Procedimento civile. Impugnazioni. Giudizio di appello. Documenti prodotti in primo grado dall’appellato. Mancata produzione in appello da parte di quest’ultimo. Onere dell’appellante di acquisirne copia, ai sensi dell’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del cpc. Necessità. Fondamento. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115 e 345; Disposizioni di attuazione cpc, articolo 76)
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantia”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del cpc e di produrli in sede di gravame (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nell’accogliere l’appello, con conseguente rigetto della originaria domanda monitoria formulata dall’appellata, odierna ricorrente, aveva omesso di considerare che era onere dell’appellante, odierno controricorrente, produrre in sede di gravame i documenti sui quali aveva fondato l’atto d’impugnazione, anche mediante acquisizione di copia degli stessi a norma del citato articolo 76 delle disposizioni di attuazione del cpc). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40606; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 3 settembre 2018, n. 21557; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 giugno 2016, n. 11797).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 ottobre 2025 n. 27816 – Presidente: Scoditti – Relatore:Caiazzo
28-10-2025 13:24
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