Prova testimoniale - Attendibilità del teste – Verifica (c.p.c., articoli 116, 246)
Corte di Appello di Napoli, sez. IV, sentenza 21 maggio 2025, n. 2577
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2577/2025 del 21-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti ### - ### - ### - ### rel. ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli
affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4318 dell'anno 2021,
vertente tra ### (cf. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### -
APPELLANTE - e ### S.P.A. (p.i. ###), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### -
APPELLATA - e ### quale socio accomandatario della ### s.a.s. di
### -APPELLATA -contumace
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata il ###, in tema di responsabilità
extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: ### da rispettivi
atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi
degli artt. 127, comma ### e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con
d.lgs. n. 149/2022, il ### dalla difesa della ### s.p.a. e il ### dalla
difesa di ### ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la
### s.p.a. (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il ###) e
### quale socio accomandatario della ### s.a.s. di ### (con atto
di citazione notificato il ###), proponendo appello avverso la
sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
###.
****
In primo grado ### aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Napoli, ex sezione di ### la ### s.p.a. e ### quale socio
accomandatario della ### s.a.s. di ### al fine di conseguire il
risarcimento dei danni (quantificati nella misura di euro 23.518,00)
riportati in conseguenza delle lesioni (“frattura pluriframmentaria del
II cuneiforme, infrazione base II metatarso”) patite in data ###, nelle
acque antistanti il porto di ### mentre era a bordo, in qualità di
trasportato, sul gommone della detta società (cancellata per
scioglimento in data ###), noleggiato da ### ed assicurato dalla
### In particolare l'attore aveva dedotto che era caduto
rovinosamente a terra all'interno del gommone a causa del pavimento
scivoloso, in quanto usurato e privo di materiale antisdrucciolo.
E con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda
risarcitoria proposta dalla parte attrice, così statuendo: “a) rigetta la
domanda proposta da ### b) condanna ### al pagamento, in favore
della ### spa, delle spese processuali, che liquida in € 3384,50 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forf. in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge; c) pone le spese di ### come liquidate
da separata ordinanza, definitivamente a carico di parte attrice. d)
nulla sulle spese nei confronti di ### n. q. di socio accomandatario
p.t. della società ### sas di ### &e C sas,”.
In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei
detti termini ritenendo, in sintesi, che, in base a quanto emerso in
fase istruttoria, non potesse ritenersi sufficientemente dimostrata la
dinamica del sinistro come descritta in citazione, considerate le
incongruenti dichiarazioni rese dai testi (### e ### tenuto anche
conto di quanto riferito dallo stesso attore al consulente di ufficio,
avendo il ### rappresentato una dinamica del sinistro totalmente
diversa rispetto a quella indicata in citazione e descritta dai testi.
**** ### ha censurato la sentenza n. 7573/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli sulla base di unico, articolato, motivo di gravame,
lamentando l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di
prime cure. ### l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe,
erroneamente, considerato le prove documentali rappresentate dalla
denuncia di sinistro a firma di ### e dal contratto di locazione di
imbarcazione da diporto chiarificatrici del fatto che la partenza fosse
avvenuta dal porto di ### Il che avrebbe giustificato anche il perché
avesse dichiarato al ctu di trovarsi a ### (quale porto di partenza) al
momento dell'accaduto (anziché nel porto di ###, a distanza di 13
anni dall'accaduto.
Inoltre, secondo ### dalle dichiarazioni testimoniali non sarebbe
emersa (contrariamente a quanto reputato dal primo giudice) alcuna
contraddizione, ma solo incertezze dovute anche al lungo lasso
temporale (circa 7 anni) intercorso dall'evento.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“### all'Onorevole Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento
della presente impugnazione, in completa riforma dell'appellata
sentenza, per i motivi sopra esposti, dichiarare la esclusiva
responsabilità della soc. ### boat sas di ### & C. sig.ra (...) e per
l'effetto, condannarla, unitamente o alternativamente alla (...) ass.ni
### tenuta ai sensi della legge, al risarcimento in favore del sig, ###
della somma di €.23518,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria dal
fatto al soddisfo ovvero di quelle somme maggiori o minori che il
Giudice adito dovesse ritenere di giustizia, anche alla luce della
espletata ### oltre interessi legali dal sinistro fino al soddisfo ed al
danno da svalutazione monetaria. In ogni caso vittoria di spese,
ANCHE QUELLE DI CTU, competenze ed onorari, DEI DUE GRADI DI
GIUDIZIO, con riforma quindi della sentenza appellata anche in ordine
alle spese del primo grado, con attribuzione al sottoscritto Avvocato.”.
Iscritta la causa al n. 4318/2021 del Ruolo generale, si è costituita in
giudizio, con comparsa depositata in data ###, la ### s.p.a.
contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c., e la fondatezza
dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “-### la
inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello; -
dichiarare comunque la infondatezza del gravame, confermando la
sentenza di primo grado in ogni sua parte; - condannare parte
appellante ex art 96 c.p.c. attesa la temerarietà del presente giudizio
per le ragioni di cui in epigrafe; Con condanna di parte appellante alle
spese e competenze professionali difensive del presente grado di
giudizio.”.
Non si è costituita in giudizio ### convenuta in giudizio nella detta
qualità di socio accomandatario della ### s.a.s.
In data ### (come da annotazione telematica della cancelleria) è
stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi
dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Con ordinanza del 12.7.2022 la causa è stata rinviata per la
precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del
22.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti
costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in
esame, per l'udienza del 18.2.2025, si svolgesse mediante la c.d.
trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ###
e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore
dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il ### dalla difesa della ### s.p.a. e il ###
dalla difesa di ###, la causa è stata trattenuta in decisione con
ordinanza del 19.2.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi
dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse
conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ### quale socio
accomandatario della ### s.a.s. di ### non essendosi costituita in
giudizio nonostante la notifica dell'atto di appello (perfezionatasi nei
suoi confronti il ###, come documentato telematicamente
dall'appellante il ###).
****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione
di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla ### s.p.a. lamentando
la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare -
come indicato in precedenza nell'esposizione del motivo di gravame e
come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio
della doglianza mossa dall'impugnante - il punto della sentenza
investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la
riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la
ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice
di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una
chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata
(cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo
tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di
esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende
processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247;
Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025,
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.
342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a
sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione
delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non
essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione
impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con
certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni
adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del
28/10/2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da ### sia
infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento.
Il primo giudice, infatti, nel ritenere che l'attore (gravato dall'onere di
dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, ex art.
2697 c.c.) non avesse sufficientemente dimostrato la dinamica del
sinistro così come descritta in citazione, ha fatto buon governo delle
risultanze istruttorie.
Il Tribunale di Napoli è addivenuto, in particolare, a tale
convincimento, ritenendo, in modo condivisibile, che le incongruenze
emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi (### e ### sia in ordine
alla descrizione dell'azione che l'attore stesse compiendo al momento
del sinistro (ossia che stesse per aprire il pozzetto di prua, secondo la
prima, o che stesse ritirando l'ancora o istarla o sistemarla nel
pozzetto, per l'altra), sia quanto alla posizione del gommone (in
navigazione o, comunque, scorrendo la barca lentamente con il
motore a folle, per la prima; ferma per l'altro, nel senso che stavano
per ripartire; cfr. il verbale di udienza del 2.12.2015, contenuto nel
fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti), rendessero
inattendibili tali dichiarazioni.
Né tali incongruenze, proprio perché riguardanti circostanze decisive
con riferimento alla dinamica del sinistro, sono superabili
(contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) sulla base del
solo fatto che i testimoni fossero stati escussi a circa sette anni
dall'accaduto.
Del resto il Tribunale di Napoli ha valorizzato tale convincimento anche
rilevando come l'attore avesse riferito al ctu una dinamica del sinistro
totalmente diversa da quella indicata in citazione e descritta dai testi
escussi, avendo il ### dichiarato al consulente che all'interno del
porto di ### (non di ### scivolò e cadde a causa del bordo umido
dell'imbarcazione, finendo con il piede destro nel pozzetto dell'ancora
che risultava aperto, senza alcun riferimento alla pavimentazione del
gommone, descritta come scivolosa nell'atto di citazione in quanto
usurata e priva di materiale antisdrucciolo.
Ed è irragionevole spiegare tale discrasia - contrariamente a quanto
sostenuto dall'appellante con un eventuale refuso od errore di stampa
del consulente di ufficio o con la distanza temporale (circa 13 anni)
tra il sinistro e le dichiarazioni rese dal ### all'ausiliario del
giudicante o, ancora, con l'asserita confusione generata dal fatto che
il gommone fosse stato noleggiato a ### Non è superfluo precisare,
del resto, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio
sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale
è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511;
cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez.
lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass.
civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. ###).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine
all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione
resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che
il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la
precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della
dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti
ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass.
civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
****
Al rigetto dell'appello proposto da ### segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del
presente grado di giudizio in favore della parte appellata ###
vittoriosa. In particolare, i compensi professionali vengono liquidati,
come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva
complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al
valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e
di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli
medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata
istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723;
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella
formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie,
successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività
difensiva svolta nell'interesse della compagnia assicuratrice vittoriosa
stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in
vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.5.200,01 ad €.
26.000,00, in base al valore (euro 23.518,00) della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai
sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalla parte appellata
costituita nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di
un vero e proprio abuso del processo ( Cass. civ., Sez. I, Ord.,
27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448). ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013),
secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4318/2021 R.G.A.C., così
provvede: 1. Dichiara la contumacia di ### quale socio
accomandatario della ### s.a.s. di ### 2. Rigetta l'appello proposto
da ### avverso la sentenza n. 7573/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli, pubblicata il ###. 3. Dichiara tenuto e condanna ### al
pagamento, in favore della ### s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di
giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso
forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi
liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della
sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 03-06-2025 21:48
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