi coerenti con lo stato attuale riscontrato in capo al
soggetto. Nel complesso, si evidenzia dunque la necessità di
assistenza continuativa da parte del nucleo familiare (o di terzi)
per garantire la gestione delle attività quotidiane e il
mantenimento dell'autonomia residua, che trova ostacoli motori e
- sebbene iniziali - anche cognitivi, in soggetto con difficoltà
uditive. Tali esigenze sono supportate, sul piano clinico-obiettivo,
dal substrato patologico principe ###.
A dimostrazione, in sede di visita medico-legale la ###ra ### si
è presentata con ausilio alla deambulazione ###, in apparenti
discrete condizioni generali. Si sono evidenziate lacune mnesiche
e difficoltà nella coerenza e continuità del pensiero, con eloquio
scarso, impacciato e frasi di struttura semplice. Dal punto di vista
motorio, si è osservata una significativa compromissione
dell'equilibrio e della postura: i passaggi posturali hanno richiesto
supervisione o supporto fisico, e la stazione eretta non si è rilevata
mantenibile autonomamente con efficacia. La deambulazione è
risultata instabile, rallentata, con passi brevi, episodi di freezing e
camptocormia marcata, accompagnati da deficit della
coordinazione motoria.
Considerando l'evidente sviluppo del deterioramento motorio, il
deficit cognitivo lieve con alterazioni esecutive e prassico-
costruttive, l'elevato rischio di cadute giunti in situazione ove
anche l'uso del bastone è difficoltoso se non impedito, la
compromissione grave dell'autonomia sia nelle attività
fondamentali sia in quelle strumentali della vita quotidiana, nonché
la necessità continua di supervisione e aiuto, risulta pienamente
giustificata e da riconoscersi sotto il profilo tecnico. La ricorrente
non è da ritenersi in grado di gestirsi da sola, né sul piano motorio
né su quello organizzativo, e necessita pertanto di un'assistenza
continuativa per garantire la propria sicurezza e il mantenimento
delle funzioni vitali di base”.
Il quadro descritto dal ctu non lascia dubbi sulle condizioni della
ricorrente e sulla gravità delle sue condizioni di salute che la
privano di ogni forma di autonomia.
Il ctu, sul presupposto del carattere degenerativo del ### la
principale delle numerose patologie ricorrente impattante sulle
capacità motorie, ha tentato una ricostruzione ipotetica
dell'evoluzione della malattia.
5. In diritto è noto che: Ai fini della verifica della ricorrenza delle
condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia,
alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli
atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve
procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita
di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la
capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi
non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in
senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne
il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della
salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve
parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle
loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla
sua dignità come persona (Cass., n. 24980 del 19/08/2022).
Si è, inoltre, chiarito che: Ai fini della concessione dell'indennità di
accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili,
sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via
alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di
attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione
di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di
un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una
deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio
e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di
un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da
richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass.,
ordinanza n. 20819 del 20/08/2018).
Tanto premesso, va osservato da una parte che lo stesso ctu rileva
una particolare mutevolezza nei valori ottenuti, sottolineando che
i test eseguiti, pur rappresentando strumenti utili per inquadrare
genericamente e clinicamente lo stato funzionale e cognitivo del
paziente, presentano i limiti intrinseci con conseguente variabilità
potenziale dei risultati.
Se anche il ### è patologia degenerativa e, al momento
dell'ultima visita, la ricorrente non presentasse autonomia alcuna
essendo così palese il ricorrere dei presupposti per
l'accompagnamento, ciò non esclude che i presupposti
sussistessero già in precedenza.
In sostanza, al momento della visita la ricorrente non era in grado
né di deambulare né di compiere alcun atto della vita quotidiana.
Per il riconoscimento dell'accompagnamento è necessario uno solo
dei requisiti.
Nella domanda amministrativa del marzo 2023, veniva in effetti
riconosciuta la capacità di deambulare in capo alla ricorrente
mentre l'autonomia veniva esclusa sotto il profilo della capacità di
compiere gli atti della vita quotidiana.
Pertanto, l'evoluzione può ravvisarsi già in ciò, posto che il ctu ha
visitato una persona del tutto sprovvista di autonomia sotto
entrambi i profili, mentre circa due anni prima la capacità di
deambulare per quanto limitata veniva ritenuta sussistente.
Inoltre, ad avviso del giudicante, il consulente sembra aver
ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento, sia necessaria una sostanziale impossibilità
assoluta nella deambulazione e non già, come invece statuito dalla
giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, un difetto di
autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione
particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo),
tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente
e concreta possibilità di caduta.
La ricorrente non è affetta unicamente da ### ma ha anche una
gravissima ipoacusia. In tutte le visite effettuate i medici
riferiscono di aver comunicato con la paziente facendole leggere le
domande sul monitor del pc.
Già nel 2023, al momento della domanda, il quadro oggettivo è di
una persona che non è assolutamente in grado di udire segnali
rumorosi di pericolo e ciò solo determina un rischio nell'uscire fuori
dall'abitazione per gli acquisti più elementari che infatti riferiva di
effettuare solo se accompagnata dal figlio.
Ciò rende la situazione ancora più vulnerabile perché si tratta di
una persona che già due anni fa aveva episodi di freezing e di
festinazione seppur meno intensi che nell'attualità. ###
l'interpretazione giurisprudenziale dell'indennità di
accompagnamento, può dunque ritenersi che i requisiti
sussistessero sin dalla data della domanda amministrativa.
Le osservazioni critiche degli specialisti di geriatria ( si vedano i
certificati geriatrici del 22.02.2023) contenevano già elementi
sufficienti per ritenere integrato il requisito sanitario richiesto:
“### globale suggestivo di decadimento cognitivo moderato
condizionato da grave ipoacusia e condizionante prevalentemente
le attività strumentali del quotidiano. In autonomia la paziente
mangia, usa i servizi, effettua i passaggi posturali; necessita di
aiuto moderato per l'igiene e vestire la metà inferiore del corpo;
supervisione e aiuto nel fare le scale ed uscire di casa su brevi
tratti. Barthel Index 81/100, ADL 2/6, ### 1/8. ### globale
indicativo di indipendenza severa: paziente dipendente nelle
attività di base e strumentali del quotidiano con necessità di
direttività, supervisione e aiuto continuativi; non in grado di
localizzare segnali uditivi di pericolo. Giunta per valutazione
funzionale”.
6. Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale, in accoglimento del
ricorso, accerta la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità
di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con
distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa,
così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e
dichiara che sussiste, in capo a ### il requisito sanitario per il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della
domanda amministrativa; - ### alla refusione delle spese legali
sostenute dalla ricorrente che liquida nella misura di euro 1.800,00
oltre spese generali ed accessori come per legge con distrazione
in favore del procuratore antistatario, avv. ### Riserva a 60 giorni
il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
05-08-2025 13:21
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