Processo civile - Onere della prova - Principio di non contestazione
(Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115, 116 e 290)
Il Tribunale di Rimini, in sentenza, opera una interessante ricostruzione del principio di non contestazione.
L’art. 115 c.p.c. prescrive al Giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove.
Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dall’altra e in ciò sostanzialmente si configura un’importante deviazione rispetto alla regola generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale.
Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Parallelamente il nostro ordinamento prevede l’istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione in base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall’attore, incombendo, così, in capo a quest’ultimo l’onere di provare la fondatezza della propria domanda.
In sintesi, la disciplina della contumacia ex artt. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116, I, c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Tribunale Rimini, 13 maggio 2025 n. 375
dell'immobile sito in ### n. 6 con le conseguenti statuizioni di natura
restitutorio e\o risarcitorio.
In particolare le attrici nell'atto introduttivo del giudizio ricostruivano
la vicenda oggetto di causa nei seguenti termini testuali : “…In data
### le attrici concludevano ciascuna un contratto d'appalto con la
società convenuta, e precisamente: per quanto concerne la ###ra
### un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione e
l'efficientamento energetico dell'immobile sito in ###, ### n. 2 (All.
1 - contratto di appalto ### convenendo un valore complessivo dei
lavori pari ad € 105.306,07 (Art. 7.2 del contratto) ; per quanto
concerne la ###ra ### un appalto avente ad oggetto la
ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'immobile sito in
###, ### n. 6 (All. 2 - contratto di appalto ### convenendo un
valore complessivo dei valori pari ad € 141.724,00 (Art. 7.2 del
contratto) . ### perimetrazione dei lavori oggetto dell'appalto veniva
indicata in un ### accluso ai contratti quale “### B” (### 3 - ###
4 - ###. Ambo i contratti prevedevano che il compenso dovuto alla
società appaltatrice fosse versato mediante cessione in favore della
predetta società dei crediti di imposta fissati con d.l. 19 maggio 2020
n. 34 (c.d. Superbonus 110%) (art. 7.4 di ambo i contratti). Alla luce
di ciò, le attrici avrebbero dovuto realizzare le opere pattuite senza
esborso di denaro. Nei contratti veniva pattuita una conclusione dei
lavori per il giorno 31.12.2022 (Art. 10.1 di ambo i contratti) e la
previsione a carico di ### S.R.L. di una penale di € 30,00 giornalieri
per ogni giorno di ritardo, con massimale al 10% del valore delle opere
di ciascun contratto (### 10.3). 6. Contestualmente alla conclusione
dei contratti, l'impresa subappaltatrice incaricata da ### (la società
### s.r.l.) invitava ciascuna delle attrici a versare una “cauzione” di
€ 15.000,00 necessaria per finanziare l'inizio dei lavori, con promessa
di restituirla al termine dei lavori (cfr. Impegni a versare deposito
cauzionale datato 07.09.2022: All. 5 per ### e ### 6 per ###.
Ambo le attrici versavano quanto richiesto (cfr. distinte di pagamento
### 7 per ### 8 per ###. Peraltro, ### sempre a richiesta di ###
S.r.l. e per le medesime ragioni, aveva versato appena un mese prima
inoltre l'importo addizionale di € 2.000,00, mediante disposizione di
bonifico del 12.8.2022 (All. 9 - richiesta di pagamento e distinta
contabile datata 12.08.2022). Nei due mesi successivi, la ###
tramite l'impresa subappaltatrice ### s.r.l., dava parziale corso ai
lavori convenuti nei due contratti. Nella specie: per quanto concerne
l'appalto commissionato dalla ###ra ### l'appaltatrice provvedeva
alla fornitura ed installazione della caldaia e alla sola fornitura (ma
non installazione ed allacciamento al sistema domestico) di una
pompa di calore e di un pannello solare. All'esito di tali lavori, ###
S.R.L. emetteva la fattura n. 195/22 del 31.12.2022 di ammontare
pari a € 36.274,69 con pagamento totalmente imputato al
corrispondente credito di imposta ceduto dall'attrice (### 10 Fattura
n. 195/22 del 31.12.2022). Rimanevano quindi pendenti le attività
connesse alla fornitura del secondo pannello solare e della totalità dei
pannelli fotovoltaici, alla ### vita, al complessivo avviamento
dell'impianto e alla messa in funzione della colonnina di ricarica auto
e installazione della building automation; per quanto concerne
l'appalto commissionato dalla ###ra ### l'appaltatrice provvedeva
alla fornitura ed installazione della caldaia a condensazione (sostituita
in un secondo momento a seguito di problemi emersi nella originaria
collocazione dell'apparato); alla fornitura e posa dei serramenti e alla
sola fornitura (ma non alla installazione) della pompa di calore.
All'esito di tali lavori, ### S.R.L. emetteva la fattura n. 146/22 del
14.12.2022 di ammontare pari a € 44.527,17 con pagamento
totalmente imputato al corrispondente credito di imposta ceduto
dall'attrice (### 11 Fattura n. 146/22 del 14.12.2022). Rimanevano
quindi pendenti le attività connesse alla fornitura e installazione della
totalità dei pannelli fotovoltaici, all'installazione e messa in funzione
della pompa di calore, alla fornitura e posa del pannello isolante sul
tetto del sottoportico, alla installazione e messa in funzionamento
dell'impianto di climatizzazione, alla messa in funzione della colonnina
di ricarica auto e installazione della building automation. Terminate le
rispettive fasi iniziali dei lavori del cantiere, ### S.R.L. (e la
subappaltatrice ### s.r.l.) interrompevano i lavori lasciando i due
immobili delle attrici in grave stato di incompletezza, e con
significativo disagio nel godimento essenziale delle due unità
abitative. Decorso il termine contrattuale per il completamento dei
lavori, nonostante i numerosissimi solleciti delle attrici (telefonici,
mediante posta elettronica certificata nonché accesso ai locali di
impresa personalmente) la società convenuta rimaneva silente. Per
contro, la subappaltarice ### nel mese di giugno 2023 (ben sei mesi
dopo la scadenza dei termini di consegna convenuti in contratto)
invitava la ###ra ### a versare una cauzione addizionale per €
10.980,00, che l'attrice suo malgrado pagava (### 12 - contabile di
pagamento datata 09.06.2023). E ancora, appena due mesi dopo,
### s.r.l. invitava entrambe le attrici a versare una ulteriore
‘cauzione' (per € 9.000,00 quanto alla ###ra ### e per € 8.000,00
quanto alla ###ra ### quale condizione per l'ultimazione dei lavori
mancanti. Le attrici obtorto collo l'ennesimo importo richiesto (cfr.
quietanze di pagamento ### 13 per ### e ### 14 per ###. ###
della società convenuta non è mutato nemmeno a seguito delle lettere
di intimazione ad adempiere trasmesse dagli scriventi procuratori in
data ### (All. 15 per ### e per ### con cui - peraltro - ### veniva
diffidata dall'emettere fatture di saldo, attesa le contestazioni mosse.
Se ciò non bastasse, i lavori sino a qui eseguiti dalla convenuta non
sono nemmeno realizzati a regola d'arte. In particolare, anche solo
limitandosi all'installazioni delle caldaie, queste ultime risultano
malfunzionanti sia per ### sia per ### nel primo caso, in quanto la
macchina presenta perdite d'acqua dal tubo di scarico (difettando
peraltro il relativo pozzetto); nel secondo caso, in quanto la caldaia
difetta di componenti elettriche e di altri elementi necessari per la
regolazione della termostatazione e che ne costringono l'attivazione
in modalità “provvisoria” e la disattivazione forzosa de funzionamento
antigelo. Questi ultimi vizi sono peraltro certificati da un verbale di
intervento (### 19) redatto dal ### di ### di ### (S.A.T.
S.r.l.) a richiesta della stessa ### S.r.l., incapace di provvedere in
autonomia all'avvio della macchina. Di tutta risposta, in data ### la
società convenuta emetteva le seguenti fatture: la n. FPR 160/23 (per
€ 105.306,05) nei confronti di ### (### 16) e la n. FPR 161/23 (per
€ 97.506,26) nei confronti di ### (### 17).
Nonostante l'ulteriore intimazione a stornare la fattura emessa (
comunicazione PEC del 15.01.2024 e precedenti: ### 18), la società
non provvedeva allo storno della fattura n. FPR 161/23 emessa nei
confronti di ###. Ad oggi, dopo pressoché un anno e mezzo di
distanza dallo spirare del termine per la consegna dei lavori, i cantieri
rimangono pendenti e nello stato sopra descritto, peraltro con il
concreto ed attuale rischio di pregiudicare il perfezionamento dei
crediti di imposta connessi ai lavori e con la perdita totale in capo alle
attrici dei benefici fiscali previsti dal ### 110%...Quanto al contratto
stipulato da ### la non scarsa importanza dell'inadempimento è
apprezzabile esaminando il ### accluso ai contratti quale “### B”
(###ti 3 e 4) da cui si evincono le opere che la convenuta avrebbe
dovuto realizzare, raffrontandolo con le opere non eseguite dalla
convenuta. Nello specifico, ### non ha realizzato e installato i) il
sistema di building automation; ii) l'impianto fotovoltaico; iii) il
sistema di accumulo fotovoltaico; iv) la colonnina di ricarica auto e v)
l'impianto solare termico. Pertanto cinque dei totali sette interventi
che avrebbero consentito alla ###ra ### un efficientamento
energetico della propria abitazione, non sono stati compiuti. Inoltre,
le poche opere realizzate dalla convenuta sono incompiute e non
realizzate a regola d'arte.
Per quanto attiene invece al contratto stipulato da ### i lavori
compiuti sono consistiti nella mera installazione di una caldaia (viziata
dalla imperfetta messa a punto della medesima, la quale costringe
oggi l'attrice ad attivarla e a spegnerla manualmente), sostituzione di
serramenti e fornitura (non installazione) di una pompa di calore. Del
tutto inadempiute rimanevano (e rimangono) le seguenti opere
pattuite nel ### (###ti 3 e 4): i) installazione della pompa di calore
e mancata realizzazione e installazione de ii) l'impianto fotovoltaico;
iii) il sistema di accumulo fotovoltaico; iv) l'impianto solare termico;
v) la colonnina di ricarica auto; vi) il sistema di building automation e
vii) finitura delle murature dei serramenti e montaggio delle cornici.
Anche in questo caso è facilmente comprensibile la non scarsa
importanza dell'inadempimento della convenuta. In ogni caso, il
semplice ritardo accumulato (ad oggi diciassette mesi dalla scadenza
del termine per il completamento dei lavori), costituirebbe
inadempimento di non scarsa importanza del contratto anche
nell'eventualità (oramai solo virtuale) che i lavori venissero
interamente eseguiti oggi. Sussistono quindi i presupposti per
risolvere ope iudicis i due contratti di appalto…” .
Stante l'inadempimento della convenuta le attrici chiedevano che
fosse pronunciata la risoluzione giudiziale dei due contratti di appalto
stipulati con ### S.R.L. e la condanna di quest'ultima al pagamento
delle penali contrattualmente convenute in favore delle attrici pari a
€ 10.530,60 per ### e € 14.172,40 per ### , alla rifusione degli
importi indebitamente richiesti dalla subappaltatrice ### S.r.l. a
titolo di cauzione (e mai restituiti) per finanziare i lavori nelle more
della cessione del credito di imposta nonché al risarcimento del danno
emergente costituito dalla perdita del cd ### 110% , vale a dire la
agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n.
34/2020 (decreto ### consistente in una detrazione del 110% delle
spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di
specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici
comprendenti l'installazione di impianti fotovoltaici.
Infine la sola ### chiedeva che fosse ordinata a ### la consegna
della documentazione connessa all'appalto commissionato a ###
S.R.L. che aveva provveduto alla cessione del credito di imposta
relativo ai lavori oggetto della fattura n. 146/22 emessa il ### : ciò
che esponeva la committente ### a possibili verifiche da parte delle
autorità in ordine alla corretta raccolta e conservazione della
documentazione fiscale, contabile e tecnica a sostegno del credito di
imposta maturato e oggetto di cessione da parte di ### S.R.L.
All'udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice , rilevata la ritualità della
notifica dell'atto di citazione avvenuta per PEC in data 24\06\2024 al
domicilio digitale della società convenuta ### , dichiarava la
contumacia di ### e fissava l'udienza di precisazione delle
conclusioni per il giorno 13 maggio 2025 in forma cartolare
autorizzando le parti attrici al deposito di note autorizzate ritualmente
acquisite al fascicolo processuale in data 17\03\2025 .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale le domande proposte
da ### e ### nei confronti di ### all'esito della espletata istruttoria
documentale sono risultate meritevoli solo di parziale accoglimento .
Ai fini della decisione della presente controversia, preliminarmente,
stante la natura contumaciale del presente giudizio, appare opportuna
una breve premessa in merito al principio di non contestazione.
Come noto, l'art. 115 cpc prescrive al giudice di “porre a fondamento
della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”
enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove.
Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola
processuale per cui nel processo civile su rapporti disponibili, non
hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non
sono stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente
configura una importante deviazione rispetto alla regola generale
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc., legislativamente prevista
per evidenti finalità di economia processuale.
Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della
parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte
sia costituita in giudizio.
Parallelamente il nostro ordinamento prevede l'istituto della
contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in
giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di
costituzione e di difesa attiva nel processo.
A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia
come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto,
prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in
giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore,
incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la
fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del
convenuto.
In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul
punto nel ritenere che “la disciplina della contumacia ex art. 290 ss.
Cpc non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano
probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve
escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della
prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai
sensi dell'art. 116 primo comma cpc per trarne argomenti di prova in
danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023).
Passando al merito della causa , va detto che alla luce della
documentazione depositata in atti risulta provato il grave
inadempimento della società ### S.R.L. che ben giustifica la
risoluzione dei due contratti di appalto di cui è causa . ### della
società convenuta che, in veste di appaltatore, non ha eseguito le
lavorazioni entro il termine convenuto , deve infatti ritenersi grave ed
i due contratti di appalto vanno pertanto dichiarati risolti ex art. 1453
c.c..
La risoluzione dei due contratti di appalto sopra dichiarata a causa
della inerzia della convenuta e la mancata integrale esecuzione delle
opere dimostra il carattere indebito delle cauzioni versate a ### s.r.l.
da ### (€ 18.000,00) e da ### (€ 32.980,00) e la fondatezza delle
domande di pagamento delle penali da ritardo avanzate dalle attrici
nei confronti dell'appaltatrice convenuta .
Tali domande, infatti, si basano sul mancato rispetto del termine
contrattuale di esecuzione dei lavori (31\12\2022) nella misura
predeterminata dalle parti nella clausola penale (### 10.1 dei due
contratti) che prevede a carico di ### S.R.L. il pagamento di una
penale di € 30,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo, con massimale
al 10% del valore delle opere di ciascun contratto (### 10.3).
Come è noto, la clausola penale svolge la funzione di esonerare il
creditore dall'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno
effettivamente patito, sicché il risarcimento forfettario da essa
previsto è dovuto anche in assenza di tale prova ed è destinato a
rimanere assorbito soltanto nel caso in cui sia provata la sussistenza
di maggiori pregiudizi, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Essendo stato accertato il definitivo inadempimento della società
appaltatrice entro il termine pattuito, la domanda di pagamento della
penale avanzata dalle attrici va accolta e per l'effetto la convenuta
### S.R.L. andrà condannata a corrispondere in favore di ###
l'importo di € 10.530,60 ed in favore di ### l'importo di € 14.172,40.
La somma liquidata costituisce debito di valore e andrà maggiorata di
rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine per l'adempimento
(ossia il ###) e degli interessi, dalla data della domanda, sulla somma
come rivalutata.
Appare invece non provata la domanda di risarcimento dei danni patiti
dalle attrici collegata alla perdita dei benefici fiscali del c.d. ###
110% , danni questi che “ …parametrati al valore dei lavori di
completamento delle opere da quantificare in misura pari almeno agli
importi delle opere preventivate e non realizzate nei ###
Estimativi…” sono stati quantificati dalle parti attrici rispettivamente
quanto a ### in € 115.836,67 e quanto a ### in € 155.896,93 .
### di tali rilevanti importi costituisce infatti un danno meramente
ipotetico, dal momento che le parti attrici non hanno allegato di avere
dato incarico ad altre imprese per le medesime lavorazioni e né di
avere intenzione di farlo .
E questo è tanto più vero se si considera che l'agevolazione fiscale del
cd. ### - che prevedeva di ottenere una detrazione del 110% delle
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e
antisismica - comportava che le somme di denaro necessarie per
eseguire i lavori dovessero essere corrisposte all'impresa non dal
committente ma dallo Stato per il tramite del meccanismo dello sconto
in fattura.
Entrambi i contratti all'art. 7.4 prevedevano infatti che il compenso
dovuto alla società appaltatrice fosse versato mediante cessione in
favore della predetta società dei crediti di imposta fissati con D.L. 19
maggio 2020 n. 34 (c.d. ### 110%) per cui le attrici avrebbero
realizzato le opere pattuite senza esborso di denaro.
Ciò che le committenti hanno perduto è quindi la possibilità di ottenere
la ristrutturazione dei loro immobili a costo zero e senza alcuna
anticipazione in denaro e dunque il maggior valore che i loro immobili
avrebbero conseguito all'esito dei lavori di ristrutturazione e/o il
risparmio di spesa conseguente all'efficientamento energetico del
bene.
Di tale danno , costituente lucro cessante liquidabile in via equitativa
ex art. 1226 cc. , le parti attrici non hanno peraltro fornito alcuna
prova .
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo comprendenti anche
l'ordine di esibizione documentale richiesto da ### Le spese di lite -
comprensive del rimborso delle spese pari a € 1.572,00 − seguono la
soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla
base del valore delle domande che hanno trovato giudiziale
accoglimento .
PER QUESTI MOTIVI
### in composizione monocratica pronunziando in via definitiva sulle
domande proposte ### e ### con atto di citazione depositato e
notificato in data 24\06\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione
o deduzione, così provvede in contumacia di ### : 1) In parziale
accoglimento delle domande proposte da ### e ### nei confronti di
### : − DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto concluso in
data ### tra ### e ### S.R.L. avente ad oggetto la ristrutturazione
e l'efficientamento energetico dell'immobile sito in ### n. 2 e , per
l'effetto , ### che ### nulla ha diritto di pretendere da ### in
relazione al predetto contratto e che ### nulla deve in relazione alla
fattura FPR 195/22 (per € 36.274,69) emessa da ### . − DICHIARA
la risoluzione del contratto di appalto concluso in data ### tra ###
e ### S.R.L. avente ad oggetto la ristrutturazione e l'efficientamento
energetico dell'immobile sito in ### n. 6 e , per l'effetto , ### che
### nulla ha diritto di pretendere da ### in relazione al predetto
contratto e che ### nulla deve in relazione alle fatture n. FPR 146/22
(per € 44.527,17) e n. FPR 161/23 (per € 97.506,26) emesse da ###
. - CONDANNA la società convenuta ### S.R.L. a corrispondere a
titolo di penale per ritardo rispettivamente in favore di ### la somma
di € 10.530,60 ed in favore di ### la somma di € 14.172,40 , oltre
alla rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine per
l'adempimento (ossia il ###) e gli interessi, dalla data della domanda,
sulla somma come rivalutata . − CONDANNA la società convenuta
### S.R.L. a corrispondere a titolo di restituzione delle cauzioni
versate a ### s.r.l rispettivamente in favore di ### la somma di €
18.000,00 ed in favore di ### la somma di € 32.980,00. − ORDINA
alla società convenuta ### S.R.L. di consegnare a ### la seguente
documentazione: le comunicazioni e- mail di notifica protocollo ###
per la verifica del protocollo indicato nell'### ; il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che davano diritto alla detrazione rilasciato dal
professionista abilitato o dal responsabile fiscale CAF imprese ; la
copia del documento d'identità di chi aveva apposto il suddetto visto
di conformità ; la polizza professionale RC del professionista abilitato
o responsabile fiscale che aveva il suddetto visto; il certificato di
iscrizione all'albo del professionista che aveva apposto il visto di
conformità ; l'esemplare originale della comunicazione di opzione per
lo sconto in fattura inviato all'### delle ### n. 2 ricevute rilasciate
in sede ###carico ed esito in acquisizione della cessione;
l'attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di
cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. n. 231/2007. 2) Rigetta tutte le altre
domande . 3) Condanna la parte convenuta ### al pagamento in
favore di ### e ### delle spese di lite che si liquidano ai sensi del
regolamento n. 147 del 2022 in € 8.500,00 per compensi oltre ad
esborsi pari a € 1.572,00 spese generali pari al quindici per cento e
IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge .
30-05-2025 05:51
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