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Sentenza

Prova testimoniale - Valutazione del Giudice - Insindacabilità (Cpc, articolo...
Prova testimoniale - Valutazione del Giudice - Insindacabilità (Cpc, articolo 247)
Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 115/2025 del 27-01-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L'AQUILA
composta dai ### magistrati: Dott. ### rel. riunita in ### di
Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. ### /2020 R.G.,
posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21.05.2024 tenutasi
con trattazione scritta e vertente
TRA
### rappresentato e difeso in virtù di delega in atti dagli Avv.ti ###
e ### elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in
### alla ### n. ###; APPELLANTE
E
### titolare della ### individuale ### elettivamente domiciliat
###presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### rappresentata e
difesa dal medesimo, in virtù di procura in atti; APPELLATA
### come da ordinanza all'esito della ### di Consiglio da remoto del
21.05.2024.
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. ###/2020 del ###,
pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, depositato in data ###, con
cui veniva ingiunto al medesimo, su istanza della ### di ### il
pagamento, in favore di quest'ultima di € 9.882,00, oltre interessi e
spese di procedura, a titolo di compenso per la fornitura e posa in
opera di infissi, meglio individuati nell'atto.
Eccepiva nell'opposizione l'assenza di prova del credito, avendo le
fatture commerciali valore solo in sede monitoria, e deducendo che
l'immobile, contrariamente a quanto affermato nel ricorso monitorio,
non era di sua proprietà. Si costituiva ### in qualità di titolare della
### contestando le avverse deduzioni.
Deduceva che era stato l'opponente a commissionare la fornitura e
posa in opera del materiale per la casa dove conviveva con tale ###
che era stato lo ### ad accompagnare l'incaricato sul posto, a
scegliere il materiale e gli infissi da sostituire, a ricevere gli operai ed
a fornire loro le istruzioni necessarie. Chiedeva pertanto il rigetto
dell'opposizione. Istruita la causa a mezzo prove documentali e
testimoniali, nonché a mezzo ### il giudice del Tribunale di Chieti
decideva la causa nei termini che seguono: “1) Revoca il decreto
ingiuntivo n. ### /16 emesso dal Tribunale Civile di ### del
14.4.2016; 2) ### (C.F.: ###) al pagamento, in favore di ###
quale titolare della ### (P. I.V.A.: ###), della somma 7.869,00 +
I.V.A. oltre interessi legali dal 4.3.2015; 3) ### (C.F.: ###) alla
rifusione, in favore di ### quale titolare della ### (P. I.V.A.: ###)
dei ¾ degli esborsi e dei compensi liquidati nel decreto ingiuntivo n.
### /16 emesso dal Tribunale Civile di ### del 14.4.2016 da
distrarsi; 4) ### (C.F.: ###) alla rifusione, in favore di ### quale
titolare della ### (P. I.V.A.: ###) dei ¾ delle spese di lite della fase
di opposizione che si liquidano per il totale, su cui operare il calcolo,
in € 10,28 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali
nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge da distrarsi, mentre
compensa il restante ¼; 5) Pone le spese di ### come liquidate con
separato provvedimento, a carico delle parti in solido e nella misura
del 25% a carico della convenuta e del 75% a carico dell'attore nei
rapporti interni”. Nella sentenza il giudice - pur richiamando alcuni
passi della consulenza tecnica espletata da cui riscontrava l'assenza
di un contratto o di un preventivo/offerta sottoscritti da entrambe le
parti, nonché la mancanza del documento di trasporto (###,
controfirmato da qualcuno sul cantiere attestante l'avvenuta
consegna dei materiali in loco, elementi tutti che rendevano difficile
asserire con assoluta certezza la corrispondenza tra gli infissi riportati
nella ### 5/2015 e quelli esistenti nell'abitazione della ###ra ###
- rilevava come dalla CTU fosse stato comunque possibile, in
definitiva, appurare la compatibilità degli infissi montati
nell'abitazione con quelli indicati in fattura. Ciò che per il primo
giudice faceva poi propendere per l'esistenza del credito in capo alla
ditta opposta era la testimonianza resa dall'ex dipendente della ###
il quale aveva “confermato di aver montato gli infissi presso l'immobile
sito in ### in ### di ### n. ###, presso il quale era presente il
sig. ### che ha ricevuto nell'immobile gli operai per la fornitura e
posa in opera degli infissi, di mattino presto”. Scriveva ancora il
giudice in sentenza “Il predetto teste ha anche confermato che il sig.
### ha fornito specifiche istruzioni agli operai invitandoli a procedere
inizialmente con il montaggio degli infissi della sala per poi passare a
quello della cucina ed a quelli delle camere per concludere con quelli
della gradinata”. Tale testimonianza - concludeva sul punto il tribunale
- resa da persona assolutamente indifferente, è da sola idonea a
suffragare, unitamente alle risultanze della ### la prova del credito”.
Il valore delle opere, per come riscontrato dal ### era stimato in €
7.869,00 + I.V.A. Nel proporre appello ### censurava la decisione
del primo giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito
sintetizzati: ### motivo - ### errata valutazione dei costituti
processuali. A dire dell'appellante, il Tribunale aveva deciso
l'opposizione basandosi, in maniera non corretta, sulle risultanze della
relazione del ### geom. ###, e sulle dichiarazioni del teste ###
senza tenere conto che: a) l'immobile di cui è causa, non era di
proprietà dello ### ma della sig.ra ### b) il teste ascoltato in
udienza, ### non era un ex dipendente della ditta opposta (come
dichiarato in sentenza), ma un libero professionista che aveva
collaborato con il coniuge della titolare della detta ditta al montaggio
degli infissi; c) il teste sopra indicato aveva fornito dichiarazioni
contraddittorie indicando l'epoca del montaggio degli infissi di cui è
causa ‘tra aprile e maggio', mentre i lavori, sempre secondo le sue
dichiarazioni, erano durati circa un paio di giorni; d) il teste ###
coniuge della titolare della ditta opposta, aveva agito, in qualità di
legale rappresentante di altra società, nei confronti della s.r.l. ###
& ### risultando, nelle cause instaurate in primo e secondo grado,
soccombente; e) la fattura commerciale relativa ai cd. “beni
viaggianti” doveva essere corredata dal documento di trasporto
(D.D.T.) sottoscritto, sia, dal vettore, sia, dal destinatario, documento
che costituiva l'unica prova dell'effettiva consegna della merce fornita
al destinatario (il committente/acquirente); f) la foto dell'immobile
sottoposta all'attenzione del teste ### e da questo riconosciuta come
rappresentativa dello stabile di cui è causa, era foto relativa allo stato
dei luoghi dell'ottobre 2011: dalla foto si evinceva chiaramente - a
dire dell'appellante - che già a quella data lo stabile era munito degli
infissi (che il teste riferiva essere stati montati in epoca successiva).
### motivo - sulla restituzione delle somme versate dall'appellante
in esecuzione della sentenza impugnata. Avendo già dato esecuzione
alla sentenza di primo grado, l'appellante, chiedeva, in forza
dell'auspicato accoglimento dell'appello, la condanna della ditta ###
di ### alla restituzione a ### della complessiva somma di €
15.693,52 (5.998,55+9.694,97), oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal
3.3.2020 alla data di effettivo rimborso. Concludeva nei termini che
seguono: “1) dichiarare che nulla è dovuto da ### alla ditta
appellata. 2) condannare l'appellata a rimborsare all'appellante la
somma di euro 15.693,52 da quest'ultimo versata in esecuzione della
sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ.
dal 3.3.2020 alla data del rimborso; 3) condannare l'appellata al
pagamento delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre
spese generali cap ed iva come per legge, nonché al totale accollo
delle spese di c.t.u.”. Si costituiva in appello ### in qualità di titolare
della ### contestando le avverse deduzioni. Invocava
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., nonché il rigetto nel merito dello stesso. Concludeva nei
termini che seguono: “Voglia l'###ma Corte adita, contrariis reiectis:
rigettare il proposto appello, in quanto palesemente inammissibile,
improcedibile, infondato in fatto ed in diritto.
Con ogni consequenziale statuizione condannatoria ex artt. 91 e 96
c.p.c. in ordine alle spese processuali ed al risarcimento dei danni per
lite temeraria. Salvi e riservati ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle
eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata
ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate, sia, perché,
quanto all'art.342 c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una
mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle
censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti
appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla
riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a
pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata
avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può
essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un
contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo
sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo
grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, ###
29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono
sussistere - come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della
trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di
inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento
(stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della
valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle
avverse tesi). Nel merito l'appello va rigettato. Con riferimento al
primo motivo di appello, con cui parte appellante censura tutta una
serie di argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il primo giudice
all'esito dell'istruttoria espletata, la Corte ritiene invece la decisione
del primo giudice corretta, coerente e lineare, priva di contraddizioni
e criticità. Pacifica l'assenza di un preventivo o di un contratto scritto
tra le parti per la fornitura di infissi; pacifico altresì, e corretto,
l'assunto secondo cui le fatture, quali documenti unilaterali
provenienti dal creditore, pur essendo sufficienti a provare il credito
nella fase monitoria, non assurgono al rango di prova nella fase di
opposizione a decreto ingiuntivo; date per pacifiche le dette
circostanze, la Corte ritiene comunque provato il lavoro svolto dalla
ditta opposta per l'opponente di cui alla fattura n.5/2015 ed assolta
la prova del credito. Dalle testimonianze rese dai testi ### e ###
si ricava, infatti, inequivoca, la fornitura e posa in opera di infissi da
parte della ditta di ### presso l'immobile di cui è causa su
commissione di ### il quale, seppure non proprietario dell'immobile,
ha curato personalmente l'affidamento/incarico per la sostituzione dei
precedenti infissi per motivi di vicinanza alla proprietaria ### (motivi
peraltro non determinanti ai fini del decidere). Nello specifico, il teste
### ha riferito in risposta al capitolo 4) della memoria istruttoria di
parte opposta: “non so del sopralluogo, ma so solo che in seguito
siamo andati a montare gli infissi”. Esibitogli il doc. 6), ovvero la
fotografia dell'immobile de quo ha risposto: “sì riconosco l'immobile
dove abbiamo montato gli infissi. All'epoca dei fatti lavoravo infatti
per la ditta ### come collaboratore della ditta stessa”. Dichiarazioni
queste assolutamente attendibili perché rese da soggetto indifferente,
che non possono essere scalfite dalle censure dell'opponente, perché:
a) la circostanza che si fosse trattato di un ‘collaboratore esterno'
(seppure impropriamente dichiarato ‘ex impiegato' dal primo giudice)
rafforza la sua estraneità alle vicende oggetto di causa, oltre
ovviamente al fatto che la collaborazione era temporalmente collocata
nel periodo in esame; b) la circostanza che la fotografia mostrata al
### in sede di escussione fosse risalente al 2011 (con tanto di
infissi), mentre i lavori invocati dalla opposta di sostituzione degli
infissi si erano svolti nel 2013, non produce quella contraddizione
lamentata dall'opponente, poiché, innanzitutto, il teste si è limitato a
riconoscere ‘l'immobile'; in secondo luogo, perché dall'osservazione
della foto 6) sopra richiamata e della foto 3) scattata dal CTU
incaricato della consulenza tecnica, si evince chiaramente la diversità
degli infissi di cui all'ultima foto relativa ai balconi, infissi
caratterizzati, per come emerso dalla ### dall'assenza di un listello
centrale.
Sul cap.7) della medesima memoria istruttoria il teste ### ha riferito
circa il montaggio degli infissi: “(…) è avvenuto tra aprile e maggio
2013 ma non ricordo i giorni esatti, si trattava di un paio di giorni. Ho
visto al mattino il ### dare da mangiare a dei cani all'interno
dell'immobile”.
Sul capitolo 9) - teso ad accertare se lo ### avesse fornito specifiche
istruzioni agli operai invitandoli a procedere inizialmente con il
montaggio degli infissi della sala per poi passare a quello della cucina
ed a quelli delle camere per concludere con quelli della gradinata - ha
riferito il teste: “confermo la circostanza. Abbiamo eseguito i lavori di
cui è causa partendo dalla sala per poi passare alla cucina quindi alle
camere ed infine alla gradinata”. ### canto, il teste ### coniuge
della ### (riguardo alla cui deposizione, come precisato da Cass.
Civ., sentenza n. 25358/2015, non sussiste “alcun principio di
necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale,
siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che,
venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per
effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità
del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa
aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il
giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza
dell'esistenza dei detti vincoli con le parti”, si veda anche (Cass. n.
20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass. n. 98 del 2019), nel
sostenere di essersi sempre occupato della parte tecnica della ### e
di essersi recato con lo ### nell'immobile per cui è causa per il
sopralluogo, ha dichiarato in risposta al cap. 4) “E' vero, il ### mi
ha indicato quali erano gli infissi da sostituire ed io ho preso le
misure”. Ed ancora, nel dire di avere lo ### aperto il cancello per far
entrare i mezzi della ### ha riferito anche che “nei due giorni che
abbiamo montato gli infissi il sig. ### indicava la sig.ra ### come
moglie, anzi disse alla stessa di preparare il caffè per gli operai. In
seguito, dopo due o tre mesi, siamo tornati per procedere alla
registrazione di una finestra della cucina ed anche in quella occasione
la signora ci ha preparato il caffè insieme al sig. ###”. La Corte - in
tema di prova testimoniale - ribadisce che la valutazione delle
risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di
fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n.
20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni
testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla
credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono
rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. n. 21187
del 2019). Tanto detto con riguardo alle testimonianze, del
medesimo tenore e convincenti, vi è che anche la CTU espletata in
corso di causa dal geom. ### - nel dare risposta al seguente quesito
“dica il ### esaminati gli atti di causa e compiuti i necessari
accertamenti, ivi incluso l'accesso, previo appuntamento con la sig.ra
### se gli infissi esistenti nell'abitazione in L'### per ### n. 16,
corrispondono a quelli di cui alla fattura 5/2015. In caso di risposta
positiva quantifichi il prezzo di mercato di materiale e manodopera” -
pur riscontrando la mancanza di autorizzazioni amministrative
(S.C.I.A., C.IL.A., C.I.L. od altra comunicazione che potesse dare
indicazione circa la tempistica, materiali ed impresa che avesse
eseguito i lavori oggetto di causa, pur evidenziando come infissi di
quel tipo fossero molto comuni nella zona, e pur riscontrando una
descrizione in fattura del materiale fornito, sommaria e superficiale -
si esprimeva comunque nei termini che seguono: “### va al pari
detto che la descrizione riportata in fattura è compatibile con quanto
riscontrato presso l'abitazione della signora ### Loreta”. Una
attestazione che, unita alle dichiarazioni puntuali rese dai testi escussi
sopra richiamati, consente alla Corte di ritenere fornita dalla ditta
opposta la prova del credito ingiunto, cui non risulta contrapposta
alcuna prova dell'inesistenza/estinzione del debito. ### va pertanto
rigettato. Il rigetto del primo motivo di appello porta con sé il rigetto
della domanda restitutoria tesa ad ottenere la restituzione delle
somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza
impugnata. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della
domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza di prova che la parte risultata
soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave. Le spese del
presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato
l'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 con l‘inserimento del comma 1 quater
(in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il
versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila sezione civile, definitivamente
pronunciando: 1) rigetta l'appello; 2) condanna ### al pagamento in
favore di ### titolare della ### delle spese di lite del presente grado
che liquida in € 3.966,00, oltre rimborso spese generali, IVA e ###
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore
importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Avv. Antonino Sugamele

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