Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Vizio di omessa o apparente motivazione – Configurabilità – Presupposti. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. cpc, articolo 118)
(Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale aveva, da un lato, omesso di spiegare ragioni comprensibili per cui, una volta confermato che l’odierno ricorrente aveva conseguito il diritto al superiore inquadramento nel VI° livello del contratto collettivo applicabile fin dal 2010, riconoscendo le relative differenze retributive, non aveva poi accolto il motivo di appello con cui si lamentava il mancato riconoscimento delle ulteriori differenze retributive per il periodo successivo al giugno 2015, e dall’altro, non aveva parimenti argomentato in modo da consentire il necessario sindacato sull’iter logico seguito per negare il risarcimento del danno in ragione di un demansionamento da rapportare all’inquadramento del predetto VI° livello cui il ricorrente medesimo aveva diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 agosto 2019, n. 20921; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 19 agosto 2025, n. 23567 – Presidente Doronzo – Relatore Amendola
25-08-2025 17:51
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